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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in via telematica in data 23.2.2024 da
(P. IVA: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Tommaso Ghisalberti del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
(C. F. ) e di (C. F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Russo del C.F._2
Foro di Milano presso il cui studio hanno eletto domicilio appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 27.7.2023, non notificata e pronunciata nella causa iscritta al n. 229/2022 R. G.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE - Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1689/2023 – n. 3115/2023 Rep., non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 229/2022 R. G. dal Tribunale di Bergamo, Sig. Giudice dott.ssa Maria
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
Concetta Elda Caprino, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 27 luglio
2023, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 C. P. C., in considerazione della manifesta fondatezza dei motivi del presente appello stante i gravi errori logico giuridici di cui risulta affetta la pronuncia di primo grado. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In totale riforma della sentenza n. 1689/2023 – n. 3115/2023 Rep., non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 229/2022 R. G. dal Tribunale di Bergamo, Sig. Giudice dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 27 luglio 2023 e in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui “rigetta le domande dell'attrice” e “condanna altresì la società attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase iniziale, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014” e per l'effetto, accogliere le domande formulate da che si Parte_1 riportano:
“In via principale:
- per tutti i motivi esposti accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità (anche ex art. 475 C. C. e art. 476 C. C.) del de cuius signor
[...] da parte del signor C. F. Persona_1 Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente in [...], via San
[...]
Giuliano n. 6 e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di quest'ultimo di erede del de cuius signor Persona_1
- accertare e dichiarare che gli odierni convenuti signori C. F. Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e , C. F. C.F._3 CP_2
, nata a [...] l'[...], entrambi residenti in [...]
Telgate (BG), via San Giuliano n. 6 sono nel possesso di beni già in proprietà del de cuius signor e nello specifico dei beni immobili già Persona_1 appartenenti a quest'ultimo (immobili catastalmente individuati al foglio 4, particella 2226, subalterni 6, 701 e/o 703, siti in Telgate, via San Giuliano) e per l'effetto accertare e dichiarare la loro qualità di eredi puri e semplici del de cuius
[...] ex art. 485 C. C.; Persona_1
- conseguentemente all'accertamento e alla declaratoria di quanto richiesto nelle due domande che precedono e preso atto dell'esistenza della rinuncia all'eredità del de cuius formalizzata dai convenuti avanti al Notaio Persona_1 in data 11 settembre 2021, accertare e dichiarare l'inefficacia di Persona_2 detta rinuncia all'eredità posta in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 C. C.;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria, se del caso ordinando al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza”.
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN VIA ISTRUTTORIA - Si ritiene che la presente causa non necessiti di istruttoria avendo fornito tutti gli elementi di diritto fondanti le proprie Parte_1
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
domande nonché avendo compiutamente offerto elementi idonei a dimostrare documentalmente (oltre che ex art. 115 C. P. C.) la qualità di eredi puri e semplici dei signori e , elementi che sono stati evidentemente Controparte_1 CP_2 erroneamente interpretati dal giudice di prime cure. Nello specifico ex artt. 475, 476 e 485 C. C. quanto al signor ed ex art. 485 C. C. quanto alla Controparte_1 signora . Nel denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, su CP_2 eventuale istanza degli appellati, ritenesse di dare corso alla fase istruttoria, ritenendo meritevoli di approfondimento alcune circostanze necessarie a una migliore contestualizzazione delle prove documentali fornite, si chiede ammettersi i mezzi di prova già formulati nel corso del giudizio di primo grado e nello specifico:
- ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale sui capitoli indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 C. P. C. e di seguito ritrascritti: 1) Vero che dalla data di decesso del signor (24 giugno 2020) al 15 luglio Persona_1
2021 (data di emissione dei certificati allegati da controparte quale doc. n. 2), i signori e abitano in Telgate, via San Giuliano n. 6 Controparte_1 CP_2 presso l'immobile di proprietà del de cuius 2) Vero che dal Persona_1
15 luglio 2021 a tutt'oggi i signori e abitano in Controparte_1 CP_2
Telgate, via San Giuliano n. 6 presso l'immobile di proprietà del de cuius
[...]
3) Dica il teste se nel periodo dal 25 giugno 2020 al 25 settembre Persona_1
2020 i signori e hanno redatto l'inventario in Controparte_1 CP_2 riferimento all'eredità del de cuius 4) Dica il teste se nel Persona_1 periodo dal 25 giugno 2020 al 25 settembre 2020 i signori e Controparte_1 CP_2 hanno rinunciato all'eredità del de cuius 5) Vero che
[...] Persona_1 in data 7 giugno 2021 l'Ufficiale Giudiziario riceveva dal signor la Controparte_1 dichiarazione con la quale quest'ultimo si qualificava quale erede del de cuius
[...] come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. n. 1). 6) Dica Persona_1 il teste se in data 7 giugno 2021 il signor si qualificava all'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario dott. quale erede del signor 7) Persona_3 Persona_1
Dica il teste cosa sta a indicare la locuzione contenuta nella relata di notifica del 7 giugno 2021 che si rammostra quale doc. 1 e che riporta “ivi A MANI del Sig. quale erede t. q.”. Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei Controparte_1 signori e sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3 e 4 nonché Controparte_1 CP_2 del solo signor sull'ulteriore capitolo di prova n.
6. Si indicano Controparte_1 quali testi i signori: - nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] sui soli capitoli nn. 1 e 2; - nato a [...] il Testimone_2
28.11.1958 e ivi residente in [...] sui soli capitoli nn. 1 e 2; -
[...]
residente in [...] sui soli capitoli nn. 1, Tes_3
2, 3 e 4; - residente in [...] Testimone_4 sui soli capitoli nn. 1, 2, 3 e 4; - Dott. Ufficiale Giudiziario presso il Persona_3
Tribunale di Bergamo, domiciliato presso il relativo ufficio sito in Bergamo, via Sant'Alessandro n. 47 sui soli capitoli nn. 5, 6 e 7. Ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 C. P. C. depositata nel primo grado di giudizio, invocando
3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G. in via di mero subordine l'ammissione a prova contraria indiretta con i testi già indicati. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre anticipazioni e rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così pronunciare:
- in via principale, nel merito: ritenuti infondati i motivi di appello di cui all'atto di citazione, rigettare l'appello medesimo, confermando conseguentemente la sentenza di primo grado;
- in via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie come formulate nel procedimento di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 13.1.2022 conveniva Pt_1 Pt_1 Pt_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_1 CP_2 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione dell'eredità di
[...]
da parte di e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la Persona_1 Controparte_1 sua qualità di erede del de cuius. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi che e erano Controparte_1 CP_2 nel possesso di alcuni beni di proprietà del de cuius e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la loro qualità di eredi puri e semplici del de cuius, con vittoria di spese di giudizio. Ai fini di cui sopra, L. esponeva che con decreto n. 1781/2019 era Parte_1 stato ingiunto a , in proprio e nella sua qualità di titolare Persona_1 dell'impresa individuale Fabbrica Mattonelle di Finazzi Venanzio Mario, la consegna di alcuni macchinari e il pagamento dell'importo pari a euro 5.540,22; che tale titolo era stato opposto dal che, a seguito del suo decesso, il giudizio era stato CP_1 interrotto e che, non essendo la riassunzione avvenuta nei termini di legge, il giudizio era stato dichiarato estinto con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto opposto. Esponeva, altresì, che tale decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato agli eredi del sig.ri e rispettivamente padre e CP_1 Controparte_1 CP_2 madre del defunto;
che, in occasione della notifica di tale decreto, si Controparte_1 era qualificato innanzi all'Ufficiale Giudiziario quale “erede” del de cuius; che ciò costituiva una dichiarazione, peraltro contenuta in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, dalla quale doveva essere ricavata l'accettazione espressa da parte di dell'eredità del figlio. Controparte_1
Esponeva, inoltre, che sia che dal 27.6.2020 erano Controparte_1 CP_2 residenti in [...] presso uno degli immobili appartenenti alla massa ereditaria 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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del de cuius; che non era stato fatto l'inventario entro il termine previsto dall'art. 485
c.c.; che pertanto, ai sensi della citata norma, essi dovevano considerarsi eredi puri e semplici del loro figlio premorto.
2. Con comparsa depositata in data 20.4.2022 si costituivano e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla CP_2 Parte_1 con vittoria di spese di giudizio. I signori e esponevano come alcuna accettazione espressa poteva CP_1 CP_2 ricavarsi dalla dichiarazione resa da innanzi all'ufficiale giudiziario. Controparte_1
Eccepivano inoltre che non poteva essere applicato l'art. 485 C. C. visto che gli stessi risiedevano nell'immobile sito in Telgate (BG) dal 19711, avendo d'altra parte rinunciato all'eredità del figlio.
3. Ammessi i richiesti interrogatori formali, successivamente non espletati a causa della documentata cagionevole salute dei convenuti, all'udienza tenutasi in data 28.3.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1689/2023, depositata in data 27.7.2023 e non notificata, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna altresì la società attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase iniziale, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014. Il Tribunale di Bergamo osservava che:
- la domanda di declaratoria di intervenuta accettazione dell'eredità da parte di e di proposta dalla non era Controparte_1 CP_2 Parte_1 fondata e doveva, pertanto, essere rigettata, in quanto: a) in relazione al primo elemento posto a base dalla domanda2, era necessario chiedersi se la ricezione della notifica di un atto fosse o meno inquadrabile come atto gestorio dell'eredità e dunque se la ricezione della notifica di un atto potesse o meno dimostrare la volontà del chiamato di accettare l'eredità. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la ricezione della notifica di un atto non può essere considerata quale accettazione dell'eredità e che è onere del chiamato all'eredità, una volta costituitosi, contestare l'avvenuta accettazione, come, peraltro, avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il fatto che avesse sottoscritto la relata di Controparte_1 notifica di un atto giudiziario non poteva comportare l'accettazione dell'eredità, posto che, a norma dell'art. 475 C. C., l'atto pubblico o la scrittura privata in forza dei quali Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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il chiamato all'eredità può assumere il titolo di erede deve consistere in un atto scritto proveniente dal soggetto in questione o alla cui formazione questi abbia partecipato, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie. A tali elementi si doveva, inoltre, aggiungere che , unitamente alla moglie e alla figlia Controparte_1 Tes_3
in data 11.9.2021 aveva dichiarato innanzi al notaio la volontà di
[...] Per_2 rinunciare all'eredità del figlio. b) Quanto al secondo elemento posto a base della domanda3, il Tribunale premetteva che la Corte di Cassazione ha chiarito che il possesso richiesto dall'art. 485 C. C. deve consistere in una relazione materiale con il bene e deve costituire una situazione di fatto che consenta al possessore l'esercizio di poteri concreti sull'immobile con la consapevolezza dell'appartenenza del bene all'eredità: in altre parole, il chiamato all'eredità, affinché possa ritenersi applicabile l'art. 485 C. C., deve avere una relazione concreta con il bene, relazione che può manifestarsi nel compimento di atti di amministrazione o di gestione del bene stesso. A fronte di quanto sostenuto dalla i convenuti avevano documentalmente provato che Parte_1 risiedevano nel predetto immobile fin dal 1971 e che, pertanto, alcuna presa di possesso successiva al decesso del figlio avevano mai realmente compiuto. c) Le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione depositato in data 23.2.204 la concludendo come indicato in epigrafe. Parte_1
6. In data 22.5.2024 si costituivano in giudizio i signori e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto dell'impugnazione proposta e, in via istruttoria, rinnovarsi le istanze così come formulate nel corso del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
7. All'esito dell'udienza in data 11.6.2024, il Consigliere istruttore fissava innanzi a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione, udienza svolta in forma cartolare con termine alle parti fino al 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127ter C. P. C.) e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 C. P. C.. Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini di legge. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Nell'atto di appello la deduce quale primo motivo che il Parte_1
Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto l'art. 485 C. C. non applicabile al caso di specie. Il motivo è fondato.
Il Tribunale motiva il proprio assunto unicamente come segue: 3 Il possesso da parte di e di dell'immobile ove era residente il defunto debitore. Controparte_1 CP_2 6 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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“Secondo l'attrice i convenuti avrebbero avuto la residenza presso l'immobile di Telgate, ove risiedeva il defunto debitore, dal 27.6.2020 (a fronte della data del decesso di del 24.6.2020) e ciò doveva essere considerato Persona_1 elemento per concludere l'estensione del possesso sulla quota di proprietà appunto del de cuius. Al contrario tuttavia i convenuti hanno documentalmente provato (vedi doc. 2 allegati al fascicolo) che fin dal 1971 entrambi vivevano e risiedevano nel detto immobile, cosicché alcuna presa di possesso, successiva al decesso del figlio, essi hanno realmente compiuto” (pg. 6 sent.). In buona sostanza il Tribunale esclude l'applicabilità dell'art. 485 c.c., e conseguentemente dell'onere in esso previsto a carico del possessore di uno o più beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dalla data della apertura della successione, per il solo fatto che i convenuti vivevano nell'immobile di Telgate, facente parte del complesso ereditario, prima (anzi, molto prima) dell'apertura della successione. Ciò, secondo il Tribunale, escluderebbe che si sia verificata “alcuna presa di possesso [dell'immobile ereditario] successiva al decesso del figlio” da parte degli odierni appellati. In tal modo il Tribunale sottintende, senza peraltro dare motivazione, e quindi dimostrazione alcuna di questo assunto-base, che il possesso di cui parla l'articolo 485 c.c. debba necessariamente avvenire, per essere rilevante ai fini della citata norma, dopo l'apertura della successione. In tal modo viene introdotta una importante limitazione alla operatività della norma in esame, che peraltro non ha alcuna base testuale e della quale sfuggono del tutto le motivazioni. A ben vedere, anzi, il testo della disposizione suggerisce una soluzione diversa da quella fatta propria dai giudici di primo grado. Dispone infatti la citata norma, al suo primo comma, che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione”. Non solo quindi la norma non pone limitazione alcuna circa il momento, anteriore o posteriore all'apertura della successione, in cui deve essersi verificato il possesso, ma anzi con la locuzione “a qualsiasi titolo” sembra suggerire una soluzione opposta rispetto a quella seguita dal Tribunale. D'altra parte il decesso del proprietario dell'immobile abitato dagli appellati modifica radicalmente la situazione che costituisce il presupposto della occupazione/godimento da parte loro del bene, il che non può rimanere privo di conseguenze, a partire dalla operatività dell'onere di fare l'inventario dei beni ereditari, su di essi gravante in quanto chiamati alla eredità; onere nella fattispecie pacificamente non adempiuto entro i termini previsti dall'art. 485 c.c., con tutte le conseguenze previste dalla norma stessa. Questa interpretazione, d'altra parte, come sottolineato dalla parte appellante, trova il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte, e segnatamente di Cass. 15690/20, secondo cui: “il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso 7 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente”; donde l'irrilevanza del dato temporale rappresentato dal fatto che il chiamato all'eredità sia nel possesso del bene prima o dopo la morte del de cuius. A ciò gli appellati nulla hanno opposto od obbiettato. L'irrilevanza del dato temporale, ai fini che qui interessano, è d'altra parte recentemente confermata anche da Cass. 15587/23. Conferma conclusivamente quanto sopra anche Cass. 23406/15 secondo cui: “La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell' abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”. Secondo la Corte, in una situazione in cui il chiamato all'eredità era già nel compossesso dell'immobile ereditario, l'art. 485 c.c. non trova applicazione non già perché il possesso era anteriore alla morte del de cuius (il che è quindi irrilevante), ma unicamente perché il chiamato era coniuge del defunto, e come tale titolare del diritto di abitazione della casa familiare ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.. Ciò assodato, e considerato che la rinuncia all'eredità è avvenuta dopo il decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., ed è quindi inefficace (fra le molte Cass. 6275/17), ne segue che gli appellati vanno dichiarati eredi del sig.
[...]
con conseguente accoglimento della domanda formulata nei loro Persona_1 confronti da sulla base di tale presupposto. Controparte_3
Con il secondo motivo di impugnazione la appellante contesta la sentenza nella parte in cui nega che la qualità di erede del de cuius sia stata riconosciuta dall'appellato per essersi qualificato, in sede di ricevimento della notifica di un Controparte_1 atto indirizzato al padre, quale “erede” del medesimo. Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, che di per sé conduce all'accoglimento delle domande di parte appellante. Esso comunque è infondato perché l'elemento fattuale sul quale si basa l'appellante non ha un significato certo e univoco, fondamentalmente in quanto Controparte_1 anche ammesso che si sia effettivamente dichiarato “erede” in sede di ricezione della notifica -il che è tutt'altro che sicuro, ben potendo ciò essere il frutto di una sorta di semplificazione da parte dell'ufficiale giudiziario in sede di redazione della relata di notifica-, non aveva certamente nozione, non essendo un giurista, delle conseguenze che tale dichiarazione poteva avere ai sensi dell'art. 485 c.c., ben potendosi ipotizzare, al contrario, che quand'anche egli si sia effettivamente qualificato come
“erede”, intendesse far riferimento al rapporto di filiazione con il de cuius, e quindi alla sua condizione di mero chiamato all'eredità.
8 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
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Le spese seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle inerenti al giudizio di primo grado, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Brescia, provvedendo in via definitiva sull'appello proposto da contro e nel Parte_1 Controparte_1 CP_2 contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1689/2023 resa dal Tribunale di Bergamo del 27.7.23:
- DICHIARA la qualità di eredi di e di del de cuius, Controparte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 485 c.c.; Persona_1
- CONDANNA e in solido fra loro, alla restituzione di Controparte_1 CP_2 quanto eventualmente loro pagato da in esecuzione della sentenza Controparte_3 riformata a titolo di rifusione delle spese legali inerenti al giudizio di primo grado;
- CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre a € 556,30 per anticipazioni quanto al giudizio di primo grado;
in € 6.500 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre a € 804 per anticipazioni quanto al giudizio di secondo grado.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ben prima, quindi, del decesso del figlio. 2 La dichiarazione resa da all'Ufficiale Giudiziario mentre quest'ultimo gli notificava il decreto Controparte_1 ingiuntivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in via telematica in data 23.2.2024 da
(P. IVA: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Tommaso Ghisalberti del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
(C. F. ) e di (C. F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Russo del C.F._2
Foro di Milano presso il cui studio hanno eletto domicilio appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 27.7.2023, non notificata e pronunciata nella causa iscritta al n. 229/2022 R. G.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE - Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1689/2023 – n. 3115/2023 Rep., non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 229/2022 R. G. dal Tribunale di Bergamo, Sig. Giudice dott.ssa Maria
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
Concetta Elda Caprino, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 27 luglio
2023, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 C. P. C., in considerazione della manifesta fondatezza dei motivi del presente appello stante i gravi errori logico giuridici di cui risulta affetta la pronuncia di primo grado. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In totale riforma della sentenza n. 1689/2023 – n. 3115/2023 Rep., non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 229/2022 R. G. dal Tribunale di Bergamo, Sig. Giudice dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 27 luglio 2023 e in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui “rigetta le domande dell'attrice” e “condanna altresì la società attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase iniziale, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014” e per l'effetto, accogliere le domande formulate da che si Parte_1 riportano:
“In via principale:
- per tutti i motivi esposti accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità (anche ex art. 475 C. C. e art. 476 C. C.) del de cuius signor
[...] da parte del signor C. F. Persona_1 Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente in [...], via San
[...]
Giuliano n. 6 e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di quest'ultimo di erede del de cuius signor Persona_1
- accertare e dichiarare che gli odierni convenuti signori C. F. Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e , C. F. C.F._3 CP_2
, nata a [...] l'[...], entrambi residenti in [...]
Telgate (BG), via San Giuliano n. 6 sono nel possesso di beni già in proprietà del de cuius signor e nello specifico dei beni immobili già Persona_1 appartenenti a quest'ultimo (immobili catastalmente individuati al foglio 4, particella 2226, subalterni 6, 701 e/o 703, siti in Telgate, via San Giuliano) e per l'effetto accertare e dichiarare la loro qualità di eredi puri e semplici del de cuius
[...] ex art. 485 C. C.; Persona_1
- conseguentemente all'accertamento e alla declaratoria di quanto richiesto nelle due domande che precedono e preso atto dell'esistenza della rinuncia all'eredità del de cuius formalizzata dai convenuti avanti al Notaio Persona_1 in data 11 settembre 2021, accertare e dichiarare l'inefficacia di Persona_2 detta rinuncia all'eredità posta in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 C. C.;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria, se del caso ordinando al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza”.
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN VIA ISTRUTTORIA - Si ritiene che la presente causa non necessiti di istruttoria avendo fornito tutti gli elementi di diritto fondanti le proprie Parte_1
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
domande nonché avendo compiutamente offerto elementi idonei a dimostrare documentalmente (oltre che ex art. 115 C. P. C.) la qualità di eredi puri e semplici dei signori e , elementi che sono stati evidentemente Controparte_1 CP_2 erroneamente interpretati dal giudice di prime cure. Nello specifico ex artt. 475, 476 e 485 C. C. quanto al signor ed ex art. 485 C. C. quanto alla Controparte_1 signora . Nel denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, su CP_2 eventuale istanza degli appellati, ritenesse di dare corso alla fase istruttoria, ritenendo meritevoli di approfondimento alcune circostanze necessarie a una migliore contestualizzazione delle prove documentali fornite, si chiede ammettersi i mezzi di prova già formulati nel corso del giudizio di primo grado e nello specifico:
- ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale sui capitoli indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 C. P. C. e di seguito ritrascritti: 1) Vero che dalla data di decesso del signor (24 giugno 2020) al 15 luglio Persona_1
2021 (data di emissione dei certificati allegati da controparte quale doc. n. 2), i signori e abitano in Telgate, via San Giuliano n. 6 Controparte_1 CP_2 presso l'immobile di proprietà del de cuius 2) Vero che dal Persona_1
15 luglio 2021 a tutt'oggi i signori e abitano in Controparte_1 CP_2
Telgate, via San Giuliano n. 6 presso l'immobile di proprietà del de cuius
[...]
3) Dica il teste se nel periodo dal 25 giugno 2020 al 25 settembre Persona_1
2020 i signori e hanno redatto l'inventario in Controparte_1 CP_2 riferimento all'eredità del de cuius 4) Dica il teste se nel Persona_1 periodo dal 25 giugno 2020 al 25 settembre 2020 i signori e Controparte_1 CP_2 hanno rinunciato all'eredità del de cuius 5) Vero che
[...] Persona_1 in data 7 giugno 2021 l'Ufficiale Giudiziario riceveva dal signor la Controparte_1 dichiarazione con la quale quest'ultimo si qualificava quale erede del de cuius
[...] come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. n. 1). 6) Dica Persona_1 il teste se in data 7 giugno 2021 il signor si qualificava all'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario dott. quale erede del signor 7) Persona_3 Persona_1
Dica il teste cosa sta a indicare la locuzione contenuta nella relata di notifica del 7 giugno 2021 che si rammostra quale doc. 1 e che riporta “ivi A MANI del Sig. quale erede t. q.”. Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei Controparte_1 signori e sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3 e 4 nonché Controparte_1 CP_2 del solo signor sull'ulteriore capitolo di prova n.
6. Si indicano Controparte_1 quali testi i signori: - nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] sui soli capitoli nn. 1 e 2; - nato a [...] il Testimone_2
28.11.1958 e ivi residente in [...] sui soli capitoli nn. 1 e 2; -
[...]
residente in [...] sui soli capitoli nn. 1, Tes_3
2, 3 e 4; - residente in [...] Testimone_4 sui soli capitoli nn. 1, 2, 3 e 4; - Dott. Ufficiale Giudiziario presso il Persona_3
Tribunale di Bergamo, domiciliato presso il relativo ufficio sito in Bergamo, via Sant'Alessandro n. 47 sui soli capitoli nn. 5, 6 e 7. Ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 C. P. C. depositata nel primo grado di giudizio, invocando
3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G. in via di mero subordine l'ammissione a prova contraria indiretta con i testi già indicati. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre anticipazioni e rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così pronunciare:
- in via principale, nel merito: ritenuti infondati i motivi di appello di cui all'atto di citazione, rigettare l'appello medesimo, confermando conseguentemente la sentenza di primo grado;
- in via istruttoria: si rinnovano le istanze istruttorie come formulate nel procedimento di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 13.1.2022 conveniva Pt_1 Pt_1 Pt_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_1 CP_2 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione dell'eredità di
[...]
da parte di e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la Persona_1 Controparte_1 sua qualità di erede del de cuius. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi che e erano Controparte_1 CP_2 nel possesso di alcuni beni di proprietà del de cuius e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la loro qualità di eredi puri e semplici del de cuius, con vittoria di spese di giudizio. Ai fini di cui sopra, L. esponeva che con decreto n. 1781/2019 era Parte_1 stato ingiunto a , in proprio e nella sua qualità di titolare Persona_1 dell'impresa individuale Fabbrica Mattonelle di Finazzi Venanzio Mario, la consegna di alcuni macchinari e il pagamento dell'importo pari a euro 5.540,22; che tale titolo era stato opposto dal che, a seguito del suo decesso, il giudizio era stato CP_1 interrotto e che, non essendo la riassunzione avvenuta nei termini di legge, il giudizio era stato dichiarato estinto con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto opposto. Esponeva, altresì, che tale decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato agli eredi del sig.ri e rispettivamente padre e CP_1 Controparte_1 CP_2 madre del defunto;
che, in occasione della notifica di tale decreto, si Controparte_1 era qualificato innanzi all'Ufficiale Giudiziario quale “erede” del de cuius; che ciò costituiva una dichiarazione, peraltro contenuta in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, dalla quale doveva essere ricavata l'accettazione espressa da parte di dell'eredità del figlio. Controparte_1
Esponeva, inoltre, che sia che dal 27.6.2020 erano Controparte_1 CP_2 residenti in [...] presso uno degli immobili appartenenti alla massa ereditaria 4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
del de cuius; che non era stato fatto l'inventario entro il termine previsto dall'art. 485
c.c.; che pertanto, ai sensi della citata norma, essi dovevano considerarsi eredi puri e semplici del loro figlio premorto.
2. Con comparsa depositata in data 20.4.2022 si costituivano e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla CP_2 Parte_1 con vittoria di spese di giudizio. I signori e esponevano come alcuna accettazione espressa poteva CP_1 CP_2 ricavarsi dalla dichiarazione resa da innanzi all'ufficiale giudiziario. Controparte_1
Eccepivano inoltre che non poteva essere applicato l'art. 485 C. C. visto che gli stessi risiedevano nell'immobile sito in Telgate (BG) dal 19711, avendo d'altra parte rinunciato all'eredità del figlio.
3. Ammessi i richiesti interrogatori formali, successivamente non espletati a causa della documentata cagionevole salute dei convenuti, all'udienza tenutasi in data 28.3.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1689/2023, depositata in data 27.7.2023 e non notificata, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna altresì la società attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase iniziale, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014. Il Tribunale di Bergamo osservava che:
- la domanda di declaratoria di intervenuta accettazione dell'eredità da parte di e di proposta dalla non era Controparte_1 CP_2 Parte_1 fondata e doveva, pertanto, essere rigettata, in quanto: a) in relazione al primo elemento posto a base dalla domanda2, era necessario chiedersi se la ricezione della notifica di un atto fosse o meno inquadrabile come atto gestorio dell'eredità e dunque se la ricezione della notifica di un atto potesse o meno dimostrare la volontà del chiamato di accettare l'eredità. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la ricezione della notifica di un atto non può essere considerata quale accettazione dell'eredità e che è onere del chiamato all'eredità, una volta costituitosi, contestare l'avvenuta accettazione, come, peraltro, avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il fatto che avesse sottoscritto la relata di Controparte_1 notifica di un atto giudiziario non poteva comportare l'accettazione dell'eredità, posto che, a norma dell'art. 475 C. C., l'atto pubblico o la scrittura privata in forza dei quali Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
il chiamato all'eredità può assumere il titolo di erede deve consistere in un atto scritto proveniente dal soggetto in questione o alla cui formazione questi abbia partecipato, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie. A tali elementi si doveva, inoltre, aggiungere che , unitamente alla moglie e alla figlia Controparte_1 Tes_3
in data 11.9.2021 aveva dichiarato innanzi al notaio la volontà di
[...] Per_2 rinunciare all'eredità del figlio. b) Quanto al secondo elemento posto a base della domanda3, il Tribunale premetteva che la Corte di Cassazione ha chiarito che il possesso richiesto dall'art. 485 C. C. deve consistere in una relazione materiale con il bene e deve costituire una situazione di fatto che consenta al possessore l'esercizio di poteri concreti sull'immobile con la consapevolezza dell'appartenenza del bene all'eredità: in altre parole, il chiamato all'eredità, affinché possa ritenersi applicabile l'art. 485 C. C., deve avere una relazione concreta con il bene, relazione che può manifestarsi nel compimento di atti di amministrazione o di gestione del bene stesso. A fronte di quanto sostenuto dalla i convenuti avevano documentalmente provato che Parte_1 risiedevano nel predetto immobile fin dal 1971 e che, pertanto, alcuna presa di possesso successiva al decesso del figlio avevano mai realmente compiuto. c) Le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione depositato in data 23.2.204 la concludendo come indicato in epigrafe. Parte_1
6. In data 22.5.2024 si costituivano in giudizio i signori e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto dell'impugnazione proposta e, in via istruttoria, rinnovarsi le istanze così come formulate nel corso del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
7. All'esito dell'udienza in data 11.6.2024, il Consigliere istruttore fissava innanzi a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione, udienza svolta in forma cartolare con termine alle parti fino al 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127ter C. P. C.) e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 C. P. C.. Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini di legge. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Nell'atto di appello la deduce quale primo motivo che il Parte_1
Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto l'art. 485 C. C. non applicabile al caso di specie. Il motivo è fondato.
Il Tribunale motiva il proprio assunto unicamente come segue: 3 Il possesso da parte di e di dell'immobile ove era residente il defunto debitore. Controparte_1 CP_2 6 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
“Secondo l'attrice i convenuti avrebbero avuto la residenza presso l'immobile di Telgate, ove risiedeva il defunto debitore, dal 27.6.2020 (a fronte della data del decesso di del 24.6.2020) e ciò doveva essere considerato Persona_1 elemento per concludere l'estensione del possesso sulla quota di proprietà appunto del de cuius. Al contrario tuttavia i convenuti hanno documentalmente provato (vedi doc. 2 allegati al fascicolo) che fin dal 1971 entrambi vivevano e risiedevano nel detto immobile, cosicché alcuna presa di possesso, successiva al decesso del figlio, essi hanno realmente compiuto” (pg. 6 sent.). In buona sostanza il Tribunale esclude l'applicabilità dell'art. 485 c.c., e conseguentemente dell'onere in esso previsto a carico del possessore di uno o più beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dalla data della apertura della successione, per il solo fatto che i convenuti vivevano nell'immobile di Telgate, facente parte del complesso ereditario, prima (anzi, molto prima) dell'apertura della successione. Ciò, secondo il Tribunale, escluderebbe che si sia verificata “alcuna presa di possesso [dell'immobile ereditario] successiva al decesso del figlio” da parte degli odierni appellati. In tal modo il Tribunale sottintende, senza peraltro dare motivazione, e quindi dimostrazione alcuna di questo assunto-base, che il possesso di cui parla l'articolo 485 c.c. debba necessariamente avvenire, per essere rilevante ai fini della citata norma, dopo l'apertura della successione. In tal modo viene introdotta una importante limitazione alla operatività della norma in esame, che peraltro non ha alcuna base testuale e della quale sfuggono del tutto le motivazioni. A ben vedere, anzi, il testo della disposizione suggerisce una soluzione diversa da quella fatta propria dai giudici di primo grado. Dispone infatti la citata norma, al suo primo comma, che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione”. Non solo quindi la norma non pone limitazione alcuna circa il momento, anteriore o posteriore all'apertura della successione, in cui deve essersi verificato il possesso, ma anzi con la locuzione “a qualsiasi titolo” sembra suggerire una soluzione opposta rispetto a quella seguita dal Tribunale. D'altra parte il decesso del proprietario dell'immobile abitato dagli appellati modifica radicalmente la situazione che costituisce il presupposto della occupazione/godimento da parte loro del bene, il che non può rimanere privo di conseguenze, a partire dalla operatività dell'onere di fare l'inventario dei beni ereditari, su di essi gravante in quanto chiamati alla eredità; onere nella fattispecie pacificamente non adempiuto entro i termini previsti dall'art. 485 c.c., con tutte le conseguenze previste dalla norma stessa. Questa interpretazione, d'altra parte, come sottolineato dalla parte appellante, trova il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte, e segnatamente di Cass. 15690/20, secondo cui: “il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso 7 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente”; donde l'irrilevanza del dato temporale rappresentato dal fatto che il chiamato all'eredità sia nel possesso del bene prima o dopo la morte del de cuius. A ciò gli appellati nulla hanno opposto od obbiettato. L'irrilevanza del dato temporale, ai fini che qui interessano, è d'altra parte recentemente confermata anche da Cass. 15587/23. Conferma conclusivamente quanto sopra anche Cass. 23406/15 secondo cui: “La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell' abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”. Secondo la Corte, in una situazione in cui il chiamato all'eredità era già nel compossesso dell'immobile ereditario, l'art. 485 c.c. non trova applicazione non già perché il possesso era anteriore alla morte del de cuius (il che è quindi irrilevante), ma unicamente perché il chiamato era coniuge del defunto, e come tale titolare del diritto di abitazione della casa familiare ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.. Ciò assodato, e considerato che la rinuncia all'eredità è avvenuta dopo il decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., ed è quindi inefficace (fra le molte Cass. 6275/17), ne segue che gli appellati vanno dichiarati eredi del sig.
[...]
con conseguente accoglimento della domanda formulata nei loro Persona_1 confronti da sulla base di tale presupposto. Controparte_3
Con il secondo motivo di impugnazione la appellante contesta la sentenza nella parte in cui nega che la qualità di erede del de cuius sia stata riconosciuta dall'appellato per essersi qualificato, in sede di ricevimento della notifica di un Controparte_1 atto indirizzato al padre, quale “erede” del medesimo. Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, che di per sé conduce all'accoglimento delle domande di parte appellante. Esso comunque è infondato perché l'elemento fattuale sul quale si basa l'appellante non ha un significato certo e univoco, fondamentalmente in quanto Controparte_1 anche ammesso che si sia effettivamente dichiarato “erede” in sede di ricezione della notifica -il che è tutt'altro che sicuro, ben potendo ciò essere il frutto di una sorta di semplificazione da parte dell'ufficiale giudiziario in sede di redazione della relata di notifica-, non aveva certamente nozione, non essendo un giurista, delle conseguenze che tale dichiarazione poteva avere ai sensi dell'art. 485 c.c., ben potendosi ipotizzare, al contrario, che quand'anche egli si sia effettivamente qualificato come
“erede”, intendesse far riferimento al rapporto di filiazione con il de cuius, e quindi alla sua condizione di mero chiamato all'eredità.
8 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
Le spese seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle inerenti al giudizio di primo grado, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Brescia, provvedendo in via definitiva sull'appello proposto da contro e nel Parte_1 Controparte_1 CP_2 contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1689/2023 resa dal Tribunale di Bergamo del 27.7.23:
- DICHIARA la qualità di eredi di e di del de cuius, Controparte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 485 c.c.; Persona_1
- CONDANNA e in solido fra loro, alla restituzione di Controparte_1 CP_2 quanto eventualmente loro pagato da in esecuzione della sentenza Controparte_3 riformata a titolo di rifusione delle spese legali inerenti al giudizio di primo grado;
- CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre a € 556,30 per anticipazioni quanto al giudizio di primo grado;
in € 6.500 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre a € 804 per anticipazioni quanto al giudizio di secondo grado.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ben prima, quindi, del decesso del figlio. 2 La dichiarazione resa da all'Ufficiale Giudiziario mentre quest'ultimo gli notificava il decreto Controparte_1 ingiuntivo.
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