Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella n. 09320100009608469000, notificata in data 12/08/2011 con il rito dell'irreperibilità, sia da considerarsi come mai notificata per non aver seguito la corretta procedura prevista dalla normativa, in quanto il ricorrente era già residente presso altro Comune.

  • Accolto
    Prescrizione decennale

    La Corte ritiene che i tributi evidenziati nell'atto d'intimazione, notificato in data 04/09/2013, siano soggetti alla prescrizione decennale, che può essere legalmente eccepita in questa sede, e che la notifica del settembre 2013 non sana l'irregolarità della notifica della cartella presupposta.

  • Accolto
    Omessa notifica

    La Corte ha ritenuto che la notifica di alcune cartelle di pagamento sia stata eseguita in difformità delle prescrizioni legislative, conseguendone la loro inutilizzabilità ai fini dei successivi procedimenti di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna
    Numero : 21
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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