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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IN, EL
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259001320554 IRPEF-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva che venisse annullato e/o dichiarato nullo l'atto imugnato
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso;
l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.4.2025 ed iscritto al numero 603/25 R.G.R., CA UD ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9001320554 notificata il 25.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 per IRPEF dichiarata e non versata per l'anno di imposta 2011, così come emerso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, di cui chiedeva dichiararsi l'annullamento e/o la nullità per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse
Con atto depositato il 7.4.2025 ed iscritto al numero 603/25 R.G.R., CA UD ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9001320554 notificata il 25.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 per IRPEF dichiarata e non versata per l'anno di imposta 2011, così come emerso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, di cui chiedeva dichiararsi l'annullamento e/o la nullità per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge;
in via subordinata, ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da parte ricorrente, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 16.1.2025, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In primo luogo, va evidenziato che la cartella di pagamento 298 2020 140016154364 ha formato oggetto di ricorso deciso con sentenza n. 2156/04/2021 dalla Corte di Giustizia Tributaria (RGR 2015/2016), che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso con i quali si lamenta la omessa notifica della cartella in questione ed il decorso del termine di decadenza ai fini della riscossione previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/73.
Per quanto concerne la censura riguardante il difetto e/o l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento che sarebbe priva di “ogni indicazione concreta che consenta al contribuente di ricostruire la legittimità della pretesa economica valutata dall'Agenzia delle Entrate”, va osservato che l'atto impugnato è stato redatto, ai sensi dell'art. 50 comma 3 D.P.R. 602/73, in piena conformità con il modello di cui all'art. 1 del Decreto
Ministero Finanze 28.6.1999 e risulta completo in tutti i suoi elementi essenziali (contiene il preciso riferimento alla cartella di pagamento prodromica, alla data di notifica e ai tributi dovuti), per cui sono del tutto infondate le doglianze difensive, non potendosi inoltre sottacere che il contenuto della cartella di pagamento è perfettamente noto al ricorrente che l'ha ricevuta e impugnata.
Non è maturata la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto l'imposta IRPEF per l'anno 2011 che
è soggetta a prescrizione decennale, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema
IRPEF, IVA, IRAP [...] il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo [...] l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.
c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n.
4, cod. civ. 'per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi', in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 12740 del 26.6.2020; Sez.
5, ordinanza n. 24278 del 3.11.2020; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33266 del 17.12.2019; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 32308 del 11.12.2019; Sez. 5, sentenza n. 2941 del 9.2.2007).
La cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 è stata notificata a mani della ricorrente tramite messo notificatore il 29.12.2014.
Pertanto, il termine di prescrizione sarebbe decorso il 29.12.2024.
Tuttavia, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, deve essere applicata la disciplina emergenziale da Covid19 prevista dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. sez. 5 ordinanza n. 960 del 28.11.2024 – dep. 15.1.2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, al termine del 29.12.2024 devono essere sommati giorni 84 ex art. 67 D.L. n. 18 del 2020; pertanto, il termine di prescrizione è maturato il 23.3.2025 ma l'intimazione di pagamento è stata spedita per la notificazione antecedentemente e, cioè, il 3.3.2025 per come dimostrato da ADER.
Va ricordato, a tale proposito, che, secondo la Corte regolatrice, “In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria”
(Cass. sez.
6-5 ordinanza n. 33277 del 17.12.2019; conforme Cass. sez.
6-5 ordinanza n. 22320 del
21.10.2014).
Anche gli interessi sono soggetti a prescrizione decennale.
Invero, “con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.” (Sez. 5, sentenza Il. 18432 del 16.9.2005).
Diversamente per quanto riguarda le sanzioni, giacchè in tema di imposte sui redditi trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni e delle soprattasse, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472 (Sez. 5, sentenza n. 20600 del 07/10/2011; Sez. 5, sentenza n. 1837 del 28/01/2010).
Ne consegue che per le sanzioni la prescrizione è maturata il 29.12.2019.
L'accoglimento di quest'ultimo motivo di ricorso esime questa Corte dall'esame del motivo di ricorso proposto in via subordinata per invocare la rideterminazione delle sanzioni a suo tempo irrogate, secondo il principio del favor rei.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese vanno compensate nella misura del 10% ed il restante 90% va posto a carico della ricorrente e determinato in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in € 1.148,40 (€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.276,00 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, e in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 1.249,56 (€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 459,50 per fase decisionale;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.735,50 –
20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92 = € 1.388,40 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 10% e pone il restante 90% di esse a carico del ricorrente che dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di
€ 1.148,40, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, e all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 918,72, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IN, EL
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259001320554 IRPEF-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982014001654364 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva che venisse annullato e/o dichiarato nullo l'atto imugnato
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso;
l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.4.2025 ed iscritto al numero 603/25 R.G.R., CA UD ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9001320554 notificata il 25.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 per IRPEF dichiarata e non versata per l'anno di imposta 2011, così come emerso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, di cui chiedeva dichiararsi l'annullamento e/o la nullità per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse
Con atto depositato il 7.4.2025 ed iscritto al numero 603/25 R.G.R., CA UD ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9001320554 notificata il 25.3.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 per IRPEF dichiarata e non versata per l'anno di imposta 2011, così come emerso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, di cui chiedeva dichiararsi l'annullamento e/o la nullità per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge;
in via subordinata, ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da parte ricorrente, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 16.1.2025, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In primo luogo, va evidenziato che la cartella di pagamento 298 2020 140016154364 ha formato oggetto di ricorso deciso con sentenza n. 2156/04/2021 dalla Corte di Giustizia Tributaria (RGR 2015/2016), che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso con i quali si lamenta la omessa notifica della cartella in questione ed il decorso del termine di decadenza ai fini della riscossione previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/73.
Per quanto concerne la censura riguardante il difetto e/o l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento che sarebbe priva di “ogni indicazione concreta che consenta al contribuente di ricostruire la legittimità della pretesa economica valutata dall'Agenzia delle Entrate”, va osservato che l'atto impugnato è stato redatto, ai sensi dell'art. 50 comma 3 D.P.R. 602/73, in piena conformità con il modello di cui all'art. 1 del Decreto
Ministero Finanze 28.6.1999 e risulta completo in tutti i suoi elementi essenziali (contiene il preciso riferimento alla cartella di pagamento prodromica, alla data di notifica e ai tributi dovuti), per cui sono del tutto infondate le doglianze difensive, non potendosi inoltre sottacere che il contenuto della cartella di pagamento è perfettamente noto al ricorrente che l'ha ricevuta e impugnata.
Non è maturata la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto l'imposta IRPEF per l'anno 2011 che
è soggetta a prescrizione decennale, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema
IRPEF, IVA, IRAP [...] il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo [...] l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.
c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n.
4, cod. civ. 'per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi', in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 12740 del 26.6.2020; Sez.
5, ordinanza n. 24278 del 3.11.2020; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33266 del 17.12.2019; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 32308 del 11.12.2019; Sez. 5, sentenza n. 2941 del 9.2.2007).
La cartella di pagamento n. 298 2020 140016154364 è stata notificata a mani della ricorrente tramite messo notificatore il 29.12.2014.
Pertanto, il termine di prescrizione sarebbe decorso il 29.12.2024.
Tuttavia, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, deve essere applicata la disciplina emergenziale da Covid19 prevista dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. sez. 5 ordinanza n. 960 del 28.11.2024 – dep. 15.1.2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, al termine del 29.12.2024 devono essere sommati giorni 84 ex art. 67 D.L. n. 18 del 2020; pertanto, il termine di prescrizione è maturato il 23.3.2025 ma l'intimazione di pagamento è stata spedita per la notificazione antecedentemente e, cioè, il 3.3.2025 per come dimostrato da ADER.
Va ricordato, a tale proposito, che, secondo la Corte regolatrice, “In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria”
(Cass. sez.
6-5 ordinanza n. 33277 del 17.12.2019; conforme Cass. sez.
6-5 ordinanza n. 22320 del
21.10.2014).
Anche gli interessi sono soggetti a prescrizione decennale.
Invero, “con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.” (Sez. 5, sentenza Il. 18432 del 16.9.2005).
Diversamente per quanto riguarda le sanzioni, giacchè in tema di imposte sui redditi trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni e delle soprattasse, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472 (Sez. 5, sentenza n. 20600 del 07/10/2011; Sez. 5, sentenza n. 1837 del 28/01/2010).
Ne consegue che per le sanzioni la prescrizione è maturata il 29.12.2019.
L'accoglimento di quest'ultimo motivo di ricorso esime questa Corte dall'esame del motivo di ricorso proposto in via subordinata per invocare la rideterminazione delle sanzioni a suo tempo irrogate, secondo il principio del favor rei.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese vanno compensate nella misura del 10% ed il restante 90% va posto a carico della ricorrente e determinato in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in € 1.148,40 (€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.276,00 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, e in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 1.249,56 (€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 459,50 per fase decisionale;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.735,50 –
20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92 = € 1.388,40 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 10% e pone il restante 90% di esse a carico del ricorrente che dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di
€ 1.148,40, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, e all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 918,72, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.