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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1489/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC TO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4047/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008958705 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008958705 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 5.9.23 Ricorrente_1 ricorre per revocazione ex art. 395 n. 4 cpc avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato definito il giudizio avverso la cartella esattoriale n.
29820219008958705000 (IMU 2013 e imposta registro 2016) con la conferma della sentenza di primo grado n. 1160/02/2022 della CGT di Siracusa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 cpc, secondo il quale il giudice d'appello “… non ha scorto la prova dell'interesse ad agire per il pericolo del pignoramento della pensione …”, unitamente ad altri motivi personali, non costituisce errore di fatto inteso quale presupposto logico giuridico sul quale si fonda la decisione della quale si chiede la revoca.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 per la revocazione della sentenza della CGT di secondo grado della Sicilia – sez.
4 - n. 6497/04/2023 pubblicata il 27.7.23 e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 350,00, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC TO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4047/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008958705 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008958705 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 5.9.23 Ricorrente_1 ricorre per revocazione ex art. 395 n. 4 cpc avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato definito il giudizio avverso la cartella esattoriale n.
29820219008958705000 (IMU 2013 e imposta registro 2016) con la conferma della sentenza di primo grado n. 1160/02/2022 della CGT di Siracusa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 cpc, secondo il quale il giudice d'appello “… non ha scorto la prova dell'interesse ad agire per il pericolo del pignoramento della pensione …”, unitamente ad altri motivi personali, non costituisce errore di fatto inteso quale presupposto logico giuridico sul quale si fonda la decisione della quale si chiede la revoca.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 per la revocazione della sentenza della CGT di secondo grado della Sicilia – sez.
4 - n. 6497/04/2023 pubblicata il 27.7.23 e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 350,00, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto