Art. 29.
I punteggi, stabiliti dall' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
I punteggi, stabiliti dall' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".