Articolo 33 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
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13 luglio 1980
Art. 33. (Personale utilizzato nelle comunita' dei Corpi di polizia)

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunita' del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso e' stato assunto.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980