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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 3651/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
28.12.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.3.2025
TRA
, società di diritto svizzero con sede in Lugano, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Biella, via Milano, n. 66
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Beleffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Forlì, via Bruni, n. 2 pagina 1 di 13 Appellata
Oggetto: factoring
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
MERITO
[...]
Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto ed in riforma della appellata sentenza resa nella causa iscritta al 48697/2022 R.G. Tribunale di Milano, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure e comunque le conclusioni come quivi precisate:
IN PRINCIPALITA'
Ritenuta provata l'effettuazione delle prestazioni della società cessionaria, nonché il rapporto contrattuale di cessione in blocco del credito intercorrente tra appellante e appellata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla società appellante, ritenuta infondata/inopponibile al cessionario l'eccezione di inadempimento da questa sollevata per i motivi di cui all'atto di appello, condannare la stessa al pagamento della somma di € 32.625,00 (Euro trentaduemilaseicentoventicinque/00)”, ovvero di altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla società appellante a seguito dell'inadempimento contrattuale della società appellata e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 21.750,00 per come determinata in narrativa e provata in atti di causa, ovvero nella diversa somma di € 18.240,03 per come determinata in narrativa, ritenuto comunque
l'inadempimento della società cessionaria non grave, non nei confronti della società appellante e comunque solo parziale in riferimento alla mensilità di marzo 2021 di cui alla fattura relativa al suddetto mese in atti, disporsi la compensazione con le somme di cui alla sentenza al Tribunale di
Bergamo prodotta ex adverso per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Ammettersi giuramento decisorio secondo formula di cui in narrativa relativa ai fatti di causa sopra specificati.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Accertare l'avvenuto indebito arricchimento di a seguito della resa delle prestazioni di cui CP_1 alle fatture dedotte in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'appellante
pagina 2 di 13 della somma di € 21.750,00 ovvero di diversa somma quantificata a titolo di indennizzo liquidata, eventualmente anche in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA ED ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure, articolate come di seguito: ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, senza alcuna inversione del relativo onere e previa espunzione delle eventuali espressioni inammissibili:
1) Vero che le prestazioni oggetto di cui al contratto di appalto di servizi intercorrente tra e CP_1
erano pienamente e regolarmente adempiute dai dipendenti di quest'ultima a partire dal CP_3
01.01.2021 e sino al 31.03.2021 presso il punto vendita CONAD di Merate.
2) Vero che, le fatture 34 del 31.01.2021 dell'importo di € 10.875,00, n. 54 del 08.02.2021 dell'importo di € 10.875,00 scaduta in data 30.04.21 relativa a servizi svolti nel mese di febbraio 2021 presso il punto vendita CONAD di Merate e n. 75 del 01.03.2021 dell'importo di € 10.875,00 relativa a servizi svolti nel mese di marzo 2021 venivano sottoscritte per accettazione da nel mese di marzo CP_1
2021.
Si indicano a testi:
- domiciliato presso la sede di . Tes_1 Controparte_2
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_1 CP_3
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_2 CP_3
- , ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_3 CP_3
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_4 CP_3
- ex lavoratore domiciliato in Milano. Per_5 CP_3
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano:
“voglia rigettare le richieste tutte, nessuna esclusa spiegate da nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Milano del 29/11/2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 48697/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria
pagina 3 di 13 - al fine di comprovare il mancato pagamento, da parte di dei contributi relativi ai propri CP_3
dipendenti, si chiede che voglia ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Curatore, dott. Persona_6
del Fallimento Toro srl, fall.to n. 521 dichiarato il 22/7/2021, l'esibizione della
[...] documentazione relativa all'insinuazione di INPS nel passivo fallimentare.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.12.2022 (debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) - società di Parte_1
diritto svizzero - ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano
[...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tre fatture oggetto di Controparte_1
cessione da parte della emesse dalla cedente per i servizi di Pt_1 Controparte_5
pulizia effettuati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 presso il punto vendita della debitrice ceduta sito in Merate (LC).
Si è costituita ritualmente in giudizio (7.4.2023), sollevando: Controparte_1
- in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano;
- nel merito, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., considerato che:
a. l'appaltatrice dei lavori - la società (dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_5
Milano il 22.7.2021) - non aveva versato i compensi spettanti ai propri dipendenti, Contro i quali, in ragione della solidarietà esistente con la committente ex artt.
1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, avevano adìto il Tribunale di Bergamo,
Contro chiedendo e ottenendo la condanna di l pagamento degli emolumenti;
b. a causa del mancato pagamento dei salari, le prestazioni di pulizia erano state interrotte.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ritualmente fruiti dalle parti, il Tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.9.2023 e, a tale data, l'ha trattenuta in decisione.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 9629, resa e pubblicata il 29.11.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di , condannandola al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il primo giudice:
- in via preliminare, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla convenuta, osservando che la stessa non era stata formulata con riguardo a tutti i possibili fori alternativi concorrenti;
- nel merito, ha accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c., reputando che la convenuta avesse fornito prova (ricorso dei dipendenti di e sentenza del Tribunale di Bergamo) del grave CP_3
inadempimento dell'appaltatrice e che tale inadempimento, emerso soltanto dopo CP_3
Contro l'accettazione della cessione da parte di potesse essere legittimamente opposto a
; Pt_1
- ha osservato che nessuna delle parti aveva avanzato eccezioni di compensazione parziale fra il credito oggetto delle fatture cedute e il controcredito accertato nella sentenza del Tribunale di Bergamo, con conseguente accoglimento sic et simpliciter e in Contro toto dell'eccezione di inadempimento svolta da
Con atto di citazione notificato il 28.12.2023, ha impugnato la detta sentenza, Pt_1
chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. erroneo accoglimento dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.;
2. mancato accertamento della tardiva produzione della sentenza del Tribunale di Contro Bergamo da parte di
3. in subordine, mancata compensazione tra il credito vantato da e il Pt_1
Contro controcredito opposto da
In via di ulteriore subordine, ha domandato:
4. l'ammissione del giuramento decisorio del legale rappresentante p.t. di
5. la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo accertato come dovuto a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
pagina 5 di 13 La causa è stata iscritta sub r.g. 3651/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
9.10.2024.
Contro i è costituita nel presente grado di giudizio (17.9.2024), contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (9.10.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 5.3.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.2.2025).
RU (dalla sola appellata) i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione (svolta dalla sola appellata), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di Contro con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese. pagina 6 di 13 Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui, il rigetto dell'eccezione sollevata da CP_1
Ciò posto, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame svolto da
. Pt_1
Va premesso che, in passato, la Suprema Corte aveva sancito il principio secondo cui “il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 c.c.” (Cass. 11074/2003; Cass.
1510/2001).
E ciò sul presupposto che, stante la formulazione letterale dello stesso art. 1676 c.c. (che conferisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente per ottenere il pagamento di quanto dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda), “se l'appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell'art. 1265
c.c., e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell'appaltatore propongono la domanda ex art. 1676 c.c., il "debito del committente verso
l'appaltatore" più non esiste, onde manca l'oggetto dell'azione diretta attribuita ai dipendenti dell'appaltatore.” (cfr. Cass. cit.; v. anche Cass. 575/2001, secondo cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.”).
pagina 7 di 13 Tuttavia, la Corte di Cassazione ha più di recente affermato che “Nel contratto di factoring, il debitore ceduto può opporre al factor cessionario non solo le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, ma anche quelle relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza.” (cfr. Cass. 14225/2004, resa in una fattispecie in cui il debitore ceduto aveva espressamente accettato la cessione).
In sostanza, quindi, “… il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio (sottolineatura dell'estensore)…” (v. Cass. 24657/2016; Cass. 8373/2009; Cass. 10833/2007, anch'esse relative a casi in cui vi era stata accettazione della cessione del credito).
Ciò posto, nel caso in esame risulta documentato che:
- in data 24.2.2020 ncaricava la società di effettuare i servizi di Controparte_5
pulizia presso il proprio punto vendita di Merate (cfr. contratto di appalto, doc. 2 primo Contr grado;
- con contratto di factoring stipulato in data 18.1.2021 (cfr. doc. 2 primo grado
), cedeva a , tra gli altri, i crediti che l'appaltatrice Pt_1 Controparte_5 Pt_1
avrebbe maturato nei confronti della committente a partire dalla data di stipula della cessione;
- sempre in data 18.1.2021, l'odierna appellante notificava alla debitrice la cessione del credito, che quest'ultima accettava per iscritto (cfr. doc. 3 primo grado
); Pt_1
- in data 17.3.2023 cinque lavoratori dipendenti dell'appaltatrice - dichiarata CP_3
Contr fallita dal Tribunale di Milano in data 22 luglio 2021 (cfr. doc. 5 primo grado - Contro agivano nei confronti della committente per ottenere il pagamento delle Contr spettanze loro dovute per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. 3 primo grado;
- il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 593 del 19.7.2023, accoglieva integralmente le domande dei lavoratori e condannava a Controparte_1
pagina 8 di 13 pagare gli emolumenti dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr.
Contr sentenza allegata al foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado di .
Ebbene, considerato il più recente orientamento espresso dal Supremo Consesso, nel Contro caso in esame deve ritenersi opponibile l'eccezione di inadempimento svolta da avverso la pretesa creditoria azionata dalla cessionaria , dal momento che i fatti Pt_1
posti a fondamento di detta eccezione si sono verificati successivamente alla comunicazione della cessione e di cui, per quanto emerge documentalmente, l'odierna appellata ha potuto avere piena contezza soltanto nel marzo 2023, ossia nel momento in
Contro cui i dipendenti di hanno agito giudizialmente nei confronti di CP_3
In tal senso, risulta inconferente la questione relativa all'efficacia dell'accettazione della Contro cessione da parte del legale rappresentante di dal momento che questi nulla ha riconosciuto, né poteva riconoscere a tale data, in ordine alle successive vicende del rapporto contrattuale da cui il credito stesso derivava.
Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che l'accettazione della cessione di crediti futuri impedisca al ceduto di contestare gli inadempimenti della cedente non ancora verificatisi al momento della cessione.
Quanto alla natura dell'inadempimento di cui si discute nel caso in esame, si osserva che l'odierna appellata ha offerto idonea prova documentale di essere stata condannata al pagamento degli emolumenti dovuti ai cinque lavoratori dell'appaltatrice - quantificati dal Tribunale di Bergamo in complessivi euro 14.384,97 (lordi), oltre interessi legali e rivalutazione -, nonché di avere provveduto all'effettivo versamento in favore dei
Contr dipendenti di (cfr. doc. 2 appello su cui vedi più diffusamente infra), così dimostrando CP_3
di aver subito un grave pregiudizio a causa della condotta inadempiente di Controparte_5
Per tale motivo, ritiene la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa , Pt_1
Contro che tale inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare il rifiuto di non improntato a mala fede, di provvedere all'integrale pagamento delle somme dovute.
pagina 9 di 13 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui deduce che la Pt_1
Contro sentenza del Tribunale di Bergamo relativa al giudizio tra e i dipendenti di CP_3
sarebbe documento tardivamente prodotto e dunque inammissibile.
A tal proposito, deve osservarsi che la sentenza del Tribunale di Bergamo è intervenuta il 19.7.2023, ovvero dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie Contro istruttorie concessi dal primo giudice (17.7.2023), e che la difesa di a provveduto al deposito del documento unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni
(25.8.2023).
Ebbene, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie ed essendo stato prodotto alla prima udienza utile rispetto alla loro formazione, esso deve considerarsi pienamente ammissibile e scrutinabile nel presente giudizio.
Del tutto condivisibile, in tal senso, il principio secondo cui la circostanza che un documento (come qualsiasi altro mezzo di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass. n.
25631/2018; Cass. n. 5465/2006, Cass. n. 11922/2006).
Né può validamente sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che non risulta provato che
“il controcredito di detta sentenza sia certo e non contestato…” (pag. 12 atto di appello), Contro dal momento che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la stessa non ha messo in dubbio la debenza degli importi dovuti (cfr. sent. Trib. Bergamo pag. 4) e ha, ut supra rilevato, provveduto a dare spontaneo adempimento al capo di condanna contenuto nella sentenza.
Tutto ciò posto, sembra invece fondato il terzo motivo di impugnazione, svolto in via subordinata da , con cui quest'ultima censura la sentenza impugnata per non Pt_1
avere il Tribunale disposto la compensazione d'ufficio tra il credito azionato Contro dall'odierna appellante e il controcredito vantato da pagina 10 di 13 Giova rilevare che, per autorevole e condivisibile giurisprudenza, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie
l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III,
15.6.2016, n. 12302; Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n. 3856;
Cass. Civ., Sez. I, 15.6.2020, n. 11524).
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale da cui scaturiscono i crediti di cui si discute è Contr Contr il medesimo (contratto di appalto di servizi stipulato tra e cfr. doc. 2 primo grado CP_3
con parziale inadempimento di per il mancato pagamento dei soggetti prestatori dei servizi di cui CP_3
Contr deve farsi carico e può pertanto procedersi d'ufficio a una verifica delle reciproche pretese creditorie vantate dalle parti.
Fermo il credito azionato da (pari ad euro 32.625,00, come da fatture prodotte da Pt_1
sub doc. 4 primo grado), va osservato che, con il doc. 2 prodotto nel presente grado, Pt_1
Contro a documentato di aver versato ai lavoratori di la complessiva somma di euro CP_3
13.930,25.
Sebbene tale importo sia inferiore rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Bergamo
(euro 14.384,87, a cui vanno aggiunti il premio Inail e le aliquote delle contribuzioni ai fini pensionistici, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria), esso rappresenta il controcredito da riconoscersi in favore dell'odierna appellata, dal momento che il pregiudizio Contro effettivamente subito da va necessariamente fatto coincidere con la somma materialmente sborsata.
In proposito, occorre poi precisare che restano escluse le spese di lite (quantificate dal
Tribunale di Bergamo in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri accessori), in quanto derivanti Contro unicamente dalla scelta di di difendersi in quel giudizio, invece di provvedere al pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di . CP_3
pagina 11 di 13 Contro Tanto considerato, in riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 18.694,75, pari alla differenza tra il Pt_1
credito azionato dall'odierna appellante e il controcredito vantato dall'appellata.
Non vanno invece riconosciuti in favore dell'appellante gli interessi legali, dal momento che non ha formulato - né in primo grado, né in appello - alcuna richiesta in tal Pt_1
senso1.
Dall'accoglimento del predetto motivo di gravame discende l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di impugnazione, articolati in via di ulteriore subordine da . Pt_1
Contro Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza di va disposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Spese che, tenuto conto della natura e del valore effettivo della controversia2, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 5.200 -
26.000), in complessivi euro 4.658,00 (di cui euro 2.826,00 per il giudizio di primo grado: euro
2.540,00 per compensi ed euro 286,00 per anticipazioni;
euro 1.832,00 per il giudizio di appello: euro
1.028,00 per compensi3 ed euro 804,00 per anticipazioni), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 9629 in data 29.11.2023 e, in riforma della stessa, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 18.694,75; Controparte_1
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 4.658,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri di legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.” (Cass. 36659/2021; 18292/2016; 4423/2004; 1913/2000). 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).”
(cfr. Cass. 26819/2024). 3 E' appena il caso di osservare che vanno riconosciuti i compensi soltanto per le prime due fasi – studio ed introduttiva – dal momento che, per un verso, la fase istruttoria non si è effettivamente svolta e, per altro verso, quanto alla fase decisionale, non ha depositato le note conclusive nei termini concessi e non è comparsa Pt_1 all'udienza di discussione orale ex art. 350 bis cpc fissata per il 5.3.2025. pagina 12 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 3651/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
28.12.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.3.2025
TRA
, società di diritto svizzero con sede in Lugano, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Biella, via Milano, n. 66
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Beleffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Forlì, via Bruni, n. 2 pagina 1 di 13 Appellata
Oggetto: factoring
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
MERITO
[...]
Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto ed in riforma della appellata sentenza resa nella causa iscritta al 48697/2022 R.G. Tribunale di Milano, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure e comunque le conclusioni come quivi precisate:
IN PRINCIPALITA'
Ritenuta provata l'effettuazione delle prestazioni della società cessionaria, nonché il rapporto contrattuale di cessione in blocco del credito intercorrente tra appellante e appellata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla società appellante, ritenuta infondata/inopponibile al cessionario l'eccezione di inadempimento da questa sollevata per i motivi di cui all'atto di appello, condannare la stessa al pagamento della somma di € 32.625,00 (Euro trentaduemilaseicentoventicinque/00)”, ovvero di altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla società appellante a seguito dell'inadempimento contrattuale della società appellata e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 21.750,00 per come determinata in narrativa e provata in atti di causa, ovvero nella diversa somma di € 18.240,03 per come determinata in narrativa, ritenuto comunque
l'inadempimento della società cessionaria non grave, non nei confronti della società appellante e comunque solo parziale in riferimento alla mensilità di marzo 2021 di cui alla fattura relativa al suddetto mese in atti, disporsi la compensazione con le somme di cui alla sentenza al Tribunale di
Bergamo prodotta ex adverso per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Ammettersi giuramento decisorio secondo formula di cui in narrativa relativa ai fatti di causa sopra specificati.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Accertare l'avvenuto indebito arricchimento di a seguito della resa delle prestazioni di cui CP_1 alle fatture dedotte in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'appellante
pagina 2 di 13 della somma di € 21.750,00 ovvero di diversa somma quantificata a titolo di indennizzo liquidata, eventualmente anche in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA ED ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure, articolate come di seguito: ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, senza alcuna inversione del relativo onere e previa espunzione delle eventuali espressioni inammissibili:
1) Vero che le prestazioni oggetto di cui al contratto di appalto di servizi intercorrente tra e CP_1
erano pienamente e regolarmente adempiute dai dipendenti di quest'ultima a partire dal CP_3
01.01.2021 e sino al 31.03.2021 presso il punto vendita CONAD di Merate.
2) Vero che, le fatture 34 del 31.01.2021 dell'importo di € 10.875,00, n. 54 del 08.02.2021 dell'importo di € 10.875,00 scaduta in data 30.04.21 relativa a servizi svolti nel mese di febbraio 2021 presso il punto vendita CONAD di Merate e n. 75 del 01.03.2021 dell'importo di € 10.875,00 relativa a servizi svolti nel mese di marzo 2021 venivano sottoscritte per accettazione da nel mese di marzo CP_1
2021.
Si indicano a testi:
- domiciliato presso la sede di . Tes_1 Controparte_2
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_1 CP_3
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_2 CP_3
- , ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_3 CP_3
- ex lavoratore domiciliata in Milano. Persona_4 CP_3
- ex lavoratore domiciliato in Milano. Per_5 CP_3
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano:
“voglia rigettare le richieste tutte, nessuna esclusa spiegate da nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Milano del 29/11/2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 48697/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria
pagina 3 di 13 - al fine di comprovare il mancato pagamento, da parte di dei contributi relativi ai propri CP_3
dipendenti, si chiede che voglia ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., al Curatore, dott. Persona_6
del Fallimento Toro srl, fall.to n. 521 dichiarato il 22/7/2021, l'esibizione della
[...] documentazione relativa all'insinuazione di INPS nel passivo fallimentare.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.12.2022 (debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) - società di Parte_1
diritto svizzero - ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano
[...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tre fatture oggetto di Controparte_1
cessione da parte della emesse dalla cedente per i servizi di Pt_1 Controparte_5
pulizia effettuati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 presso il punto vendita della debitrice ceduta sito in Merate (LC).
Si è costituita ritualmente in giudizio (7.4.2023), sollevando: Controparte_1
- in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano;
- nel merito, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., considerato che:
a. l'appaltatrice dei lavori - la società (dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_5
Milano il 22.7.2021) - non aveva versato i compensi spettanti ai propri dipendenti, Contro i quali, in ragione della solidarietà esistente con la committente ex artt.
1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, avevano adìto il Tribunale di Bergamo,
Contro chiedendo e ottenendo la condanna di l pagamento degli emolumenti;
b. a causa del mancato pagamento dei salari, le prestazioni di pulizia erano state interrotte.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ritualmente fruiti dalle parti, il Tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.9.2023 e, a tale data, l'ha trattenuta in decisione.
pagina 4 di 13 Con sentenza n. 9629, resa e pubblicata il 29.11.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di , condannandola al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il primo giudice:
- in via preliminare, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla convenuta, osservando che la stessa non era stata formulata con riguardo a tutti i possibili fori alternativi concorrenti;
- nel merito, ha accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c., reputando che la convenuta avesse fornito prova (ricorso dei dipendenti di e sentenza del Tribunale di Bergamo) del grave CP_3
inadempimento dell'appaltatrice e che tale inadempimento, emerso soltanto dopo CP_3
Contro l'accettazione della cessione da parte di potesse essere legittimamente opposto a
; Pt_1
- ha osservato che nessuna delle parti aveva avanzato eccezioni di compensazione parziale fra il credito oggetto delle fatture cedute e il controcredito accertato nella sentenza del Tribunale di Bergamo, con conseguente accoglimento sic et simpliciter e in Contro toto dell'eccezione di inadempimento svolta da
Con atto di citazione notificato il 28.12.2023, ha impugnato la detta sentenza, Pt_1
chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. erroneo accoglimento dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.;
2. mancato accertamento della tardiva produzione della sentenza del Tribunale di Contro Bergamo da parte di
3. in subordine, mancata compensazione tra il credito vantato da e il Pt_1
Contro controcredito opposto da
In via di ulteriore subordine, ha domandato:
4. l'ammissione del giuramento decisorio del legale rappresentante p.t. di
5. la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo accertato come dovuto a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
pagina 5 di 13 La causa è stata iscritta sub r.g. 3651/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
9.10.2024.
Contro i è costituita nel presente grado di giudizio (17.9.2024), contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (9.10.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 5.3.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 25.2.2025).
RU (dalla sola appellata) i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione (svolta dalla sola appellata), la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di Contro con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese. pagina 6 di 13 Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui, il rigetto dell'eccezione sollevata da CP_1
Ciò posto, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame svolto da
. Pt_1
Va premesso che, in passato, la Suprema Corte aveva sancito il principio secondo cui “il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 c.c.” (Cass. 11074/2003; Cass.
1510/2001).
E ciò sul presupposto che, stante la formulazione letterale dello stesso art. 1676 c.c. (che conferisce ai dipendenti dell'appaltatore azione diretta contro il committente per ottenere il pagamento di quanto dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda), “se l'appaltatore ha trasferito il suo credito verso il committente con atto di cessione che sia efficace riguardo ai terzi a norma dell'art. 1265
c.c., e se tale efficacia si sia già avuta alla data in cui i dipendenti dell'appaltatore propongono la domanda ex art. 1676 c.c., il "debito del committente verso
l'appaltatore" più non esiste, onde manca l'oggetto dell'azione diretta attribuita ai dipendenti dell'appaltatore.” (cfr. Cass. cit.; v. anche Cass. 575/2001, secondo cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.”).
pagina 7 di 13 Tuttavia, la Corte di Cassazione ha più di recente affermato che “Nel contratto di factoring, il debitore ceduto può opporre al factor cessionario non solo le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, ma anche quelle relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza.” (cfr. Cass. 14225/2004, resa in una fattispecie in cui il debitore ceduto aveva espressamente accettato la cessione).
In sostanza, quindi, “… il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio (sottolineatura dell'estensore)…” (v. Cass. 24657/2016; Cass. 8373/2009; Cass. 10833/2007, anch'esse relative a casi in cui vi era stata accettazione della cessione del credito).
Ciò posto, nel caso in esame risulta documentato che:
- in data 24.2.2020 ncaricava la società di effettuare i servizi di Controparte_5
pulizia presso il proprio punto vendita di Merate (cfr. contratto di appalto, doc. 2 primo Contr grado;
- con contratto di factoring stipulato in data 18.1.2021 (cfr. doc. 2 primo grado
), cedeva a , tra gli altri, i crediti che l'appaltatrice Pt_1 Controparte_5 Pt_1
avrebbe maturato nei confronti della committente a partire dalla data di stipula della cessione;
- sempre in data 18.1.2021, l'odierna appellante notificava alla debitrice la cessione del credito, che quest'ultima accettava per iscritto (cfr. doc. 3 primo grado
); Pt_1
- in data 17.3.2023 cinque lavoratori dipendenti dell'appaltatrice - dichiarata CP_3
Contr fallita dal Tribunale di Milano in data 22 luglio 2021 (cfr. doc. 5 primo grado - Contro agivano nei confronti della committente per ottenere il pagamento delle Contr spettanze loro dovute per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. 3 primo grado;
- il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 593 del 19.7.2023, accoglieva integralmente le domande dei lavoratori e condannava a Controparte_1
pagina 8 di 13 pagare gli emolumenti dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr.
Contr sentenza allegata al foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado di .
Ebbene, considerato il più recente orientamento espresso dal Supremo Consesso, nel Contro caso in esame deve ritenersi opponibile l'eccezione di inadempimento svolta da avverso la pretesa creditoria azionata dalla cessionaria , dal momento che i fatti Pt_1
posti a fondamento di detta eccezione si sono verificati successivamente alla comunicazione della cessione e di cui, per quanto emerge documentalmente, l'odierna appellata ha potuto avere piena contezza soltanto nel marzo 2023, ossia nel momento in
Contro cui i dipendenti di hanno agito giudizialmente nei confronti di CP_3
In tal senso, risulta inconferente la questione relativa all'efficacia dell'accettazione della Contro cessione da parte del legale rappresentante di dal momento che questi nulla ha riconosciuto, né poteva riconoscere a tale data, in ordine alle successive vicende del rapporto contrattuale da cui il credito stesso derivava.
Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che l'accettazione della cessione di crediti futuri impedisca al ceduto di contestare gli inadempimenti della cedente non ancora verificatisi al momento della cessione.
Quanto alla natura dell'inadempimento di cui si discute nel caso in esame, si osserva che l'odierna appellata ha offerto idonea prova documentale di essere stata condannata al pagamento degli emolumenti dovuti ai cinque lavoratori dell'appaltatrice - quantificati dal Tribunale di Bergamo in complessivi euro 14.384,97 (lordi), oltre interessi legali e rivalutazione -, nonché di avere provveduto all'effettivo versamento in favore dei
Contr dipendenti di (cfr. doc. 2 appello su cui vedi più diffusamente infra), così dimostrando CP_3
di aver subito un grave pregiudizio a causa della condotta inadempiente di Controparte_5
Per tale motivo, ritiene la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa , Pt_1
Contro che tale inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare il rifiuto di non improntato a mala fede, di provvedere all'integrale pagamento delle somme dovute.
pagina 9 di 13 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui deduce che la Pt_1
Contro sentenza del Tribunale di Bergamo relativa al giudizio tra e i dipendenti di CP_3
sarebbe documento tardivamente prodotto e dunque inammissibile.
A tal proposito, deve osservarsi che la sentenza del Tribunale di Bergamo è intervenuta il 19.7.2023, ovvero dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie Contro istruttorie concessi dal primo giudice (17.7.2023), e che la difesa di a provveduto al deposito del documento unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni
(25.8.2023).
Ebbene, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie ed essendo stato prodotto alla prima udienza utile rispetto alla loro formazione, esso deve considerarsi pienamente ammissibile e scrutinabile nel presente giudizio.
Del tutto condivisibile, in tal senso, il principio secondo cui la circostanza che un documento (come qualsiasi altro mezzo di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass. n.
25631/2018; Cass. n. 5465/2006, Cass. n. 11922/2006).
Né può validamente sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che non risulta provato che
“il controcredito di detta sentenza sia certo e non contestato…” (pag. 12 atto di appello), Contro dal momento che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la stessa non ha messo in dubbio la debenza degli importi dovuti (cfr. sent. Trib. Bergamo pag. 4) e ha, ut supra rilevato, provveduto a dare spontaneo adempimento al capo di condanna contenuto nella sentenza.
Tutto ciò posto, sembra invece fondato il terzo motivo di impugnazione, svolto in via subordinata da , con cui quest'ultima censura la sentenza impugnata per non Pt_1
avere il Tribunale disposto la compensazione d'ufficio tra il credito azionato Contro dall'odierna appellante e il controcredito vantato da pagina 10 di 13 Giova rilevare che, per autorevole e condivisibile giurisprudenza, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie
l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III,
15.6.2016, n. 12302; Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n. 3856;
Cass. Civ., Sez. I, 15.6.2020, n. 11524).
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale da cui scaturiscono i crediti di cui si discute è Contr Contr il medesimo (contratto di appalto di servizi stipulato tra e cfr. doc. 2 primo grado CP_3
con parziale inadempimento di per il mancato pagamento dei soggetti prestatori dei servizi di cui CP_3
Contr deve farsi carico e può pertanto procedersi d'ufficio a una verifica delle reciproche pretese creditorie vantate dalle parti.
Fermo il credito azionato da (pari ad euro 32.625,00, come da fatture prodotte da Pt_1
sub doc. 4 primo grado), va osservato che, con il doc. 2 prodotto nel presente grado, Pt_1
Contro a documentato di aver versato ai lavoratori di la complessiva somma di euro CP_3
13.930,25.
Sebbene tale importo sia inferiore rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Bergamo
(euro 14.384,87, a cui vanno aggiunti il premio Inail e le aliquote delle contribuzioni ai fini pensionistici, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria), esso rappresenta il controcredito da riconoscersi in favore dell'odierna appellata, dal momento che il pregiudizio Contro effettivamente subito da va necessariamente fatto coincidere con la somma materialmente sborsata.
In proposito, occorre poi precisare che restano escluse le spese di lite (quantificate dal
Tribunale di Bergamo in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri accessori), in quanto derivanti Contro unicamente dalla scelta di di difendersi in quel giudizio, invece di provvedere al pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di . CP_3
pagina 11 di 13 Contro Tanto considerato, in riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 18.694,75, pari alla differenza tra il Pt_1
credito azionato dall'odierna appellante e il controcredito vantato dall'appellata.
Non vanno invece riconosciuti in favore dell'appellante gli interessi legali, dal momento che non ha formulato - né in primo grado, né in appello - alcuna richiesta in tal Pt_1
senso1.
Dall'accoglimento del predetto motivo di gravame discende l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di impugnazione, articolati in via di ulteriore subordine da . Pt_1
Contro Quanto, infine, alle spese, stante la soccombenza di va disposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Spese che, tenuto conto della natura e del valore effettivo della controversia2, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 5.200 -
26.000), in complessivi euro 4.658,00 (di cui euro 2.826,00 per il giudizio di primo grado: euro
2.540,00 per compensi ed euro 286,00 per anticipazioni;
euro 1.832,00 per il giudizio di appello: euro
1.028,00 per compensi3 ed euro 804,00 per anticipazioni), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 9629 in data 29.11.2023 e, in riforma della stessa, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 18.694,75; Controparte_1
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 4.658,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri di legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.” (Cass. 36659/2021; 18292/2016; 4423/2004; 1913/2000). 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).”
(cfr. Cass. 26819/2024). 3 E' appena il caso di osservare che vanno riconosciuti i compensi soltanto per le prime due fasi – studio ed introduttiva – dal momento che, per un verso, la fase istruttoria non si è effettivamente svolta e, per altro verso, quanto alla fase decisionale, non ha depositato le note conclusive nei termini concessi e non è comparsa Pt_1 all'udienza di discussione orale ex art. 350 bis cpc fissata per il 5.3.2025. pagina 12 di 13