CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239005138360000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110002437445000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110006299975000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120001744372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120005367029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130001544914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130001544914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130005368628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004973542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180002149220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna insiste nel rigetto. Per
Agenzia Entrate Riscossione di Ravenna e Regione Emilia-Romagna nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, (codice fiscale CF_Ricorrente_1) così come rappresentato e difeso dai propri nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - Area
Territoriale di Ravenna,
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna,
contro
Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Ferrara e Ravenna e
contro
Regione Emila Romagna- Settore
Tributi, per nullità, annullamento e riforma dell'atto di intimazione di pagamento n. 093 2023 90051383
60/000, emesso in data 20/10/2023 da Agenzia delle Entrate Riscossione - Sede di Ravenna, notificato il
10/09/2024 relativamente a n.10 cartelle di pagamento, meglio identificate in epigrafe, tutte presuntivamente notificate nel periodo dal 12/08/2011 al 29/09/2018 per un complessivo importo di €.158.475,51.
Nel ricorso si precisa che l'importo in contestazione è pari ad €.157.534,41 e riguarda quanto richiesto tramite l'atto di intimazione opposto con riguardo a n. 9 cartelle di pagamento e più precisamente a) la n. 09320100009608469000 di €. 154.126,69, notificata in data 12/08/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per imposte dirette ed indirette conseguenti ad accertamento,
b) la n. 09320110002437445000 di €. 235,95, notificata in data 30/09/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, per diritti camerali anno 2006,
c) la n. 09320110006299975000 di €. 257,52, notificata in data 26/07/2011 per tassa automobilistica anno
2008, d) la n. 09320120001744372000 di €. 187,51, notificata in data 29/03/2012 per diritti camerali anno 2007,
e) la n. 09320120005367029000 di €. 620,14, notificata in data 13/07/2013 per tassa automobilistica anno
2009,
f) la n. 0932013000144914000 di €. 417,71, notificata il 25/02/2014 per diritti camerali anno 2008/2009,
g) la n. 09320130005368628000 di €. 602,95, notificata in data 25/01/2014 per tassa automobilistica anno
2010,
h) la n. 09320150004973542000 di €. 570,24, notificata in data 26/10/2015 per tassa automobilistica anno
2012,
i) la n. 09320180002149220000 per €. 515,70, notificata in data 29/09/2018 per tassa automobilistica anno
2015,
escludendosi la cartella n.09320170006708156000 di €.941,10 per contributi Inail.
Nel ricorso si evidenzia ed eccepisce, a seguito del riscontro della documentazione richiesta ed ottenuta da
Agenzia Entrate Riscossione, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento per mancanza della regolare notifica delle cartelle sopra richiamare e descritte rispettivamente ai n. a), b), e),
f), g) ed i) in quanto notificate con le modalità previste nel caso di irreperibilità del destinatario con conseguente deposito del plico presso la casa comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 60 e presunto perfezionamento della notifica.
L'attività del messo notificatore, incaricato della notifica degli atti, non sarebbe stata pertanto eseguita in maniera corretta, mancando, tra l'altro la comunicazione al destinatario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvvenuto deposito.
Di tale tesi nel ricorso si richiamano ed illustrano le motivazioni di merito e diritto che illustrano e spiegano la sollevata eccezione.
In mancanza pertanto della regolare notifica degli atti presupposti, il ricorso si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità degli atti conseguenziali e quindi anche dell'intimazione impugnata.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva e il conseguente diritto alla riscossione ancorchè, agli atti, risulti la notificazione delle intimazioni riferite alle cartelle n. 09320100009608469000, n. 09320110002437445000, n. 09320110006299975000 e n.
09320120001744372000, intimazioni tutte notificate nel mese di settembre 2013 direttamente a mani del ricorrente.
Si costituiscono in giudizio, depositando rispettive controdeduzioni, gli enti convenuti che preliminarmente evidenziano la necessità di riunione del ricorso in essere con il ricorso R.G. n. 29/2025 per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Si sostiene poi l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione delle varie intimazioni di pagamento notificate, a mani proprie del debitore, nel settembre del 2013 ed inoltre da ulteriori successive notifiche.
In particolare si evidenzia che il ricorrente nel periodo tra il 02/12/2008 e il 28/02/2011 era oggettivamente irreperibile tanto presso il Comune di Ravenna in quanto cancellato per irreperibilità dal 02/12/2008, quanto presso il Comune di Cervia alla cui anagrafe fu iscritto solo il 28/02/2011. Inoltre si precisa con riguardo alla cartella n. 09320100009608469000, portante la richiesta di imposte relative all'annualità 2006/2007, periodo nel quale il ricorrente risiedeva in Ravenna, la corretta procedura dell'individuazione del Comune di Ravenna quale domicilio fiscale del debitore e la conseguente attività del messo notificatore che altro non potè che accertare che il debitore anagraficamente non era più presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Ravenna, senza peraltro alcuna conoscenza, da parte dello stesso Comune di Ravenna, del nuovo indirizzo in Cervia.
Si conclude chiedendo pertanto, in ragione delle corrette e regolari notifiche eseguite, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione alla richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio di cui alla causa
R.G. n. 29/2025 per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte ritiene che quanto richiesto non sia necessariamente da concedersi in quanto i due specificati ricorsi riguardano l'opposizione a due separate richieste di intimazioni di pagamento che possono essere giudicate autonomamente ancorchè di fatto praticamente riportanti medesimi importi.
Oggetto del ricorso risulta essere l'atto di intimazione di pagamento n. 093202390051383 60/00 emesso in data 20/10/2023, notificato il 10/09/2024, i cui relativi atti prodromici, in particolare, risultano essere la cartella di pagamento a) n. 09320100009608469000, emessa da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Ravenna, notificata in data 12/08/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, b) la n. 09320110002437445000, emessa da Camera di Commercio di Ravenna, notificata in data 30/09/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, c) la n. 09320180002149220000, emessa da Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data
29/09/2018 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, oltre ad altre cartelle di pagamento.
Preso quindi atto che, gli enti convenuti hanno richiamato e illustrato le motivazioni di merito e diritto per le quali ogni ente sia pure con alcune differenze ha evidenziato la correttezza della propria attività svolta ancorchè di fatto "l'attività" di un ente regoli e condizioni l'attività degli altri e viceversa, in merito alla contestazione riguardante l'omessa notifica di due cartelle di cui ai su richiamati riferimenti a) e b), (in quanto ritenuta la prima cartella viziata da notifica inesistente e la seconda cartella viziata da nullità) oltre ad una loro eccepita prescrizione per quanto riguarda gli importi richiesti, si osserva e si ritiene che, per quanto riguarda le cartelle che sono state "presuntivamente" notificate in un periodo temporale che va dal 12/08/2011 al 20/09/2018, e che nel ricorso sono ritenute non soggette all'asserita sospensione dei termini, eccepita dall'Ufficio a norma dei seguenti dettati di legge:
- Legge n.147/2013,art.1, commi 618 e ss.,
- Art.68, D.L. n.18/2020 (emergenza Covid),
- D.L. n.61/2023 (emergenza alluvione),
che tali richiamati provvedimenti normativi non trovino, applicazione ed operatività in relazione alle cartelle di pagamento contestate in quanto documenti non soggetti a tali specifiche proroghe temporali.
Per quanto poi riguarda la specifica contestata "attività" di notifica, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che il ricorrente risulti essere residente in [...], a far data dal data_1 ; tale certificata situazione anagrafica fa si che la notifica della cartella n. 0932010000960846900, dell'importo di circa €. 154.126,09, notificata al ricorrente in data 12/08/2011 all'indirizzo di Lido di Classe (RA) Indirizzo_1, con il rito dell'irreperibilità assoluta, sia da considerarsi come mai notificata giacchè, da parte del messo notificatore non è stata seguita, la corretta procedura di notifica richiesta e prevista dalla normativa di riferimento in casi simili. (si ripete notifica avvenuta ben circa 6 mesi dopo l'iscrizione del ricorrente presso il Comune di Cervia in Indirizzo_2).
Priva di pregio appare inoltre anche l'eccezione, dei convenuti, sulla circostanza che la "mancata notifica" di tale specifica cartella, ovvero la n. 0932010000960846900 e che costituisce, tra l'altro, il presupposto dei successivi atti d'intimazione tra cui quello, notificato a mani del ricorrente in data 04/09/2013 e non opposto, sarebbe dovuta essere stata eccepita in tale occasione poichè si ritiene che la notifica del 04/09/2013, a mani del ricorrente non sani comunque l'irregolarità della notifica della inerente propredeutica cartella di pagamento.
Tale quadro giuridico, a giudizio di questa Corte, non cambia inoltre la circostanza che comunque, i tributi evidenziati nell'atto d'intimazione, notificato il 04/09/2013, siano soggetti alla prescrizione decennale che può essere legalmente eccepita in questa sede.
In conclusione, in tutti i casi, appare che, per buona parte della stessa, l'attività di notifica della documentazione contenente le richieste erariali, sia stata svolta con estrema leggerezza, in ritardo rispetto alle previste tempistiche e comunque non rispettando quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Non occorre pertanto richiamare ne evidenziare altro per statuire che le notifiche, perlomeno, di alcune cartelle di pagamento siano state eseguite in difformita delle prescrizioni legislative conseguendone pertanto la loro inutilizzabilità ai fini dei successivi procedimenti di riscossione tra i quali quello oggetto del ricorso in quanto atti illeggittimi e nulli ab origine.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239005138360000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110002437445000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110006299975000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120001744372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120005367029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Ferrara E Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130001544914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130001544914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320130005368628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004973542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180002149220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna insiste nel rigetto. Per
Agenzia Entrate Riscossione di Ravenna e Regione Emilia-Romagna nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, (codice fiscale CF_Ricorrente_1) così come rappresentato e difeso dai propri nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - Area
Territoriale di Ravenna,
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna,
contro
Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Ferrara e Ravenna e
contro
Regione Emila Romagna- Settore
Tributi, per nullità, annullamento e riforma dell'atto di intimazione di pagamento n. 093 2023 90051383
60/000, emesso in data 20/10/2023 da Agenzia delle Entrate Riscossione - Sede di Ravenna, notificato il
10/09/2024 relativamente a n.10 cartelle di pagamento, meglio identificate in epigrafe, tutte presuntivamente notificate nel periodo dal 12/08/2011 al 29/09/2018 per un complessivo importo di €.158.475,51.
Nel ricorso si precisa che l'importo in contestazione è pari ad €.157.534,41 e riguarda quanto richiesto tramite l'atto di intimazione opposto con riguardo a n. 9 cartelle di pagamento e più precisamente a) la n. 09320100009608469000 di €. 154.126,69, notificata in data 12/08/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per imposte dirette ed indirette conseguenti ad accertamento,
b) la n. 09320110002437445000 di €. 235,95, notificata in data 30/09/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, per diritti camerali anno 2006,
c) la n. 09320110006299975000 di €. 257,52, notificata in data 26/07/2011 per tassa automobilistica anno
2008, d) la n. 09320120001744372000 di €. 187,51, notificata in data 29/03/2012 per diritti camerali anno 2007,
e) la n. 09320120005367029000 di €. 620,14, notificata in data 13/07/2013 per tassa automobilistica anno
2009,
f) la n. 0932013000144914000 di €. 417,71, notificata il 25/02/2014 per diritti camerali anno 2008/2009,
g) la n. 09320130005368628000 di €. 602,95, notificata in data 25/01/2014 per tassa automobilistica anno
2010,
h) la n. 09320150004973542000 di €. 570,24, notificata in data 26/10/2015 per tassa automobilistica anno
2012,
i) la n. 09320180002149220000 per €. 515,70, notificata in data 29/09/2018 per tassa automobilistica anno
2015,
escludendosi la cartella n.09320170006708156000 di €.941,10 per contributi Inail.
Nel ricorso si evidenzia ed eccepisce, a seguito del riscontro della documentazione richiesta ed ottenuta da
Agenzia Entrate Riscossione, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento per mancanza della regolare notifica delle cartelle sopra richiamare e descritte rispettivamente ai n. a), b), e),
f), g) ed i) in quanto notificate con le modalità previste nel caso di irreperibilità del destinatario con conseguente deposito del plico presso la casa comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 60 e presunto perfezionamento della notifica.
L'attività del messo notificatore, incaricato della notifica degli atti, non sarebbe stata pertanto eseguita in maniera corretta, mancando, tra l'altro la comunicazione al destinatario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvvenuto deposito.
Di tale tesi nel ricorso si richiamano ed illustrano le motivazioni di merito e diritto che illustrano e spiegano la sollevata eccezione.
In mancanza pertanto della regolare notifica degli atti presupposti, il ricorso si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità degli atti conseguenziali e quindi anche dell'intimazione impugnata.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva e il conseguente diritto alla riscossione ancorchè, agli atti, risulti la notificazione delle intimazioni riferite alle cartelle n. 09320100009608469000, n. 09320110002437445000, n. 09320110006299975000 e n.
09320120001744372000, intimazioni tutte notificate nel mese di settembre 2013 direttamente a mani del ricorrente.
Si costituiscono in giudizio, depositando rispettive controdeduzioni, gli enti convenuti che preliminarmente evidenziano la necessità di riunione del ricorso in essere con il ricorso R.G. n. 29/2025 per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Si sostiene poi l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione delle varie intimazioni di pagamento notificate, a mani proprie del debitore, nel settembre del 2013 ed inoltre da ulteriori successive notifiche.
In particolare si evidenzia che il ricorrente nel periodo tra il 02/12/2008 e il 28/02/2011 era oggettivamente irreperibile tanto presso il Comune di Ravenna in quanto cancellato per irreperibilità dal 02/12/2008, quanto presso il Comune di Cervia alla cui anagrafe fu iscritto solo il 28/02/2011. Inoltre si precisa con riguardo alla cartella n. 09320100009608469000, portante la richiesta di imposte relative all'annualità 2006/2007, periodo nel quale il ricorrente risiedeva in Ravenna, la corretta procedura dell'individuazione del Comune di Ravenna quale domicilio fiscale del debitore e la conseguente attività del messo notificatore che altro non potè che accertare che il debitore anagraficamente non era più presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Ravenna, senza peraltro alcuna conoscenza, da parte dello stesso Comune di Ravenna, del nuovo indirizzo in Cervia.
Si conclude chiedendo pertanto, in ragione delle corrette e regolari notifiche eseguite, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione alla richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio di cui alla causa
R.G. n. 29/2025 per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte ritiene che quanto richiesto non sia necessariamente da concedersi in quanto i due specificati ricorsi riguardano l'opposizione a due separate richieste di intimazioni di pagamento che possono essere giudicate autonomamente ancorchè di fatto praticamente riportanti medesimi importi.
Oggetto del ricorso risulta essere l'atto di intimazione di pagamento n. 093202390051383 60/00 emesso in data 20/10/2023, notificato il 10/09/2024, i cui relativi atti prodromici, in particolare, risultano essere la cartella di pagamento a) n. 09320100009608469000, emessa da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Ravenna, notificata in data 12/08/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, b) la n. 09320110002437445000, emessa da Camera di Commercio di Ravenna, notificata in data 30/09/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, c) la n. 09320180002149220000, emessa da Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data
29/09/2018 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, oltre ad altre cartelle di pagamento.
Preso quindi atto che, gli enti convenuti hanno richiamato e illustrato le motivazioni di merito e diritto per le quali ogni ente sia pure con alcune differenze ha evidenziato la correttezza della propria attività svolta ancorchè di fatto "l'attività" di un ente regoli e condizioni l'attività degli altri e viceversa, in merito alla contestazione riguardante l'omessa notifica di due cartelle di cui ai su richiamati riferimenti a) e b), (in quanto ritenuta la prima cartella viziata da notifica inesistente e la seconda cartella viziata da nullità) oltre ad una loro eccepita prescrizione per quanto riguarda gli importi richiesti, si osserva e si ritiene che, per quanto riguarda le cartelle che sono state "presuntivamente" notificate in un periodo temporale che va dal 12/08/2011 al 20/09/2018, e che nel ricorso sono ritenute non soggette all'asserita sospensione dei termini, eccepita dall'Ufficio a norma dei seguenti dettati di legge:
- Legge n.147/2013,art.1, commi 618 e ss.,
- Art.68, D.L. n.18/2020 (emergenza Covid),
- D.L. n.61/2023 (emergenza alluvione),
che tali richiamati provvedimenti normativi non trovino, applicazione ed operatività in relazione alle cartelle di pagamento contestate in quanto documenti non soggetti a tali specifiche proroghe temporali.
Per quanto poi riguarda la specifica contestata "attività" di notifica, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che il ricorrente risulti essere residente in [...], a far data dal data_1 ; tale certificata situazione anagrafica fa si che la notifica della cartella n. 0932010000960846900, dell'importo di circa €. 154.126,09, notificata al ricorrente in data 12/08/2011 all'indirizzo di Lido di Classe (RA) Indirizzo_1, con il rito dell'irreperibilità assoluta, sia da considerarsi come mai notificata giacchè, da parte del messo notificatore non è stata seguita, la corretta procedura di notifica richiesta e prevista dalla normativa di riferimento in casi simili. (si ripete notifica avvenuta ben circa 6 mesi dopo l'iscrizione del ricorrente presso il Comune di Cervia in Indirizzo_2).
Priva di pregio appare inoltre anche l'eccezione, dei convenuti, sulla circostanza che la "mancata notifica" di tale specifica cartella, ovvero la n. 0932010000960846900 e che costituisce, tra l'altro, il presupposto dei successivi atti d'intimazione tra cui quello, notificato a mani del ricorrente in data 04/09/2013 e non opposto, sarebbe dovuta essere stata eccepita in tale occasione poichè si ritiene che la notifica del 04/09/2013, a mani del ricorrente non sani comunque l'irregolarità della notifica della inerente propredeutica cartella di pagamento.
Tale quadro giuridico, a giudizio di questa Corte, non cambia inoltre la circostanza che comunque, i tributi evidenziati nell'atto d'intimazione, notificato il 04/09/2013, siano soggetti alla prescrizione decennale che può essere legalmente eccepita in questa sede.
In conclusione, in tutti i casi, appare che, per buona parte della stessa, l'attività di notifica della documentazione contenente le richieste erariali, sia stata svolta con estrema leggerezza, in ritardo rispetto alle previste tempistiche e comunque non rispettando quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Non occorre pertanto richiamare ne evidenziare altro per statuire che le notifiche, perlomeno, di alcune cartelle di pagamento siano state eseguite in difformita delle prescrizioni legislative conseguendone pertanto la loro inutilizzabilità ai fini dei successivi procedimenti di riscossione tra i quali quello oggetto del ricorso in quanto atti illeggittimi e nulli ab origine.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.