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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 477/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 477/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GIAMMARINO ENRICA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LOBELLO TIZIANA e dall'avv. PALESTINI GIULIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 06/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 06/05/2025:
a) Responsabilità genitoriale
Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso la madre, nell'abitazione sita in pagina 2 di 5 Vicoli, via Gran Sasso 14. La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori che manterranno così la piena responsabilità nei confronti del figlio e prenderanno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione ed alla sua salute, tenendo in considerazione la capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla crescita ed ai bisogni della minore.
La madre si rende pienamente disponibile a garantire il diritto di visita del padre e del ramo genitoriale paterno nel pieno rispetto del diritto del bambino e dello stesso padre a vedere preservato il rapporto di familiarità ed intimità tra loro. Parimenti il padre, si impegna a non frapporre alcun ostacolo alla frequentazione del bambino con il ramo parentale materno.
b) Calendario di visita
Il sig. potrà tenere con sé dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 CP_1 Per_1
della domenica a settimane alterne e, nelle altre settimane, il sabato dalle ore 11.00 sino alle ore 21.30. Il bambino sarà prelevato dalla casa materna e riaccompagnato presso la stessa e il sig. potrà portare con sé il bambino a casa della sua CP_1
famiglia di origine. Inoltre, previo accordo con la madre e previa comunicazione da darsi con un giorno d'anticipo, il potrà vedere ogni volta che ne CP_1 Per_1
avrà la possibilità durante i giorni feriali.
Il sig. potrà sentire e vedere il bambino tutti i giorni attraverso due CP_1
chiamate/videochiamate da effettuare ai seguenti orari:
8.30 e 21.30 circa, salvo modifica previamente comunicata alla sig.ra in modo che la stessa Parte_1
possa organizzarsi con il bambino.
In caso di malattia del piccolo il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione Per_1
materna per un tempo ragionevole.
c) Festività e Vacanze estive
Durante le festività di Natale il terrà con sé : CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 − il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
− il 26 dicembre, ad anni alterni, dalle ore 10.30 alle ore 21.30;
− dal 31 dicembre ore 19.00 al primo gennaio ore 21.30, ad anni alterni.
− il 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 10.30 alle ore 21.30.
Durante le festività di Pasqua, a partire dall'anno 2025, il bambino starà con il papà il giorno di Pasqua dalle ore 10.30 fino alle ore 17.00 ed il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per l'intera giornata, dalle ore 10.30 sino alle ore 21.30.
Nel periodo estivo, i genitori concorderanno entro il 30 giugno la settimana in cui resterà presso il padre, il quale comunicherà, almeno dieci giorni prima, il Per_1
luogo (con opportuno recapito telefonico) in cui trascorrerà eventualmente le vacanze.
Parimenti, la mamma avrà diritto di tenere con sé per una settimana Per_1
consecutiva durante il periodo estivo, che andrà a comunicare al papà con almeno dieci giorni d'anticipo, rimanendo sospeso in tale settimana il diritto di visita del padre.
d) Ripartizione degli oneri di mantenimento e spese straordinarie del figlio
Il Sig. – essendosi tenuto in considerazione l'esborso mensile che andrà a CP_1 sostenere per l'alloggio in locazione che sta reperendo per le proprie esigenze abitative - contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra
[...]
entro il giorno 10 del mese, l'importo di € 250,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT vigenti), oltre a dover rimborsare alla madre le spese straordinarie in favore del minore, come da protocollo del Tribunale di
Pescara, che le parti dichiarano di conoscere, e che saranno a carico di entrambi, nella misura del 50%, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.
Il versamento di tali importi avverrà a mezzo bonifico su carta postale.
pagina 4 di 5 L'assegno unico e universale per i figli a carico è stato sinora percepito, su accordo delle parti, dalla sig.ra e continuerà ad essere percepito Parte_1
integralmente dalla stessa.
e) Ciascun genitore non potrà allontanarsi con il figlio per giorni di vacanza o per esigenze di tipo diverso senza averlo preventivamente comunicato all'altro, opportunamente informandolo sulla destinazione e sulla durata.
f) Entrambi gli istanti dovranno fornire esatta informazione circa ogni loro eventuale trasferimento abitativo, comunicando il nuovo indirizzo, oltre che ogni eventuale variazione delle loro utenze telefoniche.
g) Le parti si danno reciprocamente, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione di in ciascuno di Per_1
essi.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 477/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GIAMMARINO ENRICA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LOBELLO TIZIANA e dall'avv. PALESTINI GIULIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1
esponevano di essere genitori di , Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 06/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 06/05/2025:
a) Responsabilità genitoriale
Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente del medesimo presso la madre, nell'abitazione sita in pagina 2 di 5 Vicoli, via Gran Sasso 14. La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori che manterranno così la piena responsabilità nei confronti del figlio e prenderanno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione ed alla sua salute, tenendo in considerazione la capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla crescita ed ai bisogni della minore.
La madre si rende pienamente disponibile a garantire il diritto di visita del padre e del ramo genitoriale paterno nel pieno rispetto del diritto del bambino e dello stesso padre a vedere preservato il rapporto di familiarità ed intimità tra loro. Parimenti il padre, si impegna a non frapporre alcun ostacolo alla frequentazione del bambino con il ramo parentale materno.
b) Calendario di visita
Il sig. potrà tenere con sé dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 CP_1 Per_1
della domenica a settimane alterne e, nelle altre settimane, il sabato dalle ore 11.00 sino alle ore 21.30. Il bambino sarà prelevato dalla casa materna e riaccompagnato presso la stessa e il sig. potrà portare con sé il bambino a casa della sua CP_1
famiglia di origine. Inoltre, previo accordo con la madre e previa comunicazione da darsi con un giorno d'anticipo, il potrà vedere ogni volta che ne CP_1 Per_1
avrà la possibilità durante i giorni feriali.
Il sig. potrà sentire e vedere il bambino tutti i giorni attraverso due CP_1
chiamate/videochiamate da effettuare ai seguenti orari:
8.30 e 21.30 circa, salvo modifica previamente comunicata alla sig.ra in modo che la stessa Parte_1
possa organizzarsi con il bambino.
In caso di malattia del piccolo il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione Per_1
materna per un tempo ragionevole.
c) Festività e Vacanze estive
Durante le festività di Natale il terrà con sé : CP_1 Per_1
pagina 3 di 5 − il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
− il 26 dicembre, ad anni alterni, dalle ore 10.30 alle ore 21.30;
− dal 31 dicembre ore 19.00 al primo gennaio ore 21.30, ad anni alterni.
− il 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 10.30 alle ore 21.30.
Durante le festività di Pasqua, a partire dall'anno 2025, il bambino starà con il papà il giorno di Pasqua dalle ore 10.30 fino alle ore 17.00 ed il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per l'intera giornata, dalle ore 10.30 sino alle ore 21.30.
Nel periodo estivo, i genitori concorderanno entro il 30 giugno la settimana in cui resterà presso il padre, il quale comunicherà, almeno dieci giorni prima, il Per_1
luogo (con opportuno recapito telefonico) in cui trascorrerà eventualmente le vacanze.
Parimenti, la mamma avrà diritto di tenere con sé per una settimana Per_1
consecutiva durante il periodo estivo, che andrà a comunicare al papà con almeno dieci giorni d'anticipo, rimanendo sospeso in tale settimana il diritto di visita del padre.
d) Ripartizione degli oneri di mantenimento e spese straordinarie del figlio
Il Sig. – essendosi tenuto in considerazione l'esborso mensile che andrà a CP_1 sostenere per l'alloggio in locazione che sta reperendo per le proprie esigenze abitative - contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra
[...]
entro il giorno 10 del mese, l'importo di € 250,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT vigenti), oltre a dover rimborsare alla madre le spese straordinarie in favore del minore, come da protocollo del Tribunale di
Pescara, che le parti dichiarano di conoscere, e che saranno a carico di entrambi, nella misura del 50%, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.
Il versamento di tali importi avverrà a mezzo bonifico su carta postale.
pagina 4 di 5 L'assegno unico e universale per i figli a carico è stato sinora percepito, su accordo delle parti, dalla sig.ra e continuerà ad essere percepito Parte_1
integralmente dalla stessa.
e) Ciascun genitore non potrà allontanarsi con il figlio per giorni di vacanza o per esigenze di tipo diverso senza averlo preventivamente comunicato all'altro, opportunamente informandolo sulla destinazione e sulla durata.
f) Entrambi gli istanti dovranno fornire esatta informazione circa ogni loro eventuale trasferimento abitativo, comunicando il nuovo indirizzo, oltre che ogni eventuale variazione delle loro utenze telefoniche.
g) Le parti si danno reciprocamente, sin d'ora, il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione di in ciascuno di Per_1
essi.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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