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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2024, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Alessandro Antichi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco
Borgognoni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 193/24 (RG: 817/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 20.5.2024 in favore di per l'importo di € 10.879,00, quale credito nascente Controparte_1 dal mancato saldo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati in un appartamento sito nel Comune di Castiglione della Pescaia.
pagina 1 di 6 Impugnato il titolo giudiziale, il sig. premesso che le opere appaltate Pt_1 includessero la fornitura e installazione di un impianto scaldacqua a pompa di calore, e lamentando che detta posa in opera fosse avvenuta in contrasto alle prescrizioni tecniche così da rendere il prodotto inadeguato allo scopo, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appaltatrice a risarcirgli il danno corrispondente ai costi necessari per sostituire l'apparecchio e, comunque, per eliminarne il vizio.
Si costituiva in giudizio la società instando per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto.
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza riservata del 7.3.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingeva tutte le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., concedendo un termine per il deposito di eventuali memorie conclusive, e all'esito della quale incamerava la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c..
*****
1. I fatti di causa.
La società ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € Controparte_1
10.879,00 a saldo del corrispettivo di una serie di interventi di straordinaria manutenzione effettuati nel biennio 2023-2024 in un appartamento del sig. Pt_1 ubicato a Castiglione della Pescaia, via Pleiadi n. 7 (all.ti 1-6 del ricorso).
Il rifiuto del committente di onorare il suo debito poggia sulla dedotta irregolare posa in opera di un dispositivo - scaldacqua per uso sanitario a pompa di calore monoblocco a pavimento di marca “NUOS PLUS WI-FI 250 SYS” - che l'impresa s'era obbligata a fornire e installare al prezzo di € 6.500.00, oltre IVA.
Secondo la tesi attorea, infatti, la scheda tecnica e il manuale dell'apparecchio ne avrebbero dettato un collocamento in un locale chiuso, con un volume minimo di 30m³ e altezza minima di circa 2m, a sufficiente distanza dalle pareti per garantirne il corretto funzionamento e l'accessibilità per la manutenzione ordinaria (all.ti 2 e 3 della citazione).
Viceversa, l'appaltatrice avrebbe installato la macchina all'esterno della casa, in una terrazza aperta, esponendola ai raggi solari, alle intemperie, agli sbalzi termici, e l'avrebbe peraltro sistemata a ridosso della parete esterna dell'edificio comunicante con la camera da letto, in modo non solo da precluderne l'accesso funzionale alla pagina 2 di 6 manutenzione, ma anche da disturbare il riposo degli occupanti della stanza per il rumore generato dal suo funzionamento.
Alla luce di quanto biasimato, pertanto, ha ritenuto di nulla dovere alla ditta convenuta e ne ha chiesto la condanna a risarcirgli il danno pari ai costi necessari per sostituire il prodotto, ritenuto inadeguato, e comunque per eliminarne il vizio.
2. Le circostanze allegate dall'opponente con la memoria conclusiva.
Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le doglianze attoree avanzate con la memoria conclusiva.
Per quanto concerne l'eccepita improcedibilità della domanda ingiunzionale derivante dall'omessa attivazione, da parte dell'ingiungente, della procedura mediatizia prevista dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 28/2010, si osserva che in virtù del 2° comma della disposizione l'improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, condizione che nella specie non s'è avverata.
Viceversa, le denunce mosse dal su inadempimenti dell'impresa inerenti al Pt_1 mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento (che comporterebbe l'inagibilità dell'immobile de quo), hanno trovato ingresso per la prima volta in una nota depositata dalla parte senza autorizzazione in data 6.3.2025, quando non solo erano ampiamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, ma era già stata celebrata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ove l'odierno attore aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante, che a sua volta aveva trattenuto la causa in riserva per decidere sulla ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
3. Le censure attoree e la domanda riconvenzionale.
Appaiono senza pregio le obiezioni sollevate dall'opponente riguardo a un'avvenuta installazione dello scaldacqua in spregio alle caratteristiche tecniche e dimensionali del locale prescritte dalla rispettiva scheda tecnica e dalle istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Infatti, dal manuale contenente le istruzioni di installazione-uso-manutenzione depositate dall'impresa convenuta non affiora alcun divieto di dislocare tale dispositivo all'esterno, essendo al contrario detta possibilità condizionata al fatto che la pompa di pagina 3 di 6 calore sia protetta dagli agenti atmosferici (in particolare il ghiaccio) e che venga sostituito il cavo di alimentazione in PVC con un cavo di altro materiale, al fine di garantire le prestazioni e la sicurezza dell'impianto (cfr. pag. 15 dell'all. 4).
Quanto alle carenze dimensionali del vano tecnico in cui sarebbe stato alloggiato il bollitore sul terrazzino della casa del merita rilevare che, sempre attenendosi Pt_1 alle predette istruzioni, il medesimo avrebbe dovuto essere circondato da uno spazio libero, distanziato di almeno 50cm ai lati e di 20cm dal soffitto e dalla parete retrostante, ciò al fine di assicurarne una buona accessibilità e agevolarne le operazioni di manutenzione.
Nel caso in esame, dalla perizia tecnica fornita dalla convenuta, corredata da apposita documentazione fotografica e neppure contestata dall'attore, emerge che la macchina, alta circa 2m e larga 60cm, sia stata posizionata a terra in una nicchia di 3m di altezza e
60cm di larghezza.
Raffrontando tali misure, è allora chiaro che la sola infrazione rilevata possa essere quella attinente alle distanze del dispositivo dalle pareti laterali, essendo invece rispettato lo spazio che lo separa dalla copertura superiore.
Epperò, occorre evidenziare come le misure riportate nel manuale non siano cogenti, ma indicative per favorire la manutenzione dell'apparecchio, operazione che non è di per sé inibita dalla sua collocazione in un vano che non risponda perfettamente a quel volume;
tant'è che la convenuta ha depositato una scheda tecnica (anch'essa rimasta sfornita di contestazione avversaria) del box in lamiera che la ditta Ariston fornisce come accessorio specifico per lo scaldacqua in esame, la quale presenta dimensioni addirittura inferiori a quelle del locale in cui la ha installato la macchina del CP_1 Pt_1
È, infine, sfornita di ogni principio di prova la lamentata eccessiva rumorosità della pompa di calore accostata alla camera da letto dell'abitazione, non avendo l'attore depositato alcunché (come, ad esempio, file audio o video) idoneo a legittimare quell'esercizio del potere giudiziale di espletamento di CTU invocato con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c..
Ad ogni buon conto, giova sottolineare come il dispositivo risulta collocato in una rientranza sul terrazzino della camera che nasceva proprio come locale tecnico per ospitare una caldaia o collettore, secondo quanto concordato fra i tecnici e lo stesso committente, come risulta dalla comunicazione a quest'ultimo inviata nel novembre 2022 dall'arch. (all. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Per_1
pagina 4 di 6 Atteso che il scelse il dispositivo da acquistare e fu informato del luogo in cui Pt_1 sarebbe stato installato, e che nell'odierno giudizio non ha allegato l'impedimento ad accedere al bollitore per effettuarne la manutenzione né tantomeno ha indicato una posizione alternativa a quella in cui è stato allogato, deve ritenersi che l'intervento posto in essere dalla corrispondesse esattamente ai desiderata della committenza e CP_1 che il rifiuto di questa a saldare il prezzo dell'appalto sia soltanto un tentativo di sottrarsi alla propria obbligazione, immeritevole di tutela, neppure nella forma dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c..
L'inconsistenza delle doglianze attore, naturalmente, conduce al rigetto dell'opposizione, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e alla reiezione della domanda riconvenzionale.
4. Le spese processuali e la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
Il contegno giudiziale dell'attore non può inoltre ritenersi immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il non abbia concretamente Pt_1 addotto alcuna ragione giuridicamente fondata a suffragio della sua pretesa;
abbia omesso di comparire in udienza per il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 183 pagina 5 di 6 c.p.c.; abbia rifiutato una proposta giudiziale che gli sarebbe stata certamente più congegnale rispetto alla presente sentenza;
abbia depositato una nota non autorizzata contenente nuovi documenti nelle more dello scioglimento della riserva assunta dal
Giudice per provvedere sull'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sulle istanze istruttorie;
abbia sollevato un'eccezione pregiudiziale tardiva e anche cedevole, visto che mai prima della memoria conclusiva aveva confutato la natura di appalto del rapporto intercorso fra le parti, fattispecie che esula dalle materie elencate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e sottoposte alla mediazione obbligatoria.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. l'opponente va infine condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 800,00, ritenuta un'equa compensazione del danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 193/24 (RG:
817/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 20.5.2024;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 1.087,90, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna l'opponente a versare in favore della la somma di Controparte_2
€ 800,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c..
Grosseto, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
MA TT pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2024, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Alessandro Antichi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco
Borgognoni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 193/24 (RG: 817/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 20.5.2024 in favore di per l'importo di € 10.879,00, quale credito nascente Controparte_1 dal mancato saldo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati in un appartamento sito nel Comune di Castiglione della Pescaia.
pagina 1 di 6 Impugnato il titolo giudiziale, il sig. premesso che le opere appaltate Pt_1 includessero la fornitura e installazione di un impianto scaldacqua a pompa di calore, e lamentando che detta posa in opera fosse avvenuta in contrasto alle prescrizioni tecniche così da rendere il prodotto inadeguato allo scopo, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appaltatrice a risarcirgli il danno corrispondente ai costi necessari per sostituire l'apparecchio e, comunque, per eliminarne il vizio.
Si costituiva in giudizio la società instando per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto.
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza riservata del 7.3.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingeva tutte le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., concedendo un termine per il deposito di eventuali memorie conclusive, e all'esito della quale incamerava la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c..
*****
1. I fatti di causa.
La società ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € Controparte_1
10.879,00 a saldo del corrispettivo di una serie di interventi di straordinaria manutenzione effettuati nel biennio 2023-2024 in un appartamento del sig. Pt_1 ubicato a Castiglione della Pescaia, via Pleiadi n. 7 (all.ti 1-6 del ricorso).
Il rifiuto del committente di onorare il suo debito poggia sulla dedotta irregolare posa in opera di un dispositivo - scaldacqua per uso sanitario a pompa di calore monoblocco a pavimento di marca “NUOS PLUS WI-FI 250 SYS” - che l'impresa s'era obbligata a fornire e installare al prezzo di € 6.500.00, oltre IVA.
Secondo la tesi attorea, infatti, la scheda tecnica e il manuale dell'apparecchio ne avrebbero dettato un collocamento in un locale chiuso, con un volume minimo di 30m³ e altezza minima di circa 2m, a sufficiente distanza dalle pareti per garantirne il corretto funzionamento e l'accessibilità per la manutenzione ordinaria (all.ti 2 e 3 della citazione).
Viceversa, l'appaltatrice avrebbe installato la macchina all'esterno della casa, in una terrazza aperta, esponendola ai raggi solari, alle intemperie, agli sbalzi termici, e l'avrebbe peraltro sistemata a ridosso della parete esterna dell'edificio comunicante con la camera da letto, in modo non solo da precluderne l'accesso funzionale alla pagina 2 di 6 manutenzione, ma anche da disturbare il riposo degli occupanti della stanza per il rumore generato dal suo funzionamento.
Alla luce di quanto biasimato, pertanto, ha ritenuto di nulla dovere alla ditta convenuta e ne ha chiesto la condanna a risarcirgli il danno pari ai costi necessari per sostituire il prodotto, ritenuto inadeguato, e comunque per eliminarne il vizio.
2. Le circostanze allegate dall'opponente con la memoria conclusiva.
Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le doglianze attoree avanzate con la memoria conclusiva.
Per quanto concerne l'eccepita improcedibilità della domanda ingiunzionale derivante dall'omessa attivazione, da parte dell'ingiungente, della procedura mediatizia prevista dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 28/2010, si osserva che in virtù del 2° comma della disposizione l'improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, condizione che nella specie non s'è avverata.
Viceversa, le denunce mosse dal su inadempimenti dell'impresa inerenti al Pt_1 mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento (che comporterebbe l'inagibilità dell'immobile de quo), hanno trovato ingresso per la prima volta in una nota depositata dalla parte senza autorizzazione in data 6.3.2025, quando non solo erano ampiamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, ma era già stata celebrata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ove l'odierno attore aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante, che a sua volta aveva trattenuto la causa in riserva per decidere sulla ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
3. Le censure attoree e la domanda riconvenzionale.
Appaiono senza pregio le obiezioni sollevate dall'opponente riguardo a un'avvenuta installazione dello scaldacqua in spregio alle caratteristiche tecniche e dimensionali del locale prescritte dalla rispettiva scheda tecnica e dalle istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Infatti, dal manuale contenente le istruzioni di installazione-uso-manutenzione depositate dall'impresa convenuta non affiora alcun divieto di dislocare tale dispositivo all'esterno, essendo al contrario detta possibilità condizionata al fatto che la pompa di pagina 3 di 6 calore sia protetta dagli agenti atmosferici (in particolare il ghiaccio) e che venga sostituito il cavo di alimentazione in PVC con un cavo di altro materiale, al fine di garantire le prestazioni e la sicurezza dell'impianto (cfr. pag. 15 dell'all. 4).
Quanto alle carenze dimensionali del vano tecnico in cui sarebbe stato alloggiato il bollitore sul terrazzino della casa del merita rilevare che, sempre attenendosi Pt_1 alle predette istruzioni, il medesimo avrebbe dovuto essere circondato da uno spazio libero, distanziato di almeno 50cm ai lati e di 20cm dal soffitto e dalla parete retrostante, ciò al fine di assicurarne una buona accessibilità e agevolarne le operazioni di manutenzione.
Nel caso in esame, dalla perizia tecnica fornita dalla convenuta, corredata da apposita documentazione fotografica e neppure contestata dall'attore, emerge che la macchina, alta circa 2m e larga 60cm, sia stata posizionata a terra in una nicchia di 3m di altezza e
60cm di larghezza.
Raffrontando tali misure, è allora chiaro che la sola infrazione rilevata possa essere quella attinente alle distanze del dispositivo dalle pareti laterali, essendo invece rispettato lo spazio che lo separa dalla copertura superiore.
Epperò, occorre evidenziare come le misure riportate nel manuale non siano cogenti, ma indicative per favorire la manutenzione dell'apparecchio, operazione che non è di per sé inibita dalla sua collocazione in un vano che non risponda perfettamente a quel volume;
tant'è che la convenuta ha depositato una scheda tecnica (anch'essa rimasta sfornita di contestazione avversaria) del box in lamiera che la ditta Ariston fornisce come accessorio specifico per lo scaldacqua in esame, la quale presenta dimensioni addirittura inferiori a quelle del locale in cui la ha installato la macchina del CP_1 Pt_1
È, infine, sfornita di ogni principio di prova la lamentata eccessiva rumorosità della pompa di calore accostata alla camera da letto dell'abitazione, non avendo l'attore depositato alcunché (come, ad esempio, file audio o video) idoneo a legittimare quell'esercizio del potere giudiziale di espletamento di CTU invocato con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c..
Ad ogni buon conto, giova sottolineare come il dispositivo risulta collocato in una rientranza sul terrazzino della camera che nasceva proprio come locale tecnico per ospitare una caldaia o collettore, secondo quanto concordato fra i tecnici e lo stesso committente, come risulta dalla comunicazione a quest'ultimo inviata nel novembre 2022 dall'arch. (all. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Per_1
pagina 4 di 6 Atteso che il scelse il dispositivo da acquistare e fu informato del luogo in cui Pt_1 sarebbe stato installato, e che nell'odierno giudizio non ha allegato l'impedimento ad accedere al bollitore per effettuarne la manutenzione né tantomeno ha indicato una posizione alternativa a quella in cui è stato allogato, deve ritenersi che l'intervento posto in essere dalla corrispondesse esattamente ai desiderata della committenza e CP_1 che il rifiuto di questa a saldare il prezzo dell'appalto sia soltanto un tentativo di sottrarsi alla propria obbligazione, immeritevole di tutela, neppure nella forma dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c..
L'inconsistenza delle doglianze attore, naturalmente, conduce al rigetto dell'opposizione, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e alla reiezione della domanda riconvenzionale.
4. Le spese processuali e la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
Il contegno giudiziale dell'attore non può inoltre ritenersi immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il non abbia concretamente Pt_1 addotto alcuna ragione giuridicamente fondata a suffragio della sua pretesa;
abbia omesso di comparire in udienza per il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 183 pagina 5 di 6 c.p.c.; abbia rifiutato una proposta giudiziale che gli sarebbe stata certamente più congegnale rispetto alla presente sentenza;
abbia depositato una nota non autorizzata contenente nuovi documenti nelle more dello scioglimento della riserva assunta dal
Giudice per provvedere sull'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sulle istanze istruttorie;
abbia sollevato un'eccezione pregiudiziale tardiva e anche cedevole, visto che mai prima della memoria conclusiva aveva confutato la natura di appalto del rapporto intercorso fra le parti, fattispecie che esula dalle materie elencate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e sottoposte alla mediazione obbligatoria.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. l'opponente va infine condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 800,00, ritenuta un'equa compensazione del danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 193/24 (RG:
817/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 20.5.2024;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di € 1.087,90, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna l'opponente a versare in favore della la somma di Controparte_2
€ 800,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c..
Grosseto, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
MA TT pagina 6 di 6