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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 12639/2023 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNA)
Il Cancelliere
(Avv. VIANO PAOLA) Controparte_2
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016000, notificata in data
05/10/2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160001778028000, n.
59620160006460574000, n. 59620170003315339000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_1
◊compensa per la metà le spese di lite con , condannando quest'ultimo a pagare CP_3
al ricorrente la restante parte che liquida euro 1348,50 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Li Causi
OH GA TO.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
29620239020872016000, notificata in data 05/10/2023, con cui l'Agente della
NE ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 73.181,90,
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620140003697910000, per un importo di euro 3.162,73, notificato in data 22/10/2014;
- n. 59620160001778028000, per un importo di euro 2.732,40, notificato in data 23/05/2016;
- n. 59620160006460574000, per un importo di euro 2.706,62, notificato in data 24/11/2016;
- n. 59620170003315339000, per un importo di euro 5.436,24, notificato in data 29/09/2017,
afferenti contributi IVS per gli anni 2013, 2015 e 2016 e relative somme aggiuntive,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro chiedendo nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento opposta,
nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del Concessionario, evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo al quinquennio dalla notifica,
stante il doppio slittamento dei termini in applicazione della normativa emergenziale
(art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020
e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, conv., con mod., dalla L. n. 21/2021), gli atti interruttivi posti in essere dall'Agente della , nonché la sospensione dei CP_2
termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie di cui al Decreto
n. 18/2020 e successive proroghe dall' 08/03/2020 al 31/08/2021. Chiedeva,
altresì, disporre l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico del ricorrente,
nei confronti dell'Agente della NE.
Autorizzata la sua chiamata in causa all'udienza del 07/05/2024, si costituiva l , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_2
dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell , negando il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il CP_1
compimento di atti interruttivi della prescrizione e tenuto conto del periodo di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sospensione disposto dalla normativa emergenziale TI (art. 68 del D.L. n.
18/2020).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n. 18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente. Deve, infatti,
rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e Controparte_5
ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione
di crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di
opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della NE, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'
[...]
per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di Controparte_4
impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Sempre in via preliminare, in ordine alla inammissibilità dei documenti prodotti da
, tardivamente costituita, si osserva quanto segue. CP_3
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Recentemente, la locale Corte d'Appello (cfr. Sentenza n. 1037/2022 del 02/11/2022 -
cfr. anche Sentenza n. 1081/2022 del 10/11/2022) ha ribadito un principio ormai assodato, sottolineando che «Va [..] disattesa la doglianza che si appunta
sull'inammissibilità della documentazione offerta dalla Concessionaria della
NE – che il Tribunale ha, invece, ritenuto di dovere esaminare, ai sensi dell'art.
421 c.p.c. (…). Erano, difatti, utilizzabili gli atti tardivamente prodotti in prime cure
dalla , che aveva eccepito di avere tempestivamente interrotto i termini di CP_2
prescrizione, atteso che gli stessi risultavano indispensabili in quanto finalizzati a
dimostrare tale interruzione. Con l'ordinanza n. 14755/2018 (e la conforme sent. n.
23158/2019), la Suprema Corte ha richiamato il principio, consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, della rilevabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi
stato e grado del processo, dell'eccezione di interruzione della prescrizione,
configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in
senso lato, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla
base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è
tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini
della decisione (cfr. ex multis Cass. n. 16542/2010)”; ha affermato la Corte, in proposito, che “tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in
considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente
impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione,
potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che
nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria
della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5
dell'art. 24, D.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel
rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”;
ha sottolineato, quindi, che “tali principi già affermati da questa Corte
nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione
a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr.
fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016),
vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di
interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del
contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di
riscossione” (cfr. Cass. Sez. 6 – Ord. n. 14755 del 07/06/2018 -Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi
previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta
interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva
preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva
costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). Si tratta di regola
processuale destinata a valere, a maggior ragione, anche nell'ipotesi in cui la pretesa
CP_ contributiva sia fatta valere dall' con l'avviso di addebito che, sostituendo e
accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della
cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all'Istituto uno
strumento immediato - gestibile direttamente senza la necessaria collaborazione con
altri soggetti per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come
espressamente previsto dal precetto legislativo.».
Ne consegue che, come precisato dalla Corte d'Appello di Palermo, il giudice è tenuto a valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto dell'eccezione di interruzione (quand'anche depositata tardamente), in quanto “una
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro volta introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione
dell' resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di CP_6
tutta la documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché
tempestivamente prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri
officiosi”.
***
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta provato per tabulas che gli avvisi di addebito n. 59620140003697910000, n. 59620160001778028000, n.
59620160006460574000, n. 5962017000331533900 sono stati regolarmente notificati – rispettivamente in data 22/10/2014, 23/05/2016, 24/11/2016,
29/09/2017 presso l'indirizzo di via Sferracavallo n. 136, Palermo, non contestato da
CP_ parte ricorrente (cfr. all. “sgroi cesare.zip prod. .
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021). Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083, 10232,7184
e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge
890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Invero, tale normativa non prevede alcuna identificazione del consegnatario, il quale può anche essere persona diversa dal destinatario della comunicazione (cfr. Cass.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 9111/2012).
Va disattesa l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di difformità rispetto all'originale dell'avviso di ricevimento n. 650361557883 riferito all'avviso di addebito n. 596201600001778028, prodotto in giudizio in mera scansione.
Sul punto va richiamato l'arresto giurisprudenziale del Supremo Collegio che, con diverse pronunce (cfr. ex multis Corte Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. del 10/01/2020, n. 311;
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/10/2020, n. 22577; Cass. civ., Sez. V, Ord. del
22/10/2020, n. 23095), ha ribadito che «È sufficiente rammentare sul punto il costante
orientamento di questa Corte che anche recentemente ha riaffermato che "in tema di
prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una
scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando
necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione
di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli
estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi
sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni
generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la
quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento
che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale;
Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016,
quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione
di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione". (Cass 23902/17 e Cass
24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale
di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che s'intende
contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass
27633/18). Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di
una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719
c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto
dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di
verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art.
2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche
mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta
produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte
contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della
copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della
riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del
2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011). Il
giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale,
potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la
rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art.
2719 c.c. (Cass 14950/18)».
Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento e considerata la qualifica dei soggetti convenuti, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento depositato in copia fotostatica da parte dell (quale Ente pubblico) sia conforme all'originale. CP_1
Anche la locale Corte d'Appello (cfr. Sentenza n. 403/2021 pubbl. il 06/04/2021 - RG
n. 904/2019) si è pronunciata in tale senso rilevando che «[..] venendo alla
valutazione dell'efficacia probatoria di tale documentazione, va disattesa la generica
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contestazione di difformità delle copie prodotte rispetto agli originali, ex art. 2719 c.c.,
non avendo l'opponente con essa evidenziato, come doveroso, in modo chiaro ed
univoco alcun aspetto differenziale dei documenti prodotti rispetto agli originali, non
essendo a ciò sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v. Cass.
n. 16557 del 2019; n. 27633 del 2018)».
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente relativa al disconoscimento della firma apposta sulla copia dell'avviso di ricevimento in esame.
Invero, pur avendo il ricorrente formalmente disconosciuto come propria tale sottoscrizione, si è limitata a contestare la natura apocrifa della sottoscrizione e non anche la riferibilità a sé del luogo ove sono sati notificati gli avvisi di addebito.
Applicandosi alla fattispecie in esame il D.P.R. 655/1982 (avendo l'Ente impositore proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario), l'agente postale non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio - ragione per cui le contestazioni alle risultanze di cui all'avviso in questione non richiedono la proposizione di querela di falso e possono essere valutate in questa sede - e, come tale, non è soggetto alla
Legge n. 890/1982, bensì al Regolamento postale. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è
stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
8073/2002; Cass. n. 75816/2006).
Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per come verificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario.
Ritiene, pertanto, questo Giudice, insufficiente a superare la presunzione legale il mero disconoscimento della propria firma sugli avvisi di ricevimento, stante la genericità del disconoscimento operato e non avendo oltretutto, parte ricorrente formulato alcun tipo di contestazione in ordine al luogo di notifica.
Orbene, una volta provato che l'avviso di addebito giunse all'indirizzo del destinatario, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare che, al di là
della firma apposta da terzi, di non essersi trovato nella possibilità di averne notizia,
e ciò non per propria colpa.
Prova che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito.
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
***
Fatta questa premessa, occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da CO Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”),
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21),
dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non risulta, invece, applicabile, ad avviso del Tribunale, la disposizione di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 che, in combinata lettura con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
determinerebbe la sospensione dei termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Si ritiene che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni sia legata alla sospensione dei termini di versamento in scadenza dall' 08/03/2020 al 31/08/2021
e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Tale sospensione legata al differimento, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come nel caso di specie (in tal senso Tribunale Roma del 15.01.2025 n. 430 del 2025).
Orbene, la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quo ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Invero, giova rilevare che il Concessionario della NE ha negato il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il compimento di atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620140003697910000,
deve rilevarsi come, dalla documentazione versata in atti, il termine prescrizionale c.d. successivo, decorrente dalla data di notificazione (avvenuta in data
22/10/2014), risulti interrotto dalla notificazione, ad opera dell'Agente della
NE, dell'intimazione di pagamento n. 29620189010308016000, avvenuta in data 05/03/2019 per il tramite di Nexive - operatore di posta privata munito di
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro apposita licenza individuale speciale (cfr. all. 3 memoria di cost. ). Risultando, CP_3
per tabulas, valida tale notifica – considerato che la stessa è avvenuta nel 2019 e che la riserva in via esclusiva a del servizio della notificazione a mezzo CP_7
posta, peraltro riferita ai soli atti processuali, è venuta meno a seguito della L. n.
124/2017 - il termine di prescrizione quinquennale deve dunque decorrere dalla data in cui questa è stata effettuata (05/03/2019). Pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento n. 29620239020872016000, notificata in data 05/10/2023, è
intervenuta prima della maturazione del termine estintivo quinquennale, anche computando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni). Sicché il credito contributivo in esso portato non è
prescritto;
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59620160001778028000,
59620160006460574000, n. 59620170003315339000, notificati rispettivamente in data 23/05/2016, 24/11/2016 e 29/09/2017, l'Agente della NE sostiene di avere interrotto il termine prescrizionale successivo tramite la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229011836776000, avvenuta in data
27/10/2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza, però, l'osservanza delle regole inerenti tale forma di notifica.
Invero, di tale intimazione l'Agente della NE produce relata di notifica e avviso di deposito presso la casa comunale, ma non la obbligatoria raccomandata a/r informativa.
Occorre osservare, a tal proposito, che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. ordinanza
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 19772 del 2.10.2015). Secondo quello che, ormai è l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore: " ... il deposito di copia
dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione
dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione,
ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale" (ex multis Corte di
Cassazione, Sentenza n. 137 dell'08/01/2016). Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica e, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, se per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con l'invio della raccomandata),
tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario per il quale i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata. Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è, infatti,
l'avviso di ricevimento, da allegare all'originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario –e non essendo sufficiente la mera attestazione del pubblico ufficiale, la notificazione è inesistente.
Pertanto, nel caso in esame, la notificazione dell''intimazione di pagamento n.
29620229011836776000 si ritiene nulla, non essendo stata prodotta in atti la c.d.
C.A.D., contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale.
In ragione del tempo trascorso tra notifica degli avvisi di addebito in oggetto
(avvenuta in data 23/05/2016, 24/11/2016 e 29/09/2017) e l'atto di intimazione
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro oggi impugnato (05/10/2023), senza che siano stati posti in essere validi atti interruttivi, deve ritenersi decorso medio tempore il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, pur applicando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311 giorni).
Invero:
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160001778028000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 23/05/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 30/03/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 05/10/2023;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160006460574000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 24/11/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 01/10/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento de quo (05/10/2023);
- con riferimento all' avviso di addebito n. 59620170003315339000,
notificato in data 29/09/2017, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 29/09/2022. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è perfezionato il 06/08/2023, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento de quo (05/10/2023);
In conclusione, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche degli avvisi di addebito di cui infra e pur applicando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (05/10/2023), i crediti portati dagli avvisi di
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro addebito n. 59620160001778028000, n. 59620160006460574000, n.
59620170003315339000, notificati rispettivamente in data 23/05/2016,
24/11/2016 e 29/09/2017 risultavano già prescritti. Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché prescritto il diritto di esigerle, le somme riportate negli avvisi in esame, sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Di contro, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (05/10/2023),
non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell' avviso di addebito n. 59620140003697910000, notificato in data
22/10/2014, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione posti validamente in essere dall'Agente della NE ed in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale CO.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra il Controparte_2
ricorrente e l . CP_1
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà, con condanna dell'Ente Riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Li Causi OH GA TO, che ha reso la dichiarazione ex art 93 c.p.c. .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13.10.2025
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 19 -
IL GIUDICE O.
NA AL
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 12639/2023 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNA)
Il Cancelliere
(Avv. VIANO PAOLA) Controparte_2
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016000, notificata in data
05/10/2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160001778028000, n.
59620160006460574000, n. 59620170003315339000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_1
◊compensa per la metà le spese di lite con , condannando quest'ultimo a pagare CP_3
al ricorrente la restante parte che liquida euro 1348,50 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Li Causi
OH GA TO.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
29620239020872016000, notificata in data 05/10/2023, con cui l'Agente della
NE ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 73.181,90,
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620140003697910000, per un importo di euro 3.162,73, notificato in data 22/10/2014;
- n. 59620160001778028000, per un importo di euro 2.732,40, notificato in data 23/05/2016;
- n. 59620160006460574000, per un importo di euro 2.706,62, notificato in data 24/11/2016;
- n. 59620170003315339000, per un importo di euro 5.436,24, notificato in data 29/09/2017,
afferenti contributi IVS per gli anni 2013, 2015 e 2016 e relative somme aggiuntive,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro chiedendo nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. A sostegno delle proprie pretese eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento opposta,
nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti rientranti nella potestà esclusiva del Concessionario, evidenziando la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo al quinquennio dalla notifica,
stante il doppio slittamento dei termini in applicazione della normativa emergenziale
(art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020
e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, conv., con mod., dalla L. n. 21/2021), gli atti interruttivi posti in essere dall'Agente della , nonché la sospensione dei CP_2
termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie di cui al Decreto
n. 18/2020 e successive proroghe dall' 08/03/2020 al 31/08/2021. Chiedeva,
altresì, disporre l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico del ricorrente,
nei confronti dell'Agente della NE.
Autorizzata la sua chiamata in causa all'udienza del 07/05/2024, si costituiva l , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_2
dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell , negando il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il CP_1
compimento di atti interruttivi della prescrizione e tenuto conto del periodo di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sospensione disposto dalla normativa emergenziale TI (art. 68 del D.L. n.
18/2020).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n. 18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente. Deve, infatti,
rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e Controparte_5
ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione
di crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di
opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della NE, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'
[...]
per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di Controparte_4
impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Sempre in via preliminare, in ordine alla inammissibilità dei documenti prodotti da
, tardivamente costituita, si osserva quanto segue. CP_3
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Recentemente, la locale Corte d'Appello (cfr. Sentenza n. 1037/2022 del 02/11/2022 -
cfr. anche Sentenza n. 1081/2022 del 10/11/2022) ha ribadito un principio ormai assodato, sottolineando che «Va [..] disattesa la doglianza che si appunta
sull'inammissibilità della documentazione offerta dalla Concessionaria della
NE – che il Tribunale ha, invece, ritenuto di dovere esaminare, ai sensi dell'art.
421 c.p.c. (…). Erano, difatti, utilizzabili gli atti tardivamente prodotti in prime cure
dalla , che aveva eccepito di avere tempestivamente interrotto i termini di CP_2
prescrizione, atteso che gli stessi risultavano indispensabili in quanto finalizzati a
dimostrare tale interruzione. Con l'ordinanza n. 14755/2018 (e la conforme sent. n.
23158/2019), la Suprema Corte ha richiamato il principio, consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, della rilevabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi
stato e grado del processo, dell'eccezione di interruzione della prescrizione,
configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in
senso lato, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla
base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è
tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini
della decisione (cfr. ex multis Cass. n. 16542/2010)”; ha affermato la Corte, in proposito, che “tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in
considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente
impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione,
potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che
nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria
della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5
dell'art. 24, D.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel
rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”;
ha sottolineato, quindi, che “tali principi già affermati da questa Corte
nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione
a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr.
fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016),
vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di
interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del
contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di
riscossione” (cfr. Cass. Sez. 6 – Ord. n. 14755 del 07/06/2018 -Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi
previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta
interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva
preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva
costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). Si tratta di regola
processuale destinata a valere, a maggior ragione, anche nell'ipotesi in cui la pretesa
CP_ contributiva sia fatta valere dall' con l'avviso di addebito che, sostituendo e
accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della
cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all'Istituto uno
strumento immediato - gestibile direttamente senza la necessaria collaborazione con
altri soggetti per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come
espressamente previsto dal precetto legislativo.».
Ne consegue che, come precisato dalla Corte d'Appello di Palermo, il giudice è tenuto a valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto dell'eccezione di interruzione (quand'anche depositata tardamente), in quanto “una
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro volta introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione
dell' resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di CP_6
tutta la documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché
tempestivamente prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri
officiosi”.
***
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta provato per tabulas che gli avvisi di addebito n. 59620140003697910000, n. 59620160001778028000, n.
59620160006460574000, n. 5962017000331533900 sono stati regolarmente notificati – rispettivamente in data 22/10/2014, 23/05/2016, 24/11/2016,
29/09/2017 presso l'indirizzo di via Sferracavallo n. 136, Palermo, non contestato da
CP_ parte ricorrente (cfr. all. “sgroi cesare.zip prod. .
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021). Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083, 10232,7184
e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge
890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Invero, tale normativa non prevede alcuna identificazione del consegnatario, il quale può anche essere persona diversa dal destinatario della comunicazione (cfr. Cass.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 9111/2012).
Va disattesa l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di difformità rispetto all'originale dell'avviso di ricevimento n. 650361557883 riferito all'avviso di addebito n. 596201600001778028, prodotto in giudizio in mera scansione.
Sul punto va richiamato l'arresto giurisprudenziale del Supremo Collegio che, con diverse pronunce (cfr. ex multis Corte Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. del 10/01/2020, n. 311;
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/10/2020, n. 22577; Cass. civ., Sez. V, Ord. del
22/10/2020, n. 23095), ha ribadito che «È sufficiente rammentare sul punto il costante
orientamento di questa Corte che anche recentemente ha riaffermato che "in tema di
prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una
scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando
necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione
di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli
estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi
sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni
generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la
quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento
che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale;
Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016,
quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione
di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione". (Cass 23902/17 e Cass
24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale
di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che s'intende
contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass
27633/18). Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di
una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719
c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto
dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di
verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art.
2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche
mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta
produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte
contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della
copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della
riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del
2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011). Il
giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale,
potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la
rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art.
2719 c.c. (Cass 14950/18)».
Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento e considerata la qualifica dei soggetti convenuti, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento depositato in copia fotostatica da parte dell (quale Ente pubblico) sia conforme all'originale. CP_1
Anche la locale Corte d'Appello (cfr. Sentenza n. 403/2021 pubbl. il 06/04/2021 - RG
n. 904/2019) si è pronunciata in tale senso rilevando che «[..] venendo alla
valutazione dell'efficacia probatoria di tale documentazione, va disattesa la generica
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contestazione di difformità delle copie prodotte rispetto agli originali, ex art. 2719 c.c.,
non avendo l'opponente con essa evidenziato, come doveroso, in modo chiaro ed
univoco alcun aspetto differenziale dei documenti prodotti rispetto agli originali, non
essendo a ciò sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v. Cass.
n. 16557 del 2019; n. 27633 del 2018)».
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione sollevata dal ricorrente relativa al disconoscimento della firma apposta sulla copia dell'avviso di ricevimento in esame.
Invero, pur avendo il ricorrente formalmente disconosciuto come propria tale sottoscrizione, si è limitata a contestare la natura apocrifa della sottoscrizione e non anche la riferibilità a sé del luogo ove sono sati notificati gli avvisi di addebito.
Applicandosi alla fattispecie in esame il D.P.R. 655/1982 (avendo l'Ente impositore proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario), l'agente postale non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio - ragione per cui le contestazioni alle risultanze di cui all'avviso in questione non richiedono la proposizione di querela di falso e possono essere valutate in questa sede - e, come tale, non è soggetto alla
Legge n. 890/1982, bensì al Regolamento postale. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è
stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
8073/2002; Cass. n. 75816/2006).
Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per come verificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario.
Ritiene, pertanto, questo Giudice, insufficiente a superare la presunzione legale il mero disconoscimento della propria firma sugli avvisi di ricevimento, stante la genericità del disconoscimento operato e non avendo oltretutto, parte ricorrente formulato alcun tipo di contestazione in ordine al luogo di notifica.
Orbene, una volta provato che l'avviso di addebito giunse all'indirizzo del destinatario, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare che, al di là
della firma apposta da terzi, di non essersi trovato nella possibilità di averne notizia,
e ciò non per propria colpa.
Prova che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito.
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
***
Fatta questa premessa, occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato
(Cass. civ., sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Inoltre, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da CO Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”),
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21),
dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non risulta, invece, applicabile, ad avviso del Tribunale, la disposizione di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 che, in combinata lettura con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
determinerebbe la sospensione dei termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Si ritiene che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni sia legata alla sospensione dei termini di versamento in scadenza dall' 08/03/2020 al 31/08/2021
e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Tale sospensione legata al differimento, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come nel caso di specie (in tal senso Tribunale Roma del 15.01.2025 n. 430 del 2025).
Orbene, la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quo ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Invero, giova rilevare che il Concessionario della NE ha negato il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il compimento di atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620140003697910000,
deve rilevarsi come, dalla documentazione versata in atti, il termine prescrizionale c.d. successivo, decorrente dalla data di notificazione (avvenuta in data
22/10/2014), risulti interrotto dalla notificazione, ad opera dell'Agente della
NE, dell'intimazione di pagamento n. 29620189010308016000, avvenuta in data 05/03/2019 per il tramite di Nexive - operatore di posta privata munito di
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro apposita licenza individuale speciale (cfr. all. 3 memoria di cost. ). Risultando, CP_3
per tabulas, valida tale notifica – considerato che la stessa è avvenuta nel 2019 e che la riserva in via esclusiva a del servizio della notificazione a mezzo CP_7
posta, peraltro riferita ai soli atti processuali, è venuta meno a seguito della L. n.
124/2017 - il termine di prescrizione quinquennale deve dunque decorrere dalla data in cui questa è stata effettuata (05/03/2019). Pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento n. 29620239020872016000, notificata in data 05/10/2023, è
intervenuta prima della maturazione del termine estintivo quinquennale, anche computando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni). Sicché il credito contributivo in esso portato non è
prescritto;
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59620160001778028000,
59620160006460574000, n. 59620170003315339000, notificati rispettivamente in data 23/05/2016, 24/11/2016 e 29/09/2017, l'Agente della NE sostiene di avere interrotto il termine prescrizionale successivo tramite la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229011836776000, avvenuta in data
27/10/2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza, però, l'osservanza delle regole inerenti tale forma di notifica.
Invero, di tale intimazione l'Agente della NE produce relata di notifica e avviso di deposito presso la casa comunale, ma non la obbligatoria raccomandata a/r informativa.
Occorre osservare, a tal proposito, che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. ordinanza
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 19772 del 2.10.2015). Secondo quello che, ormai è l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore: " ... il deposito di copia
dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione
dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione,
ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale" (ex multis Corte di
Cassazione, Sentenza n. 137 dell'08/01/2016). Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica e, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, se per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con l'invio della raccomandata),
tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario per il quale i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata. Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è, infatti,
l'avviso di ricevimento, da allegare all'originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario –e non essendo sufficiente la mera attestazione del pubblico ufficiale, la notificazione è inesistente.
Pertanto, nel caso in esame, la notificazione dell''intimazione di pagamento n.
29620229011836776000 si ritiene nulla, non essendo stata prodotta in atti la c.d.
C.A.D., contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale.
In ragione del tempo trascorso tra notifica degli avvisi di addebito in oggetto
(avvenuta in data 23/05/2016, 24/11/2016 e 29/09/2017) e l'atto di intimazione
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro oggi impugnato (05/10/2023), senza che siano stati posti in essere validi atti interruttivi, deve ritenersi decorso medio tempore il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, pur applicando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311 giorni).
Invero:
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160001778028000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 23/05/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 30/03/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 05/10/2023;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 59620160006460574000, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 24/11/2021. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è
perfezionato il 01/10/2022, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento de quo (05/10/2023);
- con riferimento all' avviso di addebito n. 59620170003315339000,
notificato in data 29/09/2017, i crediti si sarebbero estinti per prescrizione il 29/09/2022. Aggiungendo a tale data la sospensione CO di giorni 311, il termine prescrizionale si è perfezionato il 06/08/2023, dunque prima della notifica dell'intimazione di pagamento de quo (05/10/2023);
In conclusione, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche degli avvisi di addebito di cui infra e pur applicando i termini di sospensione CO di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
183/2020 (pari a 311 giorni), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (05/10/2023), i crediti portati dagli avvisi di
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro addebito n. 59620160001778028000, n. 59620160006460574000, n.
59620170003315339000, notificati rispettivamente in data 23/05/2016,
24/11/2016 e 29/09/2017 risultavano già prescritti. Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché prescritto il diritto di esigerle, le somme riportate negli avvisi in esame, sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Di contro, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (05/10/2023),
non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell' avviso di addebito n. 59620140003697910000, notificato in data
22/10/2014, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione posti validamente in essere dall'Agente della NE ed in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale CO.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra il Controparte_2
ricorrente e l . CP_1
Le restanti spese, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà, con condanna dell'Ente Riscossore al pagamento in favore dell'opponente della restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Li Causi OH GA TO, che ha reso la dichiarazione ex art 93 c.p.c. .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13.10.2025
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 19 -
IL GIUDICE O.
NA AL
Tribunale di Palermo sez. Lavoro