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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7446/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MARANGON MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MARANGON MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
prevalente presso la madre in via Canova, 33/a a Preganziol (TV), conseguentemente la casa familiare verrà assegnata alla signora che ivi vivrà con la figlia minore;
Pt_1
2. Il padre potrà stare con quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze Persona_1
lavorative e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia previo accordo con la madre e, comunque, nei seguenti termini:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle 15.30 allorché la preleverà da scuola sino al lunedì mattina allorché la riporterà a scuola;
- un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 15.30 allorché la preleverà da scuola fino al mattino successivo allorché la riporterà a scuola;
- per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno della S. Pasqua ed il periodo dalla domenica sera sino alla ripresa delle lezioni;
Durante il periodo estivo ogni genitore passerà due settimane (anche non consecutive) con Per_1
2 , da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Per_1
Ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra le Parti.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia.
Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita della figlia.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della figlia, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa della figlia.
4. Il signor a titolo di contributo al mantenimento di verserà alla madre la Pt_2 Persona_1
somma di € 250,00 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT con decorrenza da dicembre 2025.
5. Oltre a ciò, entro 10 giorni dall'esibizione della relativa ricevuta, ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie identificate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, deve manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine
3 all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per
[...]
. Per_1
6. I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso relativamente al rilascio dei documenti per l'espatrio della minore.
7. I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla Signora e le detrazioni saranno Pt_1
utilizzate dal signor Pt_2
8. Le Parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia dal momento del relativo deposito.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/02/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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