Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11472/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti Pt_1 P.IVA_1
ESPOSITO ORAZIO STEFANO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_2 Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa alla luce delle conclusioni delle parti, con rassegnate con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. cit..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha documentato sia la richiesta di annullamento in CP_2
autotutela, sia, con produzione del 31.3.2025, l'effettivo annullamento del titolo opposto, senza, peraltro, contestare la fondatezza di quanto reclamato in ricorso ovvero dimostrare la legittimità del proprio operato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la richiesta formulata da parte ricorrente di condanna dell' CP_2
al pagamento delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale va riconosciuto che l'opposizione è fondata, posto che , per sua stessa ammissione, CP_1
non è stato in grado di dimostrare la rituale notifica dell'accertamento presupposto, circostanza che lo ha indotto a procedere all'annullamento in autotutela del titolo, sia pur dopo la proposizione del ricorso.
Risulta peraltro violato il termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, come si evince dalla mera lettura dell'ordinanza opposta.
Si consideri oltretutto che avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tutti i CP_1
presupposti di legge, per i titoli oggetto di domanda, prima della loro emissione e notifica.
Le spese devono quindi seguire la soccombenza.
Il costruttivo contegno processuale di giustifica l'applicazione, in sede di CP_1
liquidazione, di importi prossimi ai minimi tariffari.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, CP_1
che liquida in €.1864,00, oltre IVA, CP, rimborso forfettario al 15%, come per legge.,
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore che ha formulato la relativa istanza,
Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO
Così depositato, in Catania, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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