Decreto cautelare 12 agosto 2020
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza breve 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/04/2021, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00521/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dalla Questura di-OMISSIS-in data 24 febbraio 2020 e notificato in data 7 luglio 2020, di annullamento dei permessi di soggiorno nr.-OMISSIS-e contestuale rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 24 febbraio 2020, notificatole il 7 luglio 2020, con cui la Questura di-OMISSIS-le ha negato il permesso di soggiorno UE e ha contestualmente annullato il permesso di soggiorno ordinario che aveva ottenuto nel 2014 e il successivo premesso ordinario valido dal 19 settembre 2016 al 10 agosto 2018, lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art.21 nonies della legge 241 del 1990; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della direttiva 2003/109/CE e dell’art. 9 comma 4 e art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98; eccesso di potere; carenza di motivazione e istruttoria; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/98, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013; carenza di motivazione e di istruttoria.
Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2020, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte della Questura, entro 50 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, fissando per il prosieguo della fase cautelare la camera di consiglio del 18 novembre 2020 e sospendendo, nelle more, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 19 novembre 2020, il Collegio ha concesso all’Amministrazione ulteriore termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere il disposto riesame con motivato provvedimento espresso e ha rinviato per il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, confermando nelle more la sospensione del provvedimento impugnato.
Ad esito del riesame, con provvedimento del 28 dicembre 2020, la Questura di-OMISSIS-ha confermato “le determinazioni adottate in data 24.02.2020 circa il rifiuto al rilascio di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art.9 D. L.vo 286/98” e si è riservato di riesaminare la posizione della ricorrente “circa il rinnovo del titolo di soggiorno ordinario, qualora venga dimostrato che, allo stato, le risorse in suo possesso siano tali da garantire una dignitosa esistenza al nucleo familiare”.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, il Presidente ha disposto, su istanza di parte ricorrente, il rinvio alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, per consentire la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento adottato dalla Questura ad esito del riesame.
In data 1° aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione, con cui si evidenzia che la ricorrente ha formalizzato, in data 4 marzo 2021, la rinuncia alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo invece il rilascio di un titolo di soggiorno ordinario, e che la Questura ha accolto la richiesta di rilascio del permesso ordinario con provvedimento del 15 marzo 2021. In considerazione di ciò, il Ministero dell’Interno ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente non ha più depositato ricorso per motivi aggiunti e ulteriori memorie, né ha formulato istanza di discussione da remoto o presentato note di udienza.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e dell’articolo 60 c.p.a..
Il Collegio, infatti, ritiene che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato tutto quanto sopra esposto e tenuto conto, in particolare, della rinuncia alla richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte della ricorrente, a favore della richiesta di un permesso ordinario di soggiorno, e dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno ordinario con il provvedimento da ultimo depositato (cfr. doc. 12 in atti deposito Ministero dell’Interno).
Nell’ultimo provvedimento del 15 marzo 2021 depositato in giudizio il 1° aprile 2021, infatti, la Questura di -OMISSIS-, dopo aver richiamato nelle premesse il provvedimento del 28 dicembre 2020, adottato ad esito del riesame, e i successivi interventi della ricorrente in sede istruttoria presentati tramite il legale mandatario, così ha disposto: “ PRENDE ATTO della rinuncia alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo sottoscritta, in data 04.03.2021, dalla -OMISSIS-in favore del rilascio di un titolo di soggiorno ordinario” e “ACCOGLIE la richiesta dell'interessata al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario”, il che comporta evidentemente il superamento dell’originario provvedimento della Questura oggetto della presente impugnativa e il venir meno dell’interesse alla decisione del presente ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.