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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2024, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 6 marzo 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1015/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
procura in atti dall'Avv. Daniel Del Monte
APPELLANTE
E codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Emanuele Montemarano
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 9604/2021
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 accertare e dichiarare che tra le odierne parti processuali non è intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente rigettare il ricorso di parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto condannare il Sig. Jr CP_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da CP_1
distrarsi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato.
Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Montemarano, antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di primo grado, agiva mei confronti di Controparte_1
allegando, per quanto ancora di interesse in questo grado: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della dall'8.11.2016 al 4.3.2019 svolgendo Pt_1
mansioni di operaio addetto alle operazioni di check-in e check-out, alla riscossione di denaro, alla gestione delle prenotazioni eccetera presso i bed and breakfast di Roma in via Carlo Alberto 18, via Mecenate, Largo Sant'Alfonso, via San Martino ai monti, via
Carlo Alberto e via Scipione Rivera 13; di aver svolto orario di lavoro pari a 8- 13 per tutti i giorni alla settimana e, solo il martedì, giovedì e domenica, anche dalle 20:00 alle 24:00; che in ragione delle mansioni svolte egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel sesto livello contratto collettivo di settore del Turismo;
di non aver percepito tutto quanto dovutogli a titolo di differenze paga ordinarie, mensilità supplementari, ferie, lavoro domenicale e trattamento di fine rapporto.
2. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva:
a) accertare che tra quale datrice di lavoro, e Parte_1 Controparte_1
quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'8 novembre
[...]
2016 al 4 marzo 2019, con qualifica operaia nel settore Turismo, a tempo indeterminato
2 e pieno della durata di 43 ore settimanali ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa conseguentemente dichiarare il diritto di Jr alla CP_1 CP_1
regolarizzazione contributiva del rapporto;
b) condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 42.419,67 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
3. La si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, deducendo in Pt_1
particolare che il era stato regolarmente assunto con contratto a tempo CP_1
indeterminato in data 13/9/2017 con mansioni di addetto alle pulizie (IV livello contratto collettivo colf e badanti) e orario lavorativo pari a 25 ore settimanali.
4. Esperita l'istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto soltanto in parte la domanda, così decidendo in merito con dispositivo pronunziato il 28.1.2022: “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi euro 28351,76 a titolo di differenze retributive ordinarie e TFR, oltre accessori sino al saldo.”. La motivazione della sentenza è stata depositata il 27.3.2022.
5. Quanto alle dichiarazioni dei testi, il giudice di primo grado ha evidenziato:
“-la teste che conosce il ricorrente da circa quattro anni poiché abitavano Tes_1
nella stessa zona, ha solo riferito quanto a sua volta raccontatole dal ricorrente sia in tema di mansioni che in tema di orario ed ha precisato di non essere mai entrata in alcun bed and breakfast della resistente;
-a sua volta la teste , che ha Tes_2
conosciuto il ricorrente in Italia nel 2007, ha precisato di conoscere anche la resistente
“perché io ho lavorato presso sua cugina dal 2016 al 2019” e di essere stata lei a presentare il ricorrente alla resistente;
infine, “tre o quattro volte alla settimana di
3 mattina andavo ad aiutare il ricorrente al bed and breakfast di dalle 8 alle 13” Pt_1 nei bed and breakfast di via Carlo Alberto, di via Mecenate, di Largo Sant'Alfonso e di via Scipione Riviera. Quanto al periodo temporale, la teste ha riferito che le proprie dichiarazioni coprono il periodo 2016/2019; -ancora, il teste amica della Tes_3 resistente da cinque o sei anni, ha dichiarato di essersi recata “4 o 5 volte in tutto in due bed and breakfast (largo Sant'Alfonso e “un altro il cui indirizzo non ricordo..”)… nel 2017, mai di mattina .” Quanto alle mansioni la teste ha riferito che in tali occasioni ha visto il ricorrente fare le pulizie dei pavimenti, rifare i letti, mandare la lavatrice. In tema di orario, ha riferito che il ricorrente lavorava 4 o 5 ore al giorno, così come raccontatole da entrambe le parti.”.
Secondo il Tribunale: “Le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provata la decorrenza del rapporto a far data dall'8 novembre 2016, così come dedotto in ricorso (anziché dal 13.9.2017 , come risulta dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico); consentono altresì di ritenere provate le mansioni svolte e precisamente quelle di operaio addetto alle operazioni di check in e check out, a rispondere al telefono e, talvolta, fare anche le pulizie. Non può invece ritenersi provato
l'orario lavorativo dedotto in ricorso e cioè 9/13 per 7 gg a settimana e , solo il martedì, giovedì e domenica, anche 22/24. Inoltre, il contratto di lavoro applicabile , che viene qui preso a parametro di riferimento in via equitativa ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost. , può individuarsi nel CCNL di turismo con inquadramento del ricorrente nel VI livello. Sulla base di quanto sopra vanno accolte le voci relative alle differenze retributive, pari a euro 21.799,40; alla 13ª mensilità , pari a euro 3.216,61 e al TFR, pari a euro 3.335,75 per un totale di complessivi euro 28.351,76. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Non possono invece accogliersi le voci relative a ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale non essendo stata raggiunta
– alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e su riportate - prova sufficientemente certa in proposito. Né può accogliersi la voce relativa alla 14^ mensilità posto che non vi è prova che la resistente facesse applicazione del CCNL
Turismo.”.
6. Con appello con riserva dei motivi depositato il 4.3.2022, e poi con atto di integrazione dei motivi depositato il 29.3.2022, la ha dedotto l'erroneo Pt_1 inquadramento del secondo il CCNL del Turismo, l'erronea valutazione circa lo CP_1
4 svolgimento di mansioni anche diverse da quelle prevalenti di pulizia, e l'erronea applicazione del principio di soccombenza.
7. Il resiste in appello condividendo la sentenza appellata, della quale ha CP_1
chiesto la conferma.
8. All'udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
9. L'appello è infondato.
10. Quanto alla tipologia del rapporto e all'applicazione del CCNL del Turismo, non emerge prova della stipulazione di un contratto di collaborazione domestica, e non
Org_ vale in tal senso la sola comunicazione all' da parte del datore di lavoro. Di contro,
i testi escussi hanno riferito circostanze da cui emerge chiaramente che il non CP_1
lavorava come collaboratore familiare, bensì presso alcuni bred and breakfast (testi e . Anche i testi dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti Tes_2 Tes_3
convergono in tal senso (3 marzo 2019. Ore 8:41: Oggi dovresti pulire la casa nuova e poi ci sta da stendere il bucato a largo sant'alfonso e poi c'è da pulire via Carlo Alberto alle 8 di sera; ore 15:33: Puoi tornare a via Carlo Alberto?; Adesso bisogna sistemare subito. Cerca di venire subito; ore 15:34: dobbiamo solo spostare le cose nelle altre camere. 4 marzo: Oggi non pulire mi devi dare le chiavi). D'altra parte, non emerge alcuna prova dell'applicazione da parte della del CCNL lavoro domestico Pt_1 all'interno dell'impresa. È dunque condivisibile l'applicazione del CNCL del settore o della categoria affine, in svolgimento del principio di cui all'art. 2070 c.c., per l'individuazione del parametro per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.
È risultata anche priva di idonea confutazione la motivazione della sentenza impugnata circa il periodo del rapporto di lavoro, che secondo il Tribunale emerge ancora dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (decorrenza del rapporto a far data dall'8 novembre
2016, così come dedotto in ricorso anziché dal 13.9.2017 come risulta dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico).
11. Quanto al livello di inquadramento, la sentenza individua il sesto livello e ad esso correla le differenze di retribuzione riconosciute. Le mansioni svolte dal , di CP_1
5 riassetto e pulizia delle camere e mansioni accessorie ai compiti di collaborazione nella tenuta dei bed and breakfast, assorbono la questione inerente alla prevalenza delle altre attività allegate dal lavoratore, in quanto il livello riconosciuto dal Tribunale (sesto livello), se non addirittura quello superiore (ma sul punto non vi è appello del lavoratore)
è idoneo a ricomprendere le mansioni principali anzidette. L'art. 48 del CCNL 20 febbraio 2010 inquadrava infatti al sesto livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, collocandoli tra il sesto super (lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità) e il settimo
(lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.). E, in relazione ai dipendenti delle aziende alberghiere, indicava sempre al sesto livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, dettagliando con figure assimilabili che assolvono alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, il facchino ai piani, e, in chiusura, “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Inoltre, la quantificazione delle retribuzioni, effettuata dal Tribunale in relazione al detto livello, non è stata specificamene contestata né comunque confutata e va dunque tenuta ferma.
12. Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione per 1/3
“stante l'accoglimento solo parziale della domanda”, applicando in modo piano e comprensibile l'art. 92, comma 2, cpc. Non ha dunque pregio il motivo di appello, viceversa alquanto artificioso, che travisa il senso della soccombenza parziale e della vittoria così argomentando: “Il giudice di primo grado ha erroneamente statuito anche in relazione alla condanna alle spese ed infatti, il meccanismo della soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte (nel numero
e nell'ammontare sent. 12/07/2018). Solo la parte che Organizzazione_2 all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota
6 delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). Orbene, se la sentenza appellata si è limitata ha dichiarare l'accoglimento parziale è ben evidente che non vi sia una parte interamente vittoriosa. Se a tanto si aggiunge che la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza e che quindi essa può aver luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa non v'è chi non veda come, in ogni caso, l'estensore della sentenza gravata, invece di far rigida applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
13. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.
15. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 6 marzo 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1015/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
procura in atti dall'Avv. Daniel Del Monte
APPELLANTE
E codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Emanuele Montemarano
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 9604/2021
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 accertare e dichiarare che tra le odierne parti processuali non è intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente rigettare il ricorso di parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto condannare il Sig. Jr CP_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da CP_1
distrarsi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato.
Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Montemarano, antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di primo grado, agiva mei confronti di Controparte_1
allegando, per quanto ancora di interesse in questo grado: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della dall'8.11.2016 al 4.3.2019 svolgendo Pt_1
mansioni di operaio addetto alle operazioni di check-in e check-out, alla riscossione di denaro, alla gestione delle prenotazioni eccetera presso i bed and breakfast di Roma in via Carlo Alberto 18, via Mecenate, Largo Sant'Alfonso, via San Martino ai monti, via
Carlo Alberto e via Scipione Rivera 13; di aver svolto orario di lavoro pari a 8- 13 per tutti i giorni alla settimana e, solo il martedì, giovedì e domenica, anche dalle 20:00 alle 24:00; che in ragione delle mansioni svolte egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel sesto livello contratto collettivo di settore del Turismo;
di non aver percepito tutto quanto dovutogli a titolo di differenze paga ordinarie, mensilità supplementari, ferie, lavoro domenicale e trattamento di fine rapporto.
2. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva:
a) accertare che tra quale datrice di lavoro, e Parte_1 Controparte_1
quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'8 novembre
[...]
2016 al 4 marzo 2019, con qualifica operaia nel settore Turismo, a tempo indeterminato
2 e pieno della durata di 43 ore settimanali ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa conseguentemente dichiarare il diritto di Jr alla CP_1 CP_1
regolarizzazione contributiva del rapporto;
b) condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 42.419,67 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
3. La si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, deducendo in Pt_1
particolare che il era stato regolarmente assunto con contratto a tempo CP_1
indeterminato in data 13/9/2017 con mansioni di addetto alle pulizie (IV livello contratto collettivo colf e badanti) e orario lavorativo pari a 25 ore settimanali.
4. Esperita l'istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto soltanto in parte la domanda, così decidendo in merito con dispositivo pronunziato il 28.1.2022: “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi euro 28351,76 a titolo di differenze retributive ordinarie e TFR, oltre accessori sino al saldo.”. La motivazione della sentenza è stata depositata il 27.3.2022.
5. Quanto alle dichiarazioni dei testi, il giudice di primo grado ha evidenziato:
“-la teste che conosce il ricorrente da circa quattro anni poiché abitavano Tes_1
nella stessa zona, ha solo riferito quanto a sua volta raccontatole dal ricorrente sia in tema di mansioni che in tema di orario ed ha precisato di non essere mai entrata in alcun bed and breakfast della resistente;
-a sua volta la teste , che ha Tes_2
conosciuto il ricorrente in Italia nel 2007, ha precisato di conoscere anche la resistente
“perché io ho lavorato presso sua cugina dal 2016 al 2019” e di essere stata lei a presentare il ricorrente alla resistente;
infine, “tre o quattro volte alla settimana di
3 mattina andavo ad aiutare il ricorrente al bed and breakfast di dalle 8 alle 13” Pt_1 nei bed and breakfast di via Carlo Alberto, di via Mecenate, di Largo Sant'Alfonso e di via Scipione Riviera. Quanto al periodo temporale, la teste ha riferito che le proprie dichiarazioni coprono il periodo 2016/2019; -ancora, il teste amica della Tes_3 resistente da cinque o sei anni, ha dichiarato di essersi recata “4 o 5 volte in tutto in due bed and breakfast (largo Sant'Alfonso e “un altro il cui indirizzo non ricordo..”)… nel 2017, mai di mattina .” Quanto alle mansioni la teste ha riferito che in tali occasioni ha visto il ricorrente fare le pulizie dei pavimenti, rifare i letti, mandare la lavatrice. In tema di orario, ha riferito che il ricorrente lavorava 4 o 5 ore al giorno, così come raccontatole da entrambe le parti.”.
Secondo il Tribunale: “Le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provata la decorrenza del rapporto a far data dall'8 novembre 2016, così come dedotto in ricorso (anziché dal 13.9.2017 , come risulta dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico); consentono altresì di ritenere provate le mansioni svolte e precisamente quelle di operaio addetto alle operazioni di check in e check out, a rispondere al telefono e, talvolta, fare anche le pulizie. Non può invece ritenersi provato
l'orario lavorativo dedotto in ricorso e cioè 9/13 per 7 gg a settimana e , solo il martedì, giovedì e domenica, anche 22/24. Inoltre, il contratto di lavoro applicabile , che viene qui preso a parametro di riferimento in via equitativa ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost. , può individuarsi nel CCNL di turismo con inquadramento del ricorrente nel VI livello. Sulla base di quanto sopra vanno accolte le voci relative alle differenze retributive, pari a euro 21.799,40; alla 13ª mensilità , pari a euro 3.216,61 e al TFR, pari a euro 3.335,75 per un totale di complessivi euro 28.351,76. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Non possono invece accogliersi le voci relative a ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale non essendo stata raggiunta
– alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e su riportate - prova sufficientemente certa in proposito. Né può accogliersi la voce relativa alla 14^ mensilità posto che non vi è prova che la resistente facesse applicazione del CCNL
Turismo.”.
6. Con appello con riserva dei motivi depositato il 4.3.2022, e poi con atto di integrazione dei motivi depositato il 29.3.2022, la ha dedotto l'erroneo Pt_1 inquadramento del secondo il CCNL del Turismo, l'erronea valutazione circa lo CP_1
4 svolgimento di mansioni anche diverse da quelle prevalenti di pulizia, e l'erronea applicazione del principio di soccombenza.
7. Il resiste in appello condividendo la sentenza appellata, della quale ha CP_1
chiesto la conferma.
8. All'udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
9. L'appello è infondato.
10. Quanto alla tipologia del rapporto e all'applicazione del CCNL del Turismo, non emerge prova della stipulazione di un contratto di collaborazione domestica, e non
Org_ vale in tal senso la sola comunicazione all' da parte del datore di lavoro. Di contro,
i testi escussi hanno riferito circostanze da cui emerge chiaramente che il non CP_1
lavorava come collaboratore familiare, bensì presso alcuni bred and breakfast (testi e . Anche i testi dei messaggi whatsapp scambiati tra le parti Tes_2 Tes_3
convergono in tal senso (3 marzo 2019. Ore 8:41: Oggi dovresti pulire la casa nuova e poi ci sta da stendere il bucato a largo sant'alfonso e poi c'è da pulire via Carlo Alberto alle 8 di sera; ore 15:33: Puoi tornare a via Carlo Alberto?; Adesso bisogna sistemare subito. Cerca di venire subito; ore 15:34: dobbiamo solo spostare le cose nelle altre camere. 4 marzo: Oggi non pulire mi devi dare le chiavi). D'altra parte, non emerge alcuna prova dell'applicazione da parte della del CCNL lavoro domestico Pt_1 all'interno dell'impresa. È dunque condivisibile l'applicazione del CNCL del settore o della categoria affine, in svolgimento del principio di cui all'art. 2070 c.c., per l'individuazione del parametro per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.
È risultata anche priva di idonea confutazione la motivazione della sentenza impugnata circa il periodo del rapporto di lavoro, che secondo il Tribunale emerge ancora dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (decorrenza del rapporto a far data dall'8 novembre
2016, così come dedotto in ricorso anziché dal 13.9.2017 come risulta dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico).
11. Quanto al livello di inquadramento, la sentenza individua il sesto livello e ad esso correla le differenze di retribuzione riconosciute. Le mansioni svolte dal , di CP_1
5 riassetto e pulizia delle camere e mansioni accessorie ai compiti di collaborazione nella tenuta dei bed and breakfast, assorbono la questione inerente alla prevalenza delle altre attività allegate dal lavoratore, in quanto il livello riconosciuto dal Tribunale (sesto livello), se non addirittura quello superiore (ma sul punto non vi è appello del lavoratore)
è idoneo a ricomprendere le mansioni principali anzidette. L'art. 48 del CCNL 20 febbraio 2010 inquadrava infatti al sesto livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, collocandoli tra il sesto super (lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità) e il settimo
(lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.). E, in relazione ai dipendenti delle aziende alberghiere, indicava sempre al sesto livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, dettagliando con figure assimilabili che assolvono alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, il facchino ai piani, e, in chiusura, “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Inoltre, la quantificazione delle retribuzioni, effettuata dal Tribunale in relazione al detto livello, non è stata specificamene contestata né comunque confutata e va dunque tenuta ferma.
12. Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione per 1/3
“stante l'accoglimento solo parziale della domanda”, applicando in modo piano e comprensibile l'art. 92, comma 2, cpc. Non ha dunque pregio il motivo di appello, viceversa alquanto artificioso, che travisa il senso della soccombenza parziale e della vittoria così argomentando: “Il giudice di primo grado ha erroneamente statuito anche in relazione alla condanna alle spese ed infatti, il meccanismo della soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte (nel numero
e nell'ammontare sent. 12/07/2018). Solo la parte che Organizzazione_2 all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota
6 delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). Orbene, se la sentenza appellata si è limitata ha dichiarare l'accoglimento parziale è ben evidente che non vi sia una parte interamente vittoriosa. Se a tanto si aggiunge che la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza e che quindi essa può aver luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa non v'è chi non veda come, in ogni caso, l'estensore della sentenza gravata, invece di far rigida applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
13. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.
15. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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