TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AM UR ha pronunciato in data 01.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3232/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: indebito assistenziale conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 l'epigrafato ricorrente ha agito nei confronti dell formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma CP_1
CP_ di € 785,46, reclamata in restituzione dal , per le causali esposte in narrativa. - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori“.
A sostegno delle domande formulate, egli ha dedotto di avere ricevuto il 3.7.2024 la comunicazione dall avente ad oggetto il ricalcolo della pensione n. 078-510504505119 Cat. CP_1
AS a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi del 2021; che da gennaio 2022 a luglio 2024
l'Ente ha corrisposto un pagamento superiore per un importo lordo complessivo di euro 785,46 il quale “sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 16 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”; di avere infruttuosamente presentato il
5.11.2024 ricorso amministrativo;
di essere titolare, oltre alla pensione n. 078-510504505119
1 Cat. AS, oggetto di ricalcolo, della pensione n. 10519897 Cat. VO, con decorrenza da novembre
2008, conosciuta dall'Istituto in quanto erogatore di entrambe le prestazioni;
che va esclusa ogni ipotesi di occultamento del reddito da parte dell'istante e sussiste l'incolpevole affidamento CP_ circa la spettanza delle somme che, nella maggiore misura rideterminata, l ha continuato ad erogare.
L ha sollevato una serie di vizi formali e preliminari;
nel merito, ha evidenziato di CP_1 avere ricevuto la dichiarazione dei redditi 2021 oltre il termine legale ossia, solo a seguito di sollecito, nel febbraio 2024; ha sostenuto l'inapplicabilità in materia assistenziale della sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/91 quale normativa speciale. Ha concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 come dedotto;
in subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il Giudicante, acquisite note di trattazione scritta, ha deciso la causa in data odierna con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato.
La pretesa restitutoria dell verte sul periodo da gennaio 2022 a luglio 2024 per CP_1 effetto del ricalcolo della pensione n. 078-510504505119 Cat. AS a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi del 2021.
L'indebito per cui è causa, è di natura assistenziale, scaturendo la pretesa restitutoria per un importo lordo di euro 785,46 dell'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali previsti, a seguito dell'acquisizione tardiva della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno
2021 incidente sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale con conseguenziale accertamento dell''indebito.
Sul piano normativo, per le prestazioni collegate ai redditi, va detto che a decorrere dal
31 maggio 2010, sono state apportate modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Per le prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'articolo 35, comma 9, è previsto che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento
è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Inoltre, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009, a seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, risulta così formulato: “Ai fini della
2 liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, nel cui ambito sono annoverabili i redditi da lavoro.
Ci premesso, in ordine alla pretesa restitutoria dell che risulta inerente ad una CP_1 prestazione di natura assistenziale (assegno sociale), vanno applicati in generale, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n.
29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure Per_1
n. 11921/2015 si è ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il principio generale è che non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39).
Nell'ipotesi di mancanza del requisito reddituale, vale la regola secondo cui vi è ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore CP_ del presente decreto l , il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le
3 modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della CP_ prestazione dell'obbligo di comunicare al la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259);
Ai fini della ripetizione le pronunce della Cass. n. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente
4 diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
È evidente, secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi CP_ bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al ”.
Secondo Cass. 30/06/2020 n.13223 "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero CP_ perciò conoscibili dal al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono CP_ tenute a fornire al in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso del
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare al soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione CP_ finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
5 reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una CP_ prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già CP_1 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stess (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera CP_
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_ comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. ). Per_1
Va registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da CP_ prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
In conclusione, può affermarsi - come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria – che non sussiste il diritto a pretendere le somme versate.
Nella specie il ricorrente ha evidenziato di essere titolare, oltre alla pensione n. 078-
510504505119 Cat. AS, oggetto di ricalcolo, della pensione n. 10519897 Cat. VO, con decorrenza da novembre 2008 (cfr. modello OBIS M, all. 3) e di tanto risulta fatta specifica menzione nel provvedimento restitutorio per cui è causa, ma in tale evenienza, essendo le prestazioni erogate dallo CP_ CP_ stesso , si tratta di dati conosciuti all A tanto va aggiunto che dal modello RED inoltrato dal ricorrente, la cui tardività risulta addebitata al ricorrente, risulta invece la percezione dei redditi da casa di abitazione (non computabile) e con il codice B2 - Altri immobili ( terreni e fabbricati ), risulta un CP_ reddito pari ad € 284,00 ma non risulta dedotto specificamente dall per quale ragione e per quale reddito risulterebbe revocato l'assegno sociale solo a seguito della ricezione del modello RED.
Pertanto, la tardiva comunicazione dei redditi non va sanzionata in sé e non giustifica, in CP_ un'ottica sanzionatoria, il recupero da parte dell di quanto erogato sulla base di dati conoscibili.
Ciò, esclude ogni ipotesi di occultamento del reddito da parte del ricorrente e depone, piuttosto, per l'incolpevole affidamento circa la spettanza delle somme che, nella maggiore misura rideterminata,
6 CP_ l ha continuato ad erogare.
All'esito, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'irripetibilità dell'importo di € 785,46 preteso dall'1.1.2021 a luglio 2024 a titolo di pensione cat. As.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 785,46 preteso dall'1.1.2021 a luglio
2024 a titolo di ricalcolo dell'assegno sociale cat. As in godimento;
CP_ condanna l al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro € 369,15, comprensivi di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 01.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM UR
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AM UR ha pronunciato in data 01.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3232/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: indebito assistenziale conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 l'epigrafato ricorrente ha agito nei confronti dell formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma CP_1
CP_ di € 785,46, reclamata in restituzione dal , per le causali esposte in narrativa. - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori“.
A sostegno delle domande formulate, egli ha dedotto di avere ricevuto il 3.7.2024 la comunicazione dall avente ad oggetto il ricalcolo della pensione n. 078-510504505119 Cat. CP_1
AS a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi del 2021; che da gennaio 2022 a luglio 2024
l'Ente ha corrisposto un pagamento superiore per un importo lordo complessivo di euro 785,46 il quale “sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 16 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”; di avere infruttuosamente presentato il
5.11.2024 ricorso amministrativo;
di essere titolare, oltre alla pensione n. 078-510504505119
1 Cat. AS, oggetto di ricalcolo, della pensione n. 10519897 Cat. VO, con decorrenza da novembre
2008, conosciuta dall'Istituto in quanto erogatore di entrambe le prestazioni;
che va esclusa ogni ipotesi di occultamento del reddito da parte dell'istante e sussiste l'incolpevole affidamento CP_ circa la spettanza delle somme che, nella maggiore misura rideterminata, l ha continuato ad erogare.
L ha sollevato una serie di vizi formali e preliminari;
nel merito, ha evidenziato di CP_1 avere ricevuto la dichiarazione dei redditi 2021 oltre il termine legale ossia, solo a seguito di sollecito, nel febbraio 2024; ha sostenuto l'inapplicabilità in materia assistenziale della sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/91 quale normativa speciale. Ha concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 come dedotto;
in subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Il Giudicante, acquisite note di trattazione scritta, ha deciso la causa in data odierna con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato.
La pretesa restitutoria dell verte sul periodo da gennaio 2022 a luglio 2024 per CP_1 effetto del ricalcolo della pensione n. 078-510504505119 Cat. AS a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi del 2021.
L'indebito per cui è causa, è di natura assistenziale, scaturendo la pretesa restitutoria per un importo lordo di euro 785,46 dell'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali previsti, a seguito dell'acquisizione tardiva della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno
2021 incidente sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale con conseguenziale accertamento dell''indebito.
Sul piano normativo, per le prestazioni collegate ai redditi, va detto che a decorrere dal
31 maggio 2010, sono state apportate modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Per le prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'articolo 35, comma 9, è previsto che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento
è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Inoltre, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009, a seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, risulta così formulato: “Ai fini della
2 liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, nel cui ambito sono annoverabili i redditi da lavoro.
Ci premesso, in ordine alla pretesa restitutoria dell che risulta inerente ad una CP_1 prestazione di natura assistenziale (assegno sociale), vanno applicati in generale, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n.
29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure Per_1
n. 11921/2015 si è ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il principio generale è che non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39).
Nell'ipotesi di mancanza del requisito reddituale, vale la regola secondo cui vi è ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore CP_ del presente decreto l , il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le
3 modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della CP_ prestazione dell'obbligo di comunicare al la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259);
Ai fini della ripetizione le pronunce della Cass. n. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente
4 diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
È evidente, secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi CP_ bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al ”.
Secondo Cass. 30/06/2020 n.13223 "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero CP_ perciò conoscibili dal al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono CP_ tenute a fornire al in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso del
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare al soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione CP_ finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
5 reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una CP_ prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già CP_1 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stess (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera CP_
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_ comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. ). Per_1
Va registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da CP_ prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
In conclusione, può affermarsi - come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria – che non sussiste il diritto a pretendere le somme versate.
Nella specie il ricorrente ha evidenziato di essere titolare, oltre alla pensione n. 078-
510504505119 Cat. AS, oggetto di ricalcolo, della pensione n. 10519897 Cat. VO, con decorrenza da novembre 2008 (cfr. modello OBIS M, all. 3) e di tanto risulta fatta specifica menzione nel provvedimento restitutorio per cui è causa, ma in tale evenienza, essendo le prestazioni erogate dallo CP_ CP_ stesso , si tratta di dati conosciuti all A tanto va aggiunto che dal modello RED inoltrato dal ricorrente, la cui tardività risulta addebitata al ricorrente, risulta invece la percezione dei redditi da casa di abitazione (non computabile) e con il codice B2 - Altri immobili ( terreni e fabbricati ), risulta un CP_ reddito pari ad € 284,00 ma non risulta dedotto specificamente dall per quale ragione e per quale reddito risulterebbe revocato l'assegno sociale solo a seguito della ricezione del modello RED.
Pertanto, la tardiva comunicazione dei redditi non va sanzionata in sé e non giustifica, in CP_ un'ottica sanzionatoria, il recupero da parte dell di quanto erogato sulla base di dati conoscibili.
Ciò, esclude ogni ipotesi di occultamento del reddito da parte del ricorrente e depone, piuttosto, per l'incolpevole affidamento circa la spettanza delle somme che, nella maggiore misura rideterminata,
6 CP_ l ha continuato ad erogare.
All'esito, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'irripetibilità dell'importo di € 785,46 preteso dall'1.1.2021 a luglio 2024 a titolo di pensione cat. As.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 785,46 preteso dall'1.1.2021 a luglio
2024 a titolo di ricalcolo dell'assegno sociale cat. As in godimento;
CP_ condanna l al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro € 369,15, comprensivi di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 01.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM UR
7