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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO LE, TO
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8024/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M105320 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento n. TF901M105320/2022 nei confronti del Sig. Resistente_1, in qualità di legale rappresentante della Società_1 s.r.l., per il periodo d'imposta 2016. La Guardia di Finanza di Salerno aveva redatto un processo verbale di constatazione (PVC) in data 26/09/2022, nell'ambito di un'indagine penale, da cui erano emersi elementi circa l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della Società_1 s.r.l. a favore della Società 2 Società Cooperativa. L'Ufficio aveva quantificato forfettariamente un "provento illecito" in capo al Resistente_1, pari al 50% del risparmio d'imposta (IRES, IRAP e IVA) che la società committente Società 2 aveva conseguito attraverso la detrazione di tali costi.
Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo il difetto di soggettività passiva, la mancata prova della percezione del reddito e l'effettività delle prestazioni svolte. Il Giudice di primo grado, con la sentenza n.
1876/2024, aveva rigettato i motivi principali circa l'esistenza della frode, ma aveva accolto il motivo subordinato relativo allo scomputo dell'IVA dal calcolo del profitto. Il primo collegio aveva ritenuto che, essendo stata l'IVA regolarmente versata dall'emittente Società_1 s.r.l., essa non potesse costituire un vantaggio economico tassabile in capo al Resistente_1 in ossequio al principio di neutralità.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava l'erronea esclusione dell'IVA dal computo del "pretium sceleris". Secondo l'Ufficio, il versamento dell'imposta da parte dell'emittente era irrilevante ai sensi dell'art. 21, co. 7, DPR 633/1972, poiché ciò che rilevava era esclusivamente il risparmio d'imposta generato in capo all'utilizzatore.
Il Sig. Resistente_1 resisteva al gravame e proponeva contestuale appello incidentale. Il contribuente deduceva la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui presumeva l'esistenza di operazioni inesistenti senza un effettivo scrutinio nel merito. Eccepiva, inoltre, che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
(sentenza n. 6268/2024) aveva già annullato l'accertamento "madre" relativo alle medesime operazioni per l'anno 2016, riconoscendo l'effettività dell'organizzazione e dei servizi resi dalla Società_1 s.r.l.. Sosteneva, infine, che l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova del fatto che tali somme fossero entrate nella sua disponibilità personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dover accogliere l'appello incidentale del contribuente e, per l'effetto, di rigettare l'appello principale dell'Ufficio.
La Corte osserva che il fondamento dell'intero accertamento risiede nella presunta inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse tra Società_1 s.r.l. e Società 2. Tuttavia, risulta rilevante il sopravvenire della sentenza, n. 6268/2024 (non definitiva ma provvisoriamente esecutiva) di questa Corte che ha accertato che la Società_1 s.r.l. disponeva di una effettiva organizzazione e che le operazioni del 2016 erano reali e funzionali alle attività del committente. Venendo meno l'illiceità delle operazioni "a monte", decade automaticamente la qualificazione del provento come "illecito" ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993. Anche il versamento dell'IVA fa propendere in tal senso
La Corte rileva poi che l'accertamento dell'Ufficio si basa su un automatismo presuntivo: l'attribuzione del
50% del risparmio d'imposta della Società 2 al Resistente_1 per il solo fatto di essere amministratore della Società_1. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcuna evidenza, nemmeno indiziaria, di flussi finanziari o incrementi patrimoniali personali in capo al contribuente, limitandosi a una quantificazione astratta e forfettaria.
Il rigetto dell'appello incidentale assorbe le doglianze dell'appello principale. Se l'operazione non è illecita e non vi è prova di percezione, la discussione sull'inclusione o meno dell'IVA (versata) nel computo del profitto diventa irrilevante. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per il doppio grado di giudizio in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale del contribuente e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. Conndanna la parte soccombente alle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 euro, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO LE, TO
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8024/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M105320 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento n. TF901M105320/2022 nei confronti del Sig. Resistente_1, in qualità di legale rappresentante della Società_1 s.r.l., per il periodo d'imposta 2016. La Guardia di Finanza di Salerno aveva redatto un processo verbale di constatazione (PVC) in data 26/09/2022, nell'ambito di un'indagine penale, da cui erano emersi elementi circa l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della Società_1 s.r.l. a favore della Società 2 Società Cooperativa. L'Ufficio aveva quantificato forfettariamente un "provento illecito" in capo al Resistente_1, pari al 50% del risparmio d'imposta (IRES, IRAP e IVA) che la società committente Società 2 aveva conseguito attraverso la detrazione di tali costi.
Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo il difetto di soggettività passiva, la mancata prova della percezione del reddito e l'effettività delle prestazioni svolte. Il Giudice di primo grado, con la sentenza n.
1876/2024, aveva rigettato i motivi principali circa l'esistenza della frode, ma aveva accolto il motivo subordinato relativo allo scomputo dell'IVA dal calcolo del profitto. Il primo collegio aveva ritenuto che, essendo stata l'IVA regolarmente versata dall'emittente Società_1 s.r.l., essa non potesse costituire un vantaggio economico tassabile in capo al Resistente_1 in ossequio al principio di neutralità.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava l'erronea esclusione dell'IVA dal computo del "pretium sceleris". Secondo l'Ufficio, il versamento dell'imposta da parte dell'emittente era irrilevante ai sensi dell'art. 21, co. 7, DPR 633/1972, poiché ciò che rilevava era esclusivamente il risparmio d'imposta generato in capo all'utilizzatore.
Il Sig. Resistente_1 resisteva al gravame e proponeva contestuale appello incidentale. Il contribuente deduceva la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui presumeva l'esistenza di operazioni inesistenti senza un effettivo scrutinio nel merito. Eccepiva, inoltre, che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
(sentenza n. 6268/2024) aveva già annullato l'accertamento "madre" relativo alle medesime operazioni per l'anno 2016, riconoscendo l'effettività dell'organizzazione e dei servizi resi dalla Società_1 s.r.l.. Sosteneva, infine, che l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova del fatto che tali somme fossero entrate nella sua disponibilità personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dover accogliere l'appello incidentale del contribuente e, per l'effetto, di rigettare l'appello principale dell'Ufficio.
La Corte osserva che il fondamento dell'intero accertamento risiede nella presunta inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse tra Società_1 s.r.l. e Società 2. Tuttavia, risulta rilevante il sopravvenire della sentenza, n. 6268/2024 (non definitiva ma provvisoriamente esecutiva) di questa Corte che ha accertato che la Società_1 s.r.l. disponeva di una effettiva organizzazione e che le operazioni del 2016 erano reali e funzionali alle attività del committente. Venendo meno l'illiceità delle operazioni "a monte", decade automaticamente la qualificazione del provento come "illecito" ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993. Anche il versamento dell'IVA fa propendere in tal senso
La Corte rileva poi che l'accertamento dell'Ufficio si basa su un automatismo presuntivo: l'attribuzione del
50% del risparmio d'imposta della Società 2 al Resistente_1 per il solo fatto di essere amministratore della Società_1. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcuna evidenza, nemmeno indiziaria, di flussi finanziari o incrementi patrimoniali personali in capo al contribuente, limitandosi a una quantificazione astratta e forfettaria.
Il rigetto dell'appello incidentale assorbe le doglianze dell'appello principale. Se l'operazione non è illecita e non vi è prova di percezione, la discussione sull'inclusione o meno dell'IVA (versata) nel computo del profitto diventa irrilevante. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per il doppio grado di giudizio in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale del contribuente e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. Conndanna la parte soccombente alle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 euro, oltre accessori di legge, se dovuti.