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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11537/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PICA FABIANA CP_1
E
LO NI con il patrocinio dell'Avv. VOTANO STEFANIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 , i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata il [...] la figlia Per_1
hanno chiesto al Tribunale di stabilire: “ A) affido della figlia minore ad entrambi
[...] Per_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra LO avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di Per_1 visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra LO sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. B) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di CP_1 CP_1 lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno due giorni alla settimana che si concordano sin d'ora nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. C) Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, alternati in un fine settimana si ed uno no, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 19. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . D) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni Per_1 alterni, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia dalle ore 16.00 del 24 dicembre alle CP_1 ore 10.00 del 25 dicembre e dalle ore 12:00 del 1° gennaio alle ore 19:00 del medesimo giorno oppure dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio. Eventuali modifiche dei periodi di frequentazione dovute ad esigenze lavorative dei genitori dovranno essere richieste e concordate tra le parti entro il 1° dicembre dell'anno. E) Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dello stesso giorno. Eventuali modifiche dei periodi di frequentazione dovute ad esigenze lavorative dei genitori dovranno essere richieste e concordate con un preavviso di almeno 15 giorni. F) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) CP_1 giorni consecutivi a partire dall'età di 6 anni della minore, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del SI. . Nelle CP_1 more ed in attesa di giungere all'accennato regime di vacanze, attesa l'età di e la mancanza di Per_1 abitudine a trascorrere lunghi periodi da sola con il padre, le parti convengono che fino al raggiungimento dell'età di 6 anni della minore, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia CP_1 in maniera progressiva periodi di vacanza secondo quanto segue: vacanze estive 2024: atteso che la minore non aveva ancora mai dormito da sola con il padre, i genitori si sono accordati che la minore trascorresse con la figlia quattro giorni e tre notti nel mese di agosto, con la presenza della madre:
Vacanze estive 2025: due periodi non consecutivi di cinque giorni e quattro pernotti con il papà nei mesi da luglio a settembre, da concordare entro il 15 maggio. Negli stessi mesi trascorrerà con la mamma almeno 3 settimane che potranno essere consecutive, secondo i suoi turni di ferie;
Vacanze estive 2026: due periodi non consecutivi di una settimana di vacanza (6 notti) con il papà nei mesi da luglio a settembre, da concordare entro il 15 maggio. Negli stessi mesi trascorrerà con la mamma almeno 3 settimane che potranno essere consecutive secondo i suoi turni di ferie;
Dall'anno successivo
2027: le due settimane potranno anche essere consecutive nei mesi da luglio a settembre. I periodi di vacanza andranno sempre concordati fra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno. Ove non vi sia accordo, negli anni pari sarà con il papà dal 16 agosto ore 10,00 al 31 agosto ore 20,00 e in Per_1 quelli dispari dal 1° agosto ore 10,00 al 16 agosto ore 20,00; fatta salva la facoltà di accordarsi diversamente secondo le esigenze. Resta inteso che i genitori potranno concordare diversi e/o maggiori o minori periodi di permanenza della minore con il padre in relazione alle esigenze della stessa. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la SI.ra LO decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di CP_1 partenza e ritorno ed ugualmente dovrà fare il SI. . F) Il compleanno della minore sarà CP_1 festeggiato insieme dai genitori oppure, ove ciò non fosse possibile, con ciascun genitore ad anni alterni. G) La minore trascorrerà il giorno del compleanno del genitore e le relative feste sociali con il genitore festeggiato a prescindere dalla normale frequentazione prevedendo un orario minimo dalle ore 10:00 alle ore 18:30, tenendo conto degli impegni scolastici della minore. H) Per quanto riguarda le festività infrasettimanali, la minore le trascorrerà ad anni alterni con la madre o con il padre. L) Il
SI. , a partire dal mese di gennaio 2024, ha sempre versato €. 200,00 per il mantenimento CP_1 della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Pertanto, il SI. , a decorrere dal mese di CP_1 luglio 2024, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo da un anno dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra LO, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra LO stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. M) Il SI.
rimborserà, inoltre, alla SI.ra LO il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , ove concordate salvo quelle Per_1 obbligatorie, così come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Roma e, comunque, con presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. O) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto se ciò è possibile. Il passaporto della minore sarà custodito dalla SI.ra
LO che sarà tenuta a consegnarlo al SI. nel caso quest'ultimo abbia programmato CP_1
un'attività per il quale ne sia necessario l'utilizzo.”
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore e valutato l'interesse della stessa, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia minore, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese. Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11537/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PICA FABIANA CP_1
E
LO NI con il patrocinio dell'Avv. VOTANO STEFANIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 , i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata il [...] la figlia Per_1
hanno chiesto al Tribunale di stabilire: “ A) affido della figlia minore ad entrambi
[...] Per_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra LO avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di Per_1 visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra LO sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. B) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di CP_1 CP_1 lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno due giorni alla settimana che si concordano sin d'ora nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. C) Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, alternati in un fine settimana si ed uno no, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 19. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . D) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni Per_1 alterni, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia dalle ore 16.00 del 24 dicembre alle CP_1 ore 10.00 del 25 dicembre e dalle ore 12:00 del 1° gennaio alle ore 19:00 del medesimo giorno oppure dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 12:00 del 1° gennaio. Eventuali modifiche dei periodi di frequentazione dovute ad esigenze lavorative dei genitori dovranno essere richieste e concordate tra le parti entro il 1° dicembre dell'anno. E) Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dello stesso giorno. Eventuali modifiche dei periodi di frequentazione dovute ad esigenze lavorative dei genitori dovranno essere richieste e concordate con un preavviso di almeno 15 giorni. F) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) CP_1 giorni consecutivi a partire dall'età di 6 anni della minore, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del SI. . Nelle CP_1 more ed in attesa di giungere all'accennato regime di vacanze, attesa l'età di e la mancanza di Per_1 abitudine a trascorrere lunghi periodi da sola con il padre, le parti convengono che fino al raggiungimento dell'età di 6 anni della minore, il sig. avrà facoltà di trascorrere con la figlia CP_1 in maniera progressiva periodi di vacanza secondo quanto segue: vacanze estive 2024: atteso che la minore non aveva ancora mai dormito da sola con il padre, i genitori si sono accordati che la minore trascorresse con la figlia quattro giorni e tre notti nel mese di agosto, con la presenza della madre:
Vacanze estive 2025: due periodi non consecutivi di cinque giorni e quattro pernotti con il papà nei mesi da luglio a settembre, da concordare entro il 15 maggio. Negli stessi mesi trascorrerà con la mamma almeno 3 settimane che potranno essere consecutive, secondo i suoi turni di ferie;
Vacanze estive 2026: due periodi non consecutivi di una settimana di vacanza (6 notti) con il papà nei mesi da luglio a settembre, da concordare entro il 15 maggio. Negli stessi mesi trascorrerà con la mamma almeno 3 settimane che potranno essere consecutive secondo i suoi turni di ferie;
Dall'anno successivo
2027: le due settimane potranno anche essere consecutive nei mesi da luglio a settembre. I periodi di vacanza andranno sempre concordati fra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno. Ove non vi sia accordo, negli anni pari sarà con il papà dal 16 agosto ore 10,00 al 31 agosto ore 20,00 e in Per_1 quelli dispari dal 1° agosto ore 10,00 al 16 agosto ore 20,00; fatta salva la facoltà di accordarsi diversamente secondo le esigenze. Resta inteso che i genitori potranno concordare diversi e/o maggiori o minori periodi di permanenza della minore con il padre in relazione alle esigenze della stessa. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la SI.ra LO decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di CP_1 partenza e ritorno ed ugualmente dovrà fare il SI. . F) Il compleanno della minore sarà CP_1 festeggiato insieme dai genitori oppure, ove ciò non fosse possibile, con ciascun genitore ad anni alterni. G) La minore trascorrerà il giorno del compleanno del genitore e le relative feste sociali con il genitore festeggiato a prescindere dalla normale frequentazione prevedendo un orario minimo dalle ore 10:00 alle ore 18:30, tenendo conto degli impegni scolastici della minore. H) Per quanto riguarda le festività infrasettimanali, la minore le trascorrerà ad anni alterni con la madre o con il padre. L) Il
SI. , a partire dal mese di gennaio 2024, ha sempre versato €. 200,00 per il mantenimento CP_1 della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Pertanto, il SI. , a decorrere dal mese di CP_1 luglio 2024, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo da un anno dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra LO, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra LO stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. M) Il SI.
rimborserà, inoltre, alla SI.ra LO il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , ove concordate salvo quelle Per_1 obbligatorie, così come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Roma e, comunque, con presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. O) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto se ciò è possibile. Il passaporto della minore sarà custodito dalla SI.ra
LO che sarà tenuta a consegnarlo al SI. nel caso quest'ultimo abbia programmato CP_1
un'attività per il quale ne sia necessario l'utilizzo.”
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per la figlia minore e valutato l'interesse della stessa, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento della figlia minore, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese. Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi