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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 3.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14719/23 del ruolo generale
Vertente tra in persona del suo legale Parte_1 rapp.te p.t., elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. Gennaro De Angelis che la rappresenta e difende.
-ricorrente -
E
,in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Alberto Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia;
-resistente -
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi CP_2 con la quale è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale INPS di
Napoli
-resistente – CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120229018349339000 notificata in data 19.07.2022 avente ad oggetto una sola cartella esattoriale n.
37120190011497719000 con cui l' ordinava il pagamento di euro 4.279,61 CP_2 per contributi DM 10 anno 2013.
Ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari. Sempre in via preliminare 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione. Nel merito 3) Dichiarare l'illegittimità della notifica pec per inesistenza dell'indirizzo di posta certificata del mittente in quanto non estratta dai registri pubblici ufficiali. 4) Dichiarare la mancata notifica delle cartelle/avvisi di cui all'intimazione impugnata.5) Dichiarare estinto il diritto alla riscossione per decorso del termine di prescrizione quinquennale con inesigibilità del credito e quindi, che nulla quindi è dovuto dalla ricorrente. 6) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl 46/99 in applicazione dei paramatri dei decreti Ministeriali”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: Controparte_3
“in via preliminare1) Rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra articolati ed in forza della documentazione oggi depositata.nel merito1) Rigettare la formulata eccezione di prescrizione, siccome infondata in fatto e diritto.2) Rigettare, in ogni caso, il proposto ricorso siccome infondato in fatto e diritto, inammissibile, improponibile, improcedibile e caratterizzato dalla mancanza di elementi probatori offerti a suo sostegno3) Tenere indenne e manlevare la da Controparte_4 qualsiasi condanna ad essa estranea e non riconducibile.;
Si costituiva altresì l' concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, il CP_2 rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via preliminare si rileva l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120229018349339000 notificato dall' afferente l'avviso di addebito n. 37120190011497719000 CP_5 sussistendo certamente l'interesse ad agire della parte attrice vista la notifica dell'intimazione stessa ed il ricorso avverso la stessa veniva depositato entro i termini di decadenza previsti dalla legge per il tipo di opposizione proposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Va rilevato infatti che l'ente creditore costituitosi regolarmente deduceva e CP_2 forniva prova della notifica della cartella esattoriale n. 37120190011497719000 posta a fondamento dell'intimazione notificata dall' CP_5
L'atto veniva infatti notificato a mezzo pec in data 14.09.2019 come da ricevute di accettazione e di consegna depositate in atti.
Orbene, recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 14417/2025 conferma la validità della notifica della cartella effettuata via PEC anche se inviata da un indirizzo non presente negli indirizzari dei domicili digitali pubblici.
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n.
18684).
La Corte ha osservato che (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_6 di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023) ( cfr. notifica Avviso di addebito n.
37120190011497719000 - Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di POZZUOLI - Nome cognome/ denominazione: IN Codice fiscale: Parte_1
" proveniente da " t") P.IVA_1 Email_1
Tale fatto processuale rende infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato mai notificato l'atto prodromico all'intimazione di pagamento impugnata.
Posta, pertanto, la regolarità della notifica a mezzo pec, se ne desume l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini di legge.
Ne consegue la preclusione di ogni ulteriore eccezione afferente il merito della controversia ( ivi compreso quella di intervenuta prescrizione ) in quanto trattasi di atto divenuto definitivo ed il cui credito intimato appare incontestabile.
L'assorbente questione preliminare rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulle ulteriori questioni di merito proposte.
In ordine al regime delle spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda attorea in forza di una questione puramente preliminare e non attinente al merito si ritiene giusto compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 21.7.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 3.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14719/23 del ruolo generale
Vertente tra in persona del suo legale Parte_1 rapp.te p.t., elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. Gennaro De Angelis che la rappresenta e difende.
-ricorrente -
E
,in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Alberto Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia;
-resistente -
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi CP_2 con la quale è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale INPS di
Napoli
-resistente – CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120229018349339000 notificata in data 19.07.2022 avente ad oggetto una sola cartella esattoriale n.
37120190011497719000 con cui l' ordinava il pagamento di euro 4.279,61 CP_2 per contributi DM 10 anno 2013.
Ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari. Sempre in via preliminare 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione. Nel merito 3) Dichiarare l'illegittimità della notifica pec per inesistenza dell'indirizzo di posta certificata del mittente in quanto non estratta dai registri pubblici ufficiali. 4) Dichiarare la mancata notifica delle cartelle/avvisi di cui all'intimazione impugnata.5) Dichiarare estinto il diritto alla riscossione per decorso del termine di prescrizione quinquennale con inesigibilità del credito e quindi, che nulla quindi è dovuto dalla ricorrente. 6) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl 46/99 in applicazione dei paramatri dei decreti Ministeriali”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: Controparte_3
“in via preliminare1) Rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra articolati ed in forza della documentazione oggi depositata.nel merito1) Rigettare la formulata eccezione di prescrizione, siccome infondata in fatto e diritto.2) Rigettare, in ogni caso, il proposto ricorso siccome infondato in fatto e diritto, inammissibile, improponibile, improcedibile e caratterizzato dalla mancanza di elementi probatori offerti a suo sostegno3) Tenere indenne e manlevare la da Controparte_4 qualsiasi condanna ad essa estranea e non riconducibile.;
Si costituiva altresì l' concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, il CP_2 rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via preliminare si rileva l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120229018349339000 notificato dall' afferente l'avviso di addebito n. 37120190011497719000 CP_5 sussistendo certamente l'interesse ad agire della parte attrice vista la notifica dell'intimazione stessa ed il ricorso avverso la stessa veniva depositato entro i termini di decadenza previsti dalla legge per il tipo di opposizione proposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Va rilevato infatti che l'ente creditore costituitosi regolarmente deduceva e CP_2 forniva prova della notifica della cartella esattoriale n. 37120190011497719000 posta a fondamento dell'intimazione notificata dall' CP_5
L'atto veniva infatti notificato a mezzo pec in data 14.09.2019 come da ricevute di accettazione e di consegna depositate in atti.
Orbene, recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 14417/2025 conferma la validità della notifica della cartella effettuata via PEC anche se inviata da un indirizzo non presente negli indirizzari dei domicili digitali pubblici.
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n.
18684).
La Corte ha osservato che (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_6 di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023) ( cfr. notifica Avviso di addebito n.
37120190011497719000 - Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di POZZUOLI - Nome cognome/ denominazione: IN Codice fiscale: Parte_1
" proveniente da " t") P.IVA_1 Email_1
Tale fatto processuale rende infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato mai notificato l'atto prodromico all'intimazione di pagamento impugnata.
Posta, pertanto, la regolarità della notifica a mezzo pec, se ne desume l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini di legge.
Ne consegue la preclusione di ogni ulteriore eccezione afferente il merito della controversia ( ivi compreso quella di intervenuta prescrizione ) in quanto trattasi di atto divenuto definitivo ed il cui credito intimato appare incontestabile.
L'assorbente questione preliminare rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulle ulteriori questioni di merito proposte.
In ordine al regime delle spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda attorea in forza di una questione puramente preliminare e non attinente al merito si ritiene giusto compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 21.7.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo