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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8320 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/11/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 258/2025 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
SPOSITO IGNAZIO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti ALLOCCA PASQUALE E LOMBARDO DEBORA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/01/2025 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.1.2013; di aver espletato nel corso degli anni ingenti quantità di lavoro straordinario come attestato dalle buste paga prodotte;
deduceva che tale mole di lavoro straordinario aveva compromesso la sua integrità psico- fisica;
in diritto richiamava l'art. 4 D.lgs n. 66/2003 sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, nonché l'art 28 del CCNL sulla durata dell'orario Controparte_2 di lavoro settimanale. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto del ricorrente per aversvolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 54.451,21 a favore del sig. oppure alla somma determinata Parte_1 in via equitativa dal magistrato.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”. Si costituiva tempestivamente l che evidenziava la CP_1 nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, dovendo essere sottratte non solo le 250 ore annue previste dal D.lgs. n. 66/2003 ma anche le ulteriori 50 ore previste dall'art. 28 del CCNL del 28.11.2015; l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Contr Sull'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall va richiamata la Sentenza della Cassazione n. 7885 del 20/03/2019: “Secondo consolidato orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. sez. lav. 17/07/2018, n. 19009) nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorchè non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchè in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.”. Va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame. Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, ritendo questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia, recentemente confermato con sentenza n. 2841/2025 del 10/04/2025. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a:” a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa” il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e 4 si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2013-2024, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2017 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il ricorrente ha svolto complessivamente 2.832,82 ore di straordinario eccedenti il limite contrattuale nell'arco del periodo considerato, di cui circa il 99% di ore diurne e l'1% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. In ordine alla quantificazione del danno da usura psico- fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 Contr sottoscritto da con le organizzazioni sindacali CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
. CP_7
Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni Contr straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013- 2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Applicando il criterio del 15% del valore dello straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale del settore, tenuto conto dei conteggi prodotti da parte resistente applicando la suddetta percentuale la somma dovuta ammonta ad € 5.728,37. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco di tempo considerato. Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento. Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, si compensano per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l
[...] tenuto al risarcimento del Controparte_8 danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.728,37, oltre interessi legali come in motivazione;
b) compensa per metà le spese di lite e condanna l
[...] al pagamento della restante Controparte_8 parte che liquida in complessivi € 1500,00 per compensi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione c) si comunichi.
Così deciso in data 13/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/11/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 258/2025 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
SPOSITO IGNAZIO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti ALLOCCA PASQUALE E LOMBARDO DEBORA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/01/2025 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.1.2013; di aver espletato nel corso degli anni ingenti quantità di lavoro straordinario come attestato dalle buste paga prodotte;
deduceva che tale mole di lavoro straordinario aveva compromesso la sua integrità psico- fisica;
in diritto richiamava l'art. 4 D.lgs n. 66/2003 sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, nonché l'art 28 del CCNL sulla durata dell'orario Controparte_2 di lavoro settimanale. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto del ricorrente per aversvolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 54.451,21 a favore del sig. oppure alla somma determinata Parte_1 in via equitativa dal magistrato.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”. Si costituiva tempestivamente l che evidenziava la CP_1 nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, dovendo essere sottratte non solo le 250 ore annue previste dal D.lgs. n. 66/2003 ma anche le ulteriori 50 ore previste dall'art. 28 del CCNL del 28.11.2015; l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Contr Sull'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall va richiamata la Sentenza della Cassazione n. 7885 del 20/03/2019: “Secondo consolidato orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. sez. lav. 17/07/2018, n. 19009) nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorchè non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchè in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione.”. Va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame. Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, ritendo questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia, recentemente confermato con sentenza n. 2841/2025 del 10/04/2025. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a:” a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa” il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e 4 si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2013-2024, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2017 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il ricorrente ha svolto complessivamente 2.832,82 ore di straordinario eccedenti il limite contrattuale nell'arco del periodo considerato, di cui circa il 99% di ore diurne e l'1% di ore notturne. Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali. In ordine alla quantificazione del danno da usura psico- fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 Contr sottoscritto da con le organizzazioni sindacali CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
. CP_7
Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni Contr straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013- 2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Applicando il criterio del 15% del valore dello straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale del settore, tenuto conto dei conteggi prodotti da parte resistente applicando la suddetta percentuale la somma dovuta ammonta ad € 5.728,37. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco di tempo considerato. Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento. Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, si compensano per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l
[...] tenuto al risarcimento del Controparte_8 danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.728,37, oltre interessi legali come in motivazione;
b) compensa per metà le spese di lite e condanna l
[...] al pagamento della restante Controparte_8 parte che liquida in complessivi € 1500,00 per compensi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione c) si comunichi.
Così deciso in data 13/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori