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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4217/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4217/2019 R.G.
TRA
,già c.f. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Roma, alla via Pinciana n. 25, presso studio dell'avv. Stefano Rossi, c.f.
che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di C.F._1 appello
Appellante principale
E
, c.f. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
De Angelis, c.f. , presso il cui studio è elettivamente domicilia, in C.F._2
Napoli, alla via del Parco Margherita n. 33
Appellata/Appellante incidentale
E
c.f. , e c.f. Controparte_4 C.F._3 CP_5
,in proprio e nella qualità di genitori titolari della potestà genitoriale sui C.F._4 minori e , elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Persona_1 Persona_2
Giovanni Pascoli, n. 95, presso lo studio dell'avv. Maria Federica Bonadies, c.f.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._5 di costituzione e risposta
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7357/2019 R.G., pubblicata il
22.07.2019.
Conclusioni per l'appellante principale: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la polizza assicurativa sottoscritta dall' Parte_1
[..
[...] con la è inoperativa con riguardo all'infortunio di cui è
[...] Controparte_1 causa e rigettare la domanda di garanzia formulata dall'assicurata; in subordine, accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare l' “ Controparte_1 Controparte_3
unicamente per gli importi superiori al residuo di franchigia aggregata annua,
[...] pari ad euro 399.105,22, in ogni caso con esclusione della previsione del pagamento diretto dell'assicurazione a favore dei danneggiati;
in via ancora gradata, escludere il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica di e ridurre ad euro 4.200,00 annui Persona_1
l'importo della rendita vitalizia liquidata a titolo di danno patrimoniale futuro;
sempre in via subordinata, calcolare gli interessi legali sulle somme liquidate a partire dalla data della prima messa in mora (03.02.2012); condannare gli odierni appellati a restituire tutte le somme che, in esecuzione della sentenza di primo grado, dovessero essere ai medesimi corrisposte da
[...]
. CP_1
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale: rigettare l'appello principale proposto da con riguardo al primo motivo di gravame;
in accoglimento dell'appello Controparte_1 incidentale, rigettare la domanda proposta da e , in proprio CP_5 Controparte_4
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e , nei Persona_2 Persona_1 confronti dell' ; in subordine, ridurre la condanna Controparte_3 di quest'ultima al risarcimento del danno, secondo quanto ritenuto di giustizia, stante la fondatezza dei motivi di gravame incidentale.
Conclusioni per gli appellati: rigettare l'appello principale e l'appello incidentale;
in caso di accoglimento dell'appello proposto in via principale, condannare l'“
[...]
alla restituzione a favore di delle somme che Controparte_3 Controparte_1 verranno da questa eventualmente sborsate a favore di essi appellati in sede di esecuzione.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Controparte_4 CP_5 Per_ genitoriale sui minori e , citarono in giudizio l'“ Persona_2 [...]
(d'ora innanzi per semplificare solo Controparte_3
“ ) lamentando carenze assistenziali dei sanitari dell'azienda convenuta afferenti il CP_3 ricovero del neonato , avvenuto subito dopo la nascita presso la Divisione TIN Persona_1
(Terapia intensiva neonatale) del e consistite nell'errata diagnosi di “ipertensione CP_3 polmonare con sindrome da distress respiratorio”, anziché di “cardiopatia congenita: ritorno venoso polmonare totale sottocardiaco”.
Gli attori così descrissero i fatti di causa: 1) alle ore 12:00 del giorno della nascita,19.02.2007, Per_ presso la Divisione TIN del Cardarelli, il piccolo aveva una saturazione del 79%, pertanto, alle ore 21:45, ne fu disposto il trasferimento presso l'Ospedale NA per una consulenza cardiologica, che escluse cardiopatie congenite;
2) il 22.02.2007 il neonato venne intubato e le gravi condizioni furono attribuite ad ipertensione polmonare;
3) il 23.02.2007 fu trasferito
2 presso la struttura dove fu eseguita una terapia con ossido nitrico, senza alcun CP_6 miglioramento;
4) il 15.03.2007, trasferito alla divisione di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale NA, all'esito dell'esecuzione di un cateterismo cardiaco - che consentì di pervenire, seppur tardivamente, alla corretta diagnosi di “ritorno venoso polmonare anomalo infracadiaco ostruttivo” - il neonato venne sottoposto ad “intervento di correzione radicale, in circolazione extracorporea ipotermica, mediante anastomosi del collettore infracardiaco sull'atrio sinistro; 5) il 21.10.2007 fu effettuato un altro intervento chirurgico di “allargamento dello sbocco del collettore venoso”, a cui seguì, in data 2.11.2007, la dimissione del piccolo paziente, con diagnosi definitiva di “ritorno venoso polmonare anomalo totale, operato, con residua stenosi dello sbocco dell'atrio sx”; 6) nel mese di luglio 2010 presentò Persona_1 episodi di crisi epilettiche e fu ricoverato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “A.
Meyer” di Firenze, dove gli diagnosticarono un'“epilessia focale sintomatica”.
Tanto premesso gli attori dedussero che, a causa del comportamento negligente dei sanitari del
- i quali, nel periodo immediatamente successivo alla nascita, avevano erroneamente CP_3 diagnosticato una 'ipertensione polmonare con sindrome da distress respiratorio”, anziché una
“cardiopatia congenita: ritorno venoso polmonare totale sottocardiaco” - Persona_1 risultava affetto da “esiti di ipossia neonatale con evidente ritardo nello sviluppo psicomotorio, sindrome comiziale, ritardo mentale di stato medio ed epilessia focale sintomatica”, con un'invalidità permanente dell'80%, come quantificata nella relazione medica del dott.
[...]
e necessità di assistenza continua. Per_3
Il difensore degli attori concluse chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei seguenti importi: a) euro 1.110.102,50 a favore di e di , Controparte_4 CP_5 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , a titolo di Persona_1 risarcimento del danno da lesione all'integrità psico-fisica di quest'ultimo; b) euro 134.040,00
a favore di e di , nella qualità di esercenti la potestà Controparte_4 CP_5 Per_ genitoriale sulla minore , sorella di , per lesione del rapporto Persona_2 Per_ parentale;
c) euro 300.00,00 a favore di ciascuno dei genitori di , e CP_5
, per lesione del rapporto parentale;
d) euro 320.850,00 a favore di Controparte_4 CP_5 Per_
e , nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore ,
[...] Controparte_4
a titolo di danno patrimoniale futuro;
e) euro 150.000,00 a titolo di danno patrimoniale a favore di e , in proprio. CP_5 Controparte_4
§ 1.2. Si costituì il contestando la domanda attorea e chiamando in causa la compagnia CP_3 di assicurazione , con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa Controparte_1
a copertura dei danni causati a terzi dal personale sanitario.
§ 1.3. Si costituì (d'ora in avanti solo “ ) ed eccepì Controparte_1 CP_1
l'inoperatività della polizza, di durata annuale, con copertura iniziale dalle ore 24.00 del
3 31.12.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2011, rinnovata nel 2012 e, per l'ultima volta, dalle ore
24.00 del 3.01.2013.
La compagnia assicuratrice espose di aver avuto conoscenza del sinistro soltanto con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, ricevuta in data 18.04.2013.
Evidenziò che l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva la garanzia soltanto per i sinistri verificatisi non oltre i due anni precedenti il periodo di vigenza della polizza.
Dedusse che l'evento dannoso (errore diagnostico) si era verificato per la prima volta il
19.02.2007, ben prima del biennio antecedente l'inizio della copertura assicurativa, e non era stato denunciato nel corso dell'annualità di durata contrattuale nè entro i trenta giorni successivi alla scadenza della polizza, con la conseguenza che il sinistro oggetto di causa era “fuori garanzia”. contestò, in ogni caso, la domanda risarcitoria degli attori nei confronti del CP_1 CP_3 sul rilievo dell'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia di e la Persona_1 condotta dei sanitari.
§ 1.4. All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannò il al pagamento: a) della somma di CP_3 euro 727.820,00, a titolo di risarcimento del danno biologico patito dal minore, a favore di e , quali titolari della potestà genitoriale;
b) della somma Controparte_4 CP_5 di euro 110.000,00 e di euro 130.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, a favore, rispettivamente di e di;
c) Controparte_4 CP_5 della somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale patito dalla minore , a favore di e di Persona_2 Controparte_4
quali titolari della potestà genitoriale. Il giudice di prime cure statuì che le CP_5 suddette somme dovevano essere maggiorate degli interessi al tasso legale, liquidati con decorrenza dalla data dell'infortunio fino a quella di deposito della sentenza, prendendo come base di calcolo le somme devalutate, secondo gli indici ISTAT, al febbraio 2007, quale momento dell'infortunio, e di anno in anno rivalutate fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Inoltre il primo giudice condannò il al pagamento: a) a favore di CP_3 Controparte_4 Per_ e di , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio , e, a CP_5 partire dal raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, direttamente a favore dello stesso, di una rendita vitalizia dell'importo di euro 6.000,00 annui, da versare in via anticipata, a far data dalla pronuncia della sentenza, per tutta la durata della vita del beneficiario, somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA), a titolo di risarcimento del danno per le spese future di assistenza;
b) a favore di , di una rendita vitalizia dell'importo di euro 12.232,00 annui, in Persona_1 via anticipata, dalla data del compimento del 25esimo anno di età di e fino al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni), somma da aggiornare annualmente (in relazione alle
4 determinazioni sul triplo della pensione sociale minima) e da rivalutare annualmente, CP_7 secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea
(IPCA) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) per la perdita della capacità lavorativa specifica.
Infine il Tribunale accolse la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_3 chiamata in causa e la condannò a provvedere, in via diretta, al pagamento in favore CP_1 degli attori di tutte le somme che la predetta struttura sanitaria era tenuta a corrispondere in favore degli stessi, incluse le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
§ 1.5. Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano, per quel che ancora rileva in sede di gravame.
1) L'esame delle condotte medico-assistenziali va focalizzata sulle fasi immediatamente successive alla nascita di , allorquando il neonato, dopo qualche minuto Persona_1 dall'accesso al nido, presentò episodi di tachipnea con desaturazioni e distress respiratorio che indussero i sanitari, col sospetto di una cardiopatia congenita, a trasferire il paziente presso la cardiologia pediatrica dell'Ospedale NA, dove venne effettuata una consulenza cardiologica con ecocardiogramma, che escluse cardiopatie congenite. Il 21.02.2007 - all'esito di altra visita cardiologica con ecocardiogramma eseguita presso il - venne avviata la CP_3 terapia volta a curare l'ipertensione polmonare, cui seguì, in data 22.02.2007, un peggioramento delle condizioni del neonato, tali da imporne l'intubazione e, in data 23.02.2007, il trasferimento presso il reparto TIN dell'Ospedale Villa Betania. Solo in data 14.03.2007 si decise, all'esito di un ulteriore ecocardiografia, di trasferire il neonato presso il NA per sottoporlo a cateterismo cardiaco;
tale esame, eseguito il 15.03. 2007, consentì, tardivamente, la diagnosi di
“ritorno venoso anomalo polmonare totale sotto-cardiaco ostruito con difetto interatriale e dotto arterioso pervio”.
Con riguardo alla possibilità di una tempestiva corretta diagnosi si legge nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio: “la diagnosi ecocardiografica non è facile in quanto le vene polmonari sono delle strutture posteriori del cuore che mal si visualizzano con tale metodica.
Certo vi sono delle immagini, come l'eccessivo aumento delle dimensioni delle cavità destre, lo shunt costante destro-sinistro a livello del forame ovale e/o del dotto arterioso pervio, che depongono per un'ipertensione polmonare ad etiologia cardiaca, così come in tal senso orienta la mancata risposta della pressione polmonare alla terapia. Appare quindi incredibile che nessuno dei cardiologi, che hanno visitato e sottoposto ad esame ecocardiografico il piccolo
, abbia richiesto altre indagini, anche più invasive (cateterismo cardiaco, RMN cardiaca) Per_1 per giungere alla diagnosi in tempi più brevi. Una corretta condotta medica doveva contemplare, dopo un'iniziale ecocardiografia risultata negativa ed un eventuale ulteriore controllo cardiologico completo anch'esso negativo in un paziente con ipertensione polmonare
5 che non rispondeva alle terapie standard per tale patologia ed in cui si poteva sospettare una causa cardiaca, un cateterismo cardiaco o una RMN cuore” (sottolineatura aggiunta).
I cc.tt.uu. hanno affermato l'esistenza di un nesso causale tra l'evidenziato ritardo diagnostico ed i danni patiti da . Si legge, infatti, nella relazione tecnica: “è l'eccessivo Persona_1 tempo intercorso tra la nascita e la diagnosi che determina le complicanze neurologiche subite da , sono i numerosi episodi di desaturazione marcata quelli che Persona_1 determineranno quei danni celebrali alla base dei sintomi psico-neurologici di cui soffre ancora oggi [ ]. La diagnosi tardiva inoltre ha obbligato ad eseguire un intervento cardiochirurgico in circolazione extra corporea in urgenza in un paziente in gravissime condizioni generali con danni polmonari in atto esponendolo a maggiori complicanze (ad esempio sepsi da
AcinetobacterBaumanii), mentre una diagnosi più precoce avrebbe consentito un intervento in urgenza differita in un paziente sicuramente più stabile da un punto di vista clinico”.
Sussiste, quindi, un chiaro nesso di causalità (più precisamente di concausalità, avuto riguardo alle concorrenti condotte omissive poste in essere dalle strutture sanitarie coinvolte nelle prestazioni assistenziali) tra la mancata tempestiva diagnosi, con conseguente corretto approccio terapeutico, e il difetto psichico secondario alle complicanze neurologiche, seguite ai numerosi episodi di marcata desaturazione (idonei a determinare i danni cerebrali alla base della sindrome neuro-psicologica).
La convenuta struttura sanitaria non ha mosso nessun rilievo alle conclusioni rassegnate dai consulenti d'ufficio, omettendo di trasmettere note alla bozza della relazione tecnica.
Le osservazioni critiche afferenti il coinvolgimento di ulteriori strutture sanitarie non è idonea ad escludere l'affermazione di responsabilità del ai sensi dell'art. 2055 c.c. CP_3
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti della convenuta struttura sanitaria.
2) Il danno biologico iatrogeno patito da , tenendo conto delle risultanze della Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio, va quantificato nella misura del 65%. Il periodo di invalidità temporanea totale va quantificato in 45 giorni.
Alla stregua delle tabelle di Milano va riconosciuta la somma di euro 4.410,00 per invalidità temporanea (euro 98,00 per ciascun giorno di ITT) e di euro 723.410,00 per i postumi permanenti, per un importo complessivo di euro 727.820,00.
Con riguardo all'incidenza del danno iatrogeno sulla capacità lavorativa del minore, i consulenti tecnici d'ufficio evidenziano quanto segue: “ovviamente un siffatto pregiudizio si riverbererà negativamente sulla capacità di lavoro, determinando un restringimento notevole delle performance spendibili in attività non meramente manuali e/o di tipo operaio. Queste ultime, tuttavia, per le quali sono richiesti impegni fisici importanti, risultano gravemente pregiudicate in ragione degli esiti della malformazione cardiaca e vascolare. Ovviamente, resta tutto un segmento di attività potenziali, anche discretamente ampio vista l'evoluzione dei compiti e delle
6 mansioni lavorative che la robotizzazione e tecnicismi rendono sempre meno impegnative sotto il profilo fisico, per le quali il risulta idoneo ed anzi potrebbe essere meglio avviato Per_1 in ragione della iscrizione a liste speciali dedicate ad invalidi e minorati civili”.
Nel caso di specie, l'elevata percentuale di invalidità permanente, rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue. Pertanto la perdita patrimoniale per la riduzione della capacità di guadagno va liquidata con criteri equitativi, ricorrendo alla prova presuntiva, in quanto può ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio.
Poiché il soggetto danneggiato non è percettore di reddito, in quanto minore di età, il reddito presuntivo da assumere quale base di calcolo va parametrato al triplo della pensione sociale (cfr. terzo comma dell'art. 137 del decreto legislativo n° 209/2005), in mancanza di elementi oggettivi – quali ad es. le inclinazioni manifestate – per effettuare una valutazione prognostica sul tipo di attività lavorativa che il minore avrebbe potuto svolgere in futuro.
Per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica va costituita una rendita vitalizia. Nella costituzione di tale rendita si deve tener conto della circostanza che lo stato di inabilità lavorativa in cui versa il minore è, come accertato dai cc.tt.uu., solo in parte ascrivibile al danno iatrogeno. La convenuta struttura sanitaria va, pertanto, condannata al pagamento in favore di di una rendita vitalizia dell'importo di euro 12.232,00 Persona_1 annui (pari al 70% del triplo della pensione sociale, quantificata per il 2017 in euro 448,07, moltiplicata per 13 mensilità), dalla data del compimento del 25esimo anno di età fino al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni).
3) Con riguardo alle istanze risarcitorie avanzate, in proprio, dai genitori di , Persona_1
e , nonché dalla sorella, minore, , Controparte_4 CP_5 Persona_2 rappresentata dai genitori, per la lesione del legame parentale, può essere riconosciuto, in via equitativa, alla l'importo di euro 130.000,00, a l'importo di euro CP_5 Controparte_4
110.000,00 ed a , l'importo di euro 50.000,00. Persona_2
4) Quanto alle spese di natura assistenziale spetta ai genitori di il risarcimento Persona_1 del danno patrimoniale futuro, per il resto della vita di quest'ultimo, seppur nella misura ridotta del 70% in ragione della parziale incidenza del danno iatrogeno sul complessivo stato di invalidità in cui versa il minore. Dalla consulenza d'ufficio è emerso che le alterazioni neuropsichiche di cui è affetto richiedono assistenza continuativa. Persona_1
Stante la gravità della situazione di , il carattere permanente del danno e Persona_1
l'impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita del minore, va costituita, ai sensi dell'art. 2057 c.c., una rendita vitalizia che si quantifica in 6.000,00 euro annui, pari a 500,00 euro mensili - somma parametrata alla metà dell'importo mensile previsto
7 per un infermiere - per tutta la durata della vita del beneficiario, , da versarsi Persona_1 in via anticipata (cioè all'inizio di ogni anno), con rivalutazione.
5) Va accolta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia di CP_3 assicurazioni, in forza della polizza assicurativa stipulata dalla struttura sanitaria con CP_1 in data 8 marzo 2011, con decorrenza dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2011, e successive proroghe del contratto, sino al 31 dicembre 2013.
E invero l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione dispone “l'assicurazione vale per i danni e sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, purchè siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto, a condizione che il contraente ne dia regolare avviso agli assicuratori nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto”.
Nella fattispecie, al contratto di assicurazione accede, quindi, una clausola claims made c.d. impura, in forza della quale la garanzia sussiste soltanto per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di vigenza del contratto, relative ad eventi verificatisi nel medesimo periodo, nonché per eventi verificatisi nel biennio anteriore.
Si prevede, inoltre, un periodo di “postuma”, disponendosi che alla cessazione dell'assicurazione la garanzia sarà operativa per le richieste di risarcimento relative a fatti posti in essere durante il periodo di vigenza del contratto e presentate per la prima volta nei trenta giorni successivi alla cessazione della validità della assicurazione.
La meritevolezza di tale clausola va esaminata in concreto, valutando se essa possa esporre l'assicurato a "buchi di garanzia". Nel caso di specie l'esito della valutazione è negativo.
Difatti la clausola, con la previsione di un breve periodo di vigenza postuma, riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dalla quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto (è, infatti, praticamente impossibile che la vittima d'un danno abbia la prontezza di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile), e, quindi, attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato. Sussiste uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l'assicurazione (e verosimilmente pagato il premio), e il tempo nel quale può avverarsi il rischio. Questo iato temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.
In secondo luogo la clausola claims made pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto alla compagnia assicuratrice, facendo dipendere la prestazione dell'assicuratore per la responsabilità civile, non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile
8 alla colpa dell'assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento. L'avveramento di tale condizione esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa alcun potere di controllo.
In terzo luogo, la clausola può costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, in quanto, elevando la richiesta del terzo a
“condizione” per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata, con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda
(come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato, sicchè è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell'assicuratore.
Da quanto esposto non discende la nullità o inefficacia dell'intera clausola “claims made” (con conseguente applicazione del regime “ordinario”, di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., secondo cui la garanzia assicurativa si estende a tutti i fatti commessi durante il periodo di efficacia del contratto, a prescindere al momento della richiesta risarcitoria) ma soltanto della parte in cui non si estende la garanzia ai fatti verificatisi nel decennio antecedente alla stipula del contratto. Ne consegue che, in ragione del fatto che la prima istanza di risarcimento degli attori risulta essere quella contenuta nell'atto di diffida e costituzione in mora del febbraio 2012
e che la fattispecie dannosa appare maturata nell'anno 2007 (ovvero entro i dieci anni anteriori al periodo di validità della polizza), la domanda di manleva avanzata dal va accolta. CP_3
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, CP_1 costituendosi, e in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_4 CP_5 Per_ potestà genitoriale sui minori e . Persona_2
Si è costituita l' ed ha spiegato appello Controparte_3 incidentale.
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato preliminarmente l'appello incidentale proposto dal che contesta la sua responsabilità con riguardo all'infortunio di CP_3 [...]
e la spettanza di alcune voci risarcitorie. Per_1
Con il primo motivo di appello incidentale l'azienda ospedaliera lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2055 e 2697 c.c. e dell'art. 195 c.p.c.”.
Il censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha affermato che l'azienda CP_3 ospedaliera convenuta non avrebbe mosso nessun rilievo alle conclusioni rassegnate dai consulenti d'ufficio, “omettendo finanche di trasmettere i rilievi critici a fronte dell'inoltro di
9 bozza della perizia” e nella parte in cui ha statuito che le osservazioni critiche sull'operato delle altre strutture sanitarie coinvolte, non escludono la responsabilità del a norma dell'art. CP_3
2055 c.c..
Sottolinea che il consulente di parte del - diversamente da quanto affermato dal primo CP_3 giudice - ha puntualmente trasmesso adeguate note critiche avverso la bozza della consulenza tecnica d'ufficio, come si evince inequivocamente dalla relazione definitiva di consulenza (alle pagg. 31 a 32 vi è uno specifico paragrafo intitolato “Risposta alle osservazioni del Ctp
[...]
). Per_4
L'appellante incidentale, a sostegno del motivo di gravame, espone: 1) il giorno della nascita il Per_ piccolo è stato solo 9 ore presso il vale a dire fino a quando i sanitari della CP_3
Terapia Intensiva Neonatale, rilevate le condizioni respiratorie precarie e nutrendo il sospetto che all'origine delle stesse vi fosse una patologia cardiaca congenita, scrupolosamente lo trasferirono al NA, centro di riferimento regionale specializzato in patologie cardiache neonatali;
sicché, quando il paziente ritornò al Cardarelli con una diagnosi specialistica che escludeva pacificamente cardiopatie congenite, i sanitari proseguirono nella somministrazione della terapia convenzionale per l'ipertensione polmonare, in attesa di un miglioramento del quadro clinico, non potendo, in assenza di ulteriori elementi, “porre immediatamente in discussione la diagnosi di un centro di alta specializzazione quale l'Ospedale NA”; 2) prima di constatare il fallimento della terapia contro l'ipertensione polmonare occorreva quanto meno somministrare al piccolo paziente l'ossido nitrico - che, secondo le linee guida dell'epoca, costituiva il cd. gold standard tra le metodiche di contrasto della ipertensione polmonare persistente - e, quindi, disporre il trasferimento presso una struttura che potesse effettuare la somministrazione dell'ossido nitrico (presidio non disponibile presso il Cardarelli), struttura individuata nell'Ospedale Villa Betania, i cui sanitari avrebbero dovuto sottoporre il neonato al relativo trattamento e valutarne gli effetti;
3) è del tutto evidente come non già il ma CP_3
, chiamata all'erogazione di ossido nitrico, avrebbe dovuto prontamente rilevare CP_6
l'insufficiente risposta del neonato alla terapia, laddove, imprudentemente, tratteneva in cura il neonato per ben 19 giorni con somministrazione di ossido nitrico, prima di disporne il trasferimento presso il NA per la revisione della diagnosi;
4) il fallimento della terapia per l'ipertensione polmonare, che avrebbe dovuto allertare i sanitari sulla carente diagnosi operata in prima battuta dal NA, si verificava non presso il ma presso , che CP_3 CP_6 era l'esclusiva responsabile, unitamente al NA, dei danni riportati dal piccolo
[...]
; a tali motivate critiche i consulenti d'ufficio non replicano alcunchè di significativo;
Per_1
6) la consulenza tecnica d'ufficio è insufficiente, perché non fornisce nessuna adeguata valutazione delle osservazioni del consulente di parte e, inoltre, gli elementi di fatto addotti dai cc.tt.uu., se ben valutati e contestualizzati nell'esatto loro svolgimento temporale, inducono ad
10 escludere ogni responsabilità del anche in via solidale, nella causazione dell'evento CP_3 dannoso a carico di . Persona_1
§ 2.1.1. Il motivo di gravame è infondato.
Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui, quando il paziente fece ritorno dal NA, con una diagnosi specialistica che escludeva cardiopatie congenite, i sanitari del non potevano che continuare a somministrargli la terapia convenzionale per CP_3
l'ipertensione polmonare, in attesa di un miglioramento del suo quadro clinico, non potendo, in assenza di ulteriori elementi, “porre immediatamente in discussione la diagnosi di un centro di alta specializzazione quale l'Ospedale NA”.
E invero è pacifico che due giorni dopo la nascita, il 21.02.2007, successivamente al rientro dal
NA, perdurando la condizione di desaturazione, venne eseguita presso il una CP_3 nuova consulenza cardiologica, con ecocardiografia, che evidenziava: “Dilatazione delle sezioni destre e dell'arteria polmonare. All'esplorazione Doppler, insufficienza tricuspidale importante (PSVD 66 mmHg). Minimo shunt destro-sinistro a livello di un forame ovale. Da ricontrollare”. A fronte di tali risultanze i cardiologi avrebbero dovuto prudentemente richiedere o effettuare indagini ulteriori. Sul punto pienamente esaustive e dotate di rigore logico sono le considerazioni dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in primo grado;
pertanto non è fondato il profilo di doglianza relativo al fatto che i consulenti d'ufficio non avrebbero replicato compiutamente alle critiche del consulente di parte del In particolare alle pagg. 19 e CP_3
20 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio si legge: “La diagnosi ecocardiografica non
è facile in quanto le vene polmonari sono delle strutture posteriori del cuore che mal si visualizzano con tale metodica. Certo vi sono delle immagini, come l'eccessivo aumento delle dimensioni delle cavità destre, lo shunt costante destro-sinistro a livello del forame ovale e/o del dotto arterioso pervi, che depongono per un'ipertensione polmonare ad etiologia cardiaca, così come orienta la mancata risposta della pressione polmonare alla terapia. Appare quindi incredibile che nessuno dei cardiologi, che hanno visitato e sottoposto ad esame ecocardiografico il piccolo , abbia richiesto altre indagini, anche più invasive Per_1
(cateterismo cardiaco, RMN cardiaca) per giungere alla diagnosi in tempi brevi”
(sottolineatura aggiunta).
Inoltre, a pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio, nel paragrafo intitolato “Risposta alle osservazioni del CT , si legge: “In questa sede, quindi, si ribadisce quanto Persona_4 già rimesso nella bozza, vale a dire che una corretta condotta medica, dopo un'iniziale ecocardiografia (seppure negativa) ed un eventuale ulteriore controllo cardiologico completo
(seppure questo ancora refertato come negativo), in un paziente con ipertensione polmonare non rispondente alle terapie standard, doveva far sospettare ai sanitari dell' Persona_4 una causa cardiaca e quindi imporre un cateterismo cardiaco o una RMN cuore. Dette ultime indagini, con elevata probabilità, avrebbero risolto il quesito diagnostico. In definitiva tutte e
11 tre le Strutture sanitarie ( Ospedale NA e ) che ebbero a Persona_4 CP_6 assistere il piccolo hanno mancato di formulare il corretto sospetto e la corretta Per_1 diagnosi”.
La circostanza che il primo giudice abbia affermato - verosimilmente per mera svista - che il non avesse replicato alla bozza di consulenza tecnica, è priva di rilevanza ai fini della CP_3 decisione, in quanto gli stessi consulenti d'ufficio, per quanto sopra esposto, hanno dato atto di aver ricevuto le note di osservazione alla bozza e le hanno puntualmente riscontrate. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 195 c.p.c..
Il fatto che un centro di alta specializzazione, l'Ospedale NA, avesse escluso una cardiopatia congenita quale causa dell'ipertensione polmonare, non poteva indurre i sanitari del a non effettuare i dovuti approfondimenti diagnostici, a seguito dell'evidente CP_3 aumento, risultante dall'esame ecografico del 21.02.2007, delle dimensioni delle cavità destre del cuore e dello shunt costante destro-sinistro (vale a dire della comunicazione anomala che consente il passaggio di sangue tra la circolazione sistemica e quella polmonare, alterando il normale flusso sanguigno), specie a fronte della persistente pressione polmonare, nonostante la specifica terapia somministrata. L'opportunità di somministrare al paziente l'ossido nitrico, che, secondo le linee guida, costituiva il gold standard tra le metodiche di contrasto della ipertensione polmonare persistente - come sostenuto dall'appellante incidentale - non escludeva la necessità di effettuare contemporaneamente approfondimenti diagnostici a livello cardiaco, senza attendere gli effetti della somministrazione dell'ossido nitrico.
Ne consegue che ben prima del trasferimento di presso per Persona_1 CP_6
l'esecuzione della terapia mediante ossido nitrico, i sanitari del avevano gli elementi, CP_3 rappresentati dalle risultanze dell'ecocardiografia praticata il 21.02.2007, per sospettare che il distress respiratorio potesse avere come causa una cardiopatia. Tanto è stato ripetutamente affermato dai consulenti tecnici d'ufficio. Alla pag. 20 della consulenza tecnica d'ufficio si legge: “Una corretta condotta medica doveva contemplare, dopo un'iniziale ecocardiografia risultata negativa ed un eventuale ulteriore controllo cardiologico completo, anch'esso negativo in un paziente con ipertensione polmonare che non rispondeva alle terapie standard per tale patologia e in cui si poteva sospettare una causa cardiaca, un cateterismo cardiaco o una RMN cuore”.
Va precisato che inequivoche sono le considerazioni dei consulenti tecnici d'ufficio con riguardo al fatto che, quand'anche l'ulteriore controllo cardiologico del 21.02.2007 fosse stato refertato come negativo, le immagini dell'esame ecocardiografico evidenziavano un “eccessivo aumento delle dimensioni delle cavità destre” e uno “shunt costante destro-sinistro a livello del forame ovale e/o del dotto arterioso pervi”, che deponevano per un distress respiratorio ad eziologia cardiaca, anche alla luce della mancata risposta della pressione polmonare alla terapia.
Su tale specifico aspetto il consulente tecnico di parte del nulla ha controdedotto. CP_3
12 Per quanto esposto, neanche può ritenersi che i cc.tt.uu. non abbiano replicato, in modo adeguato, sulla sussistente condotta imprudente non solo del NA e di , ma CP_6 anche del Pertanto resta ferma la statuizione del primo giudice secondo cui “Le CP_3 osservazioni critiche afferenti il coinvolgimento di ulteriori strutture sanitarie non appare in nessun modo idonea ad escludere l'affermazione di responsabilità a norma dell'art. 2055 del codice civile”.
Infine si ritrascrive quanto esposto dai consulenti tecnici d'ufficio a pag. 20 della relazione: “E'
l'eccessivo tempo trascorso tra la nascita e la diagnosi quello che determina le complicanze neurologiche subite da , sono i numerosi episodi di desaturazione marcata Persona_1 quelli che determineranno quei danni cerebrali alla base dei sintomi psico-neurologici di cui soffre ancora oggi. Si ricorda che cardiopatie congenite molto più complesse del ritorno venoso anomalo polmonare totale diagnosticate in utero o alla nascita e trattate precocemente non danno complicanze neurologiche a meno che non vi siano accidenti per-operatori che causano ipossia. La diagnosi tardiva inoltre ha obbligato ad eseguire un intervento cardiochirurgico in circolazione extracorporea in urgenza in un paziente in gravissime condizioni generali con danni polmonari in atto esponendolo a maggiori complicanze, mentre una diagnosi più precoce avrebbe consentito un intervento in urgenza differita in un paziente sicuramente più stabile”.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame incidentale, rubricato “Violazione dell'art. 3 co. 3 d.l.
158/2012 conv. in l. 189/2012, degli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005”, l'appellante censura la statuizione del Tribunale per aver liquidato il danno non patrimoniale patito dal minore
[...]
e dai congiunti, facendo riferimento alle tabelle milanesi per l'anno 2018. Per_1
L'appellante incidentale sostiene come, trattandosi di danno conseguente a responsabilità medica, trovi applicazione l'art. 3, comma 3, del D.L. 13.9.2012 n.158, convertito dalla L.
8.11.2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi), il quale dispone che il risarcimento del danno in subiecta materia è disciplinato dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 209/2005. Tali norme prevedono che il risarcimento del danno non patrimoniale, sia per le micropermanenti (lesioni pari o inferiori ai
10 punti di invalidità – art. 139 D.Lgs. 209/2005) che per le macropermanenti (lesioni di gravità superiore – art. 138 D.Lgs. 209/2005), è quantificato con riferimento ad una tabella unica nazionale, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Tali disposizioni hanno trovato conferma anche nella legge 8.3.2017 n. 24.
Il così argomenta: “E' ben vero che la tabella in questione non è stata ancora CP_3 emanata, dal momento che il governo non ha dato ancora applicazione all'art. 138 del D.Lgs.
209/2005, avendo provveduto unicamente ad emanare la tabella unica prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 per le micropermanenti. Ciò giustifica il fatto che il Tribunale abbia fatto ricorso alle tabelle milanesi per la quantificazione del danno. Tuttavia, sussiste l'interesse dell' a gravare la statuizione di prime cure anche in punto di quantificazione Controparte_8 del danno non patrimoniale: l'interesse è dettato dal fatto che, qualora in corso di causa
13 dovesse essere emanata la tabella unica nazionale per le macropermanenti prevista dall'art.
138 D.Lgs. 209/2005, essa dovrebbe necessariamente trovare applicazione al caso di specie.”.
Nella comparsa conclusionale deduce che, con D.P.R. n.12 del 13.01.2025, è stata approvata la
Tabella Unica Nazionale delle lesioni macropermanenti.
Il motivo di gravame è infondato in quanto il non allega concreti elementi che CP_3 inducano a ritenere che l'applicazione della suddetta tabella comporti una liquidazione del risarcimento del danno in misura inferiore rispetto a quella quantificata dal primo giudice.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame incidentale è rubricato: “Violazione degli artt. 1223, 2056 e
2697 c.c.”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto la voce di danno relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica da parte di , Persona_1 sostenendo come possa configurarsi sussistente, nel caso di specie, la sola lesione della capacità lavorativa generica, riconducibile nell'alveo del danno biologico.
Il lamenta che è “del tutto improprio è ogni riferimento ad una presunta capacità CP_3 lavorativa specifica del soggetto. La capacità lavorativa specifica va infatti definita come capacità a continuare a svolgere l'attività lavorativa attualmente esercitata ovvero un'attività diversa comunque coerente con le proprie attitudini”, che il danneggiato deve dimostrare (sia pure per presunzioni).
Argomenta come, nel caso in esame, non possa affatto predicarsi, dal punto di vista logico, alcuna lesione della capacità lavorativa specifica subita dal minore , in quanto Persona_1 quest'ultimo evidentemente non svolgeva alcuna attività lavorativa al momento dell'infortunio né la svolge tuttora.
La doglianza è infondata.
Va premesso che il concetto di perdita della capacità lavorativa specifica va distinto da quello di perdita della capacità lavorativa generica.
La prima consiste nella compromissione della capacità di svolgere la propria attività lavorativa attuale, o quella che presumibilmente si andrà a svolgere, con diretta incidenza sulla possibilità di produrre reddito. La seconda si sostanzia in una menomazione psicofisica che incide sulla possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
tale danno va valutato unitariamente, in termini di cenestesi lavorativa e rappresenta una componente del danno biologico non autonomamente liquidabile.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28988/2020 ha offerto un approfondimento dogmatico in merito alla distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica e quella della capacità lavorativa specifica. E' partita dalla premessa per cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica
(Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, e consiste non già nell'impossibilità di continuare a
14 svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura.
Ragion per cui tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presupposti, i quali si verificano quando “le conseguenze della menomazione” patita dal danneggiato “non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto”, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di base del danno biologico”.
Ben distinto rispetto al danno alla capacità lavorativa generica che, come detto, rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, è quello alla capacità lavorativa specifica, attinente alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima.
Si tratta, in questo caso, di un danno patrimoniale che va risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolare “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima” e che presuppone, quindi, oltre alla prova dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita.
Nel caso di specie, il primo giudice - a prescindere dalla qualificazione del danno come perdita della capacità lavorativa specifica - ha condivisibilmente statuito che al spetta il Per_1 riconoscimento del danno per la perdita patrimoniale, in quanto l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa, intesa come possibilità di produrre reddito in futuro.
Il giudice di primo grado ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e quindi del fatto che il pregiudizio psichico scaturente dalla malpractice dei sanitari si riverbera negativamente sulla capacità di lavoro di , determinando un restringimento Persona_1 notevole delle performance spendibili in attività non meramente manuali e/o di tipo operaio, queste ultime, peraltro, già gravemente compromesse dalla patologia congenita cardiaca- vascolare. Del tutto ipotetica è, del resto, la possibilità di di impegnarsi in quel Persona_1
“segmento di attività potenziali, anche discretamente ampio vista l'evoluzione dei compiti e delle mansioni lavorative che robotizzazione e tecnicismi rendono sempre meno impegnative sotto il profilo fisico, per le quali il risulta idoneo ed anzi potrebbe essere meglio Per_1 avviato in ragione della iscrizione a liste speciali dedicate ad invalidi e minorati civili” ( cfr. pag. 30 della relazione tecnica d'ufficio). E invero mansioni lavorative espletabili attraverso le agevolazioni offerte dalla robotizzazione con esclusioni di sforzi fisici, non potranno essere verosimilmente compatibili con le condizioni neurologiche e psichiche del che Per_1 presenta “immaturità grafo-motoria, difficoltà di apprendimento nell'area della letto-scrittura, nell'area logico-matematica, deficit attentivo e della memoria del lavoro;
sul piano
15 comportamentale si evince inibizione emotivo affettiva con secondaria ansia prestazionale;
sul piano dell'autonomia si rilevano scarse capacità di risolvere problemi inerenti la vita quotidiana e permangono difficoltà di organizzazione spazio temporale, difficoltà inerenti alla lettura dell'orologio, all'abbottonarsi e allacciarsi le scarpe” (cfr. pagg. 29 e 30 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
In mancanza dell'oggettiva possibilità di provare da parte degli attori in primo grado quello che presumibilmente sarebbe stato il reddito da lavoro che avrebbe potuto Persona_1 percepire, qualora non fosse stato affetto dalla patologia conseguente al danno iatrogeno, il primo giudice ha parametrato tale danno, in via equitativa, al triplo della pensione sociale, come previsto dall'art. 137, 3° comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), ridotto al 70% in considerazione della circostanza “che lo stato di inabilità lavorativa in cui versa il minore è, come accertato dai cc.tt.uu. solo in parte ascrivibile ai paventati danni iatrogeni”.
Ne consegue l'infondatezza del profilo di gravame riguardante la genericamente dedotta e inappropriata quantificazione del danno e la mancanza di motivazione al riguardo, in quanto l'appellante incidentale non ha allegato sotto quale aspetto sia viziato il percorso argomentativo del Tribunale sul punto;
né rileva che a fronte di un'invalidità del 65% il primo giudice abbia effettuato un abbattimento del 70% ( in considerazione del fatto che l'invalidità del danneggiato sia solo in parte imputabile ai sanitari). E invero il grado di invalidità opera su un piano distinto rispetto a quello della quantificazione del danno patrimoniale per la perdita della possibilità di produrre reddito.
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame incidentale il lamenta la contraddittorietà del CP_3 capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese future di assistenza.
Deduce: “Il Tribunale ha ritenuto che a titolo di danno patrimoniale futuro spettano al ed alla il risarcimento delle spese assistenziali necessarie Controparte_4 CP_5 per il resto della vita del minore , nella misura del 70 per cento “in ragione Persona_1 della parziale incidenza del danno iatrogeno sul complessivo stato di invalidità in cui versa il minore”. Ciò nondimeno, contrariamente al dichiarato intento di limitare al 70 per cento il concorso delle spese a carico dell' il Tribunale ha ritenuto di condannare Controparte_8
l'Azienda, e per essa alla costituzione di una rendita vitalizia di € 6.000,00 annui (pari CP_1
a € 500,00 mensili), ossia ponendo tutta la somma di € 500,00 mensili a carico dell'
[...]
in luogo del solo 70 per cento che pure aveva affermato di dover riconoscere in CP_8 favore del minore.”.
Secondo l'appellante il Tribunale, in conformità con le premesse, avrebbe dovuto limitare la rendita vitalizia al 70 % dell'importo di euro 6.000,00 annui, ossia all'importo di euro 4.200,00 annui;
percentuale che, peraltro, avrebbe dovuto limitarsi al 65%, ossia ad euro 3.900,00, tenendo conto della percentuale di invalidità di . Persona_1
16 Il motivo di gravame è fondato nei limiti di ragione.
E' evidente la sussistenza di una discrasia tra la ritenuta necessità di ridurre il risarcimento del danno per le spese di assistenza da sostenere nel futuro, alla misura del 70%, e la statuizione finale con la quale non viene effettuata in concreto tale riduzione (come del resto effettuata con riguardo al danno scaturente dalla pregiudicata capacità lavorativa).
Come già detto al precedente paragrafo, non rileva che a fronte di un'invalidità del 65% il
Tribunale abbia operato un abbattimento del 70%, in quanto il grado di invalidità del danneggiato attiene ad un piano distinto da quello della quantificazione del danno patrimoniale.
Ne consegue che il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata va riformato, precisamente nella parte in cui si condanna il al pagamento della somma di euro 6.000,00 annui - CP_3 quale rendita vitalizia a favore di e in qualità di genitori Controparte_4 CP_5 titolari della potestà genitoriale sul figlio e, a partire dal raggiungimento della Persona_1 maggiore età di quest'ultimo, direttamente in suo favore - a titolo di spese di assistenza, in luogo della condanna al pagamento della minor somma di euro 4.200,00 all'anno.
§ 2.5. Il quinto motivo di gravame è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1219,
1224, 1282 c.c.”.
L'appellante censura la statuizione del Tribunale nella parte in cui, con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, ha disposto che gli interessi debbano decorrere al tasso legale “dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza” e non dalla costituzione in mora.
Sostiene che il Tribunale abbia omesso di considerare che si tratta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e che, in tal caso, l'art. 1219 c.c. esclude la mora ex re.
Il motivo di gravame è privo di pregio.
Va dato seguito al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”. (cfr. Cass. ordinanza n. 37798 del
27.12.2022).
§ 3. Occorre ora esaminare il gravame principale proposto da rubricato “Erronea, CP_1 insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado, nonché falsa applicazione delle disposizioni contrattuali relative al regime temporale di polizza (claims made), nonché agli obblighi di denuncia del sinistro e di gestione lite ed alla franchigia, nella parte in cui ha affermato l'operatività della polizza sottoscritta dalla con Persona_4 Contr
condannando quest'ultima al pagamento diretto delle somme liquidate ai danneggiati”.
17 L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ritiene che la clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra il e la compagnia CP_3 di assicurazione non supera il vaglio di meritevolezza e va dichiarata nulla nella parte in cui non estende la garanzia ai fatti verificatisi nel decennio antecedente alla stipula del contratto, limitandola al biennio.
Richiama le ragioni già esposte in primo grado a sostegno dell'efficacia della clausola claims made di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto e la conseguente inoperatività della polizza stipulata con il sul rilievo che il sinistro per cui è causa si è verificato in data CP_3
19.2.2007 - dunque ben prima del periodo di retroattività di due anni stabilito nelle suddette condizioni - allorquando il era assicurato con la CP_3 Controparte_10 come la claims made - che impone un circoscritto spazio temporale entro il quale
[...] deve essere fatta la richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione e un altrettanto circoscritto arco di tempo entro il quale deve essersi verificato il sinistro affinchè possa operare la garanzia - ha trovato espresso riconoscimento legislativo nell'art. 11 della legge n. 24/2017, alla luce dello spazio concesso dalla derogabilità (cfr. art. 1932 c.c.) della fattispecie delineata dal primo comma dell'art. 1917, ossia dello schema improntato al loss occurence, ovvero alla sussistenza della copertura assicurativa per tutti i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto, a prescindere dalla data della richiesta di indennizzo.
L'appellante invoca la giurisprudenza della Corte di legittimità al riguardo.
Il motivo di gravame è fondato.
Questa Corte si conforma al seguente principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932
c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art.
1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come
l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale
e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.”.
18 Nel caso di specie, per quanto di seguito si espone, alla luce degli specifici interessi perseguiti dalle parti non si ravvisa alcun profilo di inadeguatezza o di sproporzione tra le prestazioni che incida sulla causa concreta e sull'assetto sinallagmatico del contratto di assicurazione, e che possa indurre a ritenere nulla la clausola di cui all'art. 2 della condizioni generali di assicurazione, nella parte in cui non estende la garanzia ai fatti verificatisi nel decennio antecedente alla stipula della polizza.
Con riguardo al breve periodo di vigenza postuma della polizza assicurativa (non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del contratto deve essere inoltrata la richiesta risarcitoria) si ritiene che la riduzione del periodo effettivo di copertura assicurativa, con l'esclusione dei danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto - per i quali difficilmente può essere formulata una tempestiva richiesta risarcitoria - risulta bilanciato dalla previsione contrattuale di retroattività di due anni di operatività della garanzia, non attribuendo all'assicuratore nessun vantaggio ingiusto né sproporzionato (come affermato dal primo giudice), specie se rapportato alla durata solo annuale della polizza assicurativa, con possibilità di proroga a seguito di accordo delle parti.
La dipendenza della prestazione dell'assicuratore dall'evento futuro e incerto ascrivibile alla colpa dell'assicurato e dal momento in cui il terzo danneggiato intenda formulare la richiesta di risarcimento, è un aspetto insito nell'aleatorietà del contratto di assicurazione e non comporta una posizione di “indeterminata soggezione” dell'assicurato, non potendosi neanche ipotizzare, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, che l'assicuratore possa prestare una garanzia per richieste risarcitorie formulate a distanza di molti anni dalla verificazione del sinistro.
Inoltre si osserva che non appare dirimente la considerazione del primo giudice secondo cui la clausola in questione potrebbe costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti con i doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, in quanto, elevando la richiesta del terzo a
“condizione” per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata. Sul punto si rileva che, nella fattispecie in esame, la clausola di cui all'art 2 delle condizioni generali di assicurazione non subordina la corresponsione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ad una formale richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato.
Ciò posto si rileva come la citata clausola claims made non comporta alcun “buco di copertura” assicurativa per il CP_3
Difatti - come rappresentato dall' - l'azienda ospedaliera ha depositato la polizza di CP_1 assicurazione n. 7005946 per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con la
[...] il 22.07.2008, con durata dal 27 maggio 2008 al 27 maggio 2011, con facoltà per CP_10
l'azienda assicurata di richiedere la prosecuzione del contratto per un'ulteriore annualità (cfr. art.
1.9 delle condizioni di polizza) e con efficacia temporale della garanzia estesa a fatti colposi
19 verificatisi in data anteriore, fino al 27.05.2001 ed a richieste di risarcimento pervenute all'assicurato entro dodici mesi dalla cessazione del contratto (cfr. art.
1.19 delle condizioni di polizza).
Le suesposte condizioni contrattuali offrivano senza dubbio al un'adeguata copertura CP_3 di garanzia senza “buchi”, anche per infortuni verificatisi nel febbraio del 2007, come quello di specie.
E invero la retrodatazione dell'efficacia temporale fino al 27.05.2001 consente all'evidenza l'inclusione dell'infortunio di cui è causa tra i sinistri oggetto di copertura assicurativa da parte della Inoltre la facoltà di prosecuzione della polizza fino al 27 maggio 2012 Controparte_10
(vale a dire l'ulteriore annualità di cui all'art.
1.9 delle condizioni di polizza), avrebbe reso certamente tempestiva, ai fini dell'operatività della garanzia, la richiesta risarcitoria formulata non oltre l'aprile del 2013 (data della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa), vale a dire entro i dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione (come da art.
1.19 delle condizioni di polizza).
Alla luce di quanto illustrato deve ritenersi che il non avrebbe avuto alcun interesse CP_3
a stipulare con una polizza assicurativa, che gli offrisse una copertura assicurativa per CP_1 un periodo anteriore al biennio precedente il 2010, periodo già coperto dalla polizza assicurativa CP_ stipulata con la (si ricorda che la polizza stipulata con aveva una copertura iniziale CP_1 dalle ore 24.00 del 31.12.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2011, rinnovata nel 2012 e, per l'ultima volta, dalle ore 24.00 del 3.01.2013).
Pertanto l'esame delle condizioni contrattuali della polizza stipulata con induce a CP_1 ritenere che non solo non sussistono profili di immeritevolezza di cui all'art. 1322, 2° comma,
c.c. , ma l'inserimento della clausola claims made, così come articolata, risponde agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
La fondatezza del primo motivo di gravame che conduce alla declaratoria di operatività della suddetta clausola ed al rigetto della domanda di manleva, in quanto l'infortunio si è verificato quando non sussisteva la copertura assicurativa dell rende superfluo l'esame degli CP_1 ulteriori motivi di gravame articolati dalla compagnia di assicurazione.
§ 4. La richiesta di di condanna degli appellati alla restituzione delle somme che “in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, dovessero essere ai medesimi corrisposte da
[...]
.”, è inammissibile in quanto generica e non precisata nel corso del giudizio con CP_1 riguardo alle somme che sarebbero state eventualmente poi corrisposte a e Controparte_4 Per_ ad , in proprio e nella qualità di titolari della potestà genitoriale su e CP_5
. Persona_2
§ 5. Analogamente è inammissibile la domanda degli appellati di condanna del “alla CP_3 restituzione a favore di delle somme che sono state da questa esborsate Controparte_1
a favore dei signori , nella qualità di genitori esercenti la potestà familiare sui minori Per_1
20 e , a titolo di acconto sui maggiori importi liquidati nella sentenza di primo Per_1 Persona_2 grado in ottemperanza all'accordo transattivo autorizzato dal Giudice Tutelare e depositato telematicamente il 13/2/2020”.
Le ragioni dell'inammissibilità risiedono nella tardiva formulazione della domanda restitutoria, articolata solo con la comparsa conclusionale.
Si precisa che nella comparsa di costituzione gli appellati avevano solo genericamente richiesto, in caso di accoglimento dell'appello principale, la restituzione a favore di Controparte_1
delle somme che sarebbero state da quest'ultima loro corrisposte “in sede di
[...] esecuzione”, senza alcun riferimento alle somme che vrebbe potuto loro corrispondere CP_1 in sede di eventuale accordo transattivo.
Il parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal limitatamente alle CP_3 ragioni esposte nel terzo motivo di gravame, e l'accoglimento dell'appello principale proposto da impongono un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo CP_1 conto dell'esito complessivo della lite.
Con riguardo al rapporto processuale tra e il le spese di lite sia del primo che CP_1 CP_3 del presente grado di giudizio vanno compensate, ritenuta la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. rappresentate dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia di clausola claims made.
Analogamente le spese di lite vanno compensate tra da un lato, e CP_1 Controparte_4 Per_ e , in proprio e nella qualità di titolari della potestà genitoriale su e CP_5
, dall'altro, in quanto nel contrapporsi anche alla posizione Per_2 Persona_2 CP_1 degli appellati, non ha sostenuto alcun ulteriore aggravio dell'attività difensiva espletata nei confronti del CP_3
Le spese relative al rapporto processuale tra e , in proprio Controparte_4 CP_5 Per_ e nella qualità di titolari della potestà genitoriale su e , da un lato, Persona_2
e il dall'altro, sia del primo che del secondo grado di giudizio, vanno poste a carico CP_3 del Quelle del giudizio di primo grado si liquidano conformemente alla CP_3 quantificazione effettuata dal primo giudice, in quanto il limitato accoglimento dell'appello incidentale non comporta una modifica dello scaglione di riferimento del DM n. 147/2022. Le spese del gravame si liquidano, sempre conformemente al DM n. 147/2022, nella misura prossima ai medi di tariffa per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura prossima ai minimi tariffari per la fase istruttoria/ trattazione, atteso che, in sede di gravame, non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
PQM
21 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente ai capi 3, 7 e 8 del dispositivo, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda di manleva proposta in primo grado dal nei confronti di;
CP_3 Controparte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna l Controparte_3
, al pagamento in favore di e in
[...] Controparte_4 CP_5 qualità di titolari della potestà genitoriale sul figlio , ed, a partire dal Persona_1 raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, direttamente in suo favore, di una rendita vitalizia dell'importo di euro 4.200,00 annui ( in luogo dell'importo di euro 6.000,00 indicato nella sentenza impugnata), da versarsi in via anticipata, a far data dalla pronuncia di primo grado, per tutta la durata della vita del beneficiario (somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA);
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_1 [...]
; Controparte_3
4) compensa le spese di lite del grado di appello tra , da un lato, e Controparte_1
e , in proprio e nella qualità di titolari della potestà Controparte_4 CP_5 Per_ genitoriale su e , dall'altro; Persona_2
5) condanna l' , al pagamento delle Controparte_3 spese di lite a favore di e , in proprio e nella qualità di Controparte_4 CP_5 Per_ titolari della potestà genitoriale su e , con attribuzione al Persona_2 difensore anticipatario, spese che, per il primo grado, si liquidano conformemente a quanto liquidato nella sentenza impugnata al capo 5 del dispositivo, e, per il presente grado, si liquidano in euro 22.300,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
6) conferma nel resto la sentenza impugnata (capi 1, 2, 4 e 6 del dispositivo).
Così deciso il 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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