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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15929 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata l'[...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA; nato il Parte_2
26/06/1991 negli STATI UNITI D'AMERICA; rappresentati e difesi dall'avv.
DI ND ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
VIA TAMMARI, 12, 82038 VITULANO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Per_1
alias , nato a [...], nella provincia di
[...] Persona_2
Palermo, il giorno 05.09.1882, figlio di e Persona_3
(cfr. all. 2.1), lo stesso emigrava negli Stati Uniti d'America Persona_4
nell'ottobre del 1890, in particolare nello stato di New York, ove si sposava nella città di New York con anch'ella di origine italiana (cfr. Parte_3
all. 2.2), e ove si naturalizzava cittadino statunitense, rinunciando alla cittadinanza italiana, in data 4.11.1920.
Dalla predetta unione coniugale, nasceva, in data 12.09.1904, a New
York/NY (USA) (cfr. all. 2.3), , che a sua volta si Parte_4
sposava, in data 02.05.1931, con (cfr. all. 2.4) e con la stessa Controparte_3
generava , nata a [...]/NY in data Parte_5
19.02.1932 (cfr. all. 2.5).
Quest'ultima si sposava in data 25.03.1953 con Controparte_4
(cfr. all. 2.6), dalla loro unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente
(cfr. all. 2.7), la quale a sua volta si Parte_1
sposava, in data 25.11.1988, con (cfr. all. 2.8), Persona_5
col quale generava, in data 26.06.1991, Parte_2
anch'egli odierno ricorrente (cfr. all. 2.9).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti,
si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_1
4.11.1920 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore (nato il [...]) e si è quindi arrestata Parte_4
la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Parte_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, mentre era ancora minorenne, e non Persona_1
l'ha riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 06/12/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15929 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata l'[...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA; nato il Parte_2
26/06/1991 negli STATI UNITI D'AMERICA; rappresentati e difesi dall'avv.
DI ND ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
VIA TAMMARI, 12, 82038 VITULANO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Per_1
alias , nato a [...], nella provincia di
[...] Persona_2
Palermo, il giorno 05.09.1882, figlio di e Persona_3
(cfr. all. 2.1), lo stesso emigrava negli Stati Uniti d'America Persona_4
nell'ottobre del 1890, in particolare nello stato di New York, ove si sposava nella città di New York con anch'ella di origine italiana (cfr. Parte_3
all. 2.2), e ove si naturalizzava cittadino statunitense, rinunciando alla cittadinanza italiana, in data 4.11.1920.
Dalla predetta unione coniugale, nasceva, in data 12.09.1904, a New
York/NY (USA) (cfr. all. 2.3), , che a sua volta si Parte_4
sposava, in data 02.05.1931, con (cfr. all. 2.4) e con la stessa Controparte_3
generava , nata a [...]/NY in data Parte_5
19.02.1932 (cfr. all. 2.5).
Quest'ultima si sposava in data 25.03.1953 con Controparte_4
(cfr. all. 2.6), dalla loro unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente
(cfr. all. 2.7), la quale a sua volta si Parte_1
sposava, in data 25.11.1988, con (cfr. all. 2.8), Persona_5
col quale generava, in data 26.06.1991, Parte_2
anch'egli odierno ricorrente (cfr. all. 2.9).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti,
si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_1
4.11.1920 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore (nato il [...]) e si è quindi arrestata Parte_4
la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Parte_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, mentre era ancora minorenne, e non Persona_1
l'ha riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 06/12/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.