Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 680/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 680/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SANGALLI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza della Vittoria n. 10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 15/05/2004, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte I, n.
24, dell'anno 2004; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
pag. 1 di 4
3. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori per il quale Persona_1
individuano, quale residenza abituale, l'abitazione della madre sita in San Martino
Siccomario (PV), via Davagnini, n. 39, così anche per il figlio maggiorenne, Per_2
, non ancora autonomo economicamente;
[...]
4. la casa coniugale, sita in San Martino Siccomario (PV), via Davagnini, n. 39 di proprietà dei genitori della sig.ra , rimane alla medesima assegnata ed ivi Parte_1
dimorerà con i figli;
5. i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale mentre, sin d'ora, il marito potrà asportare i propri effetti personali e i beni in proprietà esclusiva;
6. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore;
7. per quanto concerne il diritto di visita si dà atto degli ottimi rapporti tra genitori e figli e che entrambi si accorderanno di volta in volta per gestire nel modo più libero possibile le visite, garantendo una equa frequentazione del figlio minore con il padre e la madre e con i relativi ascendenti;
8. il figlio minore , collocato materialmente, in via prevalente, presso Per_1
l'abitazione materna per tutta la settimana si recherà presso il padre nei fine settimana alternati, da sabato mattina alla domenica dopo cena, previo accordo con la madre;
9. riguardo al periodo estivo e festività scolastiche i genitori si impegnano a concordare la frequentazione del figlio entro la fine del mese di maggio;
10. vengono comunque fatti salvi accordi migliorativi, sempre nell'interesse primario del minore, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
11. il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma di € 300,00 mensili, pro capite per un totale di € 600,00 mensili da accreditarsi sul conto corrente intestato alla madre entro il 5 di ogni mese;
12. per quanto riguarda la corresponsione delle spese extra-mantenimento si intende richiamato il “Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del Tribunale di Pavia, datato 3
pag. 2 di 4 novembre 2016, prot. 2323/16, con suddivisione delle medesime nella misura del 50%a carico di ognuno;
13. nell'interesse preminente del figlio minore, qualora il genitore al momento collocatario, fosse impossibilitato ad averli con sé per ragioni lavorative impreviste e/o per problematiche contingenti potrà, previo accordo con l'altro genitore, averlo con sé in altro periodo, così come verrà preferito l'intervento dell'altro genitore dei figli, sempre previo accordo;
14. entrambi i genitori potranno aver reciprocamente accesso alla abitazione del genitore presso cui i figli al momento si trovino in caso di malattie o qualora il figlio ne faccia espressa richiesta, nei tempi e nei modi previamente concordati;
15. l'autovettura Fiat Panda 1200 targata EK800DA rimarrà di proprietà esclusiva della signora;
Parte_1
16. l'autovettura Ducia Duster 1500 targata EY520AB rimarrà di proprietà esclusiva del signor;
CP_1
17. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 15/05/2004, in Pavia, in data
[...]
15/05/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pavia alla Parte I, n. 24, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/05/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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