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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NN SERRAO Presidente Rel.
CAPANNOLI Giudice Dott.ssa Giulia
Dott. Bonifacio ROSSI Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2740/25 V.G, promossa congiuntamente da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Ristori del
Foro di Firenze (C.F. () ed elettivamente domiciliato presso loC.F._2 Studio della medesima in Sinalunga (SI), V.le Trieste n. 142, comeda mandato in calce al presente ricorso.
E
Parte_2 (C.F. C.F._3 ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Roggi del Foro di Siena (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio della in Loc. Bettolle - Sinalunga (SI), P.zza V. Emanuele n. 13, come da mandato in calce al presente ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 21.7.2025 )
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data i ricorrenti hanno adito il
Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: di aver contratto matrimonio concordatario in Sinalunga in data 7.12.2002; - che dal matrimonio, in data 6 Giugno 2003 è nato a [...] il figlio Per_1 studente universitario non ancora economicamente autosufficiente;
- che l'unione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi ed è stata turbata da incomprensioni di fondo, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
- che gli odierni istanti si erano determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.. Chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza;
'2) in ordine al figlio Per_1 stante la maggiore età dello stesso, i rapporti con il medesimo verranno gestiti autonomamente da ciascun genitore nel rispetto dell'altro.
Allo stato il figlio manterrà la propria residenza presso l'ex casa coniugale, ad oggi sottoposta a procedura di pignoramento, e al momento del rilascio si trasferirà con il padre in altra abitazione;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, mentre tutte le spese straordinarie del medesimo, relative all'abbigliamento, mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc resteranno carico del Sig.
Parte_1 nella misura del 100%. Dette spese, ove anticipate dalla Sig.ra Pt_2 dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza, e rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione di spesa. Per le spese straordinarie, come sopra detto, tutte sostenute dal sig. Parte_1 le parti fanno espresso riferimento al "Protocollo procedimento separazione e divorzio" approvato e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense di Siena del
25/7/2018, protocollo che dichiarano di aver già ricevuto dal proprio legale;
4) i coniugi si danno atto di trarre dalle proprie attività lavorative un reddito adeguato soddisfare le proprie esigenze, cosicché, non avanzano l'uno dall'altra, a reciprocamente, alcuna richiesta di mantenimento;
5) a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e quale patto accessorio ed elemento essenziale per la definizione della crisi coniugale, la Sig.ra Parte_2 si obbliga e si impegna a cedere e a trasferire al figlio CP_1 entro e non oltre quindici giorni dall'emananda sentenza di separazione, la quota di partecipazione dalla stessa posseduta nella società "EQUIPE GROUP S.R.L.", con sede in Sinalunga (SI),
Via Casalpiano n. 16 (P. I.V.A. P.IVA 1 ), e precisamente una quota del valore nominale di Euro 2.500,00 (25%).
Sarà di esclusiva cura del Sig. Parte_1 prendere contatti e incaricare il Notaio per
Pt_2 della data fissata per l'atto con il trasferimento, oltre che informare la Sig.ra anticipo di almeno cinque giorni.
Le spese notarili e ogni ulteriore spesa accessoria necessaria per il suddetto trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1 Il trasferimento della quota di partecipazione della Sig.ra Parte_2 in capo al figlio CP_1 verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
6) ai fini del trasferimento della quota di partecipazione di cui al punto che precede, i ricorrenti allegano la visura camerale della Equipe Group S.r.l. (doc. 5) e dichiarano che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, si è pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di partecipazione considerando espressamente tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1978 n. 74, e specificamente per il trasferimento da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella fine del rapporto matrimoniale e nella volontà e necessità determinatasi fra i coniugi di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale;
7) sempre a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità, il Sig. Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, che ne costituisce quietanza, versa alla Sig.ra Pt_2 la somma di Euro 3.650,00
(tremilaseicentocinquanta/00);
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni di cui al presente atto, che definiscono e danno sistemazione totale e definitiva agli assetti economico patrimoniali dei medesimi, hanno carattere di negoziazione globale della loro crisi coniugale, sicché ciascuna di esse è stata ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della loro crisi, precisando altresì che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, con ogni e più ampia rinuncia a reciproche pretese di restituzione;
9) i coniugi prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente:
10) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà
a norme imperative o all'ordine pubblico
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 1.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte.
Il Collegio provvede con separata ordinanza alla rimessione ella causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 Parte_2 così provvede : e
1) Omologa la separazione consensuale tra Parte_1 e Parte_2 ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Sinalunga in data 7.12.2002 Comune, atto n. 28, parte II, Serie
A, anno 2002 alle condizioni sopraindicate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sinalunga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 21.11.2025
La Presidente est.
NN RR
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NN SERRAO Presidente Rel.
CAPANNOLI Giudice Dott.ssa Giulia
Dott. Bonifacio ROSSI Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2740/25 V.G, promossa congiuntamente da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Ristori del
Foro di Firenze (C.F. () ed elettivamente domiciliato presso loC.F._2 Studio della medesima in Sinalunga (SI), V.le Trieste n. 142, comeda mandato in calce al presente ricorso.
E
Parte_2 (C.F. C.F._3 ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Roggi del Foro di Siena (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio della in Loc. Bettolle - Sinalunga (SI), P.zza V. Emanuele n. 13, come da mandato in calce al presente ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 21.7.2025 )
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data i ricorrenti hanno adito il
Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: di aver contratto matrimonio concordatario in Sinalunga in data 7.12.2002; - che dal matrimonio, in data 6 Giugno 2003 è nato a [...] il figlio Per_1 studente universitario non ancora economicamente autosufficiente;
- che l'unione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi ed è stata turbata da incomprensioni di fondo, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
- che gli odierni istanti si erano determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.. Chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza;
'2) in ordine al figlio Per_1 stante la maggiore età dello stesso, i rapporti con il medesimo verranno gestiti autonomamente da ciascun genitore nel rispetto dell'altro.
Allo stato il figlio manterrà la propria residenza presso l'ex casa coniugale, ad oggi sottoposta a procedura di pignoramento, e al momento del rilascio si trasferirà con il padre in altra abitazione;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, mentre tutte le spese straordinarie del medesimo, relative all'abbigliamento, mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc resteranno carico del Sig.
Parte_1 nella misura del 100%. Dette spese, ove anticipate dalla Sig.ra Pt_2 dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza, e rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione di spesa. Per le spese straordinarie, come sopra detto, tutte sostenute dal sig. Parte_1 le parti fanno espresso riferimento al "Protocollo procedimento separazione e divorzio" approvato e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense di Siena del
25/7/2018, protocollo che dichiarano di aver già ricevuto dal proprio legale;
4) i coniugi si danno atto di trarre dalle proprie attività lavorative un reddito adeguato soddisfare le proprie esigenze, cosicché, non avanzano l'uno dall'altra, a reciprocamente, alcuna richiesta di mantenimento;
5) a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e quale patto accessorio ed elemento essenziale per la definizione della crisi coniugale, la Sig.ra Parte_2 si obbliga e si impegna a cedere e a trasferire al figlio CP_1 entro e non oltre quindici giorni dall'emananda sentenza di separazione, la quota di partecipazione dalla stessa posseduta nella società "EQUIPE GROUP S.R.L.", con sede in Sinalunga (SI),
Via Casalpiano n. 16 (P. I.V.A. P.IVA 1 ), e precisamente una quota del valore nominale di Euro 2.500,00 (25%).
Sarà di esclusiva cura del Sig. Parte_1 prendere contatti e incaricare il Notaio per
Pt_2 della data fissata per l'atto con il trasferimento, oltre che informare la Sig.ra anticipo di almeno cinque giorni.
Le spese notarili e ogni ulteriore spesa accessoria necessaria per il suddetto trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1 Il trasferimento della quota di partecipazione della Sig.ra Parte_2 in capo al figlio CP_1 verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
6) ai fini del trasferimento della quota di partecipazione di cui al punto che precede, i ricorrenti allegano la visura camerale della Equipe Group S.r.l. (doc. 5) e dichiarano che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, si è pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di partecipazione considerando espressamente tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1978 n. 74, e specificamente per il trasferimento da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella fine del rapporto matrimoniale e nella volontà e necessità determinatasi fra i coniugi di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale;
7) sempre a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità, il Sig. Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, che ne costituisce quietanza, versa alla Sig.ra Pt_2 la somma di Euro 3.650,00
(tremilaseicentocinquanta/00);
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni di cui al presente atto, che definiscono e danno sistemazione totale e definitiva agli assetti economico patrimoniali dei medesimi, hanno carattere di negoziazione globale della loro crisi coniugale, sicché ciascuna di esse è stata ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della loro crisi, precisando altresì che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, con ogni e più ampia rinuncia a reciproche pretese di restituzione;
9) i coniugi prestano sin d'ora vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente:
10) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà
a norme imperative o all'ordine pubblico
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 1.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte.
Il Collegio provvede con separata ordinanza alla rimessione ella causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 Parte_2 così provvede : e
1) Omologa la separazione consensuale tra Parte_1 e Parte_2 ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Sinalunga in data 7.12.2002 Comune, atto n. 28, parte II, Serie
A, anno 2002 alle condizioni sopraindicate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sinalunga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 21.11.2025
La Presidente est.
NN RR
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi