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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 404/2024 RG lavoro
TRA
, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Bargoni del Parte_1
Foro di Fermo
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
Mazzaferri
Appellato
Controparte_2
non costituito
[...]
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 novembre 2024 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di , titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal Parte_1 marzo 2014, intesa ad ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 24.067,16 CP_ corrisposta dall' al titolo in questione, di cui detto aveva chiesto la restituzione con CP_1 raccomandata del 18 marzo 2024, in relazione all'assoggettabilità del trattamento pensionistico alle previsioni dell'art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, che a partire dal gennaio 2015 aveva introdotto il sistema del doppio calcolo e la liquidazione secondo il minor importo tra sistema retributivo e quello misto.
Avverso tale statuizione ha proposto appello, censurando l'errore del Parte_1
Tribunale nell'affermare che la rideterminazione in peius a detrimento del ricorrente fosse fondata su un provvedimento legislativo intervenuto successivamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza, e non su un errore imputabile all'ente pagatore, dunque nel ritenere applicabile la regola della ripetibilità prima dell'intero decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2033
c.c., avuto riguardo all'intervallo temporale tra la decorrenza della riliquidazione e la richiesta di ripetizione. L'appellante ha invocato il principio di irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate in assenza di dolo dell'accipiens, stante il lungo lasso temporale trascorso nell'inerzia colpevole dell'ente erogatore, il cui errore per l'appunto era consistito nella tardività inescusabile del ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi di una legislazione entrata in vigore sin dall'anno
2014. L'appellante ha insistito, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Il non si è costituito. Controparte_2
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur in difetto di prova circa la rituale notifica del gravame al Controparte_2
non costituito nel presente grado, la causa, in applicazione del principio della
[...]
"ragione più liquida" ed alla stregua delle considerazioni che seguono, può essere decisa senza concreto pregiudizio per la posizione di detta Amministrazione, posto che in questa sede si CP_ controverte unicamente circa la sussistenza o meno dell'obbligo in capo all' di ripetere somme già erogate.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Pacifica la genesi dell'indebito oggettivo azionato in sede giudiziale, non imputabile a dolo dell'accipiens, bensì all'entrata in vigore di una normativa - la legge n.190/2014 - che ha stabilito diversi e meno favorevoli criteri di calcolo del trattamento pensionistico originariamente riconosciuto all'appellato. Controversa è, invece, la ripetibilità, in base allo ius superveniens, delle somme erogate in misura superiore a quanto spettante all'appellante, affermata dal Tribunale in ragione della ritenuta assenza di errori da parte dell'Ente erogatore, il quale si è attivato per il recupero dell'eccedenza entro il termine di prescrizione estintiva decennale.
Invero, l'art. 13 della legge n.412/1991, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, precisa al primo comma che queste ultime si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite…
Al riguardo, va detto che l'Ordinanza n. 13223/2020, resa dalla Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale, consacra il formarsi di un orientamento interpretativo in forza del quale la regola civilistica della ripetibilità non opera in tema di erogazioni assistenziali, ogniqualvolta vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non sia al medesimo addebitabile.
In quest'ottica, l'inerzia dell' , protrattasi per quasi un decennio, nel compiere le CP_1 doverose verifiche ed i controlli d'ufficio necessari a stabilire l'esatto ammontare del trattamento pensionistico spettante all'appellante, costituisce una condotta negligente, ossia colposa, causativa dell'errore nella liquidazione del quantum debeatur.
Ed infatti, integra senza dubbio errore la liquidazione ad un soggetto del trattamento pensionistico, in base a criteri di calcolo non più vigenti in forza della normativa di settore.
D'altro canto, è privo di pregio l'argomento secondo cui a legittimare l'operato dell'Ente erogatore basterebbe la circostanza che il calcolo in rettifica sia intervenuto prima dell'inutile decorso del termine di prescrizione decennale;
ciò in quanto il decorso del termine di prescrizione estintiva decennale del diritto dell'Ente erogatore di ripetere quanto indebitamente versato viene in considerazione nei soli casi in cui, per l'appunto, la ripetizione sia possibile ai sensi degli artt. 2033
e ss.c.c., ossia nei casi in cui l'accipiens versi in dolo.
Viceversa, rispetto all'assistito che, come l'odierno appellante, deve presumersi in buona fede al momento della ricezione delle somme in eccedenza, il lungo lasso temporale, trascorso nella perdurante situazione di “apparente” titolarità del diritto a percepire le somme erogate, non può che costituire uno specifico fattore di radicamento di tale stato soggettivo di buona fede che, in uno alla ricorrenza dell'errore, imputabile a scarsa solerzia del solvens nel verificare ed applicare i corretti criteri di calcolo vigenti ratione temporis, realizza la fattispecie di irripetibilità disciplinata dal citato art. 52 l.n.88/89.
In altri termini, il lungo trascorrere del tempo concorre vieppiù a determinare una situazione di apparenza del diritto, idonea a generare affidamento del percettore, che dal canto suo non abbia, come in specie, contribuito in alcun modo al verificarsi dell'errore stesso, né era in grado di avvedersene, attesa l'oggettiva complessità dei dati e dei riferimenti tecnici che presiedono al meccanismo di liquidazione di un trattamento pensionistico, la cui conoscibilità non è esigibile dal profano.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata nel senso sollecitato dall'appellante CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara CP_ CP_ che nulla deve all' al titolo dedotto in causa;
2) condanna l' al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di in euro 1.200,00 Parte_1 per il primo grado e in euro 1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 404/2024 RG lavoro
TRA
, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Bargoni del Parte_1
Foro di Fermo
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
Mazzaferri
Appellato
Controparte_2
non costituito
[...]
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 novembre 2024 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di , titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal Parte_1 marzo 2014, intesa ad ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 24.067,16 CP_ corrisposta dall' al titolo in questione, di cui detto aveva chiesto la restituzione con CP_1 raccomandata del 18 marzo 2024, in relazione all'assoggettabilità del trattamento pensionistico alle previsioni dell'art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, che a partire dal gennaio 2015 aveva introdotto il sistema del doppio calcolo e la liquidazione secondo il minor importo tra sistema retributivo e quello misto.
Avverso tale statuizione ha proposto appello, censurando l'errore del Parte_1
Tribunale nell'affermare che la rideterminazione in peius a detrimento del ricorrente fosse fondata su un provvedimento legislativo intervenuto successivamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza, e non su un errore imputabile all'ente pagatore, dunque nel ritenere applicabile la regola della ripetibilità prima dell'intero decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2033
c.c., avuto riguardo all'intervallo temporale tra la decorrenza della riliquidazione e la richiesta di ripetizione. L'appellante ha invocato il principio di irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate in assenza di dolo dell'accipiens, stante il lungo lasso temporale trascorso nell'inerzia colpevole dell'ente erogatore, il cui errore per l'appunto era consistito nella tardività inescusabile del ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi di una legislazione entrata in vigore sin dall'anno
2014. L'appellante ha insistito, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Il non si è costituito. Controparte_2
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur in difetto di prova circa la rituale notifica del gravame al Controparte_2
non costituito nel presente grado, la causa, in applicazione del principio della
[...]
"ragione più liquida" ed alla stregua delle considerazioni che seguono, può essere decisa senza concreto pregiudizio per la posizione di detta Amministrazione, posto che in questa sede si CP_ controverte unicamente circa la sussistenza o meno dell'obbligo in capo all' di ripetere somme già erogate.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Pacifica la genesi dell'indebito oggettivo azionato in sede giudiziale, non imputabile a dolo dell'accipiens, bensì all'entrata in vigore di una normativa - la legge n.190/2014 - che ha stabilito diversi e meno favorevoli criteri di calcolo del trattamento pensionistico originariamente riconosciuto all'appellato. Controversa è, invece, la ripetibilità, in base allo ius superveniens, delle somme erogate in misura superiore a quanto spettante all'appellante, affermata dal Tribunale in ragione della ritenuta assenza di errori da parte dell'Ente erogatore, il quale si è attivato per il recupero dell'eccedenza entro il termine di prescrizione estintiva decennale.
Invero, l'art. 13 della legge n.412/1991, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, precisa al primo comma che queste ultime si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite…
Al riguardo, va detto che l'Ordinanza n. 13223/2020, resa dalla Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale, consacra il formarsi di un orientamento interpretativo in forza del quale la regola civilistica della ripetibilità non opera in tema di erogazioni assistenziali, ogniqualvolta vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non sia al medesimo addebitabile.
In quest'ottica, l'inerzia dell' , protrattasi per quasi un decennio, nel compiere le CP_1 doverose verifiche ed i controlli d'ufficio necessari a stabilire l'esatto ammontare del trattamento pensionistico spettante all'appellante, costituisce una condotta negligente, ossia colposa, causativa dell'errore nella liquidazione del quantum debeatur.
Ed infatti, integra senza dubbio errore la liquidazione ad un soggetto del trattamento pensionistico, in base a criteri di calcolo non più vigenti in forza della normativa di settore.
D'altro canto, è privo di pregio l'argomento secondo cui a legittimare l'operato dell'Ente erogatore basterebbe la circostanza che il calcolo in rettifica sia intervenuto prima dell'inutile decorso del termine di prescrizione decennale;
ciò in quanto il decorso del termine di prescrizione estintiva decennale del diritto dell'Ente erogatore di ripetere quanto indebitamente versato viene in considerazione nei soli casi in cui, per l'appunto, la ripetizione sia possibile ai sensi degli artt. 2033
e ss.c.c., ossia nei casi in cui l'accipiens versi in dolo.
Viceversa, rispetto all'assistito che, come l'odierno appellante, deve presumersi in buona fede al momento della ricezione delle somme in eccedenza, il lungo lasso temporale, trascorso nella perdurante situazione di “apparente” titolarità del diritto a percepire le somme erogate, non può che costituire uno specifico fattore di radicamento di tale stato soggettivo di buona fede che, in uno alla ricorrenza dell'errore, imputabile a scarsa solerzia del solvens nel verificare ed applicare i corretti criteri di calcolo vigenti ratione temporis, realizza la fattispecie di irripetibilità disciplinata dal citato art. 52 l.n.88/89.
In altri termini, il lungo trascorrere del tempo concorre vieppiù a determinare una situazione di apparenza del diritto, idonea a generare affidamento del percettore, che dal canto suo non abbia, come in specie, contribuito in alcun modo al verificarsi dell'errore stesso, né era in grado di avvedersene, attesa l'oggettiva complessità dei dati e dei riferimenti tecnici che presiedono al meccanismo di liquidazione di un trattamento pensionistico, la cui conoscibilità non è esigibile dal profano.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata nel senso sollecitato dall'appellante CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara CP_ CP_ che nulla deve all' al titolo dedotto in causa;
2) condanna l' al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di in euro 1.200,00 Parte_1 per il primo grado e in euro 1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente