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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 5977/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nelle cause discusse all'udienza del 3.10.2025, promosse da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. NC Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.06.2023 (RG 5977/2023) la ricorrente si doleva del disconoscimento delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della per 103 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da marzo a Controparte_2 luglio), 102 giorni nell'anno 2019 (nei mesi da agosto dicembre), 103 giorni nell'anno 2020 (nei mesi da agosto a dicembre), 104 giorni nell'anno 2021 (nei mesi da luglio a dicembre) e 103 giorni non riconosciuti nell'anno 2022 (nei mesi da luglio a dicembre).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 103 gg nell'anno 2018, 102 gg nell'anno 2019, 103 gg nell'anno 2020, 104 gg nell'anno
2021, nonché ottenere l'iscrizione nei predetti elenchi per 103 gg nell'anno 2022, con conseguente condanna dell' alla relativa reiscrizione con vittoria di spese. CP_1 Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso del 31.05.2024 (RG 5620/24), la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto, illegittimamente negato, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in ragione dell'attività di bracciante agricola svolta per 103 giorni per tale anno alle dipendenze dell'Azienda San
Marzano.
All'udienza del 03.10.2025 il giudizio RG 5620/24 veniva riunito al giudizio RG
5977/23, di precedente iscrizione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la CP_3 cancellazione/mancata iscrizione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle assertivamente prestate dalla CP_2 Pt_1 nei suddetti anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato negli anni e nei periodi indicati in ricorso alle dipendenze dell'azienda agricola occupandosi CP_2 della piantagione e raccolta di ortaggi, delle olive e dell'uva, pulizia dei terreni, potatura ceppi sui terreni di pertinenza del datore di lavoro (cfr. dich. teste
[...]
“Conosco la ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro alle Testimone_1 dipendenze della San Marzano Società Agricola in qualità di braccianti agricoli e abbiamo lavorato insieme svolgendo le medesime mansioni per diversi anni alle dipendenze della San Marzano Soc. Agr.” AD …..io nel 2018 ho lavorato da aprile
a luglio per 80 giornate e in dette giornate ho visto la ricorrente e abbiamo lavorato insieme secondo le modalità indicate in circostanza AD ….nel 2019 io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo da agosto a dicembre entrambi per 102 giornate svolgendo le medesime mansioni come indicato in circostanza. AD….io nel
2020 ho lavorato da giugno a ottobre per 103 giornate mentre la ricorrente ha iniziato ad agosto e poi ha continuato dopo di me quindi abbiamo lavorato insieme da agosto
a ottobre per 80 giornate svolgendo le mansioni e le attività di lavoro indicate in ricorso.”; cfr dich. teste “AD “confermo integralmente la circostanza sub- Tes_2
E del ricorso di cui ho ricevuto lettura, io e la ricorrente nel 2021 e nel 2022 abbiamo lavorato nello stesso periodo di lavoro entrambe per 104 giornate nel 2021 e per 103 giornate nel 2022 e in tutte le giornate in cui io ho lavorato ho visto e ho lavorato insieme alla ricorrente, facendo parte della stessa squadra di lavoro, e ci siamo occupati delle attività e secondo l'orario di lavoro come indicati in circostanze che confermano integralmente”; riguardo alle mansioni svolte si richiamano le specifiche indicazioni offerte dal teste : “…..ho lavorato con la ricorrente….sia Tes_3 nelle serre alla raccolta e coltivazione ortaggi sia alla coltivazione dell'uva che raccolta olive negli ultimi mesi dell'anno.”).
Confermate devono ritenersi, altresì, alla luce delle risultanze della prova per testi, anche le circostanze relative all'orario di lavoro osservato, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di corresponsione della stessa: sul punto basti osservare che tutti i testi hanno confermato che l'attività lavorativa si svolgeva dalle 6.00 alle 13.00 circa, che la ricorrente raggiungeva con la propria macchina i luoghi di lavoro e percepiva
€ 43,00 al giorno;
parimenti confermato risulta il vincolo della subordinazione (cfr. dich. teste “….era che incontravamo tutte le mattine ad Tes_4 Persona_1 inizio giornata che ci suddivideva in squadre di lavoro, dicendoci quali attività svolgere e su quali terreni lavorare …. venivamo pagati tutti insieme in contanti e direttamente sui fondi ogni 15 giorni oppure ogni fine settimana, se qualcuno aveva bisogno”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma altresì nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Le dichiarazioni rese dai testi devono, inoltre, ritenersi attendibili in quanto coerenti tra loro e rispetto a quanto dagli stessi dichiarato in sede ispettiva, così come coerenti sono apparse le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva rispetto a quanto dalla stessa dedotto in ricorso.
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate. In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così
Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (sentenze Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per 103 giorni nell'anno 2018, 102 giorni nell'anno 2019, 103 giorni nell'anno 2020, 104 giorni nell'anno 2021 nonchè con accertamento alla iscrizione per 103 giorni nell'anno 2022 e conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 con condanna dell' al CP_1 relativo pagamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per 103 giorni nell'anno 2018, 102 giorni nell'anno 2019, 103 giorni nell'anno 2020, 104 giorni nell'anno 2021 e alla iscrizione per 103 giorni nell'anno 2022;
2. dichiara il diritto della ricorrente a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2022 con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre CP_1 accessori come per legge;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 2.700,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nelle cause discusse all'udienza del 3.10.2025, promosse da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. NC Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.06.2023 (RG 5977/2023) la ricorrente si doleva del disconoscimento delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della per 103 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da marzo a Controparte_2 luglio), 102 giorni nell'anno 2019 (nei mesi da agosto dicembre), 103 giorni nell'anno 2020 (nei mesi da agosto a dicembre), 104 giorni nell'anno 2021 (nei mesi da luglio a dicembre) e 103 giorni non riconosciuti nell'anno 2022 (nei mesi da luglio a dicembre).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 103 gg nell'anno 2018, 102 gg nell'anno 2019, 103 gg nell'anno 2020, 104 gg nell'anno
2021, nonché ottenere l'iscrizione nei predetti elenchi per 103 gg nell'anno 2022, con conseguente condanna dell' alla relativa reiscrizione con vittoria di spese. CP_1 Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso del 31.05.2024 (RG 5620/24), la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto, illegittimamente negato, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in ragione dell'attività di bracciante agricola svolta per 103 giorni per tale anno alle dipendenze dell'Azienda San
Marzano.
All'udienza del 03.10.2025 il giudizio RG 5620/24 veniva riunito al giudizio RG
5977/23, di precedente iscrizione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la CP_3 cancellazione/mancata iscrizione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle assertivamente prestate dalla CP_2 Pt_1 nei suddetti anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato negli anni e nei periodi indicati in ricorso alle dipendenze dell'azienda agricola occupandosi CP_2 della piantagione e raccolta di ortaggi, delle olive e dell'uva, pulizia dei terreni, potatura ceppi sui terreni di pertinenza del datore di lavoro (cfr. dich. teste
[...]
“Conosco la ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro alle Testimone_1 dipendenze della San Marzano Società Agricola in qualità di braccianti agricoli e abbiamo lavorato insieme svolgendo le medesime mansioni per diversi anni alle dipendenze della San Marzano Soc. Agr.” AD …..io nel 2018 ho lavorato da aprile
a luglio per 80 giornate e in dette giornate ho visto la ricorrente e abbiamo lavorato insieme secondo le modalità indicate in circostanza AD ….nel 2019 io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo da agosto a dicembre entrambi per 102 giornate svolgendo le medesime mansioni come indicato in circostanza. AD….io nel
2020 ho lavorato da giugno a ottobre per 103 giornate mentre la ricorrente ha iniziato ad agosto e poi ha continuato dopo di me quindi abbiamo lavorato insieme da agosto
a ottobre per 80 giornate svolgendo le mansioni e le attività di lavoro indicate in ricorso.”; cfr dich. teste “AD “confermo integralmente la circostanza sub- Tes_2
E del ricorso di cui ho ricevuto lettura, io e la ricorrente nel 2021 e nel 2022 abbiamo lavorato nello stesso periodo di lavoro entrambe per 104 giornate nel 2021 e per 103 giornate nel 2022 e in tutte le giornate in cui io ho lavorato ho visto e ho lavorato insieme alla ricorrente, facendo parte della stessa squadra di lavoro, e ci siamo occupati delle attività e secondo l'orario di lavoro come indicati in circostanze che confermano integralmente”; riguardo alle mansioni svolte si richiamano le specifiche indicazioni offerte dal teste : “…..ho lavorato con la ricorrente….sia Tes_3 nelle serre alla raccolta e coltivazione ortaggi sia alla coltivazione dell'uva che raccolta olive negli ultimi mesi dell'anno.”).
Confermate devono ritenersi, altresì, alla luce delle risultanze della prova per testi, anche le circostanze relative all'orario di lavoro osservato, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di corresponsione della stessa: sul punto basti osservare che tutti i testi hanno confermato che l'attività lavorativa si svolgeva dalle 6.00 alle 13.00 circa, che la ricorrente raggiungeva con la propria macchina i luoghi di lavoro e percepiva
€ 43,00 al giorno;
parimenti confermato risulta il vincolo della subordinazione (cfr. dich. teste “….era che incontravamo tutte le mattine ad Tes_4 Persona_1 inizio giornata che ci suddivideva in squadre di lavoro, dicendoci quali attività svolgere e su quali terreni lavorare …. venivamo pagati tutti insieme in contanti e direttamente sui fondi ogni 15 giorni oppure ogni fine settimana, se qualcuno aveva bisogno”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma altresì nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Le dichiarazioni rese dai testi devono, inoltre, ritenersi attendibili in quanto coerenti tra loro e rispetto a quanto dagli stessi dichiarato in sede ispettiva, così come coerenti sono apparse le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva rispetto a quanto dalla stessa dedotto in ricorso.
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate. In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così
Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (sentenze Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per 103 giorni nell'anno 2018, 102 giorni nell'anno 2019, 103 giorni nell'anno 2020, 104 giorni nell'anno 2021 nonchè con accertamento alla iscrizione per 103 giorni nell'anno 2022 e conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 con condanna dell' al CP_1 relativo pagamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per 103 giorni nell'anno 2018, 102 giorni nell'anno 2019, 103 giorni nell'anno 2020, 104 giorni nell'anno 2021 e alla iscrizione per 103 giorni nell'anno 2022;
2. dichiara il diritto della ricorrente a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2022 con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre CP_1 accessori come per legge;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 2.700,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli