Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 271/2022 promossa da: con sede in Pistoia (C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Sebastio del Foro di Pistoia, presso il quale è altresì domiciliata, per procura allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
CONTRO in persona del curatore Dr.ssa Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Donati del Foro di Prato, Persona_1 presso il quale è altresì elettivamente domiciliata giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a d.i.
PRIMA UDIENZA: 28/6/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 11/7/2024-19/8/2024
Conclusioni delle parti: per l'attrice opponente: 'come da note scritte per l'udienza del 11/7/2024'1
Per la convenuta opposta: 'come da note scritte per l'udienza del 11/7/2024'2
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
(nel proseguo, per brevità, ) proponeva opposizione al D.I. n.
[...] Parte_1
1344/2021 -immediatamente esecutivo- emesso il 27/12/2022 dal Tribunale di
Prato ad istanza della TE del (nel proseguo, Controparte_1 per brevità, TE o M.C.) su fattura per corrispettivo di fornitura merci.
Preliminarmente l'opponente eccepiva che il credito di cui alla fattura in forza della quale la curatela ha ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato ceduto -in data 15/12/2016- da alla ChiantiBanca Credito CP_1
Cooperativo s.c. come da comunicazione del 21/12/2016, versata in atti, ricevuta in data 9/1/2017 e per tale fatto, la a partire dalla Controparte_1 suddetta data non era più titolare del credito e per l'effetto il Controparte_1 non avrebbe alcuna legittimazione attiva per agire per il recupero
[...] dello stesso.
L'opponente rilevava, inoltre, che la aveva consegnato con Controparte_1 grave ritardo gli infissi che le erano stati commissionati, come contestato con p.e.c. del 17/10/2016, determinando il conseguente ritardo delle lavorazioni presso l'immobile sito in Pistoia Loc. Spazzavento Via Provinciale Lucchese 331
e che gli infissi effettivamente consegnati, consistenti nei telai/cassonetti, erano risultati non solo viziati ma del tutto inidonei all'uso poiché non essendo conformi alle misure richieste risultavano di fatto non posizionabili nelle aperture per le quali erano stati realizzati (circostanza altrettanto prontamente rappresentata alla prima, nel novembre del 2016, poi, CP_1
a fronte di mancata risposta anche con p.e.c. del 27/12/2016 ed anche del
Pag. 2 di 6 9/1/2017 e, in ultimo, contestata anche al terzo cessionario del credito, non appena l'opponente era venuta a conoscenza della cessione del credito con p.e.c. del 9/1/2017). Narrava inoltre l'opponente che, stante il mancato riscontro alle comunicazioni inviate alla e data l'impossibilità di CP_1 utilizzo dei manufatti forniti dalla aveva provveduto alla Controparte_1 restituzione degli stessi, così come risulta dalla p.e.c. del 16/1/2017 e dal documento di trasporto (DDT) senza che rispetto a ciò la prima avesse alcunché da eccepire e dunque riconoscendo le ragioni di Controparte_2
[...]
inoltre l'opponente che, a seguito di ciò, la anziché
[...] CP_3 produrre ex novo i controtelai richiesti li modificava adeguandoli alle misure richieste, ma con nuovi gravi vizi tali, ancora una volta, da determinare l'inidoneità all'uso dei manufatti;
in particolare le giunzioni di plastica risultavano rotte e la sostituzione dei fermi in metalli con quelli in legno aveva tolto la necessaria rigidità alle strutture, come prontamente rilevato e comunicato con p.e.c. inviata da a del Parte_1 CP_1
23/1/2017: i gravi difetti e la conseguente inidoneità all'uso dei controtelai realizzati venne riconosciuta da che infatti mai, successivamente, CP_1 ebbe a contestare quanto rappresentato ad che si Parte_1 trovò nella necessità di richiedere l'esecuzione delle opere effettuate in dispregio delle regole dell'arte, e per tale motivo inutilizzabili, dalla CP_1 ad altra ditta ovvero la come risulta da relativa fatture.
[...] Parte_3
L'opponente rilevava infine che nella fattura azionata con il procedimento monitorio sono compresi 'avvolgibili in PVC” che, di fatto, non furono mai consegnati tant'è che anch'essi furono richiesti alla come Parte_3 risulta dalle fatture prodotte in giudizio, per cui nulla sarebbe comunque dovuto per detti avvolgibili in PVC. Alla luce di tutto ciò chiedeva la revoca del d.i. opposto.
Si costituiva in giudizio la TE contestando in toto le ragioni dell'opposizione e, precisamente: per quanto attiene l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che la comunicazione di cessione versata in atti
è inopponibile nei suoi confronti in quanto mera dichiarazione di terzo che niente prova sulla effettiva sussistenza della cessione del credito, priva di data
Pag. 3 di 6 certa e che, comunque, non essendo avvenuto il pagamento al terzo, una volta intervenuto il fallimento la cessione perde efficacia e la curatela ha pieno titolo a pretendere il pagamento;
per quanto attiene al presunto ritardo di consegna delle merce, risulta pacificamente riconosciuta la consegna definitiva della stessa e conseguentemente la sua accettazione;
per quanto attiene infine ai lamentati difetti e vizi, eccepisce la tardività della denuncia e comunque la loro inesistenza. L'opposta evidenziava, altresì, che il DDT di “reso merce” versato in atti, nulla ha a che vedere con la merce elencata nella fattura n. 663/2016 oggetto dell'ingiunzione di pagamento, e che le contestazioni contenute nella missiva del 23/1/2017 niente hanno a che vedere con i materiali di cui alla fattura n. 663/17 azionata e che risulta chiaramente avvenuta la consegna degli avvolgibili.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183,6 c.p.c
L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali e prove orali.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare relativa alla legittimazione ad agire della TE
(basata sulla -asserita- cessione del credito in favore della non può Pt_2 essere accolta. Dalla documentazione prodotta dall'opposta unitamente alla memoria ex art. 183,6 c.p.c., si evince che la aveva stipulato con la CP_1 un contratto di affidamento per anticipi su fatture s.b.f. contenente, Pt_2 oltre al mandato all'incasso delle fatture anticipate e all'obbligo di cessione dei crediti derivanti dalle fatture medesime, un patto di compensazione tra i crediti derivanti dalla anticipazione delle fatture ed i versamenti effettuati dai debitori delle fatture medesime. Detto contratto prevedeva inoltre che (art. 11
Fatture e/o crediti non pagati) 'Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più fatture anticipate o uno o più crediti ceduti non fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza, l'affidato sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed al semplice richiesta della Banca l'importo rimasto insoluto, con facoltà per la
Banca, senza necessità di alcuna ulteriore formalità ,di addebitare sul conto
Pag. 4 di 6 corrente ordinario quanto scaduto e non pagato'. In forza di tale pattuizione e del fatto -pacifico tra le parti- che la fattura oggetto di causa non è stata saldata dall'opponente -né nel termine previsto, né successivamente- si reputano caducati gli effetti della cessione: la infatti, procedendo -in Pt_2 conseguenza del mancato pagamento alla data di scadenza della fattura- alla
'cristallizzazione' del debito sorto dall'anticipazione della fattura de quo, ha -di fatto- retrocesso il credito alla e, di conseguenza, al patrimonio CP_1 del fallimento.
Passando alla trattazione del merito, il Giudice osserva.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale;
in questo giudizio il Giudice, quindi, deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Fatta questa premessa, è da ritenere, nel caso di specie ed alla luce delle risultanze processuali, che l'odierna opposta abbia provato l'avvenuta consegna della merce da cui scaturisce il diritto di credito oggetto della fattura azionata in monitorio, descritta nel DDT 637 del 7/12/2016.
Per quanto attiene alla posizione difensiva dell'opponente, la documentazione prodotta non dimostra pienamente che la contestazione dei vizi riguardi i beni oggetto della fattura azionata con il procedimento monitorio. In essa si fa riferimento a merce (almeno apparentemente) diversa: telai e non cassonetti. In ogni caso, della sussistenza ed entità dei denunciati vizi l'opponente non ha fornito prova. Né è dimostrato che i beni oggetti di fattura siano stati restituiti all'opposta, come sostenuto dall'opponente: il DDT 1/2017 versato in atti riporta, infatti, la seguente descrizione: “per restituzione di tutto il materiale consegnato in data 19/12/2016 RIF DDT n. 2016 E 3001 0001458” facendo
Pag. 5 di 6 riferimento evidentemente alla fornitura di tutt'altra merce, per di più consegnata in tutt'altra data.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi respinta con la conferma del decreto ingiuntivo
Le spese di lite della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente espletata e della natura delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il D.I. n.1344/2021;
-dichiara tenuta e condanna la società a rimborsare Parte_1 alla le spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad oneri di legge.
Prato, 18/4/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:
-in via istruttoria ammettere la prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. ed esclusa con provvedimento del 12.10.2023;
-nel merito, come da atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1344/2021 del 27.12.2021, n.r.g. 3289/2021 notificato via p.e.c. in data 28.12.2021 del Tribunale di Prato annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge Con vittoria di spese e onorari di causa” 2 “ Voglia il Tribunale, previo accertamento della vera natura di affidamento bancario, intesa come anticipazione su fatture della proposta di cessione di credito depositata da;
Parte_2 previo accertamento in ogni caso, della inopponibilità del negozio in quanto privo di data certa anteriore al fallimento;
previo accertamento del difetto di prova della tempestività della denuncia/esistenza dei difetti astrattamente lamentati/imputabilità dei medesimi alla rigettare l'opposizione perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della opponente al pagamento della somma portata in decreto oltre interessi moratori commerciali da calcolarsi dalla data di esigibilità del credito, fino alla data di effettivo pagamento. Condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in somma che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa. Vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.