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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3271/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Prozzo, presso il cui studio elett.te domicilia in , via Pietro Nenni n.13. Parte_1
appellante
E
, , nq di eredi di , Controparte_1 Parte_2 Persona_1
rapp.te e difese dall'avv. Silvio Falato, presso il cui studio elett.te domiciliano in
Guardia Sanframondi (BN), corso Umberto I n.347.
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 16/11/2021,
l' ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro, n.631 del
17/5/2021, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso Persona_1
depositato in data 21/11/2018 ed aveva così statuito:
“1) accerta e dichiara che fra e l Persona_1 Parte_1
nel periodo 1.03.1999-31.12.2017 è intercorso un rapporto di
[...]
lavoro con i caratteri della subordinazione, con svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. B, pos. econ. B1, di cui al CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici e osservanza di un orario di 29 ore settimanali;
2) per l'effetto condanna l al Parte_1
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno commisurato alla differenza fra i compensi percepiti e la retribuzione dovuta a un dipendente di ruolo comparabile, della complessiva somma lorda di € 199.806,69 (di cui € 27.458,27 a titolo di TFR), oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del
1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 6.888,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Falato;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata sulla circostanza che i contratti di collaborazione autonoma erano stati sottoscritti dal Presidente p.t dell'Ordine senza alcuna autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Ha sostenuto che l Parte_1
è un ente pubblico territoriale non economico, al cui Consiglio spettano tutti i
[...]
poteri deliberativi , per cui la riferibilità ad esso ente pubblico della volontà negoziale espressa nei contratti di collaborazione autonoma presupponeva che la manifestazione di questa provenisse dall'organo legittimato a formare e ad esprimere la volontà dell'ente stesso;
dunque nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto far valere i propri diritti nei confronti del Presidente dell'Ordine che aveva contrattato in difetto di autorizzazione, ex art. 1398 c.c.
3. Ha lamentato che il primo giudice avesse rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che tale causa estintiva del credito azionato non decorresse in costanza del rapporto che, essendo formalizzato tramite contratti di collaborazione autonoma, non era connotato da stabilità reale. Ha evidenziato di essere un Ente pubblico non economico, per cui, in applicazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva ritenersi la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, dovendo escludersi che il dipendente pubblico potesse essere esposto a ritorsioni o rappresaglie in ipotesi di tutela giudiziaria dei propri diritti, anche nel caso in cui il rapporto fosse di tipo precario.
4. Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto accertata la sussistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro dal 1.03.1999 al 31.12.2017, benchè risultasse documentalmente, e quindi dai contratti di collaborazione autonoma stipulati tra le parti e dalle denunce dei compensi, che vi era stata una pluralità di rapporti con rilevanti interruzioni tra loro, dovendosi quindi escludere che il rapporto fosse proseguito nei lunghi periodi in cui non vi era alcun contratto e non risultava il pagamento di alcuna retribuzione. Peraltro militava in tal senso la circostanza, documentata da esso Ordine e comunque incontroversa, che nel periodo oggetto di giudizio il ricorrente aveva svolto molteplici altre attività in campo finanziario. Tale questione rilevava sia ai fini dell'eccezione di prescrizione, dovendo ritenersi prescritte, in considerazione della notifica del ricorso introduttivo del 2 gennaio 2019, tutte le pretese avanzate dal ricorrente per i rapporti cessati in data antecedente al 2 gennaio 2014, quanto ai fini del computo delle differenze retributive, erroneamente calcolate anche per i periodi in cui il non aveva prestato alcuna opera in favore dell'Ordine. Pt_2
5.Ha evidenziato l'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, considerato che i contratti della pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, dovendosi, di conseguenza, ritenere l'irrilevanza di qualsiasi comportamento di fatto non riconducibile al contratto.
6.Ha censurato la valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, considerato che dalla deposizione dei testi escussi era emerso che il si recava Pt_2
nella sede dell'Ordine quando voleva, non era tenuto a rispettare un orario di lavoro e riceveva i suoi clienti privati negli Uffici dell'Ordine, per cui non poteva configurarsi alcun vincolo di subordinazione nei confronti di esso appellante. In particolare non era emersa l'osservanza, da parte del dell'orario di 29 ore settimanali riconosciuto Pt_2
dal primo giudice, considerato che nessuno dei testi escussi era stato in grado di riferire sull'orario osservato dallo stesso.
7. Ha censurato i macroscopici vizi da cui era affetta la ctu contabile di primo grado, considerato che l'ausiliare aveva determinato le somme spettanti al lordo, ma poi aveva detratto dalle stesse quelle corrisposte al netto e non aveva detratto dal dovuto le somme che il ricorrente aveva riconosciuto come percepite.
8.L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza:
“a) In via principale rigettare integralmente la domanda proposta dal Pt_2
condannandolo al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio;
b) In subordine ridurre le somme liquidate considerando solo le diffe-renze maturate da gennaio 2014 in poi, e determinando eventuali dif-ferenze tra lordo e lordo;
con conseguente riforma della statuizione sulle spese”.
9.Si sono costituite in giudizio le eredi di , nel frattempo deceduto, che Persona_1
hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art.434 c.p.c e nel merito hanno contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
10. La Corte ha disposto l'espletamento di ctu contabile ed all'esito del deposito della stessa, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la Suprema Corte (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l.
n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
12.Nel merito, l'esame delle doglianze oggetto del presente gravame non può prescindere, a parere della Corte, dall'inquadramento dell'azione proposta da PE
nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
[...]
Il ha convenuto in giudizio l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pt_2
sostenendo che, a fronte dei fittizi contratti di collaborazione autonoma Parte_1 sottoscritti con l'Ordine, di fatto aveva prestato attività di lavoro subordinato in favore dello stesso dal 1 marzo 1999 al 31 dicembre 2017. Quindi ha chiesto l'accertamento del suindicato rapporto di lavoro subordinato al fine di ottenere la condanna dell'Ordine al pagamento sia delle differenze retributive che del TFR spettantigli.
L'azione proposta dal nei confronti di un ente pubblico non economico va, Pt_2
dunque, inquadrata- come correttamente ritenuto dal primo giudice- nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., condividendosi il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”( Cass. sez.lav. n.
23645 del 21 novembre 2016).
In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio la Suprema Corte ha affermato che : “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”(
Cass. sez.lav. ord. n. 4360 del 13/2/2023).
La Corte, accertato che nel pubblico impiego non esiste una disposizione generale come l'art.69 Dlgs n. 276/2003 e che, al contrario, l'art.36 c.5 Dlgs n. 165/2001vieta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la PA in ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, ha quindi affermato :”Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n.
3384 dell'8 febbraio 2017).
Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, n.
3314 del 5 febbraio 2019)”( Cass. sez.lav. ord. n. 4360 del 13/2/2023).
13.In tale contesto appare evidente l'irrilevanza delle doglianze relative agli aspetti formali del rapporto, in quanto l'azione proposta risulta finalizzata ad ottenere il trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, per cui ciò che conta è solo valutare se sia stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo oggetto di giudizio.
14.In proposito occorre ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr.
Cass 15276/2021; Cass. 20553/2021). 15.Nel caso di specie, la Corte condivide pienamente la valutazione delle risultanze istruttorie sulla cui base il primo giudice ha ritenuto assolto, da parte del Pt_2
l'onere probatorio che gli incombeva ex art.2697 c.c. .
Deve infatti ritenersi che dalla deposizione dei testi escussi sia emerso l'inserimento stabile del presso l'ufficio dell' Pt_2 Parte_1
nel periodo 1999-2017, con presenza costante negli orari di apertura al
[...]
pubblico e svolgimento di mansioni di addetto all'ufficio,corrispondenti ad attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
Dirimente appare, al riguardo, la deposizione degli ingegneri i quali hanno riferito che, recatisi per gli adempimenti periodici presso l'Ordine, hanno sempre trovato, nel lungo periodo oggetto di giudizio sia di mattina che di pomeriggio, il in posizione di Pt_2
front office e di essersi rivolto allo stesso per tali adempimenti ( cfr. testi
[...]
, , , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
I testi hanno riferito che il oltre a svolgere funzioni ordinarie a supporto Pt_2
dell'unica dipendente amministrativa dell'Ordine, e cioe quali Persona_2
incassare le quote di iscrizione, rilasciare attestati di iscrizione, protocollare le domande depositate, vidimare le parcelle, fornire informazioni ecc., presenziava anche ai corsi di formazione che si svolgevano nel pomeriggio, raccogliendo le firme di entrata ed uscita e fornendo i materiali .
A tal proposito il teste , ingegnere, ha riferito: “sono stato Testimone_3
consigliere dell' dal 1999 al 2015 circa … per quello che so io, Parte_1
il ricorrente stava in ufficio … Nel 1996 nacque il problema dei corsi di formazione, per i quali occorreva un tutor che raccogliesse le firme. I corsi si tenevano di solito dopo le 16, e la signora a quell'ora finiva di lavorare. Il presidente Per_2 CP_2
si rivolse al per occuparsi di questo … Pt_2
Le circostanze precise e concordanti riferite dai suindicati testi consentono di confutare quanto sostenuto dai testi e rispettivamente Testimone_5 Persona_2 Presidente dell'Ordine ed impiegata amministrativa nel periodo oggetto di giudizio in ordine ad una asserita libertà del nello svolgimento delle sue mansioni. Pt_2
Entrambi i testi non hanno potuto negare la presenza del nell'ufficio Pt_2
dell'Ordine, con mansioni di addetto alle pratiche amministrative nel lungo periodo oggetto di giudizio, ma hanno cercato di ridimensionare l'apporto lavorativo dello stesso per ricondurlo ai contratti di collaborazione stipulati con l'Ordine .
Deve, quindi, condividersi la valutazione di inattendibilità di tali testi, in quanto il direttamente interessato all'esito della controversia, trattandosi dell'artefice dei CP_2
contratti di collaborazione autonoma sulla cui base il era stato assunto, e la Pt_2
dipendente dell'Ordine anche all'epoca della testimonianza. Per_2
Invece la presenza continua e costante del nell'ufficio dell'Ordine risulta Pt_2
accertata dalla concorde deposizione degli unici testi assolutamente attendibili, in quanto estranei alle parti in causa;
da tale presenza deve anche desumersi la prova dell'osservanza, da parte del dell'orario di lavoro di 29 ore settimanali allegato Pt_2
in ricorso ( dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, con rientro il martedì e mercoledì dalle
15 alle 17,30).
Ritiene, quindi , la Corte che le modalità di attuazione del rapporto lavorativo del depongano per la natura subordinata dello stesso, emergendo dalle stesse Pt_2
deposizioni dei testi e riscontrate da quella di , che il CP_2 Per_2 Tes_3
operava secondo le direttive del presidente dell'Ordine e, per lui, della Pt_2
responsabile della segreteria, anche se tali direttive - dato il carattere esecutivo e ripetitivo delle mansioni - non si estrinsecavano in continue indicazioni sul da farsi.
16.Inoltre parte appellante non ha censurato in alcun modo le argomentazioni utilizzate dal primo giudice a conferma della natura subordinata del rapporto oggetto di giudizio ( cfr. pagg.8 e 9 della sentenza), e cioè che:.
“Le risultanze dell'istruttoria orale trovano riscontro nella documentazione agli atti. Invero, risulta dalla lettura dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che al sono state affidate attività (quali riordino degli archivi e degli schedari, Pt_2
dell'amministrazione, della segreteria, riordino della biblioteca, aggiornamento delle
Gazzette Ufficiali, BURC, norme CEI e riviste tecniche) insuscettibili di dare luogo a un risultato autonomamente perseguibile attraverso un'organizzazione di mezzi e attività da parte del prestatore, prive di finalizzazione a uno specifico obiettivo da raggiungere e rivolte invece al soddisfacimento di esigenze afferenti agli scopi istituzionali dell'ente; invece, l'attività indicata nei contratti a progetto (creazione di un database su cui riportare in maniera sintetica la natura della documentazione cartacea giacente negli archivi dell'ente per i contratti a progetto) è risultata del tutto differente rispetto a quella realmente espletata. Ancora, il contratto di collaborazione stipulato nel 2012, con previsione di un “rinnovo tacito annuale”, aveva ad oggetto
l'espletamento di attività meramente esecutive, necessarie al regolare funzionamento dell'ufficio segreteria dell'ente (servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto e assistenza alla segreteria).
I compensi sono stati sempre pattuiti in un importo totale lordo, da corrispondersi in uguali rate mensili, senza alcuna correlazione con il conseguimento di determinati risultati da parte del collaboratore.
Ulteriori elementi a supporto della tesi di parte ricorrente si desumono dalla nota prot.
191/2017 del 31.07.2017, con cui il nuovo presidente dell'Ordine, ing. , avendo Per_3
riscontrato che il contratto di co.co.co. era scaduto e che quello del 3.01.2012 prevedeva un'attività di prestazione di servizi, ha sollevato il ricorrente “ad horas da ogni vincolo di subordinazione lavorativa con l' , e con Parte_1
raccomandata del 27.09.2017 ha esercitato la propria facoltà di escludere il tacito rinnovo alla scadenza del 31.12.2017.
Decisivo è poi il rilievo che dalla prova testimoniale è emerso che il ha Pt_2
espletato per l'intero periodo mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti.” 17.Accertata, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo 1999-2017, va accolta la seconda doglianza proposta , avendo il primo giudice erroneamente ritenuto che nel corso di tale rapporto non decorresse la prescrizione delle differenze retributive maturate dal . Pt_2
Invero in senso contrario depone il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui : “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”(Cass. sez.un. 28/12/2023 n. 36197).
Pertanto, considerata la notifica del ricorso introduttivo del 2/1/2019 quale primo atto interruttivo della prescrizione, devono ritenersi spettare al le differenze Pt_2
retributive maturate dal 2/1/2014 al 31/12/2017. Il TFR spetta, invece, in relazione all'intero rapporto di lavoro, considerato che lo stesso matura alla data di cessazione del rapporto, per cui il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data
(31/12/2017) non era sicuramente decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo del 2/1/2019 .
18.La Corte ha, quindi, disposto l'espletamento di ctu contabile sulla base del seguente quesito:
"a) in relazione al periodo dal 2.1.2014 al 31.12.2017, quantifichi la retribuzione lorda spettante al ricorrente a titolo di lavoro ordinario (includendo anche le voci "indennità ente" e "vacanza contrattuale"), tredicesima mensilità e TFR, in virtù dell'inquadramento nell'area B – livello economico B1 del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici e considerando l'osservanza di un orario part time di 29 ore settimanali
b) determini la differenza fra la retribuzione di cui al punto precedente e i compensi percepiti dal ricorrente, tenendo conto di tutto quanto ricevuto in dipendenza del contratto di collaborazione concluso in data 3.1.2012 e della documentazione versata in atti (fatture, buste paga e CUD) ed in mancanza di quanto ammesso come percepito nel ricorso introduttivo di primo grado;
c) calcoli il t.f.r. dovuto in relazione al periodo dal 1.3.1999 al 31.12.2017".
L'ausiliare, dottore commercialista, ha redatto un elaborato approfondito e corretto all'esito del quale ha accertato che al spettava, a tiolo di differenze retributive, Pt_2
la somma di euro 41.889,31 ed a titolo di TFR la somma di euro 24.647,79, per un totale di euro 66.537,10. Su tale importo spettano, trattandosi di crediti di lavoro maturati nei confronti di un ente pubblico, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo.
19.Dunque l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui in dispositivo.
20.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al ridotto valore della domanda accolta, ai sensi dei DM
n.55/2014 e 147/2022, con attribuzione.
Il Collegio condivide, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui :“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”( Cass. sez.un.
31/10/2022 n. 32061).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dei capi 2) e 3) dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna l
[...]
al pagamento pro quota, in favore delle eredi di Parte_1 PE
, a titolo di risarcimento del danno commisurato alla differenza fra i compensi
[...]
percepiti e la retribuzione dovuta ad un dipendente di ruolo comparabile, della complessiva somma lorda di euro 66.537,10, di cui euro 26.647,79 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna, inoltre, l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6.378,00 e per il giudizio di appello in euro 7.159,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio Falato antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3271/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Prozzo, presso il cui studio elett.te domicilia in , via Pietro Nenni n.13. Parte_1
appellante
E
, , nq di eredi di , Controparte_1 Parte_2 Persona_1
rapp.te e difese dall'avv. Silvio Falato, presso il cui studio elett.te domiciliano in
Guardia Sanframondi (BN), corso Umberto I n.347.
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 16/11/2021,
l' ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro, n.631 del
17/5/2021, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso Persona_1
depositato in data 21/11/2018 ed aveva così statuito:
“1) accerta e dichiara che fra e l Persona_1 Parte_1
nel periodo 1.03.1999-31.12.2017 è intercorso un rapporto di
[...]
lavoro con i caratteri della subordinazione, con svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. B, pos. econ. B1, di cui al CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici e osservanza di un orario di 29 ore settimanali;
2) per l'effetto condanna l al Parte_1
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno commisurato alla differenza fra i compensi percepiti e la retribuzione dovuta a un dipendente di ruolo comparabile, della complessiva somma lorda di € 199.806,69 (di cui € 27.458,27 a titolo di TFR), oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del
1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 6.888,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Falato;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata sulla circostanza che i contratti di collaborazione autonoma erano stati sottoscritti dal Presidente p.t dell'Ordine senza alcuna autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Ha sostenuto che l Parte_1
è un ente pubblico territoriale non economico, al cui Consiglio spettano tutti i
[...]
poteri deliberativi , per cui la riferibilità ad esso ente pubblico della volontà negoziale espressa nei contratti di collaborazione autonoma presupponeva che la manifestazione di questa provenisse dall'organo legittimato a formare e ad esprimere la volontà dell'ente stesso;
dunque nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto far valere i propri diritti nei confronti del Presidente dell'Ordine che aveva contrattato in difetto di autorizzazione, ex art. 1398 c.c.
3. Ha lamentato che il primo giudice avesse rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che tale causa estintiva del credito azionato non decorresse in costanza del rapporto che, essendo formalizzato tramite contratti di collaborazione autonoma, non era connotato da stabilità reale. Ha evidenziato di essere un Ente pubblico non economico, per cui, in applicazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva ritenersi la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, dovendo escludersi che il dipendente pubblico potesse essere esposto a ritorsioni o rappresaglie in ipotesi di tutela giudiziaria dei propri diritti, anche nel caso in cui il rapporto fosse di tipo precario.
4. Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto accertata la sussistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro dal 1.03.1999 al 31.12.2017, benchè risultasse documentalmente, e quindi dai contratti di collaborazione autonoma stipulati tra le parti e dalle denunce dei compensi, che vi era stata una pluralità di rapporti con rilevanti interruzioni tra loro, dovendosi quindi escludere che il rapporto fosse proseguito nei lunghi periodi in cui non vi era alcun contratto e non risultava il pagamento di alcuna retribuzione. Peraltro militava in tal senso la circostanza, documentata da esso Ordine e comunque incontroversa, che nel periodo oggetto di giudizio il ricorrente aveva svolto molteplici altre attività in campo finanziario. Tale questione rilevava sia ai fini dell'eccezione di prescrizione, dovendo ritenersi prescritte, in considerazione della notifica del ricorso introduttivo del 2 gennaio 2019, tutte le pretese avanzate dal ricorrente per i rapporti cessati in data antecedente al 2 gennaio 2014, quanto ai fini del computo delle differenze retributive, erroneamente calcolate anche per i periodi in cui il non aveva prestato alcuna opera in favore dell'Ordine. Pt_2
5.Ha evidenziato l'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, considerato che i contratti della pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, dovendosi, di conseguenza, ritenere l'irrilevanza di qualsiasi comportamento di fatto non riconducibile al contratto.
6.Ha censurato la valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, considerato che dalla deposizione dei testi escussi era emerso che il si recava Pt_2
nella sede dell'Ordine quando voleva, non era tenuto a rispettare un orario di lavoro e riceveva i suoi clienti privati negli Uffici dell'Ordine, per cui non poteva configurarsi alcun vincolo di subordinazione nei confronti di esso appellante. In particolare non era emersa l'osservanza, da parte del dell'orario di 29 ore settimanali riconosciuto Pt_2
dal primo giudice, considerato che nessuno dei testi escussi era stato in grado di riferire sull'orario osservato dallo stesso.
7. Ha censurato i macroscopici vizi da cui era affetta la ctu contabile di primo grado, considerato che l'ausiliare aveva determinato le somme spettanti al lordo, ma poi aveva detratto dalle stesse quelle corrisposte al netto e non aveva detratto dal dovuto le somme che il ricorrente aveva riconosciuto come percepite.
8.L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza:
“a) In via principale rigettare integralmente la domanda proposta dal Pt_2
condannandolo al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio;
b) In subordine ridurre le somme liquidate considerando solo le diffe-renze maturate da gennaio 2014 in poi, e determinando eventuali dif-ferenze tra lordo e lordo;
con conseguente riforma della statuizione sulle spese”.
9.Si sono costituite in giudizio le eredi di , nel frattempo deceduto, che Persona_1
hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art.434 c.p.c e nel merito hanno contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
10. La Corte ha disposto l'espletamento di ctu contabile ed all'esito del deposito della stessa, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la Suprema Corte (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l.
n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
12.Nel merito, l'esame delle doglianze oggetto del presente gravame non può prescindere, a parere della Corte, dall'inquadramento dell'azione proposta da PE
nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
[...]
Il ha convenuto in giudizio l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pt_2
sostenendo che, a fronte dei fittizi contratti di collaborazione autonoma Parte_1 sottoscritti con l'Ordine, di fatto aveva prestato attività di lavoro subordinato in favore dello stesso dal 1 marzo 1999 al 31 dicembre 2017. Quindi ha chiesto l'accertamento del suindicato rapporto di lavoro subordinato al fine di ottenere la condanna dell'Ordine al pagamento sia delle differenze retributive che del TFR spettantigli.
L'azione proposta dal nei confronti di un ente pubblico non economico va, Pt_2
dunque, inquadrata- come correttamente ritenuto dal primo giudice- nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., condividendosi il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”( Cass. sez.lav. n.
23645 del 21 novembre 2016).
In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio la Suprema Corte ha affermato che : “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”(
Cass. sez.lav. ord. n. 4360 del 13/2/2023).
La Corte, accertato che nel pubblico impiego non esiste una disposizione generale come l'art.69 Dlgs n. 276/2003 e che, al contrario, l'art.36 c.5 Dlgs n. 165/2001vieta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la PA in ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, ha quindi affermato :”Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n.
3384 dell'8 febbraio 2017).
Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, n.
3314 del 5 febbraio 2019)”( Cass. sez.lav. ord. n. 4360 del 13/2/2023).
13.In tale contesto appare evidente l'irrilevanza delle doglianze relative agli aspetti formali del rapporto, in quanto l'azione proposta risulta finalizzata ad ottenere il trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, per cui ciò che conta è solo valutare se sia stata fornita la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo oggetto di giudizio.
14.In proposito occorre ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr.
Cass 15276/2021; Cass. 20553/2021). 15.Nel caso di specie, la Corte condivide pienamente la valutazione delle risultanze istruttorie sulla cui base il primo giudice ha ritenuto assolto, da parte del Pt_2
l'onere probatorio che gli incombeva ex art.2697 c.c. .
Deve infatti ritenersi che dalla deposizione dei testi escussi sia emerso l'inserimento stabile del presso l'ufficio dell' Pt_2 Parte_1
nel periodo 1999-2017, con presenza costante negli orari di apertura al
[...]
pubblico e svolgimento di mansioni di addetto all'ufficio,corrispondenti ad attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
Dirimente appare, al riguardo, la deposizione degli ingegneri i quali hanno riferito che, recatisi per gli adempimenti periodici presso l'Ordine, hanno sempre trovato, nel lungo periodo oggetto di giudizio sia di mattina che di pomeriggio, il in posizione di Pt_2
front office e di essersi rivolto allo stesso per tali adempimenti ( cfr. testi
[...]
, , , . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
I testi hanno riferito che il oltre a svolgere funzioni ordinarie a supporto Pt_2
dell'unica dipendente amministrativa dell'Ordine, e cioe quali Persona_2
incassare le quote di iscrizione, rilasciare attestati di iscrizione, protocollare le domande depositate, vidimare le parcelle, fornire informazioni ecc., presenziava anche ai corsi di formazione che si svolgevano nel pomeriggio, raccogliendo le firme di entrata ed uscita e fornendo i materiali .
A tal proposito il teste , ingegnere, ha riferito: “sono stato Testimone_3
consigliere dell' dal 1999 al 2015 circa … per quello che so io, Parte_1
il ricorrente stava in ufficio … Nel 1996 nacque il problema dei corsi di formazione, per i quali occorreva un tutor che raccogliesse le firme. I corsi si tenevano di solito dopo le 16, e la signora a quell'ora finiva di lavorare. Il presidente Per_2 CP_2
si rivolse al per occuparsi di questo … Pt_2
Le circostanze precise e concordanti riferite dai suindicati testi consentono di confutare quanto sostenuto dai testi e rispettivamente Testimone_5 Persona_2 Presidente dell'Ordine ed impiegata amministrativa nel periodo oggetto di giudizio in ordine ad una asserita libertà del nello svolgimento delle sue mansioni. Pt_2
Entrambi i testi non hanno potuto negare la presenza del nell'ufficio Pt_2
dell'Ordine, con mansioni di addetto alle pratiche amministrative nel lungo periodo oggetto di giudizio, ma hanno cercato di ridimensionare l'apporto lavorativo dello stesso per ricondurlo ai contratti di collaborazione stipulati con l'Ordine .
Deve, quindi, condividersi la valutazione di inattendibilità di tali testi, in quanto il direttamente interessato all'esito della controversia, trattandosi dell'artefice dei CP_2
contratti di collaborazione autonoma sulla cui base il era stato assunto, e la Pt_2
dipendente dell'Ordine anche all'epoca della testimonianza. Per_2
Invece la presenza continua e costante del nell'ufficio dell'Ordine risulta Pt_2
accertata dalla concorde deposizione degli unici testi assolutamente attendibili, in quanto estranei alle parti in causa;
da tale presenza deve anche desumersi la prova dell'osservanza, da parte del dell'orario di lavoro di 29 ore settimanali allegato Pt_2
in ricorso ( dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, con rientro il martedì e mercoledì dalle
15 alle 17,30).
Ritiene, quindi , la Corte che le modalità di attuazione del rapporto lavorativo del depongano per la natura subordinata dello stesso, emergendo dalle stesse Pt_2
deposizioni dei testi e riscontrate da quella di , che il CP_2 Per_2 Tes_3
operava secondo le direttive del presidente dell'Ordine e, per lui, della Pt_2
responsabile della segreteria, anche se tali direttive - dato il carattere esecutivo e ripetitivo delle mansioni - non si estrinsecavano in continue indicazioni sul da farsi.
16.Inoltre parte appellante non ha censurato in alcun modo le argomentazioni utilizzate dal primo giudice a conferma della natura subordinata del rapporto oggetto di giudizio ( cfr. pagg.8 e 9 della sentenza), e cioè che:.
“Le risultanze dell'istruttoria orale trovano riscontro nella documentazione agli atti. Invero, risulta dalla lettura dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che al sono state affidate attività (quali riordino degli archivi e degli schedari, Pt_2
dell'amministrazione, della segreteria, riordino della biblioteca, aggiornamento delle
Gazzette Ufficiali, BURC, norme CEI e riviste tecniche) insuscettibili di dare luogo a un risultato autonomamente perseguibile attraverso un'organizzazione di mezzi e attività da parte del prestatore, prive di finalizzazione a uno specifico obiettivo da raggiungere e rivolte invece al soddisfacimento di esigenze afferenti agli scopi istituzionali dell'ente; invece, l'attività indicata nei contratti a progetto (creazione di un database su cui riportare in maniera sintetica la natura della documentazione cartacea giacente negli archivi dell'ente per i contratti a progetto) è risultata del tutto differente rispetto a quella realmente espletata. Ancora, il contratto di collaborazione stipulato nel 2012, con previsione di un “rinnovo tacito annuale”, aveva ad oggetto
l'espletamento di attività meramente esecutive, necessarie al regolare funzionamento dell'ufficio segreteria dell'ente (servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto e assistenza alla segreteria).
I compensi sono stati sempre pattuiti in un importo totale lordo, da corrispondersi in uguali rate mensili, senza alcuna correlazione con il conseguimento di determinati risultati da parte del collaboratore.
Ulteriori elementi a supporto della tesi di parte ricorrente si desumono dalla nota prot.
191/2017 del 31.07.2017, con cui il nuovo presidente dell'Ordine, ing. , avendo Per_3
riscontrato che il contratto di co.co.co. era scaduto e che quello del 3.01.2012 prevedeva un'attività di prestazione di servizi, ha sollevato il ricorrente “ad horas da ogni vincolo di subordinazione lavorativa con l' , e con Parte_1
raccomandata del 27.09.2017 ha esercitato la propria facoltà di escludere il tacito rinnovo alla scadenza del 31.12.2017.
Decisivo è poi il rilievo che dalla prova testimoniale è emerso che il ha Pt_2
espletato per l'intero periodo mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti.” 17.Accertata, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo 1999-2017, va accolta la seconda doglianza proposta , avendo il primo giudice erroneamente ritenuto che nel corso di tale rapporto non decorresse la prescrizione delle differenze retributive maturate dal . Pt_2
Invero in senso contrario depone il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui : “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”(Cass. sez.un. 28/12/2023 n. 36197).
Pertanto, considerata la notifica del ricorso introduttivo del 2/1/2019 quale primo atto interruttivo della prescrizione, devono ritenersi spettare al le differenze Pt_2
retributive maturate dal 2/1/2014 al 31/12/2017. Il TFR spetta, invece, in relazione all'intero rapporto di lavoro, considerato che lo stesso matura alla data di cessazione del rapporto, per cui il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data
(31/12/2017) non era sicuramente decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo del 2/1/2019 .
18.La Corte ha, quindi, disposto l'espletamento di ctu contabile sulla base del seguente quesito:
"a) in relazione al periodo dal 2.1.2014 al 31.12.2017, quantifichi la retribuzione lorda spettante al ricorrente a titolo di lavoro ordinario (includendo anche le voci "indennità ente" e "vacanza contrattuale"), tredicesima mensilità e TFR, in virtù dell'inquadramento nell'area B – livello economico B1 del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici e considerando l'osservanza di un orario part time di 29 ore settimanali
b) determini la differenza fra la retribuzione di cui al punto precedente e i compensi percepiti dal ricorrente, tenendo conto di tutto quanto ricevuto in dipendenza del contratto di collaborazione concluso in data 3.1.2012 e della documentazione versata in atti (fatture, buste paga e CUD) ed in mancanza di quanto ammesso come percepito nel ricorso introduttivo di primo grado;
c) calcoli il t.f.r. dovuto in relazione al periodo dal 1.3.1999 al 31.12.2017".
L'ausiliare, dottore commercialista, ha redatto un elaborato approfondito e corretto all'esito del quale ha accertato che al spettava, a tiolo di differenze retributive, Pt_2
la somma di euro 41.889,31 ed a titolo di TFR la somma di euro 24.647,79, per un totale di euro 66.537,10. Su tale importo spettano, trattandosi di crediti di lavoro maturati nei confronti di un ente pubblico, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo.
19.Dunque l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui in dispositivo.
20.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al ridotto valore della domanda accolta, ai sensi dei DM
n.55/2014 e 147/2022, con attribuzione.
Il Collegio condivide, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui :“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”( Cass. sez.un.
31/10/2022 n. 32061).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dei capi 2) e 3) dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna l
[...]
al pagamento pro quota, in favore delle eredi di Parte_1 PE
, a titolo di risarcimento del danno commisurato alla differenza fra i compensi
[...]
percepiti e la retribuzione dovuta ad un dipendente di ruolo comparabile, della complessiva somma lorda di euro 66.537,10, di cui euro 26.647,79 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991 dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna, inoltre, l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6.378,00 e per il giudizio di appello in euro 7.159,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio Falato antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente