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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 382/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via Torquato Tasso 11 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 86043/2024 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 86043/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento nr. 0086043/2024, notificatagli dalla SO.G.E.T. SPA per conto del Comune di Centola (SA), per l'importo di euro 1.515,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese, relativa ad IMU, anni 2014 e 2015.
Deduceva: l'inesistenza dei crediti tributari pretesi dall'ingiunzione di pagamento impugnata;
la nullità della stessa per mancata notifica degli atti presupposti;
l' intervenuta decadenza dal potere accertativo;
l'illegittimità della sanzione.
La SOG.E.T. SPA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità della pretesa tributaria e depositando documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti
.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva il ricorso, condannando alle spese la SOGET, ritenendo non provata la notificazione degli atti presupposti.
Avverso la decisione è insorta la SOGET, lamentandone l'erroneità, avendo depositato sin dal primo grado la documentazione comprovante la regolare notificazione degli atti presupposti.
Si è costituito il contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Ha dedotto inoltre “il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Concessionario in merito alla sua legittimazione in executivis (sia in ordine alla prova dell'iscrizione all'albo dei concessionari, sia in ordine alla prova dell'affidamento dell'incarico in concessione”
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione, proposta dal contribuente per la prima volta in appello, relativa al “mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Concessionario in merito alla sua legittimazione in executivis" (sia in ordine alla prova dell'iscrizione all'albo dei concessionari, sia in ordine alla prova dell'affidamento dell'incarico in concessione).
Sul punto, si rileva che l'eccezione, in entrambe le declinazioni ( iscrizione all'albo, affidamento in concessione ) doveva essere proposta con il ricorso di primo grado, non sussistendo un onere del concessionario di dimostrare la sua legittimazione in mancanza di contestatìzione, o al massimo con motivi aggiunti ove tali carenze fossero emerse in sede di costituzione del predetto concessionario, non potendosi in appello ampliare il thema decidendum.
A parte tale rilievo, dirimente risulta la circostanza che la SO ha depositato, a seguito dell'eccezione, elenco MEF dal quale si risulta l'iscrizione all'albo degli agenti della riscossione e la documentazione afferente al contratto di affidamento del Comune di Centola, dalla quale si evince che non vi è alcuna carenza di potere in quanto i ruoli sono stati affidati in costanza di contratto così come gli atti sono stati notificati in costanza di contratto.
Peraltro, agli atti risultano depositate ingiunzioni emanate dal concedente Comune, sicché non vi è motivo di dubitare sull'esistenza del rapporto concessorio al momento della notifica degli atti impugnati.
Quanto agli atti sottesi al provvedimento impugnato, la SO ha depositato sin da primo grado la documentazione relativa alla notificazione sia degli avvisi di accertamento sia dell'ingiunzione di pagamento n. 198633/2022 sia del sollecito di pagamento n. 608667/2023 sia della comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n 469850/202.
Orbene, a seguito del deposito della predetta documentazione, la ricorrente avrebbe dovuto depositare motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992 per contestarne l'intervenuta ricezione. E' noto, infatti, che il
Thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 19616 del
24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019).
"Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ( così, tra le tante, 14165/2021 ). Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Negli stessi termini v. da ult. Cass.n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Non può quindi eccepirsi la decadenza dal potere impositivo, né la prescrizione del tributo dovendosi ritenere intervenuta l' interruzione della stessa, stante la non contestabilità della notifica degli atti interruttivi.
In definitiva, l'appello della SO deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate in considerazione che l'esito della controversia si basa su un rilievo ufficioso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 382/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via Torquato Tasso 11 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 86043/2024 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 86043/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento nr. 0086043/2024, notificatagli dalla SO.G.E.T. SPA per conto del Comune di Centola (SA), per l'importo di euro 1.515,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese, relativa ad IMU, anni 2014 e 2015.
Deduceva: l'inesistenza dei crediti tributari pretesi dall'ingiunzione di pagamento impugnata;
la nullità della stessa per mancata notifica degli atti presupposti;
l' intervenuta decadenza dal potere accertativo;
l'illegittimità della sanzione.
La SOG.E.T. SPA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità della pretesa tributaria e depositando documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti
.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva il ricorso, condannando alle spese la SOGET, ritenendo non provata la notificazione degli atti presupposti.
Avverso la decisione è insorta la SOGET, lamentandone l'erroneità, avendo depositato sin dal primo grado la documentazione comprovante la regolare notificazione degli atti presupposti.
Si è costituito il contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Ha dedotto inoltre “il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Concessionario in merito alla sua legittimazione in executivis (sia in ordine alla prova dell'iscrizione all'albo dei concessionari, sia in ordine alla prova dell'affidamento dell'incarico in concessione”
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione, proposta dal contribuente per la prima volta in appello, relativa al “mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Concessionario in merito alla sua legittimazione in executivis" (sia in ordine alla prova dell'iscrizione all'albo dei concessionari, sia in ordine alla prova dell'affidamento dell'incarico in concessione).
Sul punto, si rileva che l'eccezione, in entrambe le declinazioni ( iscrizione all'albo, affidamento in concessione ) doveva essere proposta con il ricorso di primo grado, non sussistendo un onere del concessionario di dimostrare la sua legittimazione in mancanza di contestatìzione, o al massimo con motivi aggiunti ove tali carenze fossero emerse in sede di costituzione del predetto concessionario, non potendosi in appello ampliare il thema decidendum.
A parte tale rilievo, dirimente risulta la circostanza che la SO ha depositato, a seguito dell'eccezione, elenco MEF dal quale si risulta l'iscrizione all'albo degli agenti della riscossione e la documentazione afferente al contratto di affidamento del Comune di Centola, dalla quale si evince che non vi è alcuna carenza di potere in quanto i ruoli sono stati affidati in costanza di contratto così come gli atti sono stati notificati in costanza di contratto.
Peraltro, agli atti risultano depositate ingiunzioni emanate dal concedente Comune, sicché non vi è motivo di dubitare sull'esistenza del rapporto concessorio al momento della notifica degli atti impugnati.
Quanto agli atti sottesi al provvedimento impugnato, la SO ha depositato sin da primo grado la documentazione relativa alla notificazione sia degli avvisi di accertamento sia dell'ingiunzione di pagamento n. 198633/2022 sia del sollecito di pagamento n. 608667/2023 sia della comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n 469850/202.
Orbene, a seguito del deposito della predetta documentazione, la ricorrente avrebbe dovuto depositare motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992 per contestarne l'intervenuta ricezione. E' noto, infatti, che il
Thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 19616 del
24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019).
"Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ( così, tra le tante, 14165/2021 ). Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Negli stessi termini v. da ult. Cass.n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Non può quindi eccepirsi la decadenza dal potere impositivo, né la prescrizione del tributo dovendosi ritenere intervenuta l' interruzione della stessa, stante la non contestabilità della notifica degli atti interruttivi.
In definitiva, l'appello della SO deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate in considerazione che l'esito della controversia si basa su un rilievo ufficioso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese.