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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11493 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. IA EL ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 68932, Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA Parte 1 in persona del Procuratore ad negotia, signora Parte_2 munita dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 03/08/2021 di
[...] cui ai numeri 95399/11384 di rep/racc. in autentica Notaio Dott. Persona 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita del Foro di Milano ( ), con studio in Milano, C.F. 1 via E. Besana n. 11 e Gabriele Pizzi del Foro di Roma ( ), Via dei Campi C.F. 2
Flegrei n. 61, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in virtù di delega versata in atti.
ATTORE
E
Controparte 1 C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino (C.F C.F. 3 (), giusta procura generale alle liti per rep. N 54368 racc. n. 15494, registrato a Roma l'11 settembreatto del notaio Persona_2 "
2020.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
"imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
La parte attrice concludeva:
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che gli assegni non trasferibili nn. 8202062919-11 e
8237677048-03 dell'importo rispettivamente di € 1.000,00 e € 5.239,00 inviati con posta raccomandata sono stati pagati dalla società Controparte 1 a soggetto diverso dal legittimo beneficiario in violazione dell'art 43 Legge Assegni nonché dagli artt. 1176 c.c., secondo comma e
1218 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad € 6.239,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della Parte 1 di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15% di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
Parte convenuta concludeva:
"- Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della Controparte_1 siccome infondate in fatto e diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa. "
*****************
Parte attrice a sostegno della propria domanda allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri ordinava al Banco Popolare ed alla Banca Popolare di Novara di emettere rispettivamente gli assegni n. 8202062919-11 intestato a Persona 3 dell'importo di €
1.000,00 e n. 8237677048-03 intestato a Persona 4 dell'importo di € 5.239,00(doc. 1); che detti assegni venivano inviati tramite posta raccomandata rispettivamente n.
Codice Fiscale_4 e n. 01WAV0H36L00004799 (doc. 3); che detti assegni non pervenivano ai beneficiari, i quali presentavano denuncia-querela di non aver ricevuto l'assegno inviatogli, presso le Questura di Crotone il Persona 3 e presso la Legione dei Carabinieri Lazio, Staz.
Pt 3 il Persona 4 disconoscendo ogni firma apposta sul titolo di credito (doc. 4); che la
Parte 1 ordinava, pertanto, ai propri istituti di credito, Unipol Banca e Banca Popolare di Novara, di provvedere ad un nuovo pagamento nei confronti di mediante bonifico e Persona 3
Persona 4 mediante nuovo assegno bancario ( doc. 5); che la banca negoziatrice era da ritenersi responsabile per aver violato del dettato normativo di cui all'art. 43, R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse domande ed allegando: il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte attore;
la corretta identificazione della negoziazione dei titoli in esame posto che il loro pagamento è avvenuto nei confronti dei legittimi beneficiari in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius;
la responsabilità della parte attrice per violazione dell'art. 83 del vigente DPR 29 marzo 1973 n° 156.
La costituzione della parte convenuta è stata realizzata tardivamente in data 24.03.2023,
nello stesso giorno in cui è stata svolta con trattazione scritta la prima udienza di comparizione, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., 2° e 3° co., ovvero decadendo dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Non venivano richiesti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., per cui all'udienza del 14.11.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, in cui veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
Si rileva che parte convenuta non depositava in atti le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., come ammessi.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
con il procedimento Con riferimento alla causa petendi, Parte 1 che ci occupa invoca la responsabilità di per aver pagato a soggetti non Controparte_1 legittimati i dedotti assegni non trasferibili ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi da Unipol Banca
S.p.A. e precisamente:
Persona 3 (beneficiario originario),assegno n. 8202062919-11, intestato a dell'importo di Euro 1.000,00, munito di clausola "NON TRASFERIBILE", a titolo di risarcimento del danno all'avente diritto, nel sinistro n. 201408570017201, inviato mediante raccomandata n SGSHVR142170000038, trafugato, contraffatto ed incassato presso [...]
Controparte 1 da falso beneficiario;
assegno n. 8237677048-03, intestato a Persona 4 (beneficiario originario), dell'importo di Euro 5.239,00, munito di clausola “NON TRASFERIBILE", a titolo di risarcimento del danno all'avente diritto, nel sinistro n. 201109840007502, inviato mediante raccomandata n 01WAV0H36L00004799, trafugato, contraffatto ed incassato presso [...]
Controparte 1 da falso beneficiario;
Dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, la domanda di parte attrice, appare fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente si ricorda che in merito al riparto dell'onere della prova l'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto dedotto, ovvero: l'emissione e spedizione da parte del Banco Popolare, quanto al primo assegno (n. 8202062919-11) mediante raccomandata n. SGSHVR142170000038 e dalla Banca Popolare di Novara quanto al secondo assegno ( n. 8237677048-03) mediante raccomandata n 01WAV0H36L00004799 ai legittimi beneficiari;
le denunce/querela svolte dai legittimi beneficiari, Persona 4 rispettivamente presso la questura di Persona 5 e
Crotone e la Regioni Carabinieri Lazio, Stazione CC Pt 3 per l'illecito incasso da parte di ignoti dell'assegni di cui erano beneficiari a titolo di risarcimento del danno a seguito di sinistro, con disconoscimento delle firme apposte sui medesimi assegni;
la ripetizione dei pagamenti a favore dei legittimi beneficiari;
copia degli assegni originariamente emessi e contraffatti (Cfr. doc.ti da 1 a 5 allegati da parte attrice);
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta non risulta contestata, anzi confermata, la circostanza che gli assegni de qibus siano stati incassati presso i propri Uffici Postali e precisamente:
- l'assegno bancario n. 8202062919 di € 1.000,00, emesso da Banco Popolare Soc. Coop. munito della clausola di non trasferibilità, è stato presentato all'incasso presso l' Controparte 2 di Crotone
RN (fraz. 18044) in data 10/09/2014, in versamento sul rapporto di deposito a risparmio n. 000042545458 intestato a , nominativo presente sul titolo;
Persona_6
- l'assegno bancario n. 8237677048 di € 5.239,00, emesso da Banca Popolare di Novara S.p.A. e munito della clausola di non trasferibilità, è stato presentato all'incasso presso l' CP_2 Postale di
Roma 113 (fraz. 55746) in data 14/10/2011, in versamento sul rapporto di deposito a risparmio n. 000037359610 intestato a nominativo presente sul titolo.Persona 4
Tuttavia, parte convenuta non fornisce prova sulla corretta modalità di identificazione dei soggetti che hanno portato l'assegno all'incasso, atteso che ha depositato per ciascuno la copia della carta di identità e la tessera sanitaria per Persona 6 e il codice fiscale per il Persona_7
Si ricorda che la Circolare ABI del 2001, in presenza di specifici e ben indicati fattori di rischio, prescriveva ai Cassieri degli istituti bancari di richiedere due documenti identificativi muniti di fotografia al richiedente l'incasso, in luogo della sola carta di identità, per defatigare il moltiplicarsi di illecite operazioni da anni perpetrate da sedicenti beneficiari di assegni. La società convenuta ha disatteso tale prescrizione.
Ebbene, dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni richiamati da parte dei sedicenti beneficiari.
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è Controparte_1 con la diligenza dovuta, è da riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti dei soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento dell'assegno sopra descritto a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare il sedicente beneficiario dell'assegno secondo i criteri normativi previsti, per cui il pagamento dell'assegno dedotto sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, che pur non sono stati prodotti in atti, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Si osserva che la società convenuta ha depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione risposta le "inquiry", datate 09.01.2023, mentre gli assegni sono stati incassati dal sedicente beneficiario in data 02.03.2015 e dal sedicente beneficiario Persona 4 in Persona 6 data 13.01.2014. Dunque, emerge chiaramente che non è stata svolta l'indagine di verifica nel tempo utile allo svolgimento dell'operazione di incasso degli assegni.
Vieppiù, dall'esame della carta di identità relativa al signor Persona 6 si osserva che la data di nascita dello stesso è indicata in 18.07.1959, mentre il legittimo beneficiario risulta nato il
18.07.1932, come dallo stesso indicato nella denuncia querela versata in atti da parte attrice. A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere e si rileva che a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che i pagamenti da parte della CP 1
[...] quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparissero i reali beneficiari dei titoli.
Dunque, nel caso in esame, si ribadisce che la parte convenuta alcuna prova liberatoria ha prodotto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, scaturita dalla sua condotta negligente, tale da aver causato alla parte istante un danno che va parametrato all'importo incassato dalla sedicente beneficiaria, per la somma di euro 36.047,00.
Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, pur ribadendo che la stessa si decaduta dalla possibilità di sollevarla, attesa la sua tardiva costituzione in giudizio, si osserva che il dedotto concorso di colpa non è fondato in ragione del fatto che gli assegni sono stati spediti con raccomandata A.R., come provato dalla società attrice (Cfr. doc. 3).
La contestazione sul punto da parte della parte convenuta che l'unico mezzo di spedizione sicuro sarebbe garantito solo dal servizio di posta assicurata, invero, non consente di assumersi come provata l'asserita condotta colposa di parte attrice, che secondo l'insegnamento della Cassazione integrerebbe concorso colposo del danneggiato (Cass. S.U. 9769/2020).
E si ribadisce che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie CP_1 Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cfr. Cass. 2023 n. 25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché il titolo di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque,
l'eventuale invio con posta asseritamente non adeguata non costituirebbe di per se un antecedente causale dell'evento dannoso, anche perché la spedizione è gestita dalla stessa Controparte 1 inoltre in tale modalità non è ravvisabile un antecedente causale dell'evento dannoso in esame, o quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo è infondato e non provato.
CP 1La S.p.A. deve essere, pertanto, essere condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 6.239,00 (Euro 1.000,00 + Euro 5.239,00). Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo. Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la CP 1
[...] al pagamento in favore della Parte 1 della somma di euro
6.239,00, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 30.07.2025.
Il Giudice
IA EL ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. IA EL ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 68932, Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA Parte 1 in persona del Procuratore ad negotia, signora Parte_2 munita dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 03/08/2021 di
[...] cui ai numeri 95399/11384 di rep/racc. in autentica Notaio Dott. Persona 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita del Foro di Milano ( ), con studio in Milano, C.F. 1 via E. Besana n. 11 e Gabriele Pizzi del Foro di Roma ( ), Via dei Campi C.F. 2
Flegrei n. 61, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in virtù di delega versata in atti.
ATTORE
E
Controparte 1 C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino (C.F C.F. 3 (), giusta procura generale alle liti per rep. N 54368 racc. n. 15494, registrato a Roma l'11 settembreatto del notaio Persona_2 "
2020.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
"imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
La parte attrice concludeva:
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che gli assegni non trasferibili nn. 8202062919-11 e
8237677048-03 dell'importo rispettivamente di € 1.000,00 e € 5.239,00 inviati con posta raccomandata sono stati pagati dalla società Controparte 1 a soggetto diverso dal legittimo beneficiario in violazione dell'art 43 Legge Assegni nonché dagli artt. 1176 c.c., secondo comma e
1218 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad € 6.239,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della Parte 1 di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15% di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
Parte convenuta concludeva:
"- Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della Controparte_1 siccome infondate in fatto e diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa. "
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Parte attrice a sostegno della propria domanda allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri ordinava al Banco Popolare ed alla Banca Popolare di Novara di emettere rispettivamente gli assegni n. 8202062919-11 intestato a Persona 3 dell'importo di €
1.000,00 e n. 8237677048-03 intestato a Persona 4 dell'importo di € 5.239,00(doc. 1); che detti assegni venivano inviati tramite posta raccomandata rispettivamente n.
Codice Fiscale_4 e n. 01WAV0H36L00004799 (doc. 3); che detti assegni non pervenivano ai beneficiari, i quali presentavano denuncia-querela di non aver ricevuto l'assegno inviatogli, presso le Questura di Crotone il Persona 3 e presso la Legione dei Carabinieri Lazio, Staz.
Pt 3 il Persona 4 disconoscendo ogni firma apposta sul titolo di credito (doc. 4); che la
Parte 1 ordinava, pertanto, ai propri istituti di credito, Unipol Banca e Banca Popolare di Novara, di provvedere ad un nuovo pagamento nei confronti di mediante bonifico e Persona 3
Persona 4 mediante nuovo assegno bancario ( doc. 5); che la banca negoziatrice era da ritenersi responsabile per aver violato del dettato normativo di cui all'art. 43, R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse domande ed allegando: il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte attore;
la corretta identificazione della negoziazione dei titoli in esame posto che il loro pagamento è avvenuto nei confronti dei legittimi beneficiari in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius;
la responsabilità della parte attrice per violazione dell'art. 83 del vigente DPR 29 marzo 1973 n° 156.
La costituzione della parte convenuta è stata realizzata tardivamente in data 24.03.2023,
nello stesso giorno in cui è stata svolta con trattazione scritta la prima udienza di comparizione, incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., 2° e 3° co., ovvero decadendo dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Non venivano richiesti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., per cui all'udienza del 14.11.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, in cui veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
Si rileva che parte convenuta non depositava in atti le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., come ammessi.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
con il procedimento Con riferimento alla causa petendi, Parte 1 che ci occupa invoca la responsabilità di per aver pagato a soggetti non Controparte_1 legittimati i dedotti assegni non trasferibili ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi da Unipol Banca
S.p.A. e precisamente:
Persona 3 (beneficiario originario),assegno n. 8202062919-11, intestato a dell'importo di Euro 1.000,00, munito di clausola "NON TRASFERIBILE", a titolo di risarcimento del danno all'avente diritto, nel sinistro n. 201408570017201, inviato mediante raccomandata n SGSHVR142170000038, trafugato, contraffatto ed incassato presso [...]
Controparte 1 da falso beneficiario;
assegno n. 8237677048-03, intestato a Persona 4 (beneficiario originario), dell'importo di Euro 5.239,00, munito di clausola “NON TRASFERIBILE", a titolo di risarcimento del danno all'avente diritto, nel sinistro n. 201109840007502, inviato mediante raccomandata n 01WAV0H36L00004799, trafugato, contraffatto ed incassato presso [...]
Controparte 1 da falso beneficiario;
Dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, la domanda di parte attrice, appare fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente si ricorda che in merito al riparto dell'onere della prova l'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto dedotto, ovvero: l'emissione e spedizione da parte del Banco Popolare, quanto al primo assegno (n. 8202062919-11) mediante raccomandata n. SGSHVR142170000038 e dalla Banca Popolare di Novara quanto al secondo assegno ( n. 8237677048-03) mediante raccomandata n 01WAV0H36L00004799 ai legittimi beneficiari;
le denunce/querela svolte dai legittimi beneficiari, Persona 4 rispettivamente presso la questura di Persona 5 e
Crotone e la Regioni Carabinieri Lazio, Stazione CC Pt 3 per l'illecito incasso da parte di ignoti dell'assegni di cui erano beneficiari a titolo di risarcimento del danno a seguito di sinistro, con disconoscimento delle firme apposte sui medesimi assegni;
la ripetizione dei pagamenti a favore dei legittimi beneficiari;
copia degli assegni originariamente emessi e contraffatti (Cfr. doc.ti da 1 a 5 allegati da parte attrice);
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta non risulta contestata, anzi confermata, la circostanza che gli assegni de qibus siano stati incassati presso i propri Uffici Postali e precisamente:
- l'assegno bancario n. 8202062919 di € 1.000,00, emesso da Banco Popolare Soc. Coop. munito della clausola di non trasferibilità, è stato presentato all'incasso presso l' Controparte 2 di Crotone
RN (fraz. 18044) in data 10/09/2014, in versamento sul rapporto di deposito a risparmio n. 000042545458 intestato a , nominativo presente sul titolo;
Persona_6
- l'assegno bancario n. 8237677048 di € 5.239,00, emesso da Banca Popolare di Novara S.p.A. e munito della clausola di non trasferibilità, è stato presentato all'incasso presso l' CP_2 Postale di
Roma 113 (fraz. 55746) in data 14/10/2011, in versamento sul rapporto di deposito a risparmio n. 000037359610 intestato a nominativo presente sul titolo.Persona 4
Tuttavia, parte convenuta non fornisce prova sulla corretta modalità di identificazione dei soggetti che hanno portato l'assegno all'incasso, atteso che ha depositato per ciascuno la copia della carta di identità e la tessera sanitaria per Persona 6 e il codice fiscale per il Persona_7
Si ricorda che la Circolare ABI del 2001, in presenza di specifici e ben indicati fattori di rischio, prescriveva ai Cassieri degli istituti bancari di richiedere due documenti identificativi muniti di fotografia al richiedente l'incasso, in luogo della sola carta di identità, per defatigare il moltiplicarsi di illecite operazioni da anni perpetrate da sedicenti beneficiari di assegni. La società convenuta ha disatteso tale prescrizione.
Ebbene, dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni richiamati da parte dei sedicenti beneficiari.
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è Controparte_1 con la diligenza dovuta, è da riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti dei soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento dell'assegno sopra descritto a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare il sedicente beneficiario dell'assegno secondo i criteri normativi previsti, per cui il pagamento dell'assegno dedotto sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, che pur non sono stati prodotti in atti, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Si osserva che la società convenuta ha depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione risposta le "inquiry", datate 09.01.2023, mentre gli assegni sono stati incassati dal sedicente beneficiario in data 02.03.2015 e dal sedicente beneficiario Persona 4 in Persona 6 data 13.01.2014. Dunque, emerge chiaramente che non è stata svolta l'indagine di verifica nel tempo utile allo svolgimento dell'operazione di incasso degli assegni.
Vieppiù, dall'esame della carta di identità relativa al signor Persona 6 si osserva che la data di nascita dello stesso è indicata in 18.07.1959, mentre il legittimo beneficiario risulta nato il
18.07.1932, come dallo stesso indicato nella denuncia querela versata in atti da parte attrice. A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere e si rileva che a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che i pagamenti da parte della CP 1
[...] quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparissero i reali beneficiari dei titoli.
Dunque, nel caso in esame, si ribadisce che la parte convenuta alcuna prova liberatoria ha prodotto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, scaturita dalla sua condotta negligente, tale da aver causato alla parte istante un danno che va parametrato all'importo incassato dalla sedicente beneficiaria, per la somma di euro 36.047,00.
Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, pur ribadendo che la stessa si decaduta dalla possibilità di sollevarla, attesa la sua tardiva costituzione in giudizio, si osserva che il dedotto concorso di colpa non è fondato in ragione del fatto che gli assegni sono stati spediti con raccomandata A.R., come provato dalla società attrice (Cfr. doc. 3).
La contestazione sul punto da parte della parte convenuta che l'unico mezzo di spedizione sicuro sarebbe garantito solo dal servizio di posta assicurata, invero, non consente di assumersi come provata l'asserita condotta colposa di parte attrice, che secondo l'insegnamento della Cassazione integrerebbe concorso colposo del danneggiato (Cass. S.U. 9769/2020).
E si ribadisce che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie CP_1 Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cfr. Cass. 2023 n. 25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché il titolo di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque,
l'eventuale invio con posta asseritamente non adeguata non costituirebbe di per se un antecedente causale dell'evento dannoso, anche perché la spedizione è gestita dalla stessa Controparte 1 inoltre in tale modalità non è ravvisabile un antecedente causale dell'evento dannoso in esame, o quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo è infondato e non provato.
CP 1La S.p.A. deve essere, pertanto, essere condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 6.239,00 (Euro 1.000,00 + Euro 5.239,00). Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo. Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la CP 1
[...] al pagamento in favore della Parte 1 della somma di euro
6.239,00, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 30.07.2025.
Il Giudice
IA EL ZI