Ordinanza cautelare 21 dicembre 2015
Decreto decisorio 30 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 21/12/2015, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05850/2015 REG.PROV.CAU.
N. 13263/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13263 del 2015, proposto da:
Uil Federazione Poteri Locali - Roma e Lazio, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Fiamingo, Gianluca Perdichizzi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera regionale 361 del 21.07.2015 avente ad oggetto le modifiche al regolamento regionale 6.09.2002 n. 1 - regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e succ. modificazioni nonchè disposizioni transitorie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso;
ritenuto che non sussiste il paventato pregiudizio grave ed irreparabile trattandosi di situazioni di carattere patrimoniale peraltro neanche relative a specifiche posizioni soggettive;
ritenuto opportuno compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
Respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente FF, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2015
IL SEGRETARIO