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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato sentenza nelle cause riunite nn.
40964/2023, 4974/2024 e 20138/2024 R.G., la n. 40964/2023 R.G. promossa
DA
in persona dell'amministratore unico, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Arcangela Campilongo presso il cui studio sito in Roma, Via
Sabotino n.12, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Massimo Guiducci, giusta procura generale alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Pizza delle V Giornate n.3
OPPOSTA
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa nel procedimento avente RG
n.40964/2023 dall'Avv. Federica Perna, giusta procura notarile del 22 giugno
2023, Rep. 180134, Racc. 12348, ed elettivamente domiciliata in Napoli, via
Toledo n.265;
OPPOSTA la n. 4974/2024 R.G. promossa
DA in persona dell'amministratore unico, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Arcangela Campilongo presso il cui studio sito in Roma, Via
Sabotino n.12, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 CP_3
dall'Avv. Massimo Guiducci, giusta procura generale alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Pizza delle V Giornate n.3
OPPOSTA
E
Controparte_2
CONVENUTA
La n. 20138/2024 promossa
DA
in persona dell'amministratore unico, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Arcangela Campilongo e dall'Avv. Mirko Piccardi presso lo studio dei quali, sito in Roma Via Sabotino n.12, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_4
dall'Avv. Massimo Guiducci, giusta procura generale alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Pizza delle V Giornate n.3
OPPOSTA
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Perna, giusta procura
2 notarile del 22 giugno 2023, Rep. 180134, Racc. 12348, ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n.265;
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione cartelle di pagamento e preavviso di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con primo ricorso avente RG n.40964/2023, depositato in data 22.12.2023
e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1
ha impugnato la cartella di pagamento n.09720230217117532000, notificata da in data 24.11.2023, avente ad oggetto recupero crediti CP_5 CP_1
indebitamente compensati con modello F24 per l'anno 2023 per un importo di
€ 43.000,00 al netto di sanzioni ed interessi.
Con secondo ricorso avente RG n.4974/2024, iscritto a ruolo in data 7.2.2024
e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1
ha impugnato la cartella di pagamento n.09720230230437051000 notificata da in data 23.1.2024, avente ad oggetto recupero crediti CP_5 CP_1
indebitamente compensati con modello F24 per l'anno 2023, per un importo di
€ 86.000,00 al netto di sanzioni ed interessi.
Con il ricorso avente RG n.20138/2024, iscritto a ruolo in data 27.5.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400078035000, notificatogli in data 20.5.2024 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, per un importo di € 50.250,50, emesso sulla base di tre cartelle di pagamento: 1) cartella n. 09720220167343949000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contravvenzioni del Codice della Strada per un importo di € 329,44; 2) cartella n. 0972023019098910000, avente ad oggetto il mancato pagamento di
Tasse automobilistiche per un importo di € 82,81; 3) cartella n.097 2023
0217117532000, per un importo di € 47.483,22, relativo al recupero di crediti
3 di indebitamente compensati con mod. F24 per l'anno 2023 (oggetto del CP_1
presente giudizio).
Al proposito, parte opponente ha esposto:
-in data 26.7.2023 di avere ricevuto comunicazione via pec dall' avente CP_1
ad oggetto richiesta di rimborso indebito in relazione ad un modello F24 per un importo di € 43.000,00, per una operazione asseritamente compiuta in data
10.10.2022;
-in data 30.8.2023, di avere ricevuto ulteriore comunicazione dall' per CP_1
richiesta rimborso indebito F24 in relazione ad altro modello F24 di importo pari ad € 86.000,00, per una operazione asseritamente realizzata in data
9.3.2023;
-in data 2.8.2023, di avere presentato ad e per conoscenza ad , CP_1 CP_6 CP_6
antifrode e Guardia di Finanza, richiesta di accesso agli atti;
-in data 25.8.2023, di avere ricevuto risposta di diniego da parte dell' in CP_1
quanto, stante quanto comunicato dallo stesso Istituto, questi non era soggetto abilitato a fornire le informazioni richieste;
-che, in data 10.8.2023, l' ha risposto che in relazione alle CP_7
posizioni attive e passive imputabili alla matricola n. 704240984 della scrivente società, era emersa una anomalia per discrasia tra numero matricola e codice fiscale ed ha invitato dunque la scrivente società a presentare querela alle
Autorità competenti;
-in presenza di tale anomalia, in data 4.9.2023, di avere presentato istanza di annullamento in autotutela per l'importo di € 43.000,00 e in data 7.9.2023 medesima istanza per l'importo di € 86.000,00;
-di avere rappresentato nell'istanza di annullamento di non avere ceduto alcun credito a soggetti terzi, di non essere stata beneficiaria di alcun accollo, di non avere presentato i modelli F24 in contestazione e di non avere proceduto ad alcuna compensazione di detti crediti;
4 -che, in data 7.9.2023, in pendenza dei procedimenti azionati in autotutela,
l' ha invitato la scrivente società a regolarizzare la propria posizione entro CP_1
15 giorni dal ricevimento dell'atto;
-in data 11.9.2023, al fine di tutelare la propria posizione, di avere presentato denuncia presso la Guardia di Finanza al fine di perseguire le società terze che indebitamente avrebbero utilizzato crediti in contestazione;
CP_1
-di avere ricevuto DURC negativo a causa del mancato pagamento degli importi in contestazione;
-in data 12.10.2023 di avere diffidato l' a rettificare la presunta CP_1
irregolarità contestata;
-che in data 13.10.2023, l' ha rigettato le istanze in autotutela e CP_1
dichiarato la correttezza del rilascio del DURC negativo, in quanto secondo l' si era in presenza di un'ipotesi di accollo non consentita ai sensi CP_8
dell'art.1 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni in legge 157/2019;
-di avere presentato ricorso ex art.700 c.p.c. contro la decisione di confermare il DURC negativo, conclusosi con rilascio del DURC provvisorio da parte dell' ; CP_1
-in data 24.11.2023 che gli è stata notificata la cartella di pagamento n. 097
2023 0217117532000 dall'Agenzia delle Entrate-Servizi di Riscossione, per un importo complessivo di € 47.483,22;
-che, in data 23.01.2024, gli è stata notificata la cartella di pagamento n. 097
2023 0230437051000 dall'Agenzia delle Entrate-Servizi di Riscossione, per un importo complessivo di € 92.862,32;
-che in data 20.5.2024 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo, avente ad oggetto tra le altre, la cartella di pagamento n. 097 2023
0217117532000;
5 -di avere saldato il debito delle altre cartelle di pagamento n.
09720220167343949000 e n. 0972023019098910000, sottostanti il preavviso di fermo amministrativo.
Tanto premesso la società in epigrafe, con ricorso iscritto al RG n.40964/2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, dichiarare la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento, poiché dalla stessa potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente;
B) In via principale dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento per i motivi sopra esposti con contestuale dichiarazione di formale e sostanziale regolarità contributiva della in relazione alle somme Parte_1
asseritamente richieste e vantate dall' per il tramite di Agenzia delle CP_1
Entrate Riscossione;
C) Si chiede, altresì, che l' , depositi nel fascicolo della presente procedura CP_1
pendente tutta la documentazione relativa alla posizione dell'odierna ricorrente.
D) Si chiede che Agenzia delle Entrate – Riscossione depositi nel fascicolo della presente procedura pendente tutta la documentazione relativa alla posizione dell'odierno ricorrente. Con condanna alle spese del presente giudizio e la liquidazione al sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.”
Con ricorso avente RG n.4974/2024 ha adìto l'intestato Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento, ex artt. 273 e 274 c.p.c., con quello previamente iscritto
e pendente presso il medesimo ufficio giudiziario, ovvero il Tribunale civile di
Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa De Renzis Maria, n. RG. 40964/2023, udienza comparizione parti non ancora fissata;
B) In via preliminare, quando per ragioni di ordine processuale si ritenesse non applicabile la disciplina di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. si insiste affinché venga
6 comunque disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.
295 c.p.c. stante l'oggettiva dipendenza e pregiudizialità del presente giudizio rispetto a quello attualmente pendente sempre dinanzi al Tribunale Civile Roma
C) In via preliminare, nell'ipotesi in cui non si decidesse di disporre la riunione
e/o sospensione del presente procedimento, si insiste affinché, inaudita altera parte, venga dichiarata la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento, poiché dalla stessa potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente;
D) In via preliminare, qualora si ritenesse di non poter decidere inaudita altera parte, si chiede di fissare apposita udienza al fine di dichiarare, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento, poiché dalla stessa potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente;
E) In via principale dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento per i motivi sopra esposti con contestuale dichiarazione di formale e sostanziale regolarità contributiva della in relazione alle somme Parte_1
asseritamente richieste e vantate dall' per il tramite di Agenzia delle CP_1
Entrate Riscossione;
F) Si chiede, altresì, che l' , depositi nel fascicolo della presente procedura CP_1
pendente tutta la documentazione relativa alla posizione dell'odierna ricorrente;
G) Si chiede che Agenzia delle Entrate – Riscossione depositi nel fascicolo della presente procedura pendente tutta la documentazione relativa alla posizione dell'odierno ricorrente;
H) Con condanna alle spese del presente giudizio e la liquidazione al sottoscritto
Avvocato che si dichiara antistatario.”
Con ricorso avente RG n.20138/2024 ha adìto l'intestato Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione,
7 In via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azionata esecuzione forzata;
in via sempre preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quelli già instaurati, già riuniti e pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario, ovvero il Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa De Renzis Maria, n. RG.
40964/2023 e n. RG. 4974/2024., prima udienza fissata al 02/10/2024; in via sempre preliminare, disporre, quando per ragioni di ordine processuale si ritenesse non applicabile la disciplina di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c., la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante
l'oggettiva dipendenza e pregiudizialità del presente giudizio rispetto quelli già instaurati, già riuniti e pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario, ovvero il
Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa De Renzis Maria, n. RG.
40964/2023 e n. RG. 4974/2024, prima udienza fissata al 02/10/2024; nel merito accertare la nullità/illegittimità della cartella, atto presupposto al preavviso di fermo impugnato con conseguente nullità/illegittimità derivata di tale preavviso di fermo nonché la nullità/illegittimità diretta del preavviso di fermo impugnato dichiarando quest'ultimo privo di efficacia con ogni effetto di legge.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura da liquidarsi ai sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.”
2. Si è costituito in tutti i giudizi l' , contestando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
3. L' si è costituita nei giudizi iscritti al RG Controparte_2
n.40964/2023 e RG n.20138/2024.
In relazione al primo ricorso, l'Ente ha rappresentato la propria estraneità rispetto alle eccezioni avanzate dal ricorrente ed ha chiesto quindi il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, o la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della stessa. In relazione al ricorso iscritto al
8 n.20138/2024 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. Con decreto dell'11.7.2024, a fronte delle istanze di sospensione delle cartelle di pagamento n. 097 2023 0217117532000 e n. 097 2023 0217117532000, presentate dalla opponente in data 10.7.2024 nei giudizi aventi RG
n.40964/2023 e RG n.4979/2024, è stata disposta la sospensione di entrambe le anzidette cartelle di pagamento.
5. Con decreto del 14.10.2024, emesso all'esito dell'udienza del 2.10.2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., è stata disposta la riunione al procedimento avente RG n.40964/2023, del procedimento iscritto al RG n. 4974/2024.
6. All'udienza del 5.3.2025 il procedimento avente RG n.20138/2024 è stato riunito al procedimento portante avente RG n..40964/2023, al quale già era stato riunito il procedimento avente RG n.4974/2024. All'esito, sentite le parti, le cause riunite sono state decise con lettura e deposito del dispositivo e con fissazione di un termine di giorni sessanta per la stesura ed il deposito della motivazione.
7. Parte opponente, con i due procedimenti RG 40964/2023 e RG 4974/2024, contesta nel merito la debenza dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento impugnate. Con il successivo ricorso RG 20138/20204 contesta l'efficacia del preavviso di fermo in relazione alla cartella di pagamento già impugnata CP_1
con il ricorso RG 40964/2023 e l'illegittimità della procedura esecutiva.
Al proposito la società opponente rappresenta che dal proprio cassetto fiscale non risulta eseguita alcuna operazione legata ai modelli F24 contestati dall' nelle date indicate dallo stesso . Inoltre, afferma che i crediti CP_8 CP_1
sottostanti le cartelle di pagamento impugnate non sono mai stati utilizzati dalla società, né in compensazione con posizioni debitorie , né cedendoli a CP_6
soggetti terzi, come risulta sempre dal cassetto fiscale della società medesima.
9 Rappresenta altresì di avere richiesto più volte alle amministrazioni coinvolte di poter accedere a tutta la documentazione in loro possesso al fine di avere più chiara la situazione, senza avere ricevuto alcun riscontro.
L' richiamando la nota del Direttore sostiene la fondatezza della CP_1 CP_1
propria pretesa.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione sostiene la propria carenza di legittimazione passiva in quanto oggetto della controversia riguarda la debenza o meno dei crediti sottostanti le cartelle di pagamento, mentre non è stata sollevata alcuna eccezione in merito alla procedura esecutiva di titolarità dell'amministrazione finanziaria.
Per quanto attiene al preavviso di fermo, parte opponente contesta la fondatezza del provvedimento avente ad oggetto la cartella di pagamento di
43.000,00, oltre sanzioni ed interessi (oggetto di impugnazione con ricorso RG
40964/2023) in quanto emessa sulla base di un credito non dovuto, per tutte le ragioni suddette.
Tanto premesso, al fine di ricostruire in maniera più approfondita la fattispecie, all'udienza del 14.1.2025 era stato richiesto a parte opponente di depositare nuovamente gli F24 presentati dalla società negli anni in contestazione in formato consultabile al Giudicante e ad invece di depositare la CP_5
documentazione relativa agli F24 oggetto di contestazione per la corretta verifica dell'avvenuta compensazione o meno di detti crediti.
Al riguardo si rileva che parte opponente ha depositato quanto richiesto dal
Giudicante, come da nota di deposito dell'11.2.2025, mentre l' ha CP_5
depositato documentazione riguardante la sospensione delle cartelle di pagamento, senza invece produrre alcunché in merito alla dedotta compensazione dei crediti in contestazione da parte della società opponente.
Ciò detto, sulla base delle prospettazioni delle parti e della documentazione prodotta si ritiene fondata la ricostruzione di parte opponente.
10 Ebbene, la società ha allegato e provato di non avere utilizzato i crediti sottostanti le cartelle di pagamento impugnate, in quanto trattasi di crediti di titolarità di società terze di cui la non ha mai beneficiato. Parte_1
Dai modelli F24 prodotti in atti dalla società, in relazione agli anni contributivi
2022 e 2023 (oggetto di contestazione), non risulta alcuna utilizzazione dei crediti oggetto di contestazione da parte della odierna opponente. Dal cassetto fiscale della società, infatti, risulta che alcuna operazione avente ad oggetto la compensazione di detti crediti con le posizioni debitorie è stata eseguita CP_6
in data 10.10.2022 e in data 9.3.2023, come invece asseritamente allegato ma non provato dall' . Altresì alcun credito di importo pari ed € 43.000,00, CP_1
sottostante la cartella di pagamento n. 09720230217117532000 e di €
86.000,00 sottostante la cartella di pagamento n. 09720230230437051000 risulta essere stato utilizzato in compensazione dalla società in altre date. (cfr. modelli F24 depositati in atti dal ricorrente con nota di deposito dell'11.2.2025 nonché nota esplicativa del commercialista della società sulla quale non vi è stata contestazione specifica).
Dall'altro lato le amministrazioni resistenti non hanno dato prova dell'utilizzo in compensazione di detti crediti da parte della società opponente, né nelle date riportate nei provvedimenti impugnati né in altre date. Come già rilevato,
nonostante la richiesta del Giudicante all'udienza del 14.1.2025, nulla CP_5
ha prodotto in relazione all'utilizzo in compensazione o meno di detti crediti da parte della non avendo depositato alcun tipo di Parte_1
documentazione attestante l'invio dei modelli F24 in contestazione.
Si rileva altresì, come dimostrato dalla opponente, che la società ha sin da subito disconosciuto i crediti asseritamente vantati dall' , interfacciandosi CP_1
con le amministrazioni competenti e presentando denuncia alla Guardia di
Finanza, come su indicazioni dell' antifrode (cfr. allegato 12 al ricorso). CP_6
11 Tanto premesso i ricorsi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento devono trovare accoglimento con conseguente dichiarazione di non debenza dei crediti sottostanti e annullamento delle cartelle stesse.
Dalla non debenza del credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720230217117532000 oggetto del preavviso di fermo amministrativo impugnato, discende l'inefficacia, in relazione ai crediti , del preavviso di CP_1
fermo stesso.
Si ritiene infine sussistere la legittimazione passiva dell'ente della riscossione in ragione della tipologia e della natura degli atti impugnati (sul punto si richiama Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10854, che si è così espressa: “Anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è
l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di ed e devono essere CP_1 CP_5
liquidate separatamente per le fasi precedenti alla riunione, che nel caso di specie sono rappresentate dalla fase introduttiva e la fase di studio, da calcolarsi sulla base del valore dei singoli procedimenti ex DM 147/2022, ed in maniera unitaria per le fasi successive. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
12 Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 40964/2023,
4974/2024 e 21038/2024 RG ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara che nulla è dovuto dalla società opponente all' in relazione alle CP_1
cartelle di pagamento n. 097 2023 0217117532000 e n. 097 2023
0230437051000, disponendone l'annullamento;
-dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo n. 09780202400078035000 con riferimento alla cartella in esso riportata;
CP_1
-condanna e al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
della società opponente, delle spese di lite, che liquida con le seguenti modalità
e nei seguenti importi: -per le fasi introduttiva e di studio antecedenti alla riunione, in complessivi € 1453,00 per compenso nel giudizio 40964/2023 RG, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% da distrarsi in favore dell'Avv.
Campilongo, in complessivi € 2127,00 per compenso nel giudizio 4974/2024
RG, oltre IVA, CPA, spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
Campilongo, in complessivi € 1453,00 per compenso nel giudizio 20138/2024, oltre IVA, CPA, spese generali al 15%, da distrarsi in favore degli Avv.ti
Campilongo e Piccardi;
-per la fase decisoria successiva alla riunione in complessivi € 2696,20, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-fissa per la stesura ed il deposito della motivazione termine di giorni sessanta.
Roma, lì 5.3.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani, UPP.
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