Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, iscritta al n. 2577 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Oriolo Romano (VT) alla Piazza Porta Romana n. 17 presso lo studio dell'avv. Francesca Matta, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22 aprile 1979 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma parte 2, serie A04, n. 00439).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli, che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data
19 luglio 1997, che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) Nulla stabiliscono i coniugi in punto alla assegnazione della casa coniugale in quanto la stessa è stata abbandonata da entrambi prima della separazione legale;
2) Nulla sarà più dovuto dal marito alla moglie a titolo di contributo economico al suo mantenimento per le ragioni di cui in premessa;
3) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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