TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6525/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., fissata per la data 6.11.2026, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 6525/2023, pendente
TRA
nata ad [...] il13/11/1947, C.F. , Parte_1 C.F._1 res.te in Aversa (CE) in via I San Lorenzo n. 75D, ed elett.te dom.ta in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni n. 19 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Mazzarella, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Prefettizio legale rapp.te Controparte_1 CP_2
p.t., dott.ssa , c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
US NE (c.f. ), in virtù di procura rilasciata su C.F._3 foglio separato e unito all'atto di costituzione, tutti elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta delibera di incarico
RESISTENTE
E quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE Controparte_4
COATTIVA DEL in (gale rapp.te p. t. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Grumo EV (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale CP_5
n. e Partita Iva n. rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 P.IVA_4 giudizio dall'Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli Nord, (Cod fis
IVA ) giusta procura in calce all'atto di CodiceFiscale_4 P.IVA_5 costituzione presso il cui studio in via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 7.7.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo Parte_1
N. 2023/26 del 29/05/2023 cod. ident. 59 delle Entrate Patrimoniali del
[...] notificato il 09.06.2023 dalla Società Gestione Riscossione Tributi. CP_1
All'uopo rappresentava di : essere assegnataria/conduttrice avente diritto a seguito degli eventi sismici 1980 e 1984 dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via I San Lorenzo scala D int. 11, in virtù di contratto stipulato con il Comune di Aversa in data 01/09/1989, giusta delibera consiliare n. 468/1989, per un canone di locazione annuo pari all'importo di £ 2.079.096 diviso in 12 rate mensili di £ 173.258 ed £ 43.315 per fondo spese condominiali;
che il contratto de quo, prevedeva che nel corso degli anni il canone sarebbe stato suscettibile del solo adeguamento ISTAT e che la durata dello stesso sarebbe stata soggetta a rinnovazione tacita di anno in anno, salvo disdetta comunicata alla controparte a mezzo di a/r con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale.
Precisava che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile era pervenuta dal 1989, sino alla ricezione in data 03/12/2022 della diffida e messa in mora da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Aversa n. prot. 0050797, con cui la ricorrente veniva diffidata al pagamento della somma di € 7.547,16 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/09/2018 al 31/12/2021”.
Contestava evincibile dalla suddetta diffida che il aveva Controparte_1 effettuato un ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che aveva comportato una triplicazione del canone mensile, rispetto a quello previsto da contratto, per un importo pari ad € 267,75.
Deduceva che in data 24/03/2023, dopo aver ricevuto le diffide di cui sopra, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l'Ufficio Patrimoniale del Comune di Aversa dove consegnavano, pro manibus, una contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, stante lo stato di vetustà degli immobili. La stessa veniva regolarmente protocollata al n. 17780 del 2023. Con la suddetta contestazione, si richiedeva l'intervento di un tecnico Comunale che verificasse il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di ri- quantificazione e rivalutazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versavano gli alloggi, richiesta che eccepiva essere rimasta inevasa.
Contestava che tuttavia in data 09/06/2023, vedeva notificarsi dalla CP_4
n.q. di affidataria alla riscossione coattiva del quale ente Controparte_1 impositore, l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 per l'importo di € 49.85,00. Specificava che tale accertamento aveva ad oggetto la riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018- 2021 – Fabb. A1 Scala D-avv. con PROT 4750/18 del 23/10/2018 e con prot. 591/11 del 04/02/2019, per la somma di € 47.985,00 oltre € 1.949,64 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 49.946,19.
Ciò posto, a fondamento dell'opposizione proposta, eccepiva la nullità dell'accertamento esecutivo così come notificato, poiché non sufficientemente motivato e pertanto infondato in fatto ed in diritto. All'uopo contestava che l'accertamento esecutivo per come notificato fosse poco chiaro rispetto al
“Dettaglio degli importi” richiesti dal per il tramite della Controparte_1
e del tutto carente di uno sviluppo logico-giuridico e di un calcolo CP_4 matematico atto a comprendere come il creditore avesse raggiunto la somma finale accertata. Segnatamente in primis, eccepiva che in esso veniva richiamato quale periodo di riferimento per i canoni di locazione richiesti il periodo compreso tra 2018-2021, onde poi, essere richiamati due avvisi il primo n. 4750/49 del 23/10/2018 ed il secondo n. 591/11 del 04/02/2019, senza alcuna precisazione delle annualità o dei canoni di locazione di imputazione.
Inoltre, contestava non esservi alcuna menzione dei versamenti documentati per tabulas che, invece, ella rivendicava di aver versato alle casse del Pt_1 CP_1
Precisava altresì che negli avvisi richiamati non veniva richiesto
[...]
l'accertamento solo delle entrate patrimoniali relative all'anno 2018, ma anche dei canoni di locazione relativi alle annualità dal 2004 al 2018. Pertanto, eccepiva mal comprendersi se l'accertamento esecutivo notificato riguardasse l'entrata patrimoniale relativa all'anno 2018, oppure al periodo 2018/2021 ovvero ancora alle entrate patrimoniali dal 2004 al 2018. Per incidens, deduceva che l'accertamento onde rientrare nei profili di legittimità deve rispettare determinati requisiti di forma e di contenuto ed emesso entro determinati termini.
In sintesi stante l'eccepita carenza di motivazione, chiedeva disporre la nullità dell'accertamento esecutivo poiché errato rispetto alla somma richiesta a titolo di
“Entrate Patrimoniali dell'anno 2018”, in quanto rilevava essere richiesto dalla
, il pagamento di entrate patrimoniali per canoni di locazioni relativi al CP_4 periodo dall' 01/01/2004 al 31/08/2018, erroneamente identificate quale Entrate patrimoniali anno 2018.
Eccepiva altresì ex art. 2948 punto 4 c.c. la prescrizione della richiesta di entrate patrimoniali relative a periodi antecedenti al 2013 atteso che pur volendo considerare quale atto interruttivo della prescrizione l'avviso n. prot. 4750/19 del 23/10/2018, in ogni caso fossero prescritti i canoni precedenti all'Ottobre del 2013, pertanto non dovuto alcuna somma dal 01/01/2004 all'Ottobre 2013, in virtù della prescrizione “breve” quinquennale di cui al richiamato art. 2948 punto 4 c.c.
Contestava ancora la che il effettuato il ricalcolo del Pt_1 Controparte_1 canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
“OMI”, in modo improprio, sia perché tale valutazione non prevista da contratto, sia in quanto tale valutazione non aveva tenuto in alcun conto lo stato fatiscente in cui versavano, la loro ubicazione nonché il loro status di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assegnati agli aventi diritto a seguito degli eventi sismici del 1980 e 1984.
Nella specie precisava che nel contratto stipulato tra le parti all'art. 3) denominato
“deposito di garanzia e pagamento canone” era previsto che il conduttore versasse oltre che un deposito monetario una tantum a titolo di cauzione, anche un versamento mensile di £ 43.315 per “fondo spese condominiali”. Tuttavia, eccepiva che dalla data di sottoscrizione del contratto alcuna opera di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ripristino dello stato dei luoghi fosse stata effettuata da parte del locatario per tale motivo contestava l'ente risultare Controparte_1 inadempiente rispetto al contratto di locazione stipulato con la sig.ra in data Pt_1
01.09.1989. Pertanto chiedeva accogliersi in primis, l'istanza di sospensione inaudita altera parte ex art. 5 comma 2 Dlgs 150/2011, chiedendo la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 e dichiarazione ex art. 163, co. 3 n.
3-bis c.p.c e concludeva per il seguente accoglimento: “ -In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59, anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva; - Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato ed infondato;
-Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei canoni di locazione dal 01/01/2004 al 31/10/2013 per tutti i motivi descritti nel capo 3) del presente ricorso; - In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto 4. Determinare il canone di locazione base in euro oltre gli aumenti annuali ISTAT;
- In via conclusionale, si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del
riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il il quale impugnava e contestava in Controparte_1 toto l'atto introduttivo, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte istante, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto ed insisteva per il suo rigetto. In primo luogo evidenziava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte superata da provvedimento di sgravio effettuato, in autotutela, dal Sul punto Controparte_1 rilevava che nella nota del Dirigente Area Finanziaria (doc. n° 2), era così riportato:
“a seguito di numerose istanze di sgravio in autotutela pervenute a questo Ente, relativamente al periodo ante 2013, considerato quanto già accertato dalla Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizione Centrale di Appello con sentenza n. 160 del 08/06/2023, si è già proceduto, in sede di autotutela ad effettuare uno sgravio degli importi iscritti a ruolo, nei confronti della generalità dei soggetti, per il periodo dal 2003 al 31/12/2012”, di guisa che il CP_1
in autotutela, rivendicava aver già effettuato lo sgravio delle somme di cui
[...] eccepita ex adverso la prescrizione.
Opponeva l'ente la correttezza delle modalità di calcolo dei canoni dovuti, evidenziando che la ricorrente, in qualità di occupante abusiva, non avesse diritto di contestare le modalità di calcolo utilizzate dal convenuto per giungere CP_1 alla definizione dell'ammontare della relativa indennità di occupazione. Prive di pregio le deduzioni relative alle mancate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ripristino dello stato dei luoghi da parte del locatario.
Concludeva chiedendo: -rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio altresì la eccependo la sua carenza di CP_4 legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati.
Quanto alle contestazioni sui vizi propri dell'accertamento esecutivo, nella specie avverso l'eccepita nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, quale unico motivo di impugnazione riferibile all'attività del concessionario, contestava l'inammissibilità delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto impugnato ex art 617 cpc – perché tardiva giacché proposta oltre i 20 gg.
Resisteva altresì all'eccepita nullità dell'accertamento per difetto di motivazione- infondatezza, rivendicando l'atto impugnato contenere tutti i riferimenti necessari per comprendere la natura e l'origine della pretesa. Concludeva : -In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti Nel merito -rigettare l'opposizione nei confronti del concessionario per vizi formali dell'atto impugnato;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-condannare in ogni caso parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della CP_4 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
In subordine, in caso di accoglimento
[...] della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.2.2024, rilevato sussistenti gravi motivi per sospendere l'efficacia dell'atto di accertamento esecutivo opposto, visti gli artt. 4 e 5, D.Lgs. 150/2011, nonché gli artt. 183, 171-ter c.p.c. con ordinanza del 26.2.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento n° 2023/26 del 29/05/23 e disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 28.11.2024. Preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la controversia matura per la decisione, letto l'art. 281 quinquies c.p.c. veniva fissata l'udienza del 6.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione.
3.Sul merito.
Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte negoziale Controparte_1
(contratto di locazione stipulato tra ed il del Parte_1 Controparte_1
28.agosto 1989, cfr. contratto di locazione pdf 1 produzione ricorrente), ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto.
Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 7.7.23) si evince che il Comune di Aversa ha concesso in locazione a l' sito in Aversa Parte_1 Pt_2 alla via I San Lorenzo scala D int. 11, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione .).
Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti.
Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 173.258 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI.
A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale.
Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone, pur riferendosi alla decorrenza dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, a ben vedere come emerge dai solleciti di pagamento sottesi e richiamati dalla diffida notificata in data 3.12.22 prodromica all'avviso di accertamento impugnato ( e messa in mora prot. 4750/49 del 23/10/2018 e prot.n 591/11 del Parte_3
4/2/2019) inerisce anche le annualità antecedenti ovvero con decorrenza dall'annualità 2004 a seguire sino al 2021; a tale conclusione si perviene in ragione dell'importo richiesto e del tenore delle precedenti diffide.
Mette conto evidenziare inoltre la sussistenza dello sgravio in autotutela per le somme dovute sino al 2012 incluso. Ciò posto, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone.
In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Difatti, il canone è indicato nel contratto e solamente tale importo può essere pretesto dal locatore secondo l'adeguamento Istat.
Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire £ 173.258 esso va aggiornato, secondo l'adeguamento Istat, in £ 255.729, dal 1.9.1990 e fino all'entrata in vigore dell'euro (1.1.2002) e riconvertito in € 132,07 e nuovamente aggiornato, secondo l'adeguamento Istat: in € 135,37 (anno 2003); in € 138,08 (anno 2004); in
€ 140,43 (anno 2005); in € 143,24 (anno 2006) ; in € 145,68 (anno 2007); in € 150,34 (anno 2008); in € 151,39 (anno 2009); in € 153,81 (anno 2010); in € 157,96 (anno 2011); in € 162,70 (anno 2012); in € 164,49 (anno 2013); in € 164,49 (anno 2014); in € 164,33 (anno 2015); in € 164,17 (anno 2016); in € 165,98 (anno 2017) €167,81 (anno 2018), € 168,31 (anno 2019);€ 167,64 (anno 2020); € 173,00 (anno 2021).
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale di parte del credito.
Detta eccezione è fondata. Invero, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., si prescrivono in cinque anni i canoni di locazione delle case. Nel caso di specie, alla luce degli atti interruttivi allegati dalla stessa parte ricorrente (cfr. diffide del 23.10.2018 e 4.02.2019), risultano prescritti per decorrenza del termine quinquennale i canoni fino al 23.10.2013.
Per quanto concerne il periodo dal 23.10.2013 al 31.12.2021 (cui fa riferimento l'avviso di accertamento opposto), tenuto conto del canone mensile - così come sopra rivalutato anno per anno - moltiplicato per le mensilità in relazione a ciascun anno di riferimento, il totale dovuto al per le 98 mensilità Controparte_1 ammonta complessivamente ad € 18.329,62.
Dal suddetto importo vanno detratti € 1.104,28 che risultano versati per l'anno 2019 (da febbraio a dicembre); € 715,40 (anno 2020) ; € 1.690,64 relativi all'anno 2021 come da ricevute dei pagamenti documentate dalla ricorrente ( cfr. versamenti bollettini canone locazione, produzione ricorrente ), per un totale versato relativo alle mensilità oggetto dell'ingiunzione opposta pari ad euro 3510,32, che detratto dall'importo dovuto sovra indicato, conduce all'importo, quale residuo dovuto pari ad 14.819,30 ( € 18.329,62. - euro 3.510,32 ).
Nessuna valenza invece assumono in ordine alla quantificazione del credito de quo, le ricevute dei pagamenti documentate dalla ricorrente che si riferiscono agli anni 2022 e 2023.
Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla conduttrice rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra abbia continuato a godere Parte_1 dell'immobile, nonostante l'asserita (e indimostrata) mancata manutenzione dell'alloggio da parte del Comune di Aversa.
Pertanto, nemmeno è invocabile dalla conduttrice la difesa ex art. 1460 c.c..
4. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59, in quanto illegittimo;
2) Accerta che il sia titolare, nei confronti di di un Controparte_1 Parte_1 credito pari ad €14.819,30 per canoni di locazione maturati dal 23.10.2013 sino al 31.12.2021, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 02/12/2025
il Giudice
dott.ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., fissata per la data 6.11.2026, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 6525/2023, pendente
TRA
nata ad [...] il13/11/1947, C.F. , Parte_1 C.F._1 res.te in Aversa (CE) in via I San Lorenzo n. 75D, ed elett.te dom.ta in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni n. 19 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Mazzarella, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Prefettizio legale rapp.te Controparte_1 CP_2
p.t., dott.ssa , c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
US NE (c.f. ), in virtù di procura rilasciata su C.F._3 foglio separato e unito all'atto di costituzione, tutti elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta delibera di incarico
RESISTENTE
E quale CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE Controparte_4
COATTIVA DEL in (gale rapp.te p. t. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Grumo EV (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale CP_5
n. e Partita Iva n. rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 P.IVA_4 giudizio dall'Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli Nord, (Cod fis
IVA ) giusta procura in calce all'atto di CodiceFiscale_4 P.IVA_5 costituzione presso il cui studio in via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 7.7.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo Parte_1
N. 2023/26 del 29/05/2023 cod. ident. 59 delle Entrate Patrimoniali del
[...] notificato il 09.06.2023 dalla Società Gestione Riscossione Tributi. CP_1
All'uopo rappresentava di : essere assegnataria/conduttrice avente diritto a seguito degli eventi sismici 1980 e 1984 dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via I San Lorenzo scala D int. 11, in virtù di contratto stipulato con il Comune di Aversa in data 01/09/1989, giusta delibera consiliare n. 468/1989, per un canone di locazione annuo pari all'importo di £ 2.079.096 diviso in 12 rate mensili di £ 173.258 ed £ 43.315 per fondo spese condominiali;
che il contratto de quo, prevedeva che nel corso degli anni il canone sarebbe stato suscettibile del solo adeguamento ISTAT e che la durata dello stesso sarebbe stata soggetta a rinnovazione tacita di anno in anno, salvo disdetta comunicata alla controparte a mezzo di a/r con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale.
Precisava che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile era pervenuta dal 1989, sino alla ricezione in data 03/12/2022 della diffida e messa in mora da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Aversa n. prot. 0050797, con cui la ricorrente veniva diffidata al pagamento della somma di € 7.547,16 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/09/2018 al 31/12/2021”.
Contestava evincibile dalla suddetta diffida che il aveva Controparte_1 effettuato un ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che aveva comportato una triplicazione del canone mensile, rispetto a quello previsto da contratto, per un importo pari ad € 267,75.
Deduceva che in data 24/03/2023, dopo aver ricevuto le diffide di cui sopra, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l'Ufficio Patrimoniale del Comune di Aversa dove consegnavano, pro manibus, una contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, stante lo stato di vetustà degli immobili. La stessa veniva regolarmente protocollata al n. 17780 del 2023. Con la suddetta contestazione, si richiedeva l'intervento di un tecnico Comunale che verificasse il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di ri- quantificazione e rivalutazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versavano gli alloggi, richiesta che eccepiva essere rimasta inevasa.
Contestava che tuttavia in data 09/06/2023, vedeva notificarsi dalla CP_4
n.q. di affidataria alla riscossione coattiva del quale ente Controparte_1 impositore, l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 per l'importo di € 49.85,00. Specificava che tale accertamento aveva ad oggetto la riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018- 2021 – Fabb. A1 Scala D-avv. con PROT 4750/18 del 23/10/2018 e con prot. 591/11 del 04/02/2019, per la somma di € 47.985,00 oltre € 1.949,64 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 49.946,19.
Ciò posto, a fondamento dell'opposizione proposta, eccepiva la nullità dell'accertamento esecutivo così come notificato, poiché non sufficientemente motivato e pertanto infondato in fatto ed in diritto. All'uopo contestava che l'accertamento esecutivo per come notificato fosse poco chiaro rispetto al
“Dettaglio degli importi” richiesti dal per il tramite della Controparte_1
e del tutto carente di uno sviluppo logico-giuridico e di un calcolo CP_4 matematico atto a comprendere come il creditore avesse raggiunto la somma finale accertata. Segnatamente in primis, eccepiva che in esso veniva richiamato quale periodo di riferimento per i canoni di locazione richiesti il periodo compreso tra 2018-2021, onde poi, essere richiamati due avvisi il primo n. 4750/49 del 23/10/2018 ed il secondo n. 591/11 del 04/02/2019, senza alcuna precisazione delle annualità o dei canoni di locazione di imputazione.
Inoltre, contestava non esservi alcuna menzione dei versamenti documentati per tabulas che, invece, ella rivendicava di aver versato alle casse del Pt_1 CP_1
Precisava altresì che negli avvisi richiamati non veniva richiesto
[...]
l'accertamento solo delle entrate patrimoniali relative all'anno 2018, ma anche dei canoni di locazione relativi alle annualità dal 2004 al 2018. Pertanto, eccepiva mal comprendersi se l'accertamento esecutivo notificato riguardasse l'entrata patrimoniale relativa all'anno 2018, oppure al periodo 2018/2021 ovvero ancora alle entrate patrimoniali dal 2004 al 2018. Per incidens, deduceva che l'accertamento onde rientrare nei profili di legittimità deve rispettare determinati requisiti di forma e di contenuto ed emesso entro determinati termini.
In sintesi stante l'eccepita carenza di motivazione, chiedeva disporre la nullità dell'accertamento esecutivo poiché errato rispetto alla somma richiesta a titolo di
“Entrate Patrimoniali dell'anno 2018”, in quanto rilevava essere richiesto dalla
, il pagamento di entrate patrimoniali per canoni di locazioni relativi al CP_4 periodo dall' 01/01/2004 al 31/08/2018, erroneamente identificate quale Entrate patrimoniali anno 2018.
Eccepiva altresì ex art. 2948 punto 4 c.c. la prescrizione della richiesta di entrate patrimoniali relative a periodi antecedenti al 2013 atteso che pur volendo considerare quale atto interruttivo della prescrizione l'avviso n. prot. 4750/19 del 23/10/2018, in ogni caso fossero prescritti i canoni precedenti all'Ottobre del 2013, pertanto non dovuto alcuna somma dal 01/01/2004 all'Ottobre 2013, in virtù della prescrizione “breve” quinquennale di cui al richiamato art. 2948 punto 4 c.c.
Contestava ancora la che il effettuato il ricalcolo del Pt_1 Controparte_1 canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
“OMI”, in modo improprio, sia perché tale valutazione non prevista da contratto, sia in quanto tale valutazione non aveva tenuto in alcun conto lo stato fatiscente in cui versavano, la loro ubicazione nonché il loro status di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assegnati agli aventi diritto a seguito degli eventi sismici del 1980 e 1984.
Nella specie precisava che nel contratto stipulato tra le parti all'art. 3) denominato
“deposito di garanzia e pagamento canone” era previsto che il conduttore versasse oltre che un deposito monetario una tantum a titolo di cauzione, anche un versamento mensile di £ 43.315 per “fondo spese condominiali”. Tuttavia, eccepiva che dalla data di sottoscrizione del contratto alcuna opera di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ripristino dello stato dei luoghi fosse stata effettuata da parte del locatario per tale motivo contestava l'ente risultare Controparte_1 inadempiente rispetto al contratto di locazione stipulato con la sig.ra in data Pt_1
01.09.1989. Pertanto chiedeva accogliersi in primis, l'istanza di sospensione inaudita altera parte ex art. 5 comma 2 Dlgs 150/2011, chiedendo la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 e dichiarazione ex art. 163, co. 3 n.
3-bis c.p.c e concludeva per il seguente accoglimento: “ -In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59, anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva; - Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato ed infondato;
-Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei canoni di locazione dal 01/01/2004 al 31/10/2013 per tutti i motivi descritti nel capo 3) del presente ricorso; - In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto 4. Determinare il canone di locazione base in euro oltre gli aumenti annuali ISTAT;
- In via conclusionale, si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del
riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il il quale impugnava e contestava in Controparte_1 toto l'atto introduttivo, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte istante, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto ed insisteva per il suo rigetto. In primo luogo evidenziava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte superata da provvedimento di sgravio effettuato, in autotutela, dal Sul punto Controparte_1 rilevava che nella nota del Dirigente Area Finanziaria (doc. n° 2), era così riportato:
“a seguito di numerose istanze di sgravio in autotutela pervenute a questo Ente, relativamente al periodo ante 2013, considerato quanto già accertato dalla Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizione Centrale di Appello con sentenza n. 160 del 08/06/2023, si è già proceduto, in sede di autotutela ad effettuare uno sgravio degli importi iscritti a ruolo, nei confronti della generalità dei soggetti, per il periodo dal 2003 al 31/12/2012”, di guisa che il CP_1
in autotutela, rivendicava aver già effettuato lo sgravio delle somme di cui
[...] eccepita ex adverso la prescrizione.
Opponeva l'ente la correttezza delle modalità di calcolo dei canoni dovuti, evidenziando che la ricorrente, in qualità di occupante abusiva, non avesse diritto di contestare le modalità di calcolo utilizzate dal convenuto per giungere CP_1 alla definizione dell'ammontare della relativa indennità di occupazione. Prive di pregio le deduzioni relative alle mancate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ripristino dello stato dei luoghi da parte del locatario.
Concludeva chiedendo: -rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio altresì la eccependo la sua carenza di CP_4 legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati.
Quanto alle contestazioni sui vizi propri dell'accertamento esecutivo, nella specie avverso l'eccepita nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, quale unico motivo di impugnazione riferibile all'attività del concessionario, contestava l'inammissibilità delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto impugnato ex art 617 cpc – perché tardiva giacché proposta oltre i 20 gg.
Resisteva altresì all'eccepita nullità dell'accertamento per difetto di motivazione- infondatezza, rivendicando l'atto impugnato contenere tutti i riferimenti necessari per comprendere la natura e l'origine della pretesa. Concludeva : -In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti Nel merito -rigettare l'opposizione nei confronti del concessionario per vizi formali dell'atto impugnato;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-condannare in ogni caso parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della CP_4 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
In subordine, in caso di accoglimento
[...] della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.2.2024, rilevato sussistenti gravi motivi per sospendere l'efficacia dell'atto di accertamento esecutivo opposto, visti gli artt. 4 e 5, D.Lgs. 150/2011, nonché gli artt. 183, 171-ter c.p.c. con ordinanza del 26.2.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento n° 2023/26 del 29/05/23 e disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 28.11.2024. Preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la controversia matura per la decisione, letto l'art. 281 quinquies c.p.c. veniva fissata l'udienza del 6.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione.
3.Sul merito.
Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte negoziale Controparte_1
(contratto di locazione stipulato tra ed il del Parte_1 Controparte_1
28.agosto 1989, cfr. contratto di locazione pdf 1 produzione ricorrente), ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto.
Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 7.7.23) si evince che il Comune di Aversa ha concesso in locazione a l' sito in Aversa Parte_1 Pt_2 alla via I San Lorenzo scala D int. 11, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione .).
Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti.
Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 173.258 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI.
A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale.
Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone, pur riferendosi alla decorrenza dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, a ben vedere come emerge dai solleciti di pagamento sottesi e richiamati dalla diffida notificata in data 3.12.22 prodromica all'avviso di accertamento impugnato ( e messa in mora prot. 4750/49 del 23/10/2018 e prot.n 591/11 del Parte_3
4/2/2019) inerisce anche le annualità antecedenti ovvero con decorrenza dall'annualità 2004 a seguire sino al 2021; a tale conclusione si perviene in ragione dell'importo richiesto e del tenore delle precedenti diffide.
Mette conto evidenziare inoltre la sussistenza dello sgravio in autotutela per le somme dovute sino al 2012 incluso. Ciò posto, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone.
In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Difatti, il canone è indicato nel contratto e solamente tale importo può essere pretesto dal locatore secondo l'adeguamento Istat.
Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire £ 173.258 esso va aggiornato, secondo l'adeguamento Istat, in £ 255.729, dal 1.9.1990 e fino all'entrata in vigore dell'euro (1.1.2002) e riconvertito in € 132,07 e nuovamente aggiornato, secondo l'adeguamento Istat: in € 135,37 (anno 2003); in € 138,08 (anno 2004); in
€ 140,43 (anno 2005); in € 143,24 (anno 2006) ; in € 145,68 (anno 2007); in € 150,34 (anno 2008); in € 151,39 (anno 2009); in € 153,81 (anno 2010); in € 157,96 (anno 2011); in € 162,70 (anno 2012); in € 164,49 (anno 2013); in € 164,49 (anno 2014); in € 164,33 (anno 2015); in € 164,17 (anno 2016); in € 165,98 (anno 2017) €167,81 (anno 2018), € 168,31 (anno 2019);€ 167,64 (anno 2020); € 173,00 (anno 2021).
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale di parte del credito.
Detta eccezione è fondata. Invero, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., si prescrivono in cinque anni i canoni di locazione delle case. Nel caso di specie, alla luce degli atti interruttivi allegati dalla stessa parte ricorrente (cfr. diffide del 23.10.2018 e 4.02.2019), risultano prescritti per decorrenza del termine quinquennale i canoni fino al 23.10.2013.
Per quanto concerne il periodo dal 23.10.2013 al 31.12.2021 (cui fa riferimento l'avviso di accertamento opposto), tenuto conto del canone mensile - così come sopra rivalutato anno per anno - moltiplicato per le mensilità in relazione a ciascun anno di riferimento, il totale dovuto al per le 98 mensilità Controparte_1 ammonta complessivamente ad € 18.329,62.
Dal suddetto importo vanno detratti € 1.104,28 che risultano versati per l'anno 2019 (da febbraio a dicembre); € 715,40 (anno 2020) ; € 1.690,64 relativi all'anno 2021 come da ricevute dei pagamenti documentate dalla ricorrente ( cfr. versamenti bollettini canone locazione, produzione ricorrente ), per un totale versato relativo alle mensilità oggetto dell'ingiunzione opposta pari ad euro 3510,32, che detratto dall'importo dovuto sovra indicato, conduce all'importo, quale residuo dovuto pari ad 14.819,30 ( € 18.329,62. - euro 3.510,32 ).
Nessuna valenza invece assumono in ordine alla quantificazione del credito de quo, le ricevute dei pagamenti documentate dalla ricorrente che si riferiscono agli anni 2022 e 2023.
Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla conduttrice rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006).
Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra abbia continuato a godere Parte_1 dell'immobile, nonostante l'asserita (e indimostrata) mancata manutenzione dell'alloggio da parte del Comune di Aversa.
Pertanto, nemmeno è invocabile dalla conduttrice la difesa ex art. 1460 c.c..
4. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n 2023/26 del 29/05/2023 Cod. Ident. 59, in quanto illegittimo;
2) Accerta che il sia titolare, nei confronti di di un Controparte_1 Parte_1 credito pari ad €14.819,30 per canoni di locazione maturati dal 23.10.2013 sino al 31.12.2021, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 02/12/2025
il Giudice
dott.ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..