Articolo 13 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 gennaio 1966
Art. 13.
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in' ordine di ruolo.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966