Sentenza breve 14 giugno 2021
Decreto collegiale 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/06/2021, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00805/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 22 gennaio e notificato in pari data, con il quale è stata respinta la richiesta di emersione da lavoro irregolare presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 27 luglio 2020, ha richiesto alla Questura di -OMISSIS- il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77.
Con provvedimento del 22 gennaio 2021 la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza valorizzando i seguenti elementi: - gli artt. 7 e 12, d.m. interministeriale 27.05.2020, prevedono che l'istanza sia inoltrata al Questore esclusivamente a mezzo degli Uffici - Sportello di Poste Italiane, e che essa, a pena di inammissibilità, debba contenere, tra l'altro, la documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in un periodo antecedente al 31.10.2019, nei settori dì cui all'art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, comprovata e verificata secondo le modalità previste; - l'istanza inoltrata dal ricorrente, finalizzata all'ottenimento del titolo di soggiorno in premessa, risultava carente della seguente documentazione essenziale: documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in un periodo antecedente al 31.10.2019, nei settori di cui all'art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020, comprovata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 27 maggio 2020; - l'ultimo permesso di soggiorno utile rilasciato allo straniero in questione risultava essere stato emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 28.11.2018 per motivi di "Convenzione Dublino. L, 523/92 del 01.06.1992", scaduto il 28.05.2019; - in ordine alla documentazione lavorativa richiesta dalla legge, nulla era stato allegato all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno; - la verifica ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva dato esito negativo, poiché il <<soggetto non soddisfa i requisiti di lavoro del decreto>>; - a fronte della comunicazione di motivi ostativi il ricorrente aveva solo asserito che <<in passato ho lavorato in agricoltura in diverse aziende non mi è possibile fornire prove in quanto i pagamenti avvenivano sempre in contanti ed io non conoscevo nemmeno i nomi dei miei datori di lavoro non essendo richiesto dalla legge che il lavoro prima del 31 ottobre 2019 fosse regolare. mi sembrano sussistere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno>>; - il richiedente non rientrava nemmeno fra le categorie di persone inespellibili previsto dall'art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998; altresì che non ci sono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; - non sussistevano i presupposti per il rilascio di permesso ad altro titolo.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente, con ricorso depositato in data 17 maggio 2021, ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato non sarebbe stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente, la cui lingua madre sarebbe il -OMISSIS-, sicché anche se il ricorso è stato notificato in data 10 maggio 2021 sussisterebbero i presupposti per la rimessione in termini; secondo parte ricorrente, dalla violazione dell’obbligo di traduzione discenderebbe, necessariamente, la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
2. il ricorrente avrebbe prestato servizio in qualità di collaboratore domestico dal 10 maggio 2019 al dicembre 2019, e, dunque, per il periodo di tempo previsto dall’art. 103 citato, come da documentazione depositata nel presente giudizio in quanto al momento della richiesta sulla integrazione documentale il ricorrente non aveva bene inteso tutti i settori lavorativi validi ai fini dell’emersione da rapporto irregolare indicando, pertanto, solo il lavoro agricolo di cui ha reso dichiarazione;
3. secondo parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza in materia di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l’Amministrazione avrebbe errato nel non valutare l’integrazione del ricorrente sul territorio italiano da oltre tre anni, il fatto che lo stesso abbia sempre lavorato, e lavori tuttora.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
In ordine al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che parte ricorrente, riconoscendo la tardività della notifica del ricorso, ha sostanzialmente chiesto di essere rimesso in termini in considerazione della lamentata omessa traduzione del provvedimento impugnato in lingua -OMISSIS-.
In tal senso, quindi, laddove tale istanza di rimessione in termini non risulti accoglibile, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Al riguardo, va rammentato che <<l’omessa traduzione nella lingua conosciuta non costituisce - in base alla giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo - motivo di illegittimità del provvedimento impugnato>> ( ex plurimis , C. Stato, sez. III, 6 febbraio 2017, n. 525; id., 16.11.2016, n. 4736).
L'art. 13, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - secondo cui ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero è comunicato all'interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola - non è disposizione espressamente sanzionata con la nullità ovvero con l'invalidità del provvedimento emesso in sua violazione; pertanto, l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero non costituisce vizio di legittimità, non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, trattandosi di mera irregolarità, tutt'al più rilevante ai fini dell'accoglimento di un'istanza di rimessione in termini, qualora il ricorso giurisdizionale sia stato proposto oltre il termine prescritto dalla legge (T.A.R. Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 2053).
D’altronde, la rimessione in termini può trovare giustificazione laddove non risulti che la lingua italiana non fosse effettivamente comprensibile per il ricorrente: laddove quest’ultimo, invece, ad esempio a fronte del preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione intimata, abbia dimostrato di essere in grado di dialogare – sia pur mediante l’ausilio di un nominato procuratore - con l’Amministrazione procedente, e di essere in grado di comprendere il valore delle decisioni dalla stessa adottate, risulta inescusabile il ritardo con cui lo stesso abbia successivamente sollecitato l’intervento del giudice adito (in questo senso, T.A.R. Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. IV, 07 aprile 2015, n. 957).
Peraltro, <<in costanza della notifica di un provvedimento amministrativo, è onere dell’interessato tempestivamente attivarsi al fine di acquisire contezza del suo contenuto, laddove esso non sia redatto nella lingua asseritamente nota al destinatario…: ciò tanto più quando esso scaturisca, come nella specie, da una istanza dallo stesso presentata, la quale non può non generare in capo all’interessato la ragionevole presunzione che il provvedimento notificato abbia attinenza con il procedimento da lui spontaneamente attivato>> (C. Stato, sez. III, 13 marzo 2019, n. 1674).
Nel caso di specie risulta dal provvedimento impugnato e dalla documentazione prodotta dal Ministero, che il ricorrente, a seguito della comunicazione di motivi ostativi ha inviato una memoria in cui asserisce, tra le altre cose che <<in passato ho lavorato in agricoltura in diverse aziende…..>>, <<non mi è possibile fornire prove in quanto i pagamenti avvenivano sempre in contanti ed io non conoscevo nemmeno i nomi dei miei datori di lavoro>>, <<non essendo richiesto dalla legge che il lavoro prima del 31.10.2019 fosse regolare, mi sembrano sussistere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno>>.
Ciò è sufficiente a dimostrare la capacità del ricorrente di comprendere la lingua italiana e che egli, essendo a conoscenza della pendenza del procedimento - in esso avendo fattivamente interloquito -, avrebbe dovuto procedere immediatamente, nel caso di non perfetta comprensione del testo, ad attivarsi al fine di acquisire contezza del suo contenuto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell’istanza di rimessione in termini e la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, <<i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro>>.
Ai sensi del comma 5, le istanze di cui al predetto comma 2 sono presentate con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre il comma 6 stabilisce che con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
In forza del comma 16, quindi, l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.
Con decreto interministeriale del 27 maggio 2020, all’art. 3, (recante presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo) è stato previsto che <<i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta; le istanze sono presentate al Questore dal 1 giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, l. 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato; l'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30>>.
L’art. 7 del suddetto decreto, infine, prevede che <<1. l'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di inammissibilità: a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato; c) l'indicazione del codice fiscale>>.
Nel caso di specie, parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda non risulta aver assolto all’onere di produzione documentale imposto dalla normativa che precede, senza che possano rilevare, al fine del superamento di tale onere, né la documentazione prodotta solo nel presente giudizio, né le ulteriori argomentazioni difensive svolte dal ricorrente.
In particolare, non vi è prova della eventuale scusabilità dell’errore nella comprensione del testo normativo, così come non rileva, ai fini dell’applicabilità della normativa in esame, il richiamo dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, stante la natura speciale della disciplina di cui all’art. 103 e al decreto ministeriale citati, l’inammissibilità della domanda per omessa dimostrazione del presupposto lavorativo esclude in radice l’operatività dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, il ricorso dovrebbe, comunque, essere respinto.
Le spese devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.