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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.12.2024 la Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE
[...] [...]
, vantando un credito di € 2.595,10, in forza di decreto ingiuntivo Parte_2
non opposto n. 1249/2024 del 20.08.2024 emesso dal Giudice di Pace di Livorno, successi- vo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di CP_2
infatti che potesse desumersi dal mancato pagamento di tale somma pur modesta
[...]
lo stato di insolvenza della stessa.
Con separato ricorso (iscritto al sub 1) depositato in data 16.12.2024 la van- Parte_3
tando un credito di € 15.256,52, oltre agli interessi moratori dal 05.09.2024 e oltre alle spe- se e competenze successive occorrende, come risulta dall'atto di precetto notificato alla de- bitrice in data 20.09.2024 in forza del decreto ingiuntivo n. 2113/24 D.I., emesso dal Tribu-
1 nale di Brescia in data 09.06.2024, notificato in data 17.06.2024, non opposto e dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice in data 02.08.2024, parimenti chiedeva che que- sto Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di asserendo che CP_1
potesse desumersi dal mancato pagamento di tale somma pur modesta lo stato di insolvenza della stessa.
Si costituiva in data 29.1.2025 la (risultando dalla visura in Controparte_3
atti che nelle more sia stata posta in liquidazione) depositando unicamente la procura senza nulla opporre alle domande proposte da tali parti nei suoi confronti e compariva all'udienza del 30.1.2025 semplicemente chiedendo un rinvio.
Alla successiva udienza del 13.2.2025 le parti chiedevano concordemente rinvio.
Alla udienza del 13.3.2025 i creditori procedenti insistevano per la dichiarazione di apertu- ra della liquidazione giudiziale.
Il giudice delegato dal collegio rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale a seguito dello svolgimento della udienza del 13.3.2025.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società sono stati ritualmente notificati i ricorsi e i relativi decreti di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII e la stessa si è costituita a dimostrazione di essere a conoscenza dei ricorsi;
• il limite temporale per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII è stato rispettato, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di facchinaggio;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo depositato, che aves-
2 se un attivo patrimoniale di € 317.297,00, ricavi lordi per € 424.637,00 e debiti per €
292.428,00. Sono quindi superati i limiti di cui ai nn. 1 e 2 della lett. d) dell'art 2 del CCII.
Del resto, la parte debitrice che è avrebbe dovuto contestare il possesso congiunto dei re- quisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, e fornire prova degli ele- menti addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII), inve- ce, costituendosi, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che in ogni caso i pre- supposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontrover- si, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dall'ultimo bilancio disponibile (quello del 2022), nonché dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate riscossione dalla quale risultano debiti iscritti a ruolo e non pagati per oltre € 108.000,00;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, peraltro non controverso, emerge:
1. dal mancato pagamento dei debiti dei ricorrenti pur fondati su titoli definitivi e già in-
fruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal CP_4
26.7.2023 in poi, complessivamente pari a € 108.303,75, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2022 pari come detto a € € 292.428,00;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2022.
5. Dalla circostanza che nei confronti della sono stati proposti i seguenti pro- CP_1
cedimenti giudiziari:
SEZIONE LAVORO 916/2024 – D.I. 287/2024 (importo: € 1.420,08)
SEZIONE LAVORO 922/2024 – D.I. 286/2024 (importo: € 1.929,18)
SEZIONE LAVORO 923/2024 – D.I. 277/2024 (importo: € 7.484,51)
SEZIONE LAVORO 924/2024 – D.I. 276/2024 (importo: € 7.210,59)
SEZIONE LAVORO 925/2024 – D.I. 275/2024 (importo: € 5.530,33)
SEZIONE LAVORO 926/2024 – D.I. 274/2024 (importo: € 2.810,15)
3 SEZIONE LAVORO 927/2024 – D.I. 285/2024 (importo: € 6.316,66)
SEZIONE LAVORO 1119/2024 – D.I. 339/2024 (importo: € 3.899,96)
SEZIONE LAVORO 1120/2024 – D.I. 384/2024 (importo: € 6.056,83)
SEZIONE LAVORO 1121/2024 – D.I. 372/2024 (importo: € 2.355,76)
SEZIONE LAVORO 1122/2024 – D.I. 373/2024 (importo: € 8.792,12)
SEZIONE LAVORO 1139/2024 – D.I. 358/2024 (importo: € 3.072,00)
SEZIONE LAVORO 1202/2024 – D.I. 370/2024 (importo: € 5.414,36)
SEZIONE LAVORO 1419/2024 – D.I. 2/2025 (importo: € 627,19)
SEZIONE CIVILE 231/2024 – D.I. 302/2024 (importo: € 60.490,00) (decreto reso an- che nei confronti di altri 4 debitori)
SEZIONE CIVILE 254/2024 (intimazione sfratto per morosità)
SEZIONE CIVILE 1602/2024 (risoluzione del contratto di locazione per inadempi- mento) come attestato dal funzionario di questo Tribunale nella certificazione in atti.
La circostanza che la società resistente sia stata messa in liquidazione con atto iscritto al registro delle imprese in data 31.01.2025 non impedisce la apertura della liquidazione giu- diziale. Infatti sebbene per le società in liquidazione quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei credi- tori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019), non può dirsi affatto, a fronte dei sopra indicati dati, che vi sia la prova che con la liquidazione la società sarà in grado di pa- gare integralmente tutti i suoi debiti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
4
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_5
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA DELLE CATERATTE 90 LIVORNO.
[...] P.IVA_1
Nomina, in applicazione delle tabelle di organizzazione dell'Ufficio vigenti, il dott. Gian- marco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 09.07.2025, alle ore 10.00. 120 gg
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
5 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. CP_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.12.2024 la Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE
[...] [...]
, vantando un credito di € 2.595,10, in forza di decreto ingiuntivo Parte_2
non opposto n. 1249/2024 del 20.08.2024 emesso dal Giudice di Pace di Livorno, successi- vo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di CP_2
infatti che potesse desumersi dal mancato pagamento di tale somma pur modesta
[...]
lo stato di insolvenza della stessa.
Con separato ricorso (iscritto al sub 1) depositato in data 16.12.2024 la van- Parte_3
tando un credito di € 15.256,52, oltre agli interessi moratori dal 05.09.2024 e oltre alle spe- se e competenze successive occorrende, come risulta dall'atto di precetto notificato alla de- bitrice in data 20.09.2024 in forza del decreto ingiuntivo n. 2113/24 D.I., emesso dal Tribu-
1 nale di Brescia in data 09.06.2024, notificato in data 17.06.2024, non opposto e dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice in data 02.08.2024, parimenti chiedeva che que- sto Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di asserendo che CP_1
potesse desumersi dal mancato pagamento di tale somma pur modesta lo stato di insolvenza della stessa.
Si costituiva in data 29.1.2025 la (risultando dalla visura in Controparte_3
atti che nelle more sia stata posta in liquidazione) depositando unicamente la procura senza nulla opporre alle domande proposte da tali parti nei suoi confronti e compariva all'udienza del 30.1.2025 semplicemente chiedendo un rinvio.
Alla successiva udienza del 13.2.2025 le parti chiedevano concordemente rinvio.
Alla udienza del 13.3.2025 i creditori procedenti insistevano per la dichiarazione di apertu- ra della liquidazione giudiziale.
Il giudice delegato dal collegio rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale a seguito dello svolgimento della udienza del 13.3.2025.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società sono stati ritualmente notificati i ricorsi e i relativi decreti di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII e la stessa si è costituita a dimostrazione di essere a conoscenza dei ricorsi;
• il limite temporale per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII è stato rispettato, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di facchinaggio;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo depositato, che aves-
2 se un attivo patrimoniale di € 317.297,00, ricavi lordi per € 424.637,00 e debiti per €
292.428,00. Sono quindi superati i limiti di cui ai nn. 1 e 2 della lett. d) dell'art 2 del CCII.
Del resto, la parte debitrice che è avrebbe dovuto contestare il possesso congiunto dei re- quisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, e fornire prova degli ele- menti addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII), inve- ce, costituendosi, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che in ogni caso i pre- supposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontrover- si, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dall'ultimo bilancio disponibile (quello del 2022), nonché dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate riscossione dalla quale risultano debiti iscritti a ruolo e non pagati per oltre € 108.000,00;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, peraltro non controverso, emerge:
1. dal mancato pagamento dei debiti dei ricorrenti pur fondati su titoli definitivi e già in-
fruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal CP_4
26.7.2023 in poi, complessivamente pari a € 108.303,75, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2022 pari come detto a € € 292.428,00;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2022.
5. Dalla circostanza che nei confronti della sono stati proposti i seguenti pro- CP_1
cedimenti giudiziari:
SEZIONE LAVORO 916/2024 – D.I. 287/2024 (importo: € 1.420,08)
SEZIONE LAVORO 922/2024 – D.I. 286/2024 (importo: € 1.929,18)
SEZIONE LAVORO 923/2024 – D.I. 277/2024 (importo: € 7.484,51)
SEZIONE LAVORO 924/2024 – D.I. 276/2024 (importo: € 7.210,59)
SEZIONE LAVORO 925/2024 – D.I. 275/2024 (importo: € 5.530,33)
SEZIONE LAVORO 926/2024 – D.I. 274/2024 (importo: € 2.810,15)
3 SEZIONE LAVORO 927/2024 – D.I. 285/2024 (importo: € 6.316,66)
SEZIONE LAVORO 1119/2024 – D.I. 339/2024 (importo: € 3.899,96)
SEZIONE LAVORO 1120/2024 – D.I. 384/2024 (importo: € 6.056,83)
SEZIONE LAVORO 1121/2024 – D.I. 372/2024 (importo: € 2.355,76)
SEZIONE LAVORO 1122/2024 – D.I. 373/2024 (importo: € 8.792,12)
SEZIONE LAVORO 1139/2024 – D.I. 358/2024 (importo: € 3.072,00)
SEZIONE LAVORO 1202/2024 – D.I. 370/2024 (importo: € 5.414,36)
SEZIONE LAVORO 1419/2024 – D.I. 2/2025 (importo: € 627,19)
SEZIONE CIVILE 231/2024 – D.I. 302/2024 (importo: € 60.490,00) (decreto reso an- che nei confronti di altri 4 debitori)
SEZIONE CIVILE 254/2024 (intimazione sfratto per morosità)
SEZIONE CIVILE 1602/2024 (risoluzione del contratto di locazione per inadempi- mento) come attestato dal funzionario di questo Tribunale nella certificazione in atti.
La circostanza che la società resistente sia stata messa in liquidazione con atto iscritto al registro delle imprese in data 31.01.2025 non impedisce la apertura della liquidazione giu- diziale. Infatti sebbene per le società in liquidazione quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei credi- tori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019), non può dirsi affatto, a fronte dei sopra indicati dati, che vi sia la prova che con la liquidazione la società sarà in grado di pa- gare integralmente tutti i suoi debiti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
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P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_5
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA DELLE CATERATTE 90 LIVORNO.
[...] P.IVA_1
Nomina, in applicazione delle tabelle di organizzazione dell'Ufficio vigenti, il dott. Gian- marco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 09.07.2025, alle ore 10.00. 120 gg
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
5 Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
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