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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3546/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi Iso 126 N. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036125011 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036125011 TARI 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 662/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, il Sig. CF_Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00361250 11 000, notificatagli in data 15/03/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.954,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) per le annualità 2011 e
2012, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via unica ed assorbente, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica né dell'intimazione di pagamento n. 276601 del 29/07/2019, indicata nella cartella come atto interruttivo della prescrizione, né di alcun altro atto presupposto relativo alle annualità in contestazione.
Pertanto, essendo la cartella di pagamento il primo atto notificatogli, la pretesa tributaria risulterebbe prescritta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC (ADER) con controdeduzioni depositate in data 10/09/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa, inclusa la notifica degli atti presupposti. L'ADER ha sostenuto di aver agito legittimamente sulla base del ruolo reso esecutivo dall'ente impositore e che l'onere di dimostrare la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, idonei ad interrompere la prescrizione, incombe sull'ente creditore, Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, anch'esso evocato in giudizio.
Si è altresì costituita l'Ato Me 1 S.p.A. in liquidazione, la quale ha insistito per la legittimità della pretesa e per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15/12/2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sull'eccezione di prescrizione del credito relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2011 e 2012. Il ricorrente sostiene che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. sia decorso, non avendo mai ricevuto atti interruttivi prima della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 15/03/2025.
In punto di diritto, è pacifico e consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i crediti per la tassa sui rifiuti, avendo natura di prestazione periodica, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la TARI "deve considerarsi un'obbligazione periodica o di durata" e, pertanto, si applica il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui "si prescrivono in cinque anni [...] in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (cfr. Cass. Civ., sez. Trib., 23/02/2010, n. 4283; Cass. Civ., Ordinanza n. 22543 del 27/09/2017).
Ciò posto, il termine di prescrizione per il credito relativo all'anno 2011 è iniziato a decorrere dal 1° gennaio
2012 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2016. Analogamente, per il credito relativo all'anno 2012, il termine
è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2017.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente solo in data 15/03/2025, ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
Le parti resistenti, per contrastare l'eccezione di prescrizione, hanno fatto riferimento a un atto che avrebbe interrotto il decorso dei termini, ovvero l'"intimazione di pagamento nr. 276601 del 29/07/2019 notificata il
30/11/2019", come riportato nel dettaglio della cartella stessa. Tuttavia, il ricorrente ha specificamente contestato di aver mai ricevuto la notifica di tale atto.
In base ai principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., spetta a chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, l'onere di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, mediante la prova della regolare notifica dell'atto presupposto, grava sull'ente impositore che vanta il credito, ovvero l'Ato Me 1 S.p.A. in liquidazione.
Dall'esame degli atti di causa, non risulta che l'ente impositore abbia fornito alcuna prova documentale
(quale, ad esempio, la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata) atta a dimostrare l'effettivo e regolare perfezionamento della notifica della menzionata intimazione di pagamento del 2019 nei confronti del Sig. Ricorrente_2.
La mera indicazione dell'atto e della presunta data di notifica all'interno della cartella di pagamento non costituisce, in assenza di idonea documentazione probatoria e a fronte della specifica contestazione del contribuente, prova sufficiente dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Ne consegue che, in mancanza di prova di un valido atto interruttivo, la pretesa creditoria per le annualità
2011 e 2012 deve considerarsi estinta per intervenuta prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento.
L'illegittimità della pretesa per prescrizione del credito travolge l'intero atto impugnato, che deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in base ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa, sono poste a carico solidale delle parti resistenti. Si dispone la distrazione delle stesse in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 12, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00361250 11 000. 2. Condanna l'Agenzia delle Entrate -
SC e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 650.00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15.12.2025 IL GIUDICE
NI LE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3546/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi Iso 126 N. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036125011 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036125011 TARI 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 662/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, il Sig. CF_Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00361250 11 000, notificatagli in data 15/03/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.954,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) per le annualità 2011 e
2012, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via unica ed assorbente, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica né dell'intimazione di pagamento n. 276601 del 29/07/2019, indicata nella cartella come atto interruttivo della prescrizione, né di alcun altro atto presupposto relativo alle annualità in contestazione.
Pertanto, essendo la cartella di pagamento il primo atto notificatogli, la pretesa tributaria risulterebbe prescritta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC (ADER) con controdeduzioni depositate in data 10/09/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa, inclusa la notifica degli atti presupposti. L'ADER ha sostenuto di aver agito legittimamente sulla base del ruolo reso esecutivo dall'ente impositore e che l'onere di dimostrare la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, idonei ad interrompere la prescrizione, incombe sull'ente creditore, Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, anch'esso evocato in giudizio.
Si è altresì costituita l'Ato Me 1 S.p.A. in liquidazione, la quale ha insistito per la legittimità della pretesa e per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15/12/2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sull'eccezione di prescrizione del credito relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2011 e 2012. Il ricorrente sostiene che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. sia decorso, non avendo mai ricevuto atti interruttivi prima della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 15/03/2025.
In punto di diritto, è pacifico e consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i crediti per la tassa sui rifiuti, avendo natura di prestazione periodica, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la TARI "deve considerarsi un'obbligazione periodica o di durata" e, pertanto, si applica il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui "si prescrivono in cinque anni [...] in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (cfr. Cass. Civ., sez. Trib., 23/02/2010, n. 4283; Cass. Civ., Ordinanza n. 22543 del 27/09/2017).
Ciò posto, il termine di prescrizione per il credito relativo all'anno 2011 è iniziato a decorrere dal 1° gennaio
2012 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2016. Analogamente, per il credito relativo all'anno 2012, il termine
è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2017.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente solo in data 15/03/2025, ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
Le parti resistenti, per contrastare l'eccezione di prescrizione, hanno fatto riferimento a un atto che avrebbe interrotto il decorso dei termini, ovvero l'"intimazione di pagamento nr. 276601 del 29/07/2019 notificata il
30/11/2019", come riportato nel dettaglio della cartella stessa. Tuttavia, il ricorrente ha specificamente contestato di aver mai ricevuto la notifica di tale atto.
In base ai principi generali in materia di onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., spetta a chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, l'onere di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, mediante la prova della regolare notifica dell'atto presupposto, grava sull'ente impositore che vanta il credito, ovvero l'Ato Me 1 S.p.A. in liquidazione.
Dall'esame degli atti di causa, non risulta che l'ente impositore abbia fornito alcuna prova documentale
(quale, ad esempio, la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata) atta a dimostrare l'effettivo e regolare perfezionamento della notifica della menzionata intimazione di pagamento del 2019 nei confronti del Sig. Ricorrente_2.
La mera indicazione dell'atto e della presunta data di notifica all'interno della cartella di pagamento non costituisce, in assenza di idonea documentazione probatoria e a fronte della specifica contestazione del contribuente, prova sufficiente dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Ne consegue che, in mancanza di prova di un valido atto interruttivo, la pretesa creditoria per le annualità
2011 e 2012 deve considerarsi estinta per intervenuta prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento.
L'illegittimità della pretesa per prescrizione del credito travolge l'intero atto impugnato, che deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in base ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa, sono poste a carico solidale delle parti resistenti. Si dispone la distrazione delle stesse in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 12, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00361250 11 000. 2. Condanna l'Agenzia delle Entrate -
SC e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 650.00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15.12.2025 IL GIUDICE
NI LE