Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 28-1-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 2631/2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Meandro, e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. Paolo Piccolo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-5-2022 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, esponeva: di aver lavorato per conto ed alle Parte_1 dipendenze della con sede legale in Via Coppola Bianca n. 1, Controparte_1
Sant'Anastasia dal 05.05.2016 al 02.09.2019, data in cui comunicava le proprie dimissioni a seguito della mancata corresponsione degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2019 mentre per il mese di giugno 2019 veniva pagato solo € 950,00; di aver svolto mansioni di impiegato amministrativo addetto alla logistica, con gestione degli approvvigionamenti del magazzino, gestione dell'orario dei turni di lavoro degli autisti ed addetti al carico/scarico di merci;
che dal 05.05.2016 al 02.09.2019 è stato inquadrato nel livello 4S, e dal 01.02.2018 al 02.09.2019 è stato inquadrato nel livello 4; di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 15:00 senza pausa pranzo;
che al termine del rapporto di lavoro non gli veniva pagato il TFR;
di non aver percepito nell'intercorso rapporto di lavoro una retribuzione sufficiente e proporzionata alla
c.c. e del CCNL di categoria.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Giudice adito: “1. dichiarare costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato avente la seguente decorrenza a) dal 05.05.2016 al 02.09.2019, con il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello del C.C.N.L. del
Settore Trasporto Merci e Industri con Livello di inquadramento da far ricadere nella
Categoria IV bis e IV del citato CCNL di appartenenza;
ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace ogni atto di transazione e/o rinunzia avente ad oggetto i diritti azionati con il presente ricorso;
2. condannare la in persona del suo Controparte_2
legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Via Coppola Bianca n. 1, Sant'Anastasia
P.IVA_ (Napoli) c.a.p. P.I.V.A. e Cod. Fisc. al pagamento in favore del P.IVA_2 ricorrente della somma complessiva di € 80.897,48, così come innanzi precisata, giusti conteggi analitici, che allegati formano parte integrale del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del singolo credito al soddisfo, ovvero della somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia.
Condannare altresì la resistente alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge …”
Con memoria difensiva depositata in data 14-10-2022 si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo di aver corrisposto al ricorrente ogni spettanza, chiedendo quindi il rigetto dell'avversa domanda perché infondata. In particolare, affermava che, come emerge dalle buste paga prodotte agli atti del giudizio, il sig. è stato Parte_1
assunto con contratto a tempo indeterminato ma part time ed è stato inquadrato come operaio di livello 6, per il periodo dal 05.05.2016 al 31.10.2017, poi come impiegato di livello 4 per il periodo dal 01.11.2017 al 30.04.2018, di poi ancora come impiegato di livello 4S dal 01.05.2018 al 02.09.2019. Durante la durata del rapporto di lavoro, il sig. ha reso la sua prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì di ogni Parte_1
settimana, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e, quindi, per un numero di 4 (quattro) ore al giorno con riferimento al periodo dal 05.05.2016 al 30.06.2017, nel mentre per il periodo successivo, ovvero per il periodo dal 01.07.2017 al 02.09.2019 ha reso la sua prestazione lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 12,00. Il ricorrente, quindi, ha prestato la sua attività lavorativa nelle forme e nei termini indicati nelle buste paga agli atti del giudizio, ricevendo a titolo di retribuzione mensile quanto in esse riportato e, quindi, in misura proporzionata per qualità e quantità alla prestazione effettivamente resa nei fatti. Deduceva inoltre che il ricorrente non ha trasmesso la comunicazione di preavviso di dimissioni alla soc. datrice di lavoro, come per legge, né ha fornito alcuna prova in merito,
e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di euro 900,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Quindi, all'udienza del 28-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istruttoria svolta, e dell'esame dei documenti prodotti dalle parti, il ricorso appare parzialmente fondato.
Il teste , escusso all'udienza del 14-5-2024, zio del ricorrente, ha Testimone_1
lavorato per la società resistente in qualità di autista di mezzi pesanti dal 2013 all'aprile
2019. Ha affermato di conoscere le vicende del ricorrente successive a tale data solo de relato, perché apprese dal ricorrente medesimo.
Ha riferito in ordine agli orari di lavoro del ricorrente “il ricorrente lavorava dalle 8 alle
19 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8 alle 15”. Tuttavia, anche la conoscenza di tali orari non può che essere stata appresa de relato, in quanto il ricorrente svolgeva mansioni impiegatizie presso la sede aziendale, ed il teste guidava gli automezzi pesanti,
e quindi per la maggior parte del tempo era lontano dalla sede aziendale.
Quanto al teste , lo stesso ha lavorato per la società resistente dal Testimone_2
2014/2015 al settembre 2020 con mansioni di impiegato addetto per lo più alla registrazione dell'ingresso e dell'uscita dei mezzi e del personale, e quindi mansioni simili a quella svolte dal ricorrente. Il teste ha riferito: “ADR: il ricorrente ha lavorato per la società resistente dal 2015/2016 fino al 2019, se non erro intorno a ottobre/novembre.
ADR: il ricorrente inizialmente è stato assegnato alla pulizia degli automezzi e allo stoccaggio del materiale che veniva trasportato dai camion. Poi si è occupato dell'ingresso e dell'uscita degli automezzi dal piazzale del parcheggio degli stessi prelevando i relativi documenti dall'ufficio.
ADR: le mansioni iniziali di pulizia degli automezzi e stoccaggio del materiale le ha svolte per circa un anno e poi gradatamente è stato assegnato allo svolgimento delle altre mansioni legate alla logistica. ADR: io ho sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Il sabato l'orario di lavoro terminava alle 13.
ADR: il ricorrente durante il primo anno di lavoro ha osservato l'orario dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì. Successivamente ha lavorato dal lunedì al sabato sempre dalle 8 alle 12.
ADR: so che il rapporto di lavoro del ricorrente è terminato con le sue dimissioni ma non so per quale ragione. Non so se il ricorrente abbia reso le sue dimissioni con preavviso.
ADR: nel periodo in cui il ricorrente ha svolto le mansioni relative alla logistica egli, dietro disposizioni dei titolari della società, impartiva agli autisti le istruzioni circa i turni da effettuare i luoghi da raggiungere.
ADR: all'epoca l'azienda aveva circa 14 automezzi e il ricorrente ricordava bene i numeri di targa di tutti gli automezzi e trasmetteva agli autisti le disposizioni impartite dai titolari della società che erano e . Parte_2 Parte_3
Secondo le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi, il ricorrente ha svolto mansioni corrispondenti all'inquadramento via via attribuito dalla società resistente, ed ha svolto l'orario di lavoro dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì durante il primo anno di lavoro, e successivamente ha lavorato dal lunedì al sabato sempre dalle 8 alle 12.
Non possono trovare accoglimento le richieste di differenze retributive per superiore inquadramento o per maggiore orario lavorativo espletato.
Tuttavia, il ricorrente ha affermato di non aver ricevuto la paga relativa ai mesi di luglio ed agosto 2019, e di non aver percepito il TFR.
Ha inoltre sostenuto di essersi dimesso per giusta causa, in quanto non riceveva regolarmente le retribuzioni spettanti.
A questo proposito vi è da rilevare che le buste paga versate in atti dalla società resistente non recano la sottoscrizione per quietanza del lavoratore, e dunque non esiste a riguardo la presunzione “iuris tantum” di avvenuto pagamento delle somme su di esse riportate.
Inoltre, parte resistente ha depositato una serie di attestazioni di bonifici eseguiti in favore del ricorrente, tra i quali non risultano le causali relative alle retribuzioni di luglio ed agosto 2019 (mesi durante i quali il rapporto di lavoro era pacificamente in essere), né quella relativa al TFR.
Deve quindi ritenersi che effettivamente il ricorrente non abbia avuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto 2019 e non abbia ricevuto il TFR. Ciò significa che le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa, e dunque il ricorrente non era tenuto a dare alla società resistente il preavviso. In conclusione, deve condannarsi la al pagamento in favore di Controparte_1
delle seguenti somme lorde, evincibili dalle buste paga prodotte in atti: Parte_1
euro 1437,55 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2019, euro 1437,55 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2019, euro 40,55 per i due giorni del mese di settembre
2019 lavorati, ed euro 1397,00 a titolo di TFR, in tutti i casi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo.
La domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente, avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso, deve invece essere rigettata.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme lorde, evincibili dalle buste paga prodotte in atti: euro 1437,55 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2019, euro 1437,55 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2019, euro 40,55 per i due giorni del mese di settembre 2019 lavorati, ed euro 1397,00 a titolo di TFR, in tutti i casi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 28-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza