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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 784/2014 promossa da:
(nato in [...] il [...] codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLÒ GIGLIO ed elettivamente domiciliato in Palagonia -
CT - Via San Damiano n. 7 attore contro
(nato a [...] – CT - il 12.12.1971 ed ivi residente in C.da Ogliastro n. 6 CP_1
codice fiscal ) C.F._2
(nato a [...] – CT - il 24.07.1947 ed ivi residente in [...]
40, codice fiscal ) C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONINO CACCIOLA ed elettivamente domiciliati in
Scordia – CT -Via Ferruccio Parri n.4 convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2024 le parti hanno precisato come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, unico socio della società in accomandita semplice denominata “ CP_1 [...]
ed il padre di lui per chiedere Parte_2 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare l'obbligo d e CP_1
pagina 1 di 10 di rimborsare le somme ch è stato costretto a sborsare Controparte_2 Parte_1
per la realizzazione delle opere descritte in narrativa, rimaste nella esclusiva proprietà e nell'esclusivo possesso di parte convenuta;
- per l'effetto, condannar CP_1 [...]
, in solito tra loro e/o alternativamente, al pagamento in favore d CP_2 Parte_1
della complessiva somma di euro 62.424,00 per le causali spiegate narrativa;
- ritenere e dichiarare cessato il vincolo societario tra e e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannar al rimborso in favore d della quota societaria di CP_1 Parte_1
euro 23.000,00 pari al 95% del totale;
In subordine, visto l'art. 2041 c.c., tenuto conto di quanto espresso in narrativa: - ritenere e dichiarare che e , CP_1 Controparte_2
senza una giusta causa, si sono arricchiti a danno d delle somme che questi Parte_1
ha sborsato per un totale di euro 86.174,00 con condanna di parte convenuta ad indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale”, nonché, in via cautelare, di “disporre, ex artt. 670 e 771 c.p.c. il sequestro giudiziario e/o conservativo della struttura, della quota societaria e di tutti i beni strumentali facente riferimento alla societ , con Parte_3
sede in Scordia c/da Ogliastro n. 6”.
Deduceva l'attore che nel gennaio 2011 era entrato in contatto con , il CP_1
quale lo aveva convinto a costituire una società per l'apertura di un club-pub a Scordia presso l'immobile (da affittare) - costituito da fondo rustico con fabbricato rurale - di proprietà del di lui padre, . In seguito tra le parti si svolgevano diversi incontri per la Controparte_2
definizione dell'affare – prospettato all'attore molto conveniente – ed infine in data
12.10.2011 dinanzi al Notaio gli odierni comparenti stipulavano l'atto costitutivo Per_1
della società denominata “ ”, di cui l'attore – socio accomandatario - Parte_2
deteneva il 95% delle quote (avendo versato la somma di € 23.750,00) e – socio CP_1
accomandante - il 5%. Contestualmente le parti sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale e si impegnavano alla restituzione totale di tutte le CP_1 Controparte_2
spese necessarie per l'esecuzione dei lavori edili e gli interventi tecnici relativi alla realizzanda struttura da adibire all'attività di ristorazione, che il socio accomandatario si impegnava ad anticipare. Inoltre, si impegnava a rimborsare all'odierno attore anche la metà CP_1
delle somme dallo stesso anticipate per l'acquisto dei beni mobili e dell'arredamento necessari per l'attività.
Tutti i lavori furono eseguiti tra novembre 2011 e gennaio 2012, ma successivamente i rapporti tra i soci si interruppero ingiustificatamente al punto che i convenuti impedirono pagina 2 di 10 all'attore l'accesso alla struttura - sbarrandone le porte d'ingresso- ove, tra l'altro, quest'ultimo aveva riposto tutti gli effetti personali e l'abbigliamento (tant'è che si è vi Pt_1
visto costretto a presentare denuncia/querela presso la stazione dei Carabinieri di Scordia).
Per quanto sopra l'odierno attore chiedeva, quindi, la restituzione di tutte le somme che era stato costretto a sborsare per realizzare le opere suindicate pari ad € 62.424 e ritenere e dichiarare cessato il vincolo societario tra lo stesso e e , CP_1 Controparte_2
disponendo il rimborso in favore di della quota pari al 95% ammontante ad Parte_1
€ 23.750,00. In subordine, chiedeva dichiararsi ex art. 2041 c.c. l'arricchimento senza giusta causa di e in suo danno e, quindi, la restituzione della somma CP_1 Controparte_2
complessiva pari ad € 86.174,00.
▪ Con comparsa depositata in data 18.03.2015, si costituivano in giudizio e CP_1
i quali contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. Controparte_2
Precisavano che il capitale sociale della costituita società non era mai stato versato e puntualizzavano che la documentazione attorea si limitava a provare il versamento di somme di denaro contante sul conto corrente della società pari ad € 8.835,00, senza fornire la prova di ulteriori conferimenti. Sostenevano, inoltre, che l'interruzione dei lavori di adeguamento dell'immobile ai fini sociali era addebitabile all'attore, il quale, non aveva adempiuto all'obbligo di anticipare le somme occorrenti per gli interventi edilizi e l'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento della struttura. Parte convenuta contestava, inoltre, le voci di spesa indicate nel conteggio unilateralmente predisposto dall'attore in data successiva alla scrittura privata del 12.10.2011. In relazione ai dissidi sorti tra i due soci, i convenuti precisavano che aveva effettuato spese personali addebitandole sul conto corrente Pt_1
della società per cui, in seguito alle discussioni sorte, lo aveva invitato a lasciare CP_1
la sede della società dove si era trasferito.
▪ Dopo l'udienza di prima comparizione, il Giudice con ordinanza del 31.08.2015 rigettava l'istanza di sequestro di quote sociali, della struttura e beni strumentali della società
“ e concedeva i termini ex 183 comma 6 c.p.c.. Parte_2
▪ Il procedimento veniva istruito documentalmente e mediante assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto , stante il rigetto degli ulteriori mezzi CP_1
istruttori richiesti..
▪ Con ordinanza del 7.02.2017 il precedente Decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 10 ▪ Il procedimento veniva più volte rinviato per i medesimi incombenti ed infine all'udienza del 19.02.2020 veniva trattato per la prima volta da questo Giudice;
all'udienza del
20.05.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'analisi delle domande attoree, si evince la richiesta di un accertamento - da svolgersi, per questioni di ordine logico, in via preliminare - in ordine alla sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società in accomandita semplice “
[...]
con sede in Scordia nella C. da Ogliastro n. 6 e costituita, con atto del Parte_4
12.10.2011, tra il socio accomandante e il socio accomandatario Parte_1 CP_1
.
[...]
La società in parola non risulta evocata in giudizio. Ciò detto, va opportunamente chiarito che in relazione alla richiesta declaratoria di accertamento di una causa di scioglimento della società di persone, la legittimazione a contraddirvi spetta non alla società, ex se indifferente alla propria permanenza “in vita (giuridica)”, ma proprio e soltanto ai soci controinteressati alla cessazione dell'attività sociale che ne conseguirebbe (Trib. Milano,
13.11.2017 n. 11387). Nella fattispecie, quindi, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato avendo l'attore convenuto in giudizio l'unico suo socio . Parte_5
Va evidenziato che risulta documentalmente provato che nel contratto sottoscritto i soci non hanno previsto cause determinanti lo scioglimento della società e, pertanto, le cause operano di diritto e, quindi, a prescindere dall'eventuale accertamento del verificarsi della causa medesima.
In punto di diritto va osservato che le cause di scioglimento relative alle società di persone sono indicate dall'art. 2272 c.c., norma applicabile anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, in virtù del generico richiamo effettuato negli artt. 2293 e 2315 c.c.. Ai sensi della citata disposizione, ratione temporis vigente, la società si scioglie: 1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Alle suindicate cause di scioglimento l'art. 2308 c.c. aggiunge, relativamente alle società in nome collettivo - con disposizione applicabile anche alle società in accomandita pagina 4 di 10 semplice - ulteriori motivi e precisamente il “provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge” e la “dichiarazione di fallimento”. Oltre a ciò la società in accomandita semplice si scioglie “… quando rimangano soltanto accomandanti o soci accomandatari sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.” (art. 2323, 1° comma, c.c.).
Va in particolare osservato che la causa di scioglimento della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale espressamente prevista dall'art. 2272, n. 2, c.c., può essere determinata da varie cause: - di natura giuridica (quando l'attività
d'impresa che ne forma oggetto divenga preclusa per effetto di un provvedimento normativo); - di natura fisica (per la distruzione irrimediabile di elementi essenziali dell'impresa, quali ad esempio l'azienda o la nave con cui la società opera); - di natura economica (in presenza di perdite patrimoniali tali da rendere impossibile il protrarsi dello svolgimento dell'attività economica); - di natura funzionale (nel caso in cui l'insanabile dissidio tra i soci, precludendo in via permanente la formazione della volontà sociale, finisca per paralizzarne l'attività).
Nella fattispecie de quo l'attore ha omesso di allegare specificamente quale causa di scioglimento della società si fosse verificata, deducendo invero su fatti e circostanze che, a suo dire, assumerebbero i contorni di una truffa ai suoi danni progettata dai convenuti, i quali con raggiri ed inganni lo avrebbero indotto ad investire il denaro “per portare a termine il loro progetto personale e vedersi completamente ristrutturata la loro azienda agricola”.
In mancanza di un consensuale procedimento ricognitivo da parte dei soci, dovendo escludersi le altre cause di scioglimento prima richiamate, indubbiamente non verificatesi nella fattispecie, va indagata la ricorrenza della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale prevista dall'art. 2272 co. 1 n. 2 c.c.
In dottrina, si evidenzia come l'impossibilità rilevante ai fini della norma non possa avere i caratteri dell'assolutezza e della definitività, non essendo sufficiente una temporanea e transitoria difficoltà che potrebbe essere superata dai soci con diversi strumenti.
Anche la giurisprudenza di legittimità condivide una simile impostazione e secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “… il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale pagina 5 di 10 anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio). Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da “gravi inadempienze” di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.” (Cass. Civile 15.07.1996 n. 6410), non potendo peraltro escludersi che il contrasto possa essere risolto anche attraverso il recesso per giusta causa del socio non inadempiente. Inoltre, “… nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti” (Cass. Civile n. 18243/2004).
Sicché, quando il conflitto tra i soci sia determinato da gravi inadempienze di uno di essi, non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi del n. 2, art. 2272 c.c. atteso che può venire superato mediante il ricorso ad altri rimedi consentiti dall'ordinamento, quali l'esclusione del socio inadempiente ex art. 2286 c.c., ovvero il recesso dell'altro socio per giusta causa ex art. 2285, comma 2, c.c.
Giova rammentare, altresì, che lo scioglimento del contratto sociale determina l'avvio del procedimento di liquidazione. Invero, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 2274
c.c., dopo lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, per ciò che concerne gli affari urgenti, fino al momento in cui vengono presi provvedimenti per la liquidazione. La liquidazione delle società di persone è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli dal 2272 al 2283 del c.c., poste per la società semplice, ma applicabili anche alla società in accomandita semplice in forza del rinvio disposto dal combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 del c.c. Si applicano, altresì, gli articoli dal 2308 e
2312 del c.c., posto il rinvio di cui all'art. 2315 del c.c.
La messa in liquidazione della società è necessaria non solo in vista del pagamento dei debiti sociali, ma anche in funzione della ripartizione dell'eventuale residuo tra i soci. Al termine delle operazioni di liquidazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori sociali, qualora residui un attivo, sarà ammessa la restituzione dei conferimenti ai soci (v. artt. 2280 e pagina 6 di 10 2282 c.c.). Quanto al procedimento dispositivo di liquidazione previsto dall'art. 2275 c.c., esso
è svolto da uno o più liquidatori (non necessariamente interni alla compagine sociale) nominati all'unanimità dai soci o, in caso di disaccordo sulla relativa nomina, dal Presidente del Tribunale.
Sul punto, è utile osservare che “… la nomina del liquidatore di una società di persone
(nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, c.c., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere,
a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale” (Cass. Civile 08.01.2003 n. 61) e, altresì, che “… il socio di una società in accomandita semplice che adduca un sopravvenuto ed essenziale mutamento della attuale realtà societaria rispetto alla situazione iniziale, per avere la società dismesso l'esercizio dell'attività d'impresa ed essere rimasta solo formalmente in vita per l'espletamento di un'attività di mera gestione dei propri beni immobili, fa valere una causa di scioglimento dell'ente e, quindi, al fine di ottenere la divisione degli immobili con attribuzione della quota di sua competenza, non può esperire l'azione all'uopo accordata al comproprietario della cosa comune, dovendo, viceversa, necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui agli artt. 2275 ss. c.c., a meno che egli non alleghi e dimostri la esistenza di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale risultino fissati anche i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti” - Cass.
4.02.1999 n. 959).
Alla luce dei superiori rilievi, sebbene dagli atti di causa delle parti emerga il totale disinteresse dei soci per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in genere, per le vicende sociali, nonché l'inattività della società, in mancanza di prova – e, ancor prima, di allegazione – che i contrasti intervenuti tra i soci abbiano assunto i contorni di un “dissidio” nel senso prima spiegato (cioè, insanabile e tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale) non appaiono sussistere i presupposti per addivenire ad una pronuncia di scioglimento della pagina 7 di 10 società in oggetto, nella fattispecie non ricorrendo la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 co. 1 n. 2 c.c.
Conseguentemente, non essendosi verificata alcuna causa di scioglimento, in considerazione della inderogabilità del procedimento legale di liquidazione, a questo
Decidente rimane preclusa qualsivoglia statuizione sulla domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 62.424,00, che sarebbe “stato costretto a sborsare per la realizzazione delle opere descritte” nella narrativa dell'atto di citazione “rimaste nella esclusiva proprietà e nell'esclusivo possesso di parte convenuta”.
2. Per quanto riguarda la domanda avanzata in via subordinata nei confronti di CP_1
e e relativa all'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041
[...] Controparte_2
c.c. va precisato che i requisiti dell'azione devono rinvenirsi: a) nell'arricchimento di un soggetto, ovvero qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica;
b) nell'impoverimento di un altro soggetto, ovvero il pregiudizio economico subito dal soggetto a danno del quale sia stato conseguito l'arricchimento; c) nella correlazione tra pregiudizio ed arricchimento;
d) nella mancanza di una giusta causa, che è ravvisabile quando il vantaggio economico conseguito a carico di altri non è giustificato da un interesse meritevole di tutela.
Più in particolare, l'arricchimento senza causa è ravvisabile nelle ipotesi in cui esso sia correlativo ad un impoverimento (perdita di un bene o erogazione di un servizio) che non è remunerato e non costituisce né liberalità né adempimento di una obbligazione naturale;
l'ingiustificato arricchimento comporta, a carico dell'arricchito, un obbligo di indennizzo o un obbligo di restituzione, come previsto dall'art. 2041 c.c.
Infine ai fini dell'accoglimento della domanda di arricchimento senza giusta causa è necessario la sussidiarietà dell'azione, nel senso che è improponibile quando l'impoverito può esercitare altre azioni per farsi indennizzare, non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa (art. 2042 c.c.).
Giova osservare, più precisamente, che l'assenza di una causa giustificatrice non può essere identificata con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dal depauperato, ma deve essere accertata in riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito.
La Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte “depauperata”, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito e, pertanto, sussiste detta pagina 8 di 10 causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto (Cass. Civile, Sez. III, 24.05.2002 n. 7627).
Recentemente è stato precisato che “L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria”
(Cass. Civile, Sez. VI, 24.06.2020 n. 12405) ed, ancora, che “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” (Cass. Civile, Sez. III, 11.03.2021 n. 6827).
Orbene, nel caso di specie, risulta formalizzato tra la società in accomandita semplice
“ e il convenuto un contratto di Parte_2 Controparte_2
affitto, per la durata di 20 anni, dell'azienda agricola sita in Scordia C. da Ogliastro 6 stipulato con la scrittura privata del 12.10.2011. Detto contratto di affitto, quindi, non è ancora scaduto né risulta anticipatamente risolto. Conseguentemente, in ragione della natura residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento e della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e la società “ – oltre che del Controparte_2 Parte_2
vincolo societario tuttora sussistente tra l'attore e detta società – va esclusa in radice l'operatività dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., atteso che il vantaggio derivante al locatore dai lavori di adeguamento ai fini societari dell'immobile in questione trova la propria causa giustificatrice nel contratto d' affitto.
La domanda ex art 2041 c.c. proposta contro i convenuti in subordinata è, quindi, infondata.
3. In considerazione della natura del procedimento e dell'esito del giudizio, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
pagina 9 di 10
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di accertamento in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento della società in accomandita semplice “ , con sede Parte_2
in Scordia nella C. da Ogliastro n. 6; rigetta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 62.424,00 in quanto inammissibile;
rigetta la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, il 05.1.2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 784/2014 promossa da:
(nato in [...] il [...] codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLÒ GIGLIO ed elettivamente domiciliato in Palagonia -
CT - Via San Damiano n. 7 attore contro
(nato a [...] – CT - il 12.12.1971 ed ivi residente in C.da Ogliastro n. 6 CP_1
codice fiscal ) C.F._2
(nato a [...] – CT - il 24.07.1947 ed ivi residente in [...]
40, codice fiscal ) C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONINO CACCIOLA ed elettivamente domiciliati in
Scordia – CT -Via Ferruccio Parri n.4 convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2024 le parti hanno precisato come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
▪ Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, unico socio della società in accomandita semplice denominata “ CP_1 [...]
ed il padre di lui per chiedere Parte_2 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare l'obbligo d e CP_1
pagina 1 di 10 di rimborsare le somme ch è stato costretto a sborsare Controparte_2 Parte_1
per la realizzazione delle opere descritte in narrativa, rimaste nella esclusiva proprietà e nell'esclusivo possesso di parte convenuta;
- per l'effetto, condannar CP_1 [...]
, in solito tra loro e/o alternativamente, al pagamento in favore d CP_2 Parte_1
della complessiva somma di euro 62.424,00 per le causali spiegate narrativa;
- ritenere e dichiarare cessato il vincolo societario tra e e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannar al rimborso in favore d della quota societaria di CP_1 Parte_1
euro 23.000,00 pari al 95% del totale;
In subordine, visto l'art. 2041 c.c., tenuto conto di quanto espresso in narrativa: - ritenere e dichiarare che e , CP_1 Controparte_2
senza una giusta causa, si sono arricchiti a danno d delle somme che questi Parte_1
ha sborsato per un totale di euro 86.174,00 con condanna di parte convenuta ad indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale”, nonché, in via cautelare, di “disporre, ex artt. 670 e 771 c.p.c. il sequestro giudiziario e/o conservativo della struttura, della quota societaria e di tutti i beni strumentali facente riferimento alla societ , con Parte_3
sede in Scordia c/da Ogliastro n. 6”.
Deduceva l'attore che nel gennaio 2011 era entrato in contatto con , il CP_1
quale lo aveva convinto a costituire una società per l'apertura di un club-pub a Scordia presso l'immobile (da affittare) - costituito da fondo rustico con fabbricato rurale - di proprietà del di lui padre, . In seguito tra le parti si svolgevano diversi incontri per la Controparte_2
definizione dell'affare – prospettato all'attore molto conveniente – ed infine in data
12.10.2011 dinanzi al Notaio gli odierni comparenti stipulavano l'atto costitutivo Per_1
della società denominata “ ”, di cui l'attore – socio accomandatario - Parte_2
deteneva il 95% delle quote (avendo versato la somma di € 23.750,00) e – socio CP_1
accomandante - il 5%. Contestualmente le parti sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale e si impegnavano alla restituzione totale di tutte le CP_1 Controparte_2
spese necessarie per l'esecuzione dei lavori edili e gli interventi tecnici relativi alla realizzanda struttura da adibire all'attività di ristorazione, che il socio accomandatario si impegnava ad anticipare. Inoltre, si impegnava a rimborsare all'odierno attore anche la metà CP_1
delle somme dallo stesso anticipate per l'acquisto dei beni mobili e dell'arredamento necessari per l'attività.
Tutti i lavori furono eseguiti tra novembre 2011 e gennaio 2012, ma successivamente i rapporti tra i soci si interruppero ingiustificatamente al punto che i convenuti impedirono pagina 2 di 10 all'attore l'accesso alla struttura - sbarrandone le porte d'ingresso- ove, tra l'altro, quest'ultimo aveva riposto tutti gli effetti personali e l'abbigliamento (tant'è che si è vi Pt_1
visto costretto a presentare denuncia/querela presso la stazione dei Carabinieri di Scordia).
Per quanto sopra l'odierno attore chiedeva, quindi, la restituzione di tutte le somme che era stato costretto a sborsare per realizzare le opere suindicate pari ad € 62.424 e ritenere e dichiarare cessato il vincolo societario tra lo stesso e e , CP_1 Controparte_2
disponendo il rimborso in favore di della quota pari al 95% ammontante ad Parte_1
€ 23.750,00. In subordine, chiedeva dichiararsi ex art. 2041 c.c. l'arricchimento senza giusta causa di e in suo danno e, quindi, la restituzione della somma CP_1 Controparte_2
complessiva pari ad € 86.174,00.
▪ Con comparsa depositata in data 18.03.2015, si costituivano in giudizio e CP_1
i quali contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. Controparte_2
Precisavano che il capitale sociale della costituita società non era mai stato versato e puntualizzavano che la documentazione attorea si limitava a provare il versamento di somme di denaro contante sul conto corrente della società pari ad € 8.835,00, senza fornire la prova di ulteriori conferimenti. Sostenevano, inoltre, che l'interruzione dei lavori di adeguamento dell'immobile ai fini sociali era addebitabile all'attore, il quale, non aveva adempiuto all'obbligo di anticipare le somme occorrenti per gli interventi edilizi e l'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento della struttura. Parte convenuta contestava, inoltre, le voci di spesa indicate nel conteggio unilateralmente predisposto dall'attore in data successiva alla scrittura privata del 12.10.2011. In relazione ai dissidi sorti tra i due soci, i convenuti precisavano che aveva effettuato spese personali addebitandole sul conto corrente Pt_1
della società per cui, in seguito alle discussioni sorte, lo aveva invitato a lasciare CP_1
la sede della società dove si era trasferito.
▪ Dopo l'udienza di prima comparizione, il Giudice con ordinanza del 31.08.2015 rigettava l'istanza di sequestro di quote sociali, della struttura e beni strumentali della società
“ e concedeva i termini ex 183 comma 6 c.p.c.. Parte_2
▪ Il procedimento veniva istruito documentalmente e mediante assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto , stante il rigetto degli ulteriori mezzi CP_1
istruttori richiesti..
▪ Con ordinanza del 7.02.2017 il precedente Decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 10 ▪ Il procedimento veniva più volte rinviato per i medesimi incombenti ed infine all'udienza del 19.02.2020 veniva trattato per la prima volta da questo Giudice;
all'udienza del
20.05.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'analisi delle domande attoree, si evince la richiesta di un accertamento - da svolgersi, per questioni di ordine logico, in via preliminare - in ordine alla sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società in accomandita semplice “
[...]
con sede in Scordia nella C. da Ogliastro n. 6 e costituita, con atto del Parte_4
12.10.2011, tra il socio accomandante e il socio accomandatario Parte_1 CP_1
.
[...]
La società in parola non risulta evocata in giudizio. Ciò detto, va opportunamente chiarito che in relazione alla richiesta declaratoria di accertamento di una causa di scioglimento della società di persone, la legittimazione a contraddirvi spetta non alla società, ex se indifferente alla propria permanenza “in vita (giuridica)”, ma proprio e soltanto ai soci controinteressati alla cessazione dell'attività sociale che ne conseguirebbe (Trib. Milano,
13.11.2017 n. 11387). Nella fattispecie, quindi, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato avendo l'attore convenuto in giudizio l'unico suo socio . Parte_5
Va evidenziato che risulta documentalmente provato che nel contratto sottoscritto i soci non hanno previsto cause determinanti lo scioglimento della società e, pertanto, le cause operano di diritto e, quindi, a prescindere dall'eventuale accertamento del verificarsi della causa medesima.
In punto di diritto va osservato che le cause di scioglimento relative alle società di persone sono indicate dall'art. 2272 c.c., norma applicabile anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, in virtù del generico richiamo effettuato negli artt. 2293 e 2315 c.c.. Ai sensi della citata disposizione, ratione temporis vigente, la società si scioglie: 1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Alle suindicate cause di scioglimento l'art. 2308 c.c. aggiunge, relativamente alle società in nome collettivo - con disposizione applicabile anche alle società in accomandita pagina 4 di 10 semplice - ulteriori motivi e precisamente il “provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge” e la “dichiarazione di fallimento”. Oltre a ciò la società in accomandita semplice si scioglie “… quando rimangano soltanto accomandanti o soci accomandatari sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.” (art. 2323, 1° comma, c.c.).
Va in particolare osservato che la causa di scioglimento della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale espressamente prevista dall'art. 2272, n. 2, c.c., può essere determinata da varie cause: - di natura giuridica (quando l'attività
d'impresa che ne forma oggetto divenga preclusa per effetto di un provvedimento normativo); - di natura fisica (per la distruzione irrimediabile di elementi essenziali dell'impresa, quali ad esempio l'azienda o la nave con cui la società opera); - di natura economica (in presenza di perdite patrimoniali tali da rendere impossibile il protrarsi dello svolgimento dell'attività economica); - di natura funzionale (nel caso in cui l'insanabile dissidio tra i soci, precludendo in via permanente la formazione della volontà sociale, finisca per paralizzarne l'attività).
Nella fattispecie de quo l'attore ha omesso di allegare specificamente quale causa di scioglimento della società si fosse verificata, deducendo invero su fatti e circostanze che, a suo dire, assumerebbero i contorni di una truffa ai suoi danni progettata dai convenuti, i quali con raggiri ed inganni lo avrebbero indotto ad investire il denaro “per portare a termine il loro progetto personale e vedersi completamente ristrutturata la loro azienda agricola”.
In mancanza di un consensuale procedimento ricognitivo da parte dei soci, dovendo escludersi le altre cause di scioglimento prima richiamate, indubbiamente non verificatesi nella fattispecie, va indagata la ricorrenza della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale prevista dall'art. 2272 co. 1 n. 2 c.c.
In dottrina, si evidenzia come l'impossibilità rilevante ai fini della norma non possa avere i caratteri dell'assolutezza e della definitività, non essendo sufficiente una temporanea e transitoria difficoltà che potrebbe essere superata dai soci con diversi strumenti.
Anche la giurisprudenza di legittimità condivide una simile impostazione e secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “… il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale pagina 5 di 10 anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio). Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da “gravi inadempienze” di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.” (Cass. Civile 15.07.1996 n. 6410), non potendo peraltro escludersi che il contrasto possa essere risolto anche attraverso il recesso per giusta causa del socio non inadempiente. Inoltre, “… nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti” (Cass. Civile n. 18243/2004).
Sicché, quando il conflitto tra i soci sia determinato da gravi inadempienze di uno di essi, non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi del n. 2, art. 2272 c.c. atteso che può venire superato mediante il ricorso ad altri rimedi consentiti dall'ordinamento, quali l'esclusione del socio inadempiente ex art. 2286 c.c., ovvero il recesso dell'altro socio per giusta causa ex art. 2285, comma 2, c.c.
Giova rammentare, altresì, che lo scioglimento del contratto sociale determina l'avvio del procedimento di liquidazione. Invero, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 2274
c.c., dopo lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, per ciò che concerne gli affari urgenti, fino al momento in cui vengono presi provvedimenti per la liquidazione. La liquidazione delle società di persone è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli dal 2272 al 2283 del c.c., poste per la società semplice, ma applicabili anche alla società in accomandita semplice in forza del rinvio disposto dal combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 del c.c. Si applicano, altresì, gli articoli dal 2308 e
2312 del c.c., posto il rinvio di cui all'art. 2315 del c.c.
La messa in liquidazione della società è necessaria non solo in vista del pagamento dei debiti sociali, ma anche in funzione della ripartizione dell'eventuale residuo tra i soci. Al termine delle operazioni di liquidazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori sociali, qualora residui un attivo, sarà ammessa la restituzione dei conferimenti ai soci (v. artt. 2280 e pagina 6 di 10 2282 c.c.). Quanto al procedimento dispositivo di liquidazione previsto dall'art. 2275 c.c., esso
è svolto da uno o più liquidatori (non necessariamente interni alla compagine sociale) nominati all'unanimità dai soci o, in caso di disaccordo sulla relativa nomina, dal Presidente del Tribunale.
Sul punto, è utile osservare che “… la nomina del liquidatore di una società di persone
(nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, c.c., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere,
a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale” (Cass. Civile 08.01.2003 n. 61) e, altresì, che “… il socio di una società in accomandita semplice che adduca un sopravvenuto ed essenziale mutamento della attuale realtà societaria rispetto alla situazione iniziale, per avere la società dismesso l'esercizio dell'attività d'impresa ed essere rimasta solo formalmente in vita per l'espletamento di un'attività di mera gestione dei propri beni immobili, fa valere una causa di scioglimento dell'ente e, quindi, al fine di ottenere la divisione degli immobili con attribuzione della quota di sua competenza, non può esperire l'azione all'uopo accordata al comproprietario della cosa comune, dovendo, viceversa, necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui agli artt. 2275 ss. c.c., a meno che egli non alleghi e dimostri la esistenza di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale risultino fissati anche i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti” - Cass.
4.02.1999 n. 959).
Alla luce dei superiori rilievi, sebbene dagli atti di causa delle parti emerga il totale disinteresse dei soci per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in genere, per le vicende sociali, nonché l'inattività della società, in mancanza di prova – e, ancor prima, di allegazione – che i contrasti intervenuti tra i soci abbiano assunto i contorni di un “dissidio” nel senso prima spiegato (cioè, insanabile e tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale) non appaiono sussistere i presupposti per addivenire ad una pronuncia di scioglimento della pagina 7 di 10 società in oggetto, nella fattispecie non ricorrendo la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 co. 1 n. 2 c.c.
Conseguentemente, non essendosi verificata alcuna causa di scioglimento, in considerazione della inderogabilità del procedimento legale di liquidazione, a questo
Decidente rimane preclusa qualsivoglia statuizione sulla domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 62.424,00, che sarebbe “stato costretto a sborsare per la realizzazione delle opere descritte” nella narrativa dell'atto di citazione “rimaste nella esclusiva proprietà e nell'esclusivo possesso di parte convenuta”.
2. Per quanto riguarda la domanda avanzata in via subordinata nei confronti di CP_1
e e relativa all'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041
[...] Controparte_2
c.c. va precisato che i requisiti dell'azione devono rinvenirsi: a) nell'arricchimento di un soggetto, ovvero qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica;
b) nell'impoverimento di un altro soggetto, ovvero il pregiudizio economico subito dal soggetto a danno del quale sia stato conseguito l'arricchimento; c) nella correlazione tra pregiudizio ed arricchimento;
d) nella mancanza di una giusta causa, che è ravvisabile quando il vantaggio economico conseguito a carico di altri non è giustificato da un interesse meritevole di tutela.
Più in particolare, l'arricchimento senza causa è ravvisabile nelle ipotesi in cui esso sia correlativo ad un impoverimento (perdita di un bene o erogazione di un servizio) che non è remunerato e non costituisce né liberalità né adempimento di una obbligazione naturale;
l'ingiustificato arricchimento comporta, a carico dell'arricchito, un obbligo di indennizzo o un obbligo di restituzione, come previsto dall'art. 2041 c.c.
Infine ai fini dell'accoglimento della domanda di arricchimento senza giusta causa è necessario la sussidiarietà dell'azione, nel senso che è improponibile quando l'impoverito può esercitare altre azioni per farsi indennizzare, non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa (art. 2042 c.c.).
Giova osservare, più precisamente, che l'assenza di una causa giustificatrice non può essere identificata con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dal depauperato, ma deve essere accertata in riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito.
La Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte “depauperata”, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito e, pertanto, sussiste detta pagina 8 di 10 causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto (Cass. Civile, Sez. III, 24.05.2002 n. 7627).
Recentemente è stato precisato che “L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria”
(Cass. Civile, Sez. VI, 24.06.2020 n. 12405) ed, ancora, che “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” (Cass. Civile, Sez. III, 11.03.2021 n. 6827).
Orbene, nel caso di specie, risulta formalizzato tra la società in accomandita semplice
“ e il convenuto un contratto di Parte_2 Controparte_2
affitto, per la durata di 20 anni, dell'azienda agricola sita in Scordia C. da Ogliastro 6 stipulato con la scrittura privata del 12.10.2011. Detto contratto di affitto, quindi, non è ancora scaduto né risulta anticipatamente risolto. Conseguentemente, in ragione della natura residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento e della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e la società “ – oltre che del Controparte_2 Parte_2
vincolo societario tuttora sussistente tra l'attore e detta società – va esclusa in radice l'operatività dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., atteso che il vantaggio derivante al locatore dai lavori di adeguamento ai fini societari dell'immobile in questione trova la propria causa giustificatrice nel contratto d' affitto.
La domanda ex art 2041 c.c. proposta contro i convenuti in subordinata è, quindi, infondata.
3. In considerazione della natura del procedimento e dell'esito del giudizio, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di accertamento in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento della società in accomandita semplice “ , con sede Parte_2
in Scordia nella C. da Ogliastro n. 6; rigetta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 62.424,00 in quanto inammissibile;
rigetta la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, il 05.1.2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
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