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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 905 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(P. Iva ), in persona del suo Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Dr.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone come da procura Parte_2 in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Caporotundo come da procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11 giugno 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione del 12.03.2019 regolarmente notificato il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio la per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:1) nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è pagina 1 di 8 causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio applicato in quanto superiore al tasso soglia al momento della conclusione del contratto;
2) accertare e dichiarare, per effetto della nullità del contratto di finanziamento di cui sopra, che il mutuatario ai sensi dell'art.1815 co. 2 dovrà rimborsare solo la parte capitale senza interessi e che pertanto non sarà dovuta la somma di €.15.689,00 imputata contrattualmente ad interessi;
3) sempre per effetto della nullità del finanziamento di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore dell'attore (rectius: a restituire all'attore) le somme dalla stessa incamerate a titolo di interessi non dovuti;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato, con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art.117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecendenti la stipula del contratto;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto automaticamente comporta l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
6) per l'effetto condannare la convenuta a rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse CP_2 legale e con capitalizzazione semplice e condannare la convenuta al rimborso, in CP_2 favore dell'attore, delle differenze maturate a proprio favore oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
7) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Esponeva parte attrice di avere sottoscritto un contratto di finanziamento
n.00004516250200 con la per l'importo di €.32.191,07. Parte_3
Il piano di ammortamento veniva sviluppato mediante l'applicazione della metodologia c.d.
“alla francese”, prevendo la restituzione in n. 120 rate costanti, costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e da una quota di capitale, pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Asseriva quindi parte attrice la violazione delle norme relativamente all'applicazione degli interessi passivi;
il superamento dei tassi soglia ed in generale contestava tutte le operazioni poste in essere unilateralmente dalla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava tutto quanto dedotto e CP_2 rilevato e concludeva chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in pagina 2 di 8 diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Sostanzialmente la convenuta CP_2 sosteneva di aver espressamente pattuito tutte le condizioni e la non superabilità dei limiti di legge nella determinazione degli interessi praticati”.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 29.04.2022, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n.1238 emessa il 29.04.2022, e pubblicata il 2.05.2022, con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e condannava la banca convenuta a restituire all'attore, sino alla data del 15.10.2019, la somma di €.9.990,47, nonché a rifondere spese e competenze di causa, incluse quelle di CTU.
In particolare il Tribunale, considerando la polizza assicurativa sottoscritta dal CP_1 come obbligatoria per accedere al credito e facendo proprio il conteggio del CTU, che aveva appunto incluso le spese di assicurazione nel calcolo del TAEG, riscontrava un TAEG effettivo superiore a quello indicato in contratto e, di conseguenza, dichiarava la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.11.2022, deducendo l'erroneità della decisione per i motivi che verranno di seguito esaminati e instando per la rinnovazione della C.T.U..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.02.2023 si è costituito CP_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità ed indeterminatezza della
[...] domanda e chiedendone in subordine il rigetto nel merito, in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. pagina 3 di 8 36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1. Con il primo motivo di appello lamenta illogicità ed Parte_1 erroneità della sentenza di primo grado, per aver il Tribunale ritenuto, condividendo acriticamente le risultanze dell'espletata indagine peritale, che, stante l'applicabilità alla fattispecie di quanto previsto dalle Istruzioni della Banca D'Italia in materia di TAEG, il
TAEG effettivo fosse superiore rispetto a quello indicato in contratto in virtù dell'inclusione, tra le spese, del costo dell'assicurazione, la cui stipulazione sarebbe stata imposta unilateralmente dalla CP_2
L'appellante sostiene, in particolare, che il primo giudice avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in realtà viziata da un errore di metodo, per aver il consulente d'ufficio considerato, sulla scorta della discrasia rilevata tra TAEG previsto in contratto e applicato, che l'onere assicurativo dovesse essere incluso sia nel calcolo del TEG che del TAEG, con il conseguente innalzamento della misura percentuale rispetto a quanto indicato nel contratto di finanziamento. Ad avviso dell'appellante, il CTU avrebbe erroneamente ritenuto pacifica l'obbligatorietà della sottoscrizione del prodotto assicurativo ai fini della concessione del finanziamento e la conseguente inclusione del costo della polizza, senza verificare tale dato e l'effettivo pagamento del relativo premio, attesa la mancata allegazione in atti del contratto assicurativo e della ricevuta di pagamento (documentazione pure ricevuta dal in copia integrale in sede di sottoscrizione del contratto di CP_1 finanziamento e dallo stesso non prodotta), con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non emendabile dal CTU.
2. Con il secondo motivo di appello deduce illogicità e Parte_1 contraddittorietà della sentenza di primo grado, per avere il primo giudice, con acritica adesione alle conclusioni dell'ausiliario, ritenuto applicabili le previsioni di cui agli artt. 117
e 125 bis TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT, sul presupposto
“che il taeg indicato in contratto deve essere veritiero e ciò per dare piena attuazione al pagina 4 di 8 principio di trasparenza”. La banca appellante deduce che, anche a voler condividere le conclusioni del CTU, la sussistenza di difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto (che non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale) e quello effettivamente applicato non comporta, stante la chiara indicazione nel contratto di finanziamento del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario,
l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, comma 4 e comma 7, TUB (con sostituzione del tasso BOT), bensì al più un obbligo risarcitorio per violazione dell'obbligo di trasparenza e di informazione posto a carico della banca, con conseguente onere del cliente di fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, prova che nella fattispecie l'attore ha omesso di fornire. Tantomeno troverebbe applicazione il co. 6 dell'art.117 TUB afferente all'ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, laddove nella fattispecie l'attore si è limitato a lamentare l'omessa indicazione del Taeg senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato, non risultando provata da parte attrice l'esistenza delle condizioni indicate nelle istruzioni
Banca di Italia a supporto dell'inserimento dell'onere assicurativo nel calcolo del TAEG.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per motivi di connessione logica, sono infondate.
Richiamando le risultanze della CTU, in quanto coerenti ed esenti da vizi logici o di metodo, il Tribunale ha ritenuto che il TAEG pattuito in contratto fosse stato erroneamente indicato, in quanto non teneva conto del premio assicurativo obbligatorio e fosse, quindi, difforme da quello effettivamente applicato, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo dello stesso e dell'intero rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. Ed invero, il TAEG rappresenta un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito, prima di accedervi.
Ciò premesso, occorre chiarire che il premio e le spese relative al contratto di assicurazione, stipulato unitamente al contratto di finanziamento, devono essere considerati al fine della determinazione del TAEG, giusto il disposto della norma di cui al secondo comma dell'art. 121 T.U.B., secondo cui “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. pagina 5 di 8 La Suprema Corte ha evidenziato, in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento, la necessità di includere detti costi assicurativi, affermando che
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione,
l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,Sez. I, Ord. n.
22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022; Corte Cass., sent. n.3460 del 7/02/2024).
Orbene, nella fattispecie il modulo di adesione al contratto di assicurazione, depositato in atti, è stato sottoscritto contestualmente alla richiesta di finanziamento, venendosi quindi a delineare un'operazione contrattuale unitaria in cui, per accedere al finanziamento, il consumatore deve sopportare anche i costi dell'assicurazione, direttamente trattenuti al momento del versamento dell'importo finanziato, per come nel caso concreto verificato dal
CTU, con la conseguenza che tali costi costituiscono, unitamente agli interessi corrispettivi, il costo del finanziamento.
In particolare, depongono in tal senso:
- la contestualità tra stipulazione della polizza assicurativa e sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- la piena coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e la durata del finanziamento;
- la circostanza che il premio sia stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente;
- la funzione dell'assicurazione, che risulta diretta a garantire il pagamento del credito e, quindi, a garantire la stessa banca dai rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.); pagina 6 di 8 - la circostanza che beneficiaria dell'assicurazione sia la banca che eroga il finanziamento.
Tali circostanze, congiuntamente esaminate, inducono necessariamente a presumere la sussistenza del collegamento fra i due negozi e l'obbligatorietà del contratto di assicurazione, in quanto posto come condizione necessaria per l'erogazione del credito.
A fronte di tali elementi specifici e concordati era onere della rimasto non assolto, CP_2 provare la non obbligatorietà della polizza assicurativa. Correttamente pertanto i costi della polizza assicurativa sono stati inclusi tra i costi del TAEG, per cui - come correttamente rilevato dal Tribunale - il contratto di finanziamento in questione contiene una erronea indicazione, per difetto, del TAEG, con conseguente sussistenza della nullità parziale rilevata in sentenza.
Ed invero, il CTU ha chiarito che a fronte di un TAEG, esposto nel contratto sottoscritto dalle parti, pari all'8,77%, il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese di assicurazione, è pari al 13,074%.
Deve aggiungersi che il Tribunale non ha recepito acriticamente le valutazioni tecniche del
CTU, ma, con ragionamento esente da censure, ha ripreso e fatto propri i calcoli effettuati dal tecnico, evidenziando di condividerne gli esiti sul presupposto dell'inclusione di tutte le spese connesse all'erogazione del credito (“La ipotesi di calcolo effettuata dal CTU
(comprendente tutte le spese collegate alla erogazione del credito tra cui la polizza assicurativa) si ritiene condivisibile in quanto sono state considerate tutte le spese inerenti la erogazione del prestito ai fini della determinazione del Taeg”).
Le conclusioni del CTU, condivise anche da questa Corte e da cui non v'è motivo di discostarsi, forniscono adeguata risposta alle osservazioni dei CTP.
La circostanza, evidenziata dalla banca, che nel contratto de quo vi fosse la chiara indicazione del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario è ininfluente e non sposta i termini della questione, dal momento che, a prescindere dal TAN indicato in contratto - che il CTU ha accertato essere coincidente con quello effettivamente applicato - la sussistenza di una discrasia, in termini peggiorativi, tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo derivante dalla corretta considerazione di tutti i costi correlati all'erogazione del credito comporta di per sé la nullità della relativa clausola.
In conclusione, trattandosi di credito al consumo, l'applicazione del TAEG più elevato rispetto a quello indicato nel contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti conduce all'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B., VII co., con conseguente obbligo per il consumatore di corrispondere gli interessi secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, pagina 7 di 8 comma 7, TUB, ossia in misura pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma.
Quanto osservato comporta l'irrilevanza della richiesta di rinnovazione della CTU.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, tenendosi conto del valore della controversia (euro 9.990,47).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del suo Procuratore, con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.11.2022, nei confronti di , Controparte_1 avverso la sentenza n. 1238 emessa dal Tribunale di Lecce il 29.04.2022, pubblicata il
2.05.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Avv. Sergio Caporotundo, quale difensore dichiaratosi antistatario di , delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 7 ottobre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 905 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(P. Iva ), in persona del suo Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Dr.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone come da procura Parte_2 in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Caporotundo come da procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11 giugno 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione del 12.03.2019 regolarmente notificato il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio la per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:1) nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è pagina 1 di 8 causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio applicato in quanto superiore al tasso soglia al momento della conclusione del contratto;
2) accertare e dichiarare, per effetto della nullità del contratto di finanziamento di cui sopra, che il mutuatario ai sensi dell'art.1815 co. 2 dovrà rimborsare solo la parte capitale senza interessi e che pertanto non sarà dovuta la somma di €.15.689,00 imputata contrattualmente ad interessi;
3) sempre per effetto della nullità del finanziamento di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore dell'attore (rectius: a restituire all'attore) le somme dalla stessa incamerate a titolo di interessi non dovuti;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato, con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art.117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecendenti la stipula del contratto;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto automaticamente comporta l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
6) per l'effetto condannare la convenuta a rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse CP_2 legale e con capitalizzazione semplice e condannare la convenuta al rimborso, in CP_2 favore dell'attore, delle differenze maturate a proprio favore oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
7) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Esponeva parte attrice di avere sottoscritto un contratto di finanziamento
n.00004516250200 con la per l'importo di €.32.191,07. Parte_3
Il piano di ammortamento veniva sviluppato mediante l'applicazione della metodologia c.d.
“alla francese”, prevendo la restituzione in n. 120 rate costanti, costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e da una quota di capitale, pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Asseriva quindi parte attrice la violazione delle norme relativamente all'applicazione degli interessi passivi;
il superamento dei tassi soglia ed in generale contestava tutte le operazioni poste in essere unilateralmente dalla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava tutto quanto dedotto e CP_2 rilevato e concludeva chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in pagina 2 di 8 diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Sostanzialmente la convenuta CP_2 sosteneva di aver espressamente pattuito tutte le condizioni e la non superabilità dei limiti di legge nella determinazione degli interessi praticati”.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 29.04.2022, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n.1238 emessa il 29.04.2022, e pubblicata il 2.05.2022, con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e condannava la banca convenuta a restituire all'attore, sino alla data del 15.10.2019, la somma di €.9.990,47, nonché a rifondere spese e competenze di causa, incluse quelle di CTU.
In particolare il Tribunale, considerando la polizza assicurativa sottoscritta dal CP_1 come obbligatoria per accedere al credito e facendo proprio il conteggio del CTU, che aveva appunto incluso le spese di assicurazione nel calcolo del TAEG, riscontrava un TAEG effettivo superiore a quello indicato in contratto e, di conseguenza, dichiarava la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.11.2022, deducendo l'erroneità della decisione per i motivi che verranno di seguito esaminati e instando per la rinnovazione della C.T.U..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.02.2023 si è costituito CP_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità ed indeterminatezza della
[...] domanda e chiedendone in subordine il rigetto nel merito, in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. pagina 3 di 8 36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1. Con il primo motivo di appello lamenta illogicità ed Parte_1 erroneità della sentenza di primo grado, per aver il Tribunale ritenuto, condividendo acriticamente le risultanze dell'espletata indagine peritale, che, stante l'applicabilità alla fattispecie di quanto previsto dalle Istruzioni della Banca D'Italia in materia di TAEG, il
TAEG effettivo fosse superiore rispetto a quello indicato in contratto in virtù dell'inclusione, tra le spese, del costo dell'assicurazione, la cui stipulazione sarebbe stata imposta unilateralmente dalla CP_2
L'appellante sostiene, in particolare, che il primo giudice avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in realtà viziata da un errore di metodo, per aver il consulente d'ufficio considerato, sulla scorta della discrasia rilevata tra TAEG previsto in contratto e applicato, che l'onere assicurativo dovesse essere incluso sia nel calcolo del TEG che del TAEG, con il conseguente innalzamento della misura percentuale rispetto a quanto indicato nel contratto di finanziamento. Ad avviso dell'appellante, il CTU avrebbe erroneamente ritenuto pacifica l'obbligatorietà della sottoscrizione del prodotto assicurativo ai fini della concessione del finanziamento e la conseguente inclusione del costo della polizza, senza verificare tale dato e l'effettivo pagamento del relativo premio, attesa la mancata allegazione in atti del contratto assicurativo e della ricevuta di pagamento (documentazione pure ricevuta dal in copia integrale in sede di sottoscrizione del contratto di CP_1 finanziamento e dallo stesso non prodotta), con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non emendabile dal CTU.
2. Con il secondo motivo di appello deduce illogicità e Parte_1 contraddittorietà della sentenza di primo grado, per avere il primo giudice, con acritica adesione alle conclusioni dell'ausiliario, ritenuto applicabili le previsioni di cui agli artt. 117
e 125 bis TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT, sul presupposto
“che il taeg indicato in contratto deve essere veritiero e ciò per dare piena attuazione al pagina 4 di 8 principio di trasparenza”. La banca appellante deduce che, anche a voler condividere le conclusioni del CTU, la sussistenza di difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto (che non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale) e quello effettivamente applicato non comporta, stante la chiara indicazione nel contratto di finanziamento del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario,
l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, comma 4 e comma 7, TUB (con sostituzione del tasso BOT), bensì al più un obbligo risarcitorio per violazione dell'obbligo di trasparenza e di informazione posto a carico della banca, con conseguente onere del cliente di fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, prova che nella fattispecie l'attore ha omesso di fornire. Tantomeno troverebbe applicazione il co. 6 dell'art.117 TUB afferente all'ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, laddove nella fattispecie l'attore si è limitato a lamentare l'omessa indicazione del Taeg senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato, non risultando provata da parte attrice l'esistenza delle condizioni indicate nelle istruzioni
Banca di Italia a supporto dell'inserimento dell'onere assicurativo nel calcolo del TAEG.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per motivi di connessione logica, sono infondate.
Richiamando le risultanze della CTU, in quanto coerenti ed esenti da vizi logici o di metodo, il Tribunale ha ritenuto che il TAEG pattuito in contratto fosse stato erroneamente indicato, in quanto non teneva conto del premio assicurativo obbligatorio e fosse, quindi, difforme da quello effettivamente applicato, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo dello stesso e dell'intero rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. Ed invero, il TAEG rappresenta un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito, prima di accedervi.
Ciò premesso, occorre chiarire che il premio e le spese relative al contratto di assicurazione, stipulato unitamente al contratto di finanziamento, devono essere considerati al fine della determinazione del TAEG, giusto il disposto della norma di cui al secondo comma dell'art. 121 T.U.B., secondo cui “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. pagina 5 di 8 La Suprema Corte ha evidenziato, in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento, la necessità di includere detti costi assicurativi, affermando che
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione,
l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,Sez. I, Ord. n.
22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022; Corte Cass., sent. n.3460 del 7/02/2024).
Orbene, nella fattispecie il modulo di adesione al contratto di assicurazione, depositato in atti, è stato sottoscritto contestualmente alla richiesta di finanziamento, venendosi quindi a delineare un'operazione contrattuale unitaria in cui, per accedere al finanziamento, il consumatore deve sopportare anche i costi dell'assicurazione, direttamente trattenuti al momento del versamento dell'importo finanziato, per come nel caso concreto verificato dal
CTU, con la conseguenza che tali costi costituiscono, unitamente agli interessi corrispettivi, il costo del finanziamento.
In particolare, depongono in tal senso:
- la contestualità tra stipulazione della polizza assicurativa e sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- la piena coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e la durata del finanziamento;
- la circostanza che il premio sia stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente;
- la funzione dell'assicurazione, che risulta diretta a garantire il pagamento del credito e, quindi, a garantire la stessa banca dai rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.); pagina 6 di 8 - la circostanza che beneficiaria dell'assicurazione sia la banca che eroga il finanziamento.
Tali circostanze, congiuntamente esaminate, inducono necessariamente a presumere la sussistenza del collegamento fra i due negozi e l'obbligatorietà del contratto di assicurazione, in quanto posto come condizione necessaria per l'erogazione del credito.
A fronte di tali elementi specifici e concordati era onere della rimasto non assolto, CP_2 provare la non obbligatorietà della polizza assicurativa. Correttamente pertanto i costi della polizza assicurativa sono stati inclusi tra i costi del TAEG, per cui - come correttamente rilevato dal Tribunale - il contratto di finanziamento in questione contiene una erronea indicazione, per difetto, del TAEG, con conseguente sussistenza della nullità parziale rilevata in sentenza.
Ed invero, il CTU ha chiarito che a fronte di un TAEG, esposto nel contratto sottoscritto dalle parti, pari all'8,77%, il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese di assicurazione, è pari al 13,074%.
Deve aggiungersi che il Tribunale non ha recepito acriticamente le valutazioni tecniche del
CTU, ma, con ragionamento esente da censure, ha ripreso e fatto propri i calcoli effettuati dal tecnico, evidenziando di condividerne gli esiti sul presupposto dell'inclusione di tutte le spese connesse all'erogazione del credito (“La ipotesi di calcolo effettuata dal CTU
(comprendente tutte le spese collegate alla erogazione del credito tra cui la polizza assicurativa) si ritiene condivisibile in quanto sono state considerate tutte le spese inerenti la erogazione del prestito ai fini della determinazione del Taeg”).
Le conclusioni del CTU, condivise anche da questa Corte e da cui non v'è motivo di discostarsi, forniscono adeguata risposta alle osservazioni dei CTP.
La circostanza, evidenziata dalla banca, che nel contratto de quo vi fosse la chiara indicazione del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario è ininfluente e non sposta i termini della questione, dal momento che, a prescindere dal TAN indicato in contratto - che il CTU ha accertato essere coincidente con quello effettivamente applicato - la sussistenza di una discrasia, in termini peggiorativi, tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo derivante dalla corretta considerazione di tutti i costi correlati all'erogazione del credito comporta di per sé la nullità della relativa clausola.
In conclusione, trattandosi di credito al consumo, l'applicazione del TAEG più elevato rispetto a quello indicato nel contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti conduce all'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B., VII co., con conseguente obbligo per il consumatore di corrispondere gli interessi secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, pagina 7 di 8 comma 7, TUB, ossia in misura pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma.
Quanto osservato comporta l'irrilevanza della richiesta di rinnovazione della CTU.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, tenendosi conto del valore della controversia (euro 9.990,47).
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del suo Procuratore, con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.11.2022, nei confronti di , Controparte_1 avverso la sentenza n. 1238 emessa dal Tribunale di Lecce il 29.04.2022, pubblicata il
2.05.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Avv. Sergio Caporotundo, quale difensore dichiaratosi antistatario di , delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 7 ottobre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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