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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 95/2025 R.G. promossa da
, in persona del suo trustee sig.ra Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parrozzani, Parte_2 con domicilio eletto in Vicenza, Viale Verona n. 98, PEC:
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PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), P_ C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Renzo Villanova (C.F.:
) PEC: C.F._2 Email_2 [...]
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PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
2134/2024, pubblicata il 19-12-2024 e notificata il 23-12-2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: L'Appellante Pt_1
, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede:
[...]
in via preliminare istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza Esistono i gravi motivi per chiedere la sospensione del pagamento e della esecuzione del provvedimento impugnato.
L'esistenza del fumus boni iuris, la necessità di accertare la correttezza della pronuncia operata dal Giudice di prime cure, e la prossima quanto imminente esecuzione del provvedimento impugnato potrebbero causare gravi ed irreparabili danni al ricorrente Pertanto, si confida nella immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata
NEL MERITO l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza n. 2134/2024 del Tribunale di Vicenza, con accertamento e dichiarazione: a) Dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte del sig. ; b) Dell'obbligo del P_ convenuto di rilasciare immediatamente il bene in favore dell'Appellante; c) Della condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo di detenzione abusiva del bene;
d) Della condanna del convenuto alla restituzione delle chiavi per l'accesso alle fogne e all'impianto idrico;
e) Della condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si chiede l'ammissione dei capitoli non ammessi, con teste il sig. , 2) “Vero che a seguito delle Tes_1 richieste di rilascio dell'immobile effettuate il sig. P_ continua ad utilizzare il garage e la porzione di orto di proprietà del
?” 3) “Vero che il sig. ha sempre omesso di Parte_1 P_ consegnare le chiavi per l'accesso delle fosse comuni e all'impianto elettrico?” Con riserva di ogni ulteriore domanda ed eccezione
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: “Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova: 1) rigettarsi l'appello e ogni domanda dell'appellante perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
2) spese di lite rifuse, con condanna dell'appellante anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. In via istruttoria, rigettarsi le istanze dell'appellante di ammissione delle prove per testi sui due capitoli dedotti in quanto del tutto inutili ai fini del decidere e stante anche la conclamata incapacità a testimoniare del teste indicato dall'appellante, oltre che, in ogni caso, della sua conclamata inattendibilità. In subordine, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati alla prova diretta e, sempre in via gradata, si chiede altresì che vengano ammesse le prove orali dedotte in primo grado dall'odierno appellato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, e i cui capitoli si hanno qui per trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, in qualità di Parte_2 trustee del , esponeva che in data 17/3/1999 Parte_1 [...]
aveva acquistato la piena proprietà degli immobili CP_2 catastalmente indicati al NCEU comune di Marostica (sez. U, foglio
11, mapp. 494 n. 4 oltre a quota delle parti comuni ed in particolare mapp. N. 494 sub 1) e sottoposti ad esecuzione e relativa espropriazione immobiliare n. 5/90 R.G.E. In data 27/2/2009 il aveva conferito i predetti immobili, al , che Tes_1 Parte_1 aveva concesso in comodato gratuito a il garage, P_ nonché una porzione di orto. Le reiterate richieste di restituzione dei beni e consegna delle chiavi per l'accesso alle fogne comuni e all'impianto elettrico rivolte al comodatario non avevano sortito alcun esito e pertanto si era reso necessario adire il Tribunale di Vicenza al fine di sentir dichiarare l'avvenuta cessazione del contratto di comodato orale, ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente a favore della ricorrente, libero da persone o cose, il garage (indicato nella planimetria come tettoia), nonché la porzione di orto oggetto di causa e conseguentemente condannare l'occupante senza titolo al pagamento di quanto dovuto per indennità di occupazione, da determinarsi anche in via equitativa dalla data di richiesta di restituzione del bene, nonché disporsi la consegna delle chiavi per accesso a fogne e impianto elettrico comuni. nel P_ costituirsi, chiedeva nel merito il rigetto delle avverse pretese, negando la sussistenza del comodato ed eccependo anche in via riconvenzionale di avere usucapito i beni chiesti in restituzione.
2. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva inammissibile la domanda di consegna delle chiavi per accesso a fogne e impianto elettrico comuni, prima ancora che infondata (per il primo impianto perché risultava che lo stesso si trovava nella disponibilità di parte ricorrente e per il secondo perché non sussisteva alcuna servitù di passo), in quanto detta domanda non aveva alcun collegamento con il contratto di comodato fatto valere. Nel merito, il Tribunale riteneva infondate le restanti domande, per difetto di prova della sussistenza di un contratto di comodato, per non avere parte ricorrente fornito la dimostrazione del comodato orale, asseritamente stipulato nel 2007 tra
[...]
e Il primo Giudice rilevava che: a) i beni in CP_2 P_ contestazione (tettoia/garage e terreno) erano stati oggetto di un'esecuzione immobiliare in danno di e Parte_3 [...]
e acquistati, nell'ambito di tale procedura esecutiva, Parte_4 da nel marzo del 1999; il pignoramento era avvenuto CP_2 il 18/1/90 e parte resistente aveva dichiarato di aver iniziato a disporre dei beni prima di tale data;
b) i testi escussi avevano riferito che e si erano accordati nel senso che P_ Parte_3 il secondo avrebbe ceduto al primo, già dal 1992, il garage (494 sub 4) addossato alla casa dell'odierno resistente, nonché il camminamento di circa un metro insistente sull'area scoperta 494 sub 7, che arrivava alla cisterna del GPL ( così testi - Testimone_2 secondo il quale tale cessione era avvenuta già nel 1987 - Tes_3
, e ); c) la teste , l'unica
[...] Parte_4 Tes_4 Tes_4 estranea alla famiglia di abitante nella zona da 40 P_ anni, era la più attendibile tra tutti i testi ed aveva affermato “si, io abito lì da 40 anni e ho sempre visto utilizzare detti beni. P_
Adr: non so che c'è stata una vendita all'asta dei beni. Adr: abito in una zona che guarda la proprietà di;
confino proprio con P_
. Adr: vedo entrare con la sua macchina nella P_ P_ baracca per cui è causa;
anzi adesso ha anche cambiato macchina rispetto a quella della foto”; d) aveva, invece, CP_2 dichiarato che la disponibilità dei beni in questione sarebbe concessa a a seguito di un accordo e in particolare in esito ad P_ un comodato orale del 2007, ma detto teste risultava inattendibile e addirittura incapace a testimoniare, posto che aveva acquistato la proprietà dei beni in contestazione e non figurava quale ricorrente solo per il fatto che li aveva conferiti in le sue dichiarazioni Pt_1 erano utilizzabili, quanto meno a livello confessorio, nella parte in cui contenevano elementi contrari al suo interesse, ossia per avere egli dichiarato di aver concesso in comodato i suddetti beni dal 2007; tale dato temporale mal si conciliava con le dichiarazioni rese dai testi sopra richiamati;
e) parte ricorrente non aveva dunque dato prova del comodato stipulato oralmente, mentre il resistente aveva dimostrato di aver avuto la disponibilità dei beni P_ anche prima del 2007, sicché l'eccezione riconvenzionale di usucapione, era valsa “a scongiurare l'accoglimento del ricorso sebbene non sia utile (né potrebbe esserlo) a far riconoscere in capo al resistente un diritto di proprietà, per il quale occorre ben altro accertamento”. 3. ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Fissata ex artt. 435, 436 e 447 bis c.p.c. l'udienza per la discussione del giudizio, si è costituito ritualmente chiedendo P_ dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il gravame, con la condanna dell'appellante anche ex art.96 c.p.c. La causa è stata quindi discussa all'udienza del 16/04/2025 e decisa con lettura del dispositivo in udienza.
4. L'appellante denuncia: i) con il primo motivo Parte_1
l'erronea valutazione da parte del Tribunale della detenzione del bene e dell'eccezione di usucapione, in quanto il aveva iniziato P_
a possedere il bene a titolo di comodatario e non come proprietario, come confermato dalle testimonianze assunte e dalle missive di diffida inviate dal;
il bene era stato oggetto di una Parte_1 procedura esecutiva (la n. 5/90) e messo all'asta fino a quando, quasi 10 anni dopo, veniva acquisito da e, CP_2 successivamente, nel 2009 da quest'ultimo conferito nel Pt_1
; ad avviso dell'appellante non era attendibile quanto riferito
[...] dai testimoni di controparte circa il fatto che il bene, di proprietà di sarebbe stato “scambiato/trasferito” con il fratello Parte_3
a far data dal 1992; l'originario proprietario, dal 1990, data P_ di inizio dell'esecuzione, non avrebbe potuto “scambiare” il bene perché era pendente l'esecuzione immobiliare;
inoltre, come risulta dagli allegati 3-5 della perizia del geom. , le domande di Per_1 ampliamento e di modifica erano tutte sottoscritte, a far data dal
1964 da dante causa di esecutato;
in Testimone_2 Parte_3 definitiva, secondo l'appellante, perlomeno dal 1964 al 1990 il bene era di dante causa dell'esecutato dal Testimone_2 Parte_3
1990 al 1999 il bene era stato assoggettato a procedura esecutiva, dal 1999 il bene era stato del fino al 2007, data in cui egli Tes_1 lo aveva concesso in comodato d'uso gratuito a e lo P_ aveva conferito nel trust dal 2009 e richiesto in restituzione a far data dal gennaio 2011 con le diffide prodotte o, in ogni caso, nel
2020 con richiesta di mediazione;
pertanto il possesso non era stato
“pacifico, continuo e pubblico per oltre 20 anni” in quanto P_ almeno dal 2007 (ma già dal 1992) non poteva più avere
[...]
l'animus possidendi, avendo solo la detenzione materiale del bene per concessione del prima e del dopo;
l'art. Tes_1 Parte_1
1810 c.c. prevede che, in caso di comodato senza termine, il comodante possa richiedere in ogni momento la restituzione del bene e di conseguenza, la pretesa di usucapione, anche se a fini di eccezione, da parte di è giuridicamente infondata e P_ non poteva essere accolta;
ii) con il secondo motivo l'errata interpretazione delle risultanze della C.T.U., che si era limitata a descrivere lo stato dell'immobile e le sue caratteristiche fisiche, senza fornire elementi determinanti ai fini della pretesa di usucapione del convenuto;
il Tribunale aveva, tuttavia, interpretato erroneamente la relazione peritale, omettendo di considerare che la stessa non certificava l'esistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione; inoltre deduce l'appellante che erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di consegna delle chiavi per accesso a fogne e impianto elettrico comuni, poiché “i misuratori dell'acqua possono essere spostati come indicato dal ctu
e l'accesso all'impianto fognario che in precedenza era accessibile, prima che il sig. costruisse il capanno abusivo in ferro, deve P_ essere restituito nello stato di fatto antecedente al comodato
d'uso”(pag. 6 appello); iii) con il terzo motivo la violazione delle norme processuali e la mancata ammissione di prove decisive, per non avere il Giudice di primo grado previsto una trasformazione del rito, impedendo, di fatto, al di formulare apposite istanze Parte_1 istruttorie relativamente alla domanda formulata da parte convenuta;
inoltre deduce l'appellante che il Tribunale non aveva ammesso prove testimoniali essenziali per dimostrare la natura precaria del rapporto di comodato, compromettendo il suo diritto di difesa, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; deduce che le testimonianze di soggetti che avevano avuto diretta conoscenza delle modalità di concessione del bene in comodato avrebbero dovuto essere ammesse, in quanto decisive per stabilire l'inesistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione; inoltre l'appellante si duole della mancata ammissione di due capitoli di prova indicati in primo grado e della mancata ammissione della documentazione, prodotta nella prima difesa utile, ossia nelle conclusionali, concernente le richieste di restituzione a far data dal 2011; si duole, infine, denunciando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., della motivazione del Tribunale, in quanto inadeguata, circa l'inattendibilità della testimonianza del , che invece possiede Tes_1 una conoscenza diretta dei fatti e delle vicende relative al trasferimento del bene in considerato che l'assegnazione al Pt_1 suddetto non era una vendita, ma un'assegnazione; viceversa Pt_1 era inattendibile il teste il quale aveva riferito che il Testimone_2 camminamento di un metro sull'orto era avvenuto nel 1982 quando aveva 3 anni, mentre la teste non poteva essere a conoscenza Tes_4 dell'accordo di comodato tra le parti e pertanto si era limitata a riferire di aver visto utilizzare il bene dal ricorrente (rectius resistente), senza nulla poter precisare sul titolo del possesso, la cui sussistenza assume essere in contrasto persino con la perizia eseguita nella procedura esecutiva all'esito della quale l'immobile era stato acquistato dall'odierno appellante;
iv) con il quarto motivo
l'omessa pronuncia sulla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla richiesta di condanna di al pagamento dell'indennità di P_ occupazione, nonostante la pacifica detenzione sine titulo del bene da parte del convenuto, in violazione dei principi di equità e giustizia sostanziale;
v) con il quinto motivo l'errata condanna alle spese in relazione alla liquidazione della fase decisoria, che si assume non dovuta poiché il Tribunale, dopo aver concesso i termini ex art. 190
c.p.c., li aveva revocati fissando udienza di discussione.
5. I motivi primo, secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e in parte inammissibili.
5.1. La questione dirimente in causa è quella relativa alla prova del comodato gratuito che si assume stipulato con il oralmente nel P_
2007, poiché il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione dei beni in quanto ha ritenuto non fornita detta prova dalla parte onerata, ossia dall'odierno appellante.
Le censure si concentrano principalmente sulla confutazione dell'usucapione, eccepita in via riconvenzionale dal e tuttavia P_ le doglianze sono inconferenti ai fini invocati, poiché il Tribunale ha affermato di avere considerato quell'eccezione, e quindi la rilevanza della dedotta usucapione, esclusivamente ai fini della dimostrazione da parte del della “disponibilità” dei beni anche prima del 2007, P_ ossia solo quale elemento ad ulteriore supporto del convincimento espresso con l'unica ratio decidendi su cui è basata la sentenza nel senso sopra precisato, ossia sul difetto di prova della stipulazione orale del comodato gratuito.
In questo contesto non colgono nel segno le critiche espresse dall'appellante circa l'infondatezza della pretesa di usucapione (per mancanza di possesso, pacifico, continuo e pubblico da oltre 20 anni- primo motivo- pag. 4 appello), da cui detta parte fa discendere la fondatezza della domanda di restituzione dei beni, atteso che il titolo della pretesa azionata è l'asserito comodato gratuito stipulato oralmente e incombeva al l'onere di fornire la prova di Parte_1 detto rapporto e, quindi, di dimostrare che il aveva acquisito la P_ disponibilità dei beni dal 2007 in forza di quell'accordo verbale. Anche le risultanze della C.T.U. sono richiamate da al Parte_1 fine di confutare il possesso uti dominus (secondo motivo), e non rilevano in base alle medesime considerazioni suesposte, anche perché, come afferma la stessa parte appellante, l'elaborato peritale contiene solo una descrizione dei beni.
Inammissibile è la parte del secondo motivo d'appello relativa alla domanda di consegna delle chiavi per accesso a fogne e impianto elettrico comuni, dichiarata inammissibile dal Tribunale per non avere la stessa alcun collegamento con il dedotto contratto orale di comodato, atteso che l'appellante non esprime alcuna critica compiuta e pertinente rispetto a detta argomentazione (cfr. pag. 6 appello), ma si limita a sostenere, invero in modo non del tutto lineare, che “i misuratori dell'acqua possono essere spostati come indicato dal ctu e l'accesso all'impianto fognario che in precedenza era accessibile, prima che il sig. costruisse il capanno abusivo P_ in ferro, deve essere restituito nello stato di fatto antecedente al comodato d'uso”.
5.2. Infondata e in parte inammissibile è la denunciata “violazione di norme processuali- mancata ammissione di prove decisive” (terzo motivo), in quanto, come rimarca anche l'appellato, in primo luogo non risulta che avesse chiesto la trasformazione del rito, Parte_1 né soprattutto è avvenuta alcuna violazione del diritto di difesa, a fronte dell'eccezione di usucapione sollevata dal poiché P_
l'odierno appellante era stato ammesso a prova contraria sui fatti allegati dal resistente ed aveva indicato quale unico teste
[...]
, la cui deposizione è stata assunta, per l'appunto, anche a CP_2 prova contraria. Infondata è, pertanto, la denuncia della violazione dell'art.115 c.p.c., mentre è inammissibile, in quanto del tutto generica, la doglianza di mancata ammissione di “prove testimoniali essenziali per dimostrare la natura precaria del comodato”, senza che sia in alcun modo precisato quali siano dette prove e come, quando e dove siano state ritualmente articolate. Invece i due capitoli non ammessi (riportati anche nella sentenza impugnata – pag. 3) non riguardano affatto la prova del comodato orale, ma solo il protratto utilizzo all'attualità da parte del del garage e della P_ porzione di orto, sicché correttamente il Tribunale ne ha escluso la rilevanza, trattandosi di circostanze incontroverse.
Parimenti inammissibile è la doglianza inerente alla dedotta mancata ammissione della prova documentale, sia perché la relativa produzione, in allegato alle note conclusionali, non era affatto avvenuta “nella prima difesa utile”, considerato che detta documentazione si assume idonea a contrastare l'eccezione di usucapione, sollevata dal resistente fin dalla comparsa di costituzione, e che il processo di primo grado era proseguito in più udienze anche istruttorie, sia perché l'appellante non spiega quale sia il contenuto preciso dei documenti, salvo un generico riferimento alle “richieste di restituzione a far data dal 2011”.
5.3. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia condivisibile anche nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non fornita dal la prova del comodato gratuito. Parte_1
Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha infatti correttamente ritenuto quantomeno inattendibile il teste , che aveva CP_2 acquistato i beni (garage e parte di orto) oggetto del contendere e successivamente li aveva conferiti al . La deposizione del Parte_1 suddetto teste, secondo cui la disponibilità dei beni sarebbe stata dallo stesso concessa al nel 2007, si pone in contrasto, in P_ particolare, con quella della teste , della cui attendibilità non vi Tes_4
è motivo alcuno di dubitare, che ha invece riferito che da moltissimi anni l'appellato utilizzava quei beni.
Ad ogni buon conto va ancora una volta ribadito che incombeva all'odierno appellante fornire la dimostrazione della stipulazione orale del comodato gratuito e la prova dell'accordo non può fondarsi sulla testimonianza del , in ragione non solo del suesposto Tes_1 contrasto con le altre deposizioni, ma anche della sua qualità soggettiva (precedente proprietario prima del conferimento dei beni in e soprattutto di quanto risulta dalla pronuncia della Pt_1
Cassazione n.9637/2018, prodotta dal in primo grado P_ all'udienza del 23-3-2023 proprio al fine di confutare l'attendibilità di detto teste. Con tale pronuncia è stata confermata la decisione d'appello con cui era stata accertata la fittizietà del conferimento di beni al da parte del (“…l'atto in questione era Parte_1 Tes_1 da ritenere a titolo gratuito, che i crediti erano anteriori all'atto di costituzione del trust e che era evidente l'uso strumentale del conferimento, posto che si era riservato la facoltà di CP_2 sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari, rimanendo nella sostanza pienamente padrone di quei beni che venivano in tal modo sottratti alla garanzia dei creditori..”), il che corrobora ulteriormente il convincimento quantomeno della sua inattendibilità quale teste.
6. Il quarto motivo è infondato.
Non ricorre affatto il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, che è stata implicitamente rigettata dal Tribunale. La statuizione di rigetto della domanda di accertamento del comodato e di restituzione dei beni è all'evidenza incompatibile con la pronuncia di accoglimento della conseguenziale pretesa relativa alla debenza dell'indennità di occupazione. Secondo quanto costantemente chiarito dalla Cassazione, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (tra le tante da ultimo Cass.25710/2024).
7. Anche il quinto motivo è infondato.
La liquidazione delle spese di lite della fase decisoria era dovuta ed
è stata correttamente effettuata dal Tribunale, considerato che la causa era stata discussa oralmente. Come si ricava proprio dal disposto di cui all'articolo 4 comma 5, lettera d) del Dm n. 55/2014,
"ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso" ( cfr. Cass.
28881/2022).
8. In conclusione, l'appello deve essere complessivamente rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (scaglione indeterminabile- complessità bassa), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, 3° comma c.p.c., poiché non vi è evidenza che l'azione in sede civile sia stata proposta nella piena consapevolezza della sua infondatezza giuridica, tale da risolversi in un vero e proprio abuso del processo. La parte appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2134/2024 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 16 aprile 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise