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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 1/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato TATEO Parte_1
MARIA CARMELA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante legale, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito assistenziale
Con ricorso depositato il 20/07/2022, il ricorrente, per il tramite dell'amministratore di sostegno, chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 21.3.2022 con la quale l'istituto previdenziale chiedeva la CP_1 restituzione della somma di euro 7.683,38 corrisposta sulla pensione n. 07055024 Cat INVCIV a titolo di “recupero indebito”. Nello specifico, deduceva l'irripetibilità delle somme in quanto la mancata presentazione a visita di revisione a causa dell'erronea notifica della convocazione da parte di , effettuata ad un indirizzo diverso, non farebbe CP_1 venir meno il diritto alla provvidenza. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito dalla compensazione impropria effettuata su somme a credito e a debito aventi la stessa natura: di cui due indebiti uno di euro 1304,04, dovuti a titolo di debito per l'assenza a visita, l'altro di euro 6379, somma residua dell'indebito complessivo di euro 8040,20 a seguito della domanda di ricostituzione presentata in data 24.11.2017 ed il credito di euro 8514,94 spettante al ricorrente in conseguenza del ripristino della prestazione economica. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo all'assegno di invalidità civile e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito assistenziale soggetto ad una disciplina diversificata come di seguito esposto. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Tanto premesso, al fine di derimere la presente controversia, giova innanzitutto ripercorrere i fatti di causa. Nel caso di specie l'indebito contestato, come emerge dalla documentazione in atti, è scaturito in parte dalla domanda di ricostituzione effettuata in data 24.11.2017, la quale ha generato l'indebito n. 14122228 di euro 8040,20, in via di recupero con addebito sulla pensione, con una trattenuta di euro 12,00; in parte, dalla mancata visita a revisione del 26.4.2021, che aveva prodotto il debito, per le mensilità di maggio e giugno 2021, di euro 1304,04. Orbene, nel caso di specie, come provato da parte ricorrente, l'istante ha provveduto, per il tramite del suo amministratore di sostegno, nel termine dei 90 giorni previsti dall'art.80 c.3 D.L. n.112/2008, a fornire idonea motivazione circa la mancata presentazione a visita;
in aggiunta, accogliendo le CP_1 motivazioni rappresentate aveva provveduto a fissare una nuova convocazione, pertanto, l'indebito di euro 1304,04 è da considerarsi illegittimo perché contrastante con il dettato normativo previsto all'art. 80 d.l. n. 112/2008 secondo cui “La sospensione dei relativi pagamenti, qualora l'interessato a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. Ciò premesso, la restante parte dell'indebito di euro 8040,20 datato 20.12.2017, il cui importo residuo ammonta ad euro 6379,34, derivante dalla domanda di ricostituzione per motivi documentali per dichiarare un ricovero a titolo gratuito, è da ritenersi compensato con il credito spettante al , in Pt_1 virtù della nota del 21.3.2022 (all. 6 fascicolo parte ricorrente) in cui espressamente si legge: “ dal ricalcolo è derivato, fino al 30.4.2022, un credito a suo favore di euro 8514,94”. Alla luce di quanto sopra esposto, la nota datata 21.3.2022 è CP_1 illegittima nella parte in cui prevede un indebito di euro 7.683,38 in capo all'odierno istante. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore del decisum (desumibile dall'entità delle somme non ripetibili), dell'assenza di attività istruttoria– segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20.7.2022 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 21.3.2022 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente CP_1 trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
1865,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge. Brindisi, 01.04.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri