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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8533 /2023 promossa da:
) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._1
Maurizio Bozzetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato CP_2 C.F._2
Carlo Emanuele Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda 21;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO:
1) dichiarare la separazione dei coniugi con cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente con il padre presso _1 la casa condotta in locazione dal sig. , sita in Biassono (MB), Via Casiraghi e Riboldi n. 37, con CP_1 suddivisione dei tempi di cura al 50% con la sig.ra secondo lo schema elaborato in sede di CP_2 mediazione familiare ed attualmente già in essere tra le parti, che prevede l'alternanza dei turni di cura della figlia minore nel seguente modo (si riporta esattamente lo schema condiviso dalle parti in sede di mediazione familiare):
- settimana 1 e 3: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera _1 nella settimana successiva al w/e trascorso insieme, quando sarà accompagnata dalla mamma, con la quale starà la sera del lunedì, il martedì (senza pernottamento), con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre con cui la minore esclusivamente pernotta;
dall'uscita di scuola del mercoledì starà con la mamma per i giorni successivi anche nel w/e (senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il lunedì mattina prendendo la minore a casa del padre.
- settimana 2 e 4: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì (dall'uscita di scuola) fino _1 all'accompagnamento a scuola del martedì mattina;
dall'uscita di scuola del martedì starà con la mamma
(senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre.
Il giovedì starà con la mamma (senza pernottamento) e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì prendendo la figlia a casa del padre. Da venerdì pomeriggio all'uscita di scuola trascorrerà con il papà tutto il w/e fino al lunedì sera. Lo schema, come illustrato in tabella, si ripeterà sempre uguale ogni mese, in modo tale che i giorni infrasettimanali trascorsi da con papà e mamma siano sempre i medesimi e i _1
w/e siano alternati.
pagina 2 di 18 Tenuto conto degli impegni lavorativi ospedalieri di entrambi i genitori, tale suddivisione potrà subire modifiche, previa tempestiva comunicazione tra le parti, in caso di turnazioni differenti da quelle che, entro il giorno 15 di ogni mese, la sig.ra sarà tenuta a comunicare al sig. per il mese CP_2 CP_1 successivo.
La madre accompagnerà agli allenamenti in piscina almeno 2 volte alla settimana, anche nei _1 pomeriggi che trascorrerà con lei. Alle altre attività sportive (triathlon) sarà regolarmente _1 accompagnata dal papà nei pomeriggi di sua competenza. Nei w/e di competenza, entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare alle gare;
per quanto riguarda gli allenamenti ognuno di loro valuterà _1 in base ai propri impegni.
3) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno 3 settimane, anche non _1 consecutive, con ciascuno dei due genitori. Tutto il resto delle vacanze verrà gestito dai genitori di comune accordo (campus estivi, zii, nonni). Le vacanze natalizie (15 giorni) e quelle pasquali (1 settimana), verranno suddivise equamente tra i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni professionali, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza (alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e la settimana di Pasqua ad anni alterni. Rispetto ai viaggi all'estero, entrambi si dichiarano disponibili a valutare l'opportunità di portare con sé, compatibilmente con gli impegni _1 della figlia, e si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio / rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'annotazione della figlia sui rispettivi passaporti e carte di identità.
4) porre a carico della sig.ra il pagamento in favore del sig. , a titolo di mantenimento CP_2 CP_1 della figlia minore e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, dell'importo di € _1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banco ES intestato al sig.
di cui alle seguenti coordinate: [...], mentre il sig. CP_1 CP_1 provvederà al pagamento dell'intera retta della scuola paritaria “Istituto Maddalena di Canossa” di Monza, che ammonta a circa €4.000,00 (quattromila) all'anno, fino alla fine della terza media della figlia.
Disporre che tutte le altre spese per la minore mediche e scolastiche e sportive, nonché le straordinarie, da concordarsi previamente fra le parti, di cui alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza che qui si intendono integralmente richiamate, siano divise nella misura del 50% tra i coniugi;
5) disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dal sig. quale genitore collocatario della figlia minore;
CP_1
6) tenuto conto della collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione del padre, _1 rigettare l'eventuale richiesta di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e, in ordine alla casa CP_2 coniugale stessa, si propone sin da ora alternativamente o la vendita a terzi o la liquidazione della propria pagina 3 di 18 quota del sig. alla sig.ra con riserva di azionare un separato giudizio di scioglimento CP_1 CP_2 della comunione sull'immobile in caso di mancato accordo sul punto;
7) il sig. dichiara che le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio sono quelle che CP_1 risultano dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate al presente ricorso.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. ha trovato una soluzione abitativa nelle vicinanze della casa coniugale;
CP_1
2) vero che il sig. si occupa della figlia minore con l'aiuto della nonna paterna e della zia CP_1 _1 paterna Persona_2
3) vero che il sig. decideva di intraprendere un percorso di mediazione familiare prima di avviare CP_1 la pratiche per la separazione;
4) vero che dal primo di novembre 2022 si è definitivamente stabilita a casa del padre;
_1
5) vero che si rifiuta di pernottare dalla mamma nei giorni di gestione che spetterebbero a _1 quest'ultima;
6) vero che la sig.ra disattende tutti gli impegni assunti per la gestione della minore con CP_2 riferimento a quelli scolastici, exrrascolastici ed economici;
7) vero che la sig.ra si dimentica di portare o andare a prendere la figlia minore a scuola nei giorni CP_2 di sua spettanza;
8) vero che la sig.ra si dimentica di portare o andare a prendere la figlia minore a nuoto o agli CP_2 allenamenti nei giorni di sua spettanza;
9) vero che il sig. si occupa da solo di tutte le spese relative alle necessità della figlia;
CP_1
10) vero che il sig. si occupa da solo del mantenimento quotidiano della figlia minore, per le spese CP_1 ordinarie, straordinarie, scolastiche, mediche, sportive, ricreative;
11) vero che la sig.ra omette di sostenere qualunque tipo di spesa che riguarda la figlia, lasciando CP_2 questo onere integralmente in capo al sig. ; CP_1
12) vero che la minore frequenta la classe seconda media dell'Istituto Paritario Maddalena di _1
Canossa di Monza;
13) vero che la minore frequenta l'Istituto Paritario Maddalena di Canossa di Monza fin dalla _1 scuola dell'infanzia;
14) vero che le spese della retta scolastica dell'Istituto Paritario Maddalena di Canossa di Monza sono sostenute unicamente dal sig. ; CP_1
15) vero che è un'atleta agonista d'interesse regionale e nazionale tesserata alla FIN (Federazione _1
Italiana Nuoto), in cui compete sia nel nuoto sia nel salvamento, ed è tesserata FITRI (Federazione Italiana
Triathlon); pagina 4 di 18 16) vero che gli allenamenti di la vedono impegnata quotidianamente per diverse ore al giorno _1 dopo la scuola ed accompagnata dal padre o i suoi familiari (nonna paterna o degli zii paterni di ); _1
17) vero che la sig.ra presente solo alle gare sportive di che prevedono premiazioni. CP_2 _1
Per la resistente:
Voglia il Tribunale, respinta ogni altra domanda ed eccezione contraria:
- NEL MERITO:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_2 CP_1
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- accertate le gravi condotte tenute dal Sig. , dichiarare l'addebito della separazione a carico CP_1 dello stesso;
- assegnare la casa coniugale in Biassono (MB) via A. Da Giussano n. 1/3 di proprietà di entrambi i coniugi, alla Sig.ra con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, in qualità di genitore CP_2 collocatario della minore;
Persona_3
- affidare la figlia minore in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento Persona_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere la figlia con il seguente calendario: _1
• week end alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola;
_1
• nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, _1 quando il padre la accompagnerà a scuola;
• nelle settimane che terminano con il week end di spettanza del padre, starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, _1 quando il padre la accompagnerà a scuola.
- determinare a carico del signor un assegno da versarsi a favore della signora a titolo di CP_1 CP_2 partecipazione al mantenimento della figlia minore dell'importo mensile di € 500,00, o Persona_3 superiore secondo giustizia, qualora dall'istruttoria emergessero redditi da lavoro superiori a quelli versati in atti e con decorrenza dalla domanda, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che le spese straordinarie a favore della figlia vengano poste a carico del padre nella misura dell'80 % e della madre nella misura del 20%;
- disporre che il padre provveda al pagamento dell'intera retta scolastica della scuola paritaria “Istituto
Maddalena di Canossa” di Monza, in cui è iscritta la figlia minore;
pagina 5 di 18 - disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia sia percepiti integralmente dalla signora CP_2
- condannare il ricorrente a versare alla resistente gli arretrati del mantenimento non versato in favore della figlia minore a far data dal mese di aprile 2023 ovvero la somma di € 6.000,00; _1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere prova per interrogatorio formale e per testi di cui ai punti in narrativa (pagine da 5 a 14, capitoli da 1 a 33 preceduti dalla locuzione vero che, espunte eventuali locuzioni valutative.
Si indicano a testi, da escutersi anche in prova contraria sugli eventuali capitoli avversari che dovessero venire ammessi, i Sigg.ri: via Bellini 1 20812 Limbiate;
via Bellini 1 Testimone_1 Testimone_2
20812 Limbiate;
, Milano, Corso Sempione 30; e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, Biassono, Via A. Da Giussano n. 1/3. Via Vittorio Veneto 59, Bresso;
Testimone_6 Controparte_3 via Da Negri 20, CI LS (MI) , Via Gramsci 1/c Bovisio CP_4 Controparte_5
SC (MB); , Via Dante Alighieri 76, Cinello LS;
Via Davanzati Controparte_6 Controparte_7
27 Milano;
Via Mincio 8/A Giussano;
Vicolo 4 Novembre 8 CI CP_8 Controparte_9
LS (MI); Via Guardi 50 CI LS. CP_10
- Rigettare i capitoli di prova avversari ovvero, nell'ipotesi di loro ammissione, ammettere la ricorrente alla prova contraria.
- Ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi CP_1 relativi agli ultimi 5 anni;
- Ordinare al signor l'esibizione in giudizio, ex. art. 210 c.p.c. dei propri estratti conto, CP_1 depositi titoli, investimenti, e conti di gestioni patrimoniale di cui lo stessa sia titolare o possa disporre anche in forza di procura, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero, nonché degli estratti delle carte di credito, il tutto degli ultimi 5 anni;
- Ordinare indagini tramite il nucleo di Polizia Tributaria per accertare l'effettivo reddito e patrimonio del signor . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
pagina 6 di 18 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data CP_1
06.04.2010 con che dall'unione matrimoniale nasceva la figlia , a Milano il giorno CP_2 _1
11.03.2011; che sopraggiungevano incomprensioni e la coppia si separava di fatto nel 2020; che i coniugi effettuavano vanamente mediazione familiare;
che la resistente disattendeva gli accordi, che prevedevano un collocamento paritetico della figlia;
che ella non era in grado di gestirla;
che dal 2022 rifiutava di _1 avere rapporti con la madre;
che era tecnica di laboratorio regolarmente assunta con contratto a Per_4 tempo indeterminato presso l'Ospedale Pio XI di ES, ed era socia di due attività commerciali quali un negozio di cannabis Erymina S.r.l. a CI LS, nonché di una società immobiliare, la Andreani
Immobiliare S.a.s. di Andreani Erika, proprietaria di numerosi immobili;
di essere chirurgo maxillo facciale, libero professionista presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, consulente presso studi odontoiatrici e Amministratore Unico del di;
che la casa coniugale Controparte_11 CP_12 era di proprietà di per il 75% e di per il 25% e gravata da mutuo;
di vivere in locazione Per_4 CP_1 con canone mensile di euro 750; che era proprietaria di due immobili in Sardegna ed uno a Per_4
Montecampione, e tre negozi a CI LS;
di essere proprietario di immobile in provincia di
Brescia, gravato da mutuo con rata mensile di euro 6.000; concludeva domandando la separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso, collocamento di _1 presso di sé, regolamentazione paritetica dei tempi di permanenza della minore presso i genitori;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 350, oltre al 100% della retta della scuola paritaria e suddivisione al 50% delle altre spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che non fosse operata assegnazione della casa coniugale a favore della resistente.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che le cause della fine del matrimonio erano da ricercare nella relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente con l'attuale compagna;
di essersi sempre occupata in via prevalente della figlia, mentre il ricorrente si dedicava ai suoi hobbies;
che in sede di mediazione egli si era dichiarato disponibile a versarle euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che il padre cercava di mettere la figlia contro la madre;
che sino ad _1 ottobre 2023 non pernottava presso la madre;
che il ricorrente effettuava attività lavorativa non regolarizzata e conviveva con una farmacista;
di rimborsare il mutuo sulla casa coniugale per euro 713 mensili;
di percepire euro 1600 mensili di reddito ed euro 139 mensili di assegno unico;
concludeva domandando la separazione con addebito al ricorrente, l'affido condiviso di , con collocamento _1 presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale chiedeva venisse posto un contributo al mantenimento di euro 500, oltre al 80% delle spese straordinarie, oltre al 100% delle pagina 7 di 18 spese scolastiche;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che le versasse gli arretrati di mantenimento. CP_1
Ala udienza del 26.3.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: Quello su cui noi litighiamo è il collocamento di , perché in questo momento lei dorme più CP_1 _1 da me o meglio questo fino ad ottobre perché da allora stiamo rispettando l'accordo di cui al calendario agli atti che prevede tempi sostanzialmente paritetici. Mia moglie è rimasta a vivere nella casa coniugale. Noi vorremmo trovare un accordo e io rimarrei a vivere nella casa che ho preso in locazione, che prevede un canone di euro 751,00 mensili comprensivo di spese, io vivo da sola con mia figlia;
la casa si trova a Biassono, vicino alla casa coniugale. Io lavoro come chirurgo a Milano, io sono in partita iva e guadagno al mese circa euro 3.500 euro netti. Io ho un mutuo su una casa in montagna di mia esclusiva proprietà che terminerà a novembre 2024 di euro 6.000 semestrali;
euro 300 per il finanziamento della macchina, euro 400 con agos, euro 350 per finanziamento durante il covid. Abbiamo fatto un percorso di mediazione interrotto ad aprile, avevano un accordo che prevedeva il versamento di un assegno di mantenimento di euro 400 e pagavo anche l'80% dello sport e il
100% della scuola privata. Dal 2023 io sono entrato in difficoltà e ho iniziato a pagare tutto lo sport per circo euro 5.000 e la scuola per altri 5.000 euro. Oltre al costo annuale del nuoto, ci sono tutti i costi delle trasferte. La mamma prende il 100% dell'assegno unico di euro 139. Io non vorrei versare un contributo fisso a mia moglie per , vorrei che tutte le spese _1 venissero divise al 50%. Io ho saputo che mia moglie ha comprato una seconda casa vacanze in Sardegna il cui mutuo è di euro 400, che corrispondeva al mantenimento che io versavo per il mantenimento di . Non è vero che pranza _1 _1
e cena di più dalla mamma. Io sono disponibile in via provvisoria a continuare a farmi carico del 100% delle spese dello sport
e della scuola e tutte le altre spese straordinarie, senza versare alcun mantenimento.
Il nuoto costa euro 1.350 all'anno. Io vivo nella casa coniugale che è di mia proprietà per il 75% Email_1 di cui pago il muto per euro 713 mensili. Attualmente il numero di notti tra mamma e papà sono paritetici, mentre _1 sta a mangiare più volte da me, questo perché il papà lavora fino alle 20. Mio marito non vive da solo, ma vive con la compagna e suo figlio. Io vivo da sola con . Io lavoro come tecnico di laboratorio, come dipendente a tempo _1 indeterminato e guadagno mensilmente euro 1.600 per 13 mensilità. La casa in Sardegna è intestata alla società immobiliare
e il mutuo è intestato a me ma è pagato dalla società di cui sono titolare insieme a mia mamma e mia sorella. Questa casa la utilizziamo tutti e la mettiamo in locazione per i mesi estivi per circa 60 euro a notte. Per quanto riguarda le spese di
preciso che il nuoto costa 1.350 e ci sono state solo due trasferte di circa euro 200 l'una; la scuola circa euro 4.000 e _1 io ne ho versati circa 1.000 euro, io vorrei che andasse alla statale perché non posso permettermelo. Io percepisco il 100% dell'assegno unico.
A detta udienza, le parti raggiungevano un accordo provvisorio del seguente tenore: con previsione che il predetto accordo abbia efficacia sino alla data della prossima udienza, con rinuncia ad opera delle parti ad ogni diversa pretesa economica dalla data della domanda e sino alla data della prossima udienza:
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
pagina 8 di 18
2. Tempi di visita della minore con entrambi i genitori secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo. Durante l'estate tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
estate 2024 tre settimane con la madre dall'ultima settimana di luglio e successive tre settimane con il padre.
3. Assegnazione della casa coniugale alla madre con tutti gli arredi.
4. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore per dodici mensilità l'anno entro il
15 del mese a decorrere da aprile 2024, l'importo mensile di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat. Il padre sosterrà, inoltre, il 100% delle spese straordinarie dovute per la figlia minore, con previsione quanto al nuoto che laddove le future trasferte siano più di due, quelle eccedenti verranno pagate al 50% da entrambi i genitori.
5. La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico.
6. Nessun contributo sarà in ogni caso dovuto in via provvisoria alla moglie dalla data della domanda sino alla data della prossima udienza.
I difensori delle parti stante l'accordo provvisorio raggiunto chiedono un differimento dell'udienza per verificarne l'andamento e per tentare di addivenire ad una soluzione complessiva a definizione del presente giudizio.
La trattazione veniva differita al 24.10.2024 e successivamente, stante l'assenza del titolare del fascicolo, al
15.4.2025.
Il legale della ricorrente domandava anticipazione della trattazione.
Il giudice designato, in temporanea sostituzione del titolare, fissava udienza in data 25.2.2025, ordinando alle parti ex articolo 210 c.p.c. la produzione di documentazione economica aggiornata a completa.
A tale udienza dichiarava: vivo a Biassono in un immobile in locazione, pago di canone euro 751 mensili CP_1 comprensivo delle spese, vivo con la mia compagna e suo figlio;
la mia compagna fa la farmacista, è dipendente di una farmacia, part time, con reddito mensile di euro 1300 . Io lavoro come libero professionista, con reddito mensile di euro
4000/5000 euro lordi. L'assegno unico lo sta prendendo la signora. In generale ci accordiamo sempre molto bene per la gestione di , e lei ha fatto un anno con me senza dormire dalla mamma, adesso sono due settimane che ha litigato con _1 me e sta con la mamma. Dal mio punto di vista non ci sono ostacoli a trovare un accordo definitivo. E gli accordi che abbiamo trovato l'altra volta a me vanno bene. È vero che in mediazione ero d'accordo a dare 400 euro al mese, ma poi ho scoperto che lei ha comprato una casa in Sardegna con mutuo di euro 400 e mi sono sentito preso in giro. Ho conti correnti alla
[...]
, Banco di ES e . CP_13 CP_14
Andreani: vivo a Biassono, in una casa mia al 75% e per il resto di pago un mutuo che ha una rata mensile di CP_1 euro 700; vivo sola con;
questo mese lei ha deciso di non andare più dal papà, sabato è stata con il padre, perché io _1 che lavoro in ospedale ho fatto la notte. Sono un tecnico di laboratorio biomedico, con reddito di euro 1700 mensili, oltre
13ma. l'assegno unico è di euro 118 mensili e lo sto prendendo io. Lui mi da solo 150 euro al mese e sono troppo pochi. Io vorrei 500 euro per e nulla per me, è la cifra che lui ha sempre detto che poteva versare. _1
pagina 9 di 18 Il Giudice rilevava che non risultano prodotti gli estratti di conto corrente del ricorrente, assegna a termine sino al CP_1
3.3.2025 per la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente 2022, 2023, 2024 e gennaio /febbraio 2025 presso
e rinviava al 6.3.2025. Controparte_13
Alla udienza del 6.3.2025 i difensori si riportavano alle rispettive domande.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla resistente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, la resistente allega che le ragioni della crisi coniugale sono da ricercare nella relazione extraconiugale intrapresa dal resistente con l'attuale compagna, circostanza negata dal ricorrente. pagina 10 di 18 La resistente – sulla quale gravava il relativo onere probatorio – non ha tuttavia fornito, né articolato alcuna istanza volta a provare l'assunto: le istanze istruttorie articolate in comparsa di costituzione e in memoria ex articolo 473bis.17 n. 2 c.p.c. sono invero inammissibili, in quanto l'irrituale capitolazione è contraria al disposto dell'articolo 244 c.p.c.
Peraltro, le istanze istruttorie articolate dal ricorrente sono parimenti inammissibili, in quanto articolate in modo generico (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi.
È dunque impossibile al Collegio verificare se il ricorrente abbia in effetti tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e se essi abbiano assunto rilevanza eziologica nella crisi coniugale.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito in questa sede formulata.
- viene disposto l'affido condiviso di (11.03.2011) ad entrambi i genitori. _1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che faccia al Collegio ritenere pregiudizievole per _1
l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso.
- Il collocamento anagrafico di viene mantenuto presso la madre, in continuità alla situazione di _1 fatto creatasi dopo la separazione, e in conformità agli accordi assunti dalle parti alla udienza del 26.3.2024,
e ciò al fine di non sottoporre la minore, già provata dagli eventi separativi, ad ulteriori modifiche degli assetti di vita.
-tali accordi vengono confermati anche con riferimento a tempi e modi di permanenza della minore presso ciascun genitore, per garantire continuità alla organizzazione di vita di , e nel pieno rispetto del _1 principio della bigenitorialità e, dunque, del suo diritto ad intrattenere ampi e stabili rapporti con entrambe le parti.
Secondo quanto riferito da ed negli atti introduttivi e alla udienza del 6.3.2025, la CP_1 CP_2 ragazza – oggi preadolescente – manifesta sovente disagio, e conseguentemente afferma di voler trascorrere tempo esclusivo ora con l'uno, ora con l'altro genitore;
attualmente ella afferma di voler stare con la madre, dopo che per mesi ha prediletto la frequentazione paterna.
pagina 11 di 18 È dunque evidente, in questa situazione, che non è possibile alcuna determinazione differente dalla possibilità che la ragazza trascorra ampi tempi con ciascun genitore, e ciò per consentire agli stessi di gestire le eventuali crisi di in modo autonomo e flessibile. _1
- Ad quale genitore presso cui la figlia conserva la residenza anagrafica, viene assegnato il CP_2 domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a la conservazione dell'ambiente ove ha _1 prevalentemente vissuto in questi anni.
- Quanto agli aspetti economici, svolge l'attività di chirurgo maxillo facciale come libero CP_1 professionista presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, consulente presso studi odontoiatrici e
Amministratore Unico del di . Controparte_11 CP_12
Egli nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 37.520,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.663,50 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di € 31.102,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.210,83 netti mensili;
nell'anno di imposta 2019 (P.F. anno 2020) un reddito lordo annuo di € 55.763,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.315,00 netti mensili.
Nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato reddito complessivo di euro 33.819 pari – dedotti gli oneri tributari per imposta sostitutiva – ad euro 2.395 netti mensili.
Vive unitamente alla figlia minore , alla compagna (farmacista, che lavora con reddito mensile di _1 euro 1.300) ed al figlio di quest'ultima in un immobile condotto in locazione con canone mensile di €
751,00; è proprietario di immobile in Vezza D'Oglio, (gravato da mutuo sino al novembre 2024 di euro 500 mensili e quindi oggi estinto), e del 25% della casa coniugale.
Allega di avere in corso rimborso finanziamento di euro 391 (documento 40 ricorrente), di euro 307 mensili (documento 41 ricorrente), di euro 20 mensili (documento 41 ricorrente).
Del finanziamento aperto il giorno dopo l'udienza del 25.2.2025 (sic) di euro 400 mensili circa;
non si terrà conto, non avendo egli allegato l'utilità dello stesso ed apparendo la sua apertura del tutto strumentale alle determinazioni economiche che sarebbero state da lì a poco assunte.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) e la metà del canone di locazione, sul presupposto della suddivisione con la compagna, la sua disponibilità mensile residua è di euro 801 circa. pagina 12 di 18 È evidente che gli importi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di offrire in detta sede il versamento di contributo al mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie della figlia, ivi compresa la scuola privata, né di sostenere alcuna spesa voluttuaria.
Ora, sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2021 si registrano ingressi di euro 12.330 al netto dei giroconti ed assenza di prelievi di denaro contante;
sul conto corrente Banca di ES euro 68.877
(al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in Parte_1 montagna): le entrate complessive 2021 sono state 81.207, circa 50.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'imposta sostitutiva, egli ha avuto a disposizione almeno
5260 euro netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2022 si registrano ingressi di euro 49.868 al netto dei giroconti;
sul conto corrente Banca di ES euro 60.598 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna): le entrate complessive 2022 sono state Parte_1
110.466, circa 80.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2023 si registrano ingressi di euro 37.660 al netto dei giroconti;
sul conto corrente Banca di ES euro 22.646 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna) ): le entrate complessive 2023 sono state Parte_1
60.306, circa 30.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'imposta sostitutiva, egli ha avuto a disposizione almeno
4160 euro netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2024 si registrano ingressi di euro 20.233 al netto dei giroconti sul conto corrente Banca di ES euro 72.506 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna): le entrate complessive 2024 sono state Parte_1
92.739. svolge attività di tecnico di laboratorio presso l'Ospedale Pio XI di ES, dal quale CP_2 percepisce mensilmente circa 1.600 per 13 mensilità; è socia della Erymina S.r.l. e di una società immobiliare, la Andreani Immobiliare S.a.s. di Andreani Erika, di cui è socia accomandataria.
Ella, nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 33.552,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.197,25 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di € 37.907,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa 2.366,67 netti mensili;
nell'anno di imposta 2019 (P.F. anno 2020) un reddito lordo annuo di € 28.161,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.941,67 netti mensili;
pagina 13 di 18 nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi complessivi (comprensivi di redditi sottoposti a cedolare secca) di euro 39.341 pari – dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca– ad euro 2.524 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce l'A.U. per un importo mensile di € 139,50.
Ella vive nella casa coniugale di cui è proprietaria per la quota di ¾, gravata da mutuo per un importo mensile di € 713,28.
È .proprietaria pro quota di immobili in Pian Camuno, Trinità d'Agultu e Vignola e di un altro in Trinità
d'Agultu e Vignola per il 100% e al 75% della casa coniugale.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.450.
Nel suo estratto conto 2021 BNL risultano entrate di 30.751 anche per utili di Immobiliare Andreani già al netto delle tasse (1.7.2021); sul conto Intesa San Paolo di euro 31.361; le entrate sono il doppio delle dichiarate.
Nel 2022 BNL di 26.752 euro anche per versamenti contanti, sul conto Intesa San Paolo di euro 34.122; le entrate sono il doppio delle dichiarate.
Nel 2023 BNL di 33.142 euro anche per versamenti contanti e canoni brevi locazione casa in Sardegna, sul conto Intesa San Paolo euro 24.265 solo nei primi 9 mesi (manca l'ultimo trimestre); anche in questo caso le entrate sono quasi il doppio delle dichiarate;
dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca, ha avuto a disposizione almeno 4000 euro netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nel 2024 BNL di 34.918 euro anche per versamenti contanti e canoni brevi locazione casa in Sardegna;
sul conto Intesa San Paolo euro 23.049.
Anche la resistente ha dunque entrate superiori a quelle che dichiara.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis c.c., ivi comprese le esigenze della minore ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori (attualmente sta più tempo con la madre), _1 attesa la disponibilità manifestata dal padre alle udienze del 26.3.2024 e 25.2.2025 sull'evidente presupposto della consapevolezza di una maggior capacità reddituale, deve essere determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla resistente, come sino ad ora avvenuto.
-le ulteriori domande di pagamento degli arretrati debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione.
-avendo il ricorrente richiesto altresì la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza
-spese al definitivo. pagina 14 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8533 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] CP_1
(MB) il 12/07/1977 e nato a [...] il [...] , che hanno CP_2 contratto matrimonio in data 6.4.2010 a Montevecchia;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni di legge (atto n. II parte II serie
A);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
4.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
_1
5.Assegna la casa coniugale alla resistente;
6.dispone che possa vedere e tenere con sé secondo il seguente schema: - settimana 1 e 3: CP_1 _1
starà con il papà per l'intera giornata di lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera nella settimana _1 successiva al w/e trascorso insieme, quando sarà accompagnata dalla mamma, con la quale starà la sera del lunedì, il martedì (senza pernottamento), con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre con cui la minore esclusivamente pernotta;
dall'uscita di scuola del mercoledì starà con la mamma per i giorni successivi anche nel w/e (senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il lunedì mattina prendendo la minore a casa del padre.
- settimana 2 e 4: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì (dall'uscita di scuola) fino _1 all'accompagnamento a scuola del martedì mattina;
dall'uscita di scuola del martedì starà con la mamma
(senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre.
Il giovedì starà con la mamma (senza pernottamento) e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì prendendo la figlia a casa del padre. Da venerdì pomeriggio all'uscita di scuola trascorrerà con il papà tutto il w/e fino al lunedì sera.
Lo schema, come illustrato in tabella, si ripeterà sempre uguale ogni mese, in modo tale che i giorni infrasettimanali trascorsi da con papà e mamma siano sempre i medesimi e i w/e siano alternati. _1
pagina 15 di 18 Tenuto conto degli impegni lavorativi ospedalieri di entrambi i genitori, tale suddivisione potrà subire modifiche, previa tempestiva comunicazione tra le parti, in caso di turnazioni differenti da quelle che, entro il giorno 15 di ogni mese, la sig.ra sarà tenuta a comunicare al sig. per il mese CP_2 CP_1 successivo.
La madre accompagnerà agli allenamenti in piscina almeno 2 volte alla settimana, anche nei _1 pomeriggi che trascorrerà con lei. Alle altre attività sportive (triathlon) sarà regolarmente _1 accompagnata dal papà nei pomeriggi di sua competenza. Nei w/e di competenza, entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare alle gare;
per quanto riguarda gli allenamenti ognuno di loro valuterà _1 in base ai propri impegni.
Durante l'estate tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno.
Le vacanze natalizie (15 giorni) e quelle pasquali (1 settimana), verranno suddivise equamente tra i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni professionali, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza
(alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e la settimana di
Pasqua ad anni alterni. Rispetto ai viaggi all'estero, entrambi si dichiarano disponibili a valutare l'opportunità di portare con sé, compatibilmente con gli impegni della figlia , e si concedono sin da _1 ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio / rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'annotazione della figlia sui rispettivi passaporti e carte di identità.
7. con decorrenza marzo 2025 Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 450,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo pagina 16 di 18 da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, ed il 50% delle spese mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande.
10.rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. pagina 17 di 18 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6.3.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8533 /2023 promossa da:
) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._1
Maurizio Bozzetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato CP_2 C.F._2
Carlo Emanuele Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Premuda 21;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO:
1) dichiarare la separazione dei coniugi con cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente con il padre presso _1 la casa condotta in locazione dal sig. , sita in Biassono (MB), Via Casiraghi e Riboldi n. 37, con CP_1 suddivisione dei tempi di cura al 50% con la sig.ra secondo lo schema elaborato in sede di CP_2 mediazione familiare ed attualmente già in essere tra le parti, che prevede l'alternanza dei turni di cura della figlia minore nel seguente modo (si riporta esattamente lo schema condiviso dalle parti in sede di mediazione familiare):
- settimana 1 e 3: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera _1 nella settimana successiva al w/e trascorso insieme, quando sarà accompagnata dalla mamma, con la quale starà la sera del lunedì, il martedì (senza pernottamento), con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre con cui la minore esclusivamente pernotta;
dall'uscita di scuola del mercoledì starà con la mamma per i giorni successivi anche nel w/e (senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il lunedì mattina prendendo la minore a casa del padre.
- settimana 2 e 4: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì (dall'uscita di scuola) fino _1 all'accompagnamento a scuola del martedì mattina;
dall'uscita di scuola del martedì starà con la mamma
(senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre.
Il giovedì starà con la mamma (senza pernottamento) e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì prendendo la figlia a casa del padre. Da venerdì pomeriggio all'uscita di scuola trascorrerà con il papà tutto il w/e fino al lunedì sera. Lo schema, come illustrato in tabella, si ripeterà sempre uguale ogni mese, in modo tale che i giorni infrasettimanali trascorsi da con papà e mamma siano sempre i medesimi e i _1
w/e siano alternati.
pagina 2 di 18 Tenuto conto degli impegni lavorativi ospedalieri di entrambi i genitori, tale suddivisione potrà subire modifiche, previa tempestiva comunicazione tra le parti, in caso di turnazioni differenti da quelle che, entro il giorno 15 di ogni mese, la sig.ra sarà tenuta a comunicare al sig. per il mese CP_2 CP_1 successivo.
La madre accompagnerà agli allenamenti in piscina almeno 2 volte alla settimana, anche nei _1 pomeriggi che trascorrerà con lei. Alle altre attività sportive (triathlon) sarà regolarmente _1 accompagnata dal papà nei pomeriggi di sua competenza. Nei w/e di competenza, entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare alle gare;
per quanto riguarda gli allenamenti ognuno di loro valuterà _1 in base ai propri impegni.
3) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno 3 settimane, anche non _1 consecutive, con ciascuno dei due genitori. Tutto il resto delle vacanze verrà gestito dai genitori di comune accordo (campus estivi, zii, nonni). Le vacanze natalizie (15 giorni) e quelle pasquali (1 settimana), verranno suddivise equamente tra i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni professionali, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza (alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e la settimana di Pasqua ad anni alterni. Rispetto ai viaggi all'estero, entrambi si dichiarano disponibili a valutare l'opportunità di portare con sé, compatibilmente con gli impegni _1 della figlia, e si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio / rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'annotazione della figlia sui rispettivi passaporti e carte di identità.
4) porre a carico della sig.ra il pagamento in favore del sig. , a titolo di mantenimento CP_2 CP_1 della figlia minore e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, dell'importo di € _1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banco ES intestato al sig.
di cui alle seguenti coordinate: [...], mentre il sig. CP_1 CP_1 provvederà al pagamento dell'intera retta della scuola paritaria “Istituto Maddalena di Canossa” di Monza, che ammonta a circa €4.000,00 (quattromila) all'anno, fino alla fine della terza media della figlia.
Disporre che tutte le altre spese per la minore mediche e scolastiche e sportive, nonché le straordinarie, da concordarsi previamente fra le parti, di cui alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza che qui si intendono integralmente richiamate, siano divise nella misura del 50% tra i coniugi;
5) disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dal sig. quale genitore collocatario della figlia minore;
CP_1
6) tenuto conto della collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione del padre, _1 rigettare l'eventuale richiesta di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e, in ordine alla casa CP_2 coniugale stessa, si propone sin da ora alternativamente o la vendita a terzi o la liquidazione della propria pagina 3 di 18 quota del sig. alla sig.ra con riserva di azionare un separato giudizio di scioglimento CP_1 CP_2 della comunione sull'immobile in caso di mancato accordo sul punto;
7) il sig. dichiara che le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio sono quelle che CP_1 risultano dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate al presente ricorso.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. ha trovato una soluzione abitativa nelle vicinanze della casa coniugale;
CP_1
2) vero che il sig. si occupa della figlia minore con l'aiuto della nonna paterna e della zia CP_1 _1 paterna Persona_2
3) vero che il sig. decideva di intraprendere un percorso di mediazione familiare prima di avviare CP_1 la pratiche per la separazione;
4) vero che dal primo di novembre 2022 si è definitivamente stabilita a casa del padre;
_1
5) vero che si rifiuta di pernottare dalla mamma nei giorni di gestione che spetterebbero a _1 quest'ultima;
6) vero che la sig.ra disattende tutti gli impegni assunti per la gestione della minore con CP_2 riferimento a quelli scolastici, exrrascolastici ed economici;
7) vero che la sig.ra si dimentica di portare o andare a prendere la figlia minore a scuola nei giorni CP_2 di sua spettanza;
8) vero che la sig.ra si dimentica di portare o andare a prendere la figlia minore a nuoto o agli CP_2 allenamenti nei giorni di sua spettanza;
9) vero che il sig. si occupa da solo di tutte le spese relative alle necessità della figlia;
CP_1
10) vero che il sig. si occupa da solo del mantenimento quotidiano della figlia minore, per le spese CP_1 ordinarie, straordinarie, scolastiche, mediche, sportive, ricreative;
11) vero che la sig.ra omette di sostenere qualunque tipo di spesa che riguarda la figlia, lasciando CP_2 questo onere integralmente in capo al sig. ; CP_1
12) vero che la minore frequenta la classe seconda media dell'Istituto Paritario Maddalena di _1
Canossa di Monza;
13) vero che la minore frequenta l'Istituto Paritario Maddalena di Canossa di Monza fin dalla _1 scuola dell'infanzia;
14) vero che le spese della retta scolastica dell'Istituto Paritario Maddalena di Canossa di Monza sono sostenute unicamente dal sig. ; CP_1
15) vero che è un'atleta agonista d'interesse regionale e nazionale tesserata alla FIN (Federazione _1
Italiana Nuoto), in cui compete sia nel nuoto sia nel salvamento, ed è tesserata FITRI (Federazione Italiana
Triathlon); pagina 4 di 18 16) vero che gli allenamenti di la vedono impegnata quotidianamente per diverse ore al giorno _1 dopo la scuola ed accompagnata dal padre o i suoi familiari (nonna paterna o degli zii paterni di ); _1
17) vero che la sig.ra presente solo alle gare sportive di che prevedono premiazioni. CP_2 _1
Per la resistente:
Voglia il Tribunale, respinta ogni altra domanda ed eccezione contraria:
- NEL MERITO:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_2 CP_1
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- accertate le gravi condotte tenute dal Sig. , dichiarare l'addebito della separazione a carico CP_1 dello stesso;
- assegnare la casa coniugale in Biassono (MB) via A. Da Giussano n. 1/3 di proprietà di entrambi i coniugi, alla Sig.ra con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, in qualità di genitore CP_2 collocatario della minore;
Persona_3
- affidare la figlia minore in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento Persona_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere la figlia con il seguente calendario: _1
• week end alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola;
_1
• nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, _1 quando il padre la accompagnerà a scuola;
• nelle settimane che terminano con il week end di spettanza del padre, starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, _1 quando il padre la accompagnerà a scuola.
- determinare a carico del signor un assegno da versarsi a favore della signora a titolo di CP_1 CP_2 partecipazione al mantenimento della figlia minore dell'importo mensile di € 500,00, o Persona_3 superiore secondo giustizia, qualora dall'istruttoria emergessero redditi da lavoro superiori a quelli versati in atti e con decorrenza dalla domanda, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che le spese straordinarie a favore della figlia vengano poste a carico del padre nella misura dell'80 % e della madre nella misura del 20%;
- disporre che il padre provveda al pagamento dell'intera retta scolastica della scuola paritaria “Istituto
Maddalena di Canossa” di Monza, in cui è iscritta la figlia minore;
pagina 5 di 18 - disporre che gli assegni familiari ed in generale tutti gli eventuali sussidi erogati a sostegno della famiglia sia percepiti integralmente dalla signora CP_2
- condannare il ricorrente a versare alla resistente gli arretrati del mantenimento non versato in favore della figlia minore a far data dal mese di aprile 2023 ovvero la somma di € 6.000,00; _1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere prova per interrogatorio formale e per testi di cui ai punti in narrativa (pagine da 5 a 14, capitoli da 1 a 33 preceduti dalla locuzione vero che, espunte eventuali locuzioni valutative.
Si indicano a testi, da escutersi anche in prova contraria sugli eventuali capitoli avversari che dovessero venire ammessi, i Sigg.ri: via Bellini 1 20812 Limbiate;
via Bellini 1 Testimone_1 Testimone_2
20812 Limbiate;
, Milano, Corso Sempione 30; e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, Biassono, Via A. Da Giussano n. 1/3. Via Vittorio Veneto 59, Bresso;
Testimone_6 Controparte_3 via Da Negri 20, CI LS (MI) , Via Gramsci 1/c Bovisio CP_4 Controparte_5
SC (MB); , Via Dante Alighieri 76, Cinello LS;
Via Davanzati Controparte_6 Controparte_7
27 Milano;
Via Mincio 8/A Giussano;
Vicolo 4 Novembre 8 CI CP_8 Controparte_9
LS (MI); Via Guardi 50 CI LS. CP_10
- Rigettare i capitoli di prova avversari ovvero, nell'ipotesi di loro ammissione, ammettere la ricorrente alla prova contraria.
- Ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi CP_1 relativi agli ultimi 5 anni;
- Ordinare al signor l'esibizione in giudizio, ex. art. 210 c.p.c. dei propri estratti conto, CP_1 depositi titoli, investimenti, e conti di gestioni patrimoniale di cui lo stessa sia titolare o possa disporre anche in forza di procura, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero, nonché degli estratti delle carte di credito, il tutto degli ultimi 5 anni;
- Ordinare indagini tramite il nucleo di Polizia Tributaria per accertare l'effettivo reddito e patrimonio del signor . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
pagina 6 di 18 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data CP_1
06.04.2010 con che dall'unione matrimoniale nasceva la figlia , a Milano il giorno CP_2 _1
11.03.2011; che sopraggiungevano incomprensioni e la coppia si separava di fatto nel 2020; che i coniugi effettuavano vanamente mediazione familiare;
che la resistente disattendeva gli accordi, che prevedevano un collocamento paritetico della figlia;
che ella non era in grado di gestirla;
che dal 2022 rifiutava di _1 avere rapporti con la madre;
che era tecnica di laboratorio regolarmente assunta con contratto a Per_4 tempo indeterminato presso l'Ospedale Pio XI di ES, ed era socia di due attività commerciali quali un negozio di cannabis Erymina S.r.l. a CI LS, nonché di una società immobiliare, la Andreani
Immobiliare S.a.s. di Andreani Erika, proprietaria di numerosi immobili;
di essere chirurgo maxillo facciale, libero professionista presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, consulente presso studi odontoiatrici e Amministratore Unico del di;
che la casa coniugale Controparte_11 CP_12 era di proprietà di per il 75% e di per il 25% e gravata da mutuo;
di vivere in locazione Per_4 CP_1 con canone mensile di euro 750; che era proprietaria di due immobili in Sardegna ed uno a Per_4
Montecampione, e tre negozi a CI LS;
di essere proprietario di immobile in provincia di
Brescia, gravato da mutuo con rata mensile di euro 6.000; concludeva domandando la separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso, collocamento di _1 presso di sé, regolamentazione paritetica dei tempi di permanenza della minore presso i genitori;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 350, oltre al 100% della retta della scuola paritaria e suddivisione al 50% delle altre spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che non fosse operata assegnazione della casa coniugale a favore della resistente.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che le cause della fine del matrimonio erano da ricercare nella relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente con l'attuale compagna;
di essersi sempre occupata in via prevalente della figlia, mentre il ricorrente si dedicava ai suoi hobbies;
che in sede di mediazione egli si era dichiarato disponibile a versarle euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che il padre cercava di mettere la figlia contro la madre;
che sino ad _1 ottobre 2023 non pernottava presso la madre;
che il ricorrente effettuava attività lavorativa non regolarizzata e conviveva con una farmacista;
di rimborsare il mutuo sulla casa coniugale per euro 713 mensili;
di percepire euro 1600 mensili di reddito ed euro 139 mensili di assegno unico;
concludeva domandando la separazione con addebito al ricorrente, l'affido condiviso di , con collocamento _1 presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale chiedeva venisse posto un contributo al mantenimento di euro 500, oltre al 80% delle spese straordinarie, oltre al 100% delle pagina 7 di 18 spese scolastiche;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che le versasse gli arretrati di mantenimento. CP_1
Ala udienza del 26.3.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: Quello su cui noi litighiamo è il collocamento di , perché in questo momento lei dorme più CP_1 _1 da me o meglio questo fino ad ottobre perché da allora stiamo rispettando l'accordo di cui al calendario agli atti che prevede tempi sostanzialmente paritetici. Mia moglie è rimasta a vivere nella casa coniugale. Noi vorremmo trovare un accordo e io rimarrei a vivere nella casa che ho preso in locazione, che prevede un canone di euro 751,00 mensili comprensivo di spese, io vivo da sola con mia figlia;
la casa si trova a Biassono, vicino alla casa coniugale. Io lavoro come chirurgo a Milano, io sono in partita iva e guadagno al mese circa euro 3.500 euro netti. Io ho un mutuo su una casa in montagna di mia esclusiva proprietà che terminerà a novembre 2024 di euro 6.000 semestrali;
euro 300 per il finanziamento della macchina, euro 400 con agos, euro 350 per finanziamento durante il covid. Abbiamo fatto un percorso di mediazione interrotto ad aprile, avevano un accordo che prevedeva il versamento di un assegno di mantenimento di euro 400 e pagavo anche l'80% dello sport e il
100% della scuola privata. Dal 2023 io sono entrato in difficoltà e ho iniziato a pagare tutto lo sport per circo euro 5.000 e la scuola per altri 5.000 euro. Oltre al costo annuale del nuoto, ci sono tutti i costi delle trasferte. La mamma prende il 100% dell'assegno unico di euro 139. Io non vorrei versare un contributo fisso a mia moglie per , vorrei che tutte le spese _1 venissero divise al 50%. Io ho saputo che mia moglie ha comprato una seconda casa vacanze in Sardegna il cui mutuo è di euro 400, che corrispondeva al mantenimento che io versavo per il mantenimento di . Non è vero che pranza _1 _1
e cena di più dalla mamma. Io sono disponibile in via provvisoria a continuare a farmi carico del 100% delle spese dello sport
e della scuola e tutte le altre spese straordinarie, senza versare alcun mantenimento.
Il nuoto costa euro 1.350 all'anno. Io vivo nella casa coniugale che è di mia proprietà per il 75% Email_1 di cui pago il muto per euro 713 mensili. Attualmente il numero di notti tra mamma e papà sono paritetici, mentre _1 sta a mangiare più volte da me, questo perché il papà lavora fino alle 20. Mio marito non vive da solo, ma vive con la compagna e suo figlio. Io vivo da sola con . Io lavoro come tecnico di laboratorio, come dipendente a tempo _1 indeterminato e guadagno mensilmente euro 1.600 per 13 mensilità. La casa in Sardegna è intestata alla società immobiliare
e il mutuo è intestato a me ma è pagato dalla società di cui sono titolare insieme a mia mamma e mia sorella. Questa casa la utilizziamo tutti e la mettiamo in locazione per i mesi estivi per circa 60 euro a notte. Per quanto riguarda le spese di
preciso che il nuoto costa 1.350 e ci sono state solo due trasferte di circa euro 200 l'una; la scuola circa euro 4.000 e _1 io ne ho versati circa 1.000 euro, io vorrei che andasse alla statale perché non posso permettermelo. Io percepisco il 100% dell'assegno unico.
A detta udienza, le parti raggiungevano un accordo provvisorio del seguente tenore: con previsione che il predetto accordo abbia efficacia sino alla data della prossima udienza, con rinuncia ad opera delle parti ad ogni diversa pretesa economica dalla data della domanda e sino alla data della prossima udienza:
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
pagina 8 di 18
2. Tempi di visita della minore con entrambi i genitori secondo il calendario di cui al ricorso introduttivo. Durante l'estate tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
estate 2024 tre settimane con la madre dall'ultima settimana di luglio e successive tre settimane con il padre.
3. Assegnazione della casa coniugale alla madre con tutti gli arredi.
4. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore per dodici mensilità l'anno entro il
15 del mese a decorrere da aprile 2024, l'importo mensile di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat. Il padre sosterrà, inoltre, il 100% delle spese straordinarie dovute per la figlia minore, con previsione quanto al nuoto che laddove le future trasferte siano più di due, quelle eccedenti verranno pagate al 50% da entrambi i genitori.
5. La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico.
6. Nessun contributo sarà in ogni caso dovuto in via provvisoria alla moglie dalla data della domanda sino alla data della prossima udienza.
I difensori delle parti stante l'accordo provvisorio raggiunto chiedono un differimento dell'udienza per verificarne l'andamento e per tentare di addivenire ad una soluzione complessiva a definizione del presente giudizio.
La trattazione veniva differita al 24.10.2024 e successivamente, stante l'assenza del titolare del fascicolo, al
15.4.2025.
Il legale della ricorrente domandava anticipazione della trattazione.
Il giudice designato, in temporanea sostituzione del titolare, fissava udienza in data 25.2.2025, ordinando alle parti ex articolo 210 c.p.c. la produzione di documentazione economica aggiornata a completa.
A tale udienza dichiarava: vivo a Biassono in un immobile in locazione, pago di canone euro 751 mensili CP_1 comprensivo delle spese, vivo con la mia compagna e suo figlio;
la mia compagna fa la farmacista, è dipendente di una farmacia, part time, con reddito mensile di euro 1300 . Io lavoro come libero professionista, con reddito mensile di euro
4000/5000 euro lordi. L'assegno unico lo sta prendendo la signora. In generale ci accordiamo sempre molto bene per la gestione di , e lei ha fatto un anno con me senza dormire dalla mamma, adesso sono due settimane che ha litigato con _1 me e sta con la mamma. Dal mio punto di vista non ci sono ostacoli a trovare un accordo definitivo. E gli accordi che abbiamo trovato l'altra volta a me vanno bene. È vero che in mediazione ero d'accordo a dare 400 euro al mese, ma poi ho scoperto che lei ha comprato una casa in Sardegna con mutuo di euro 400 e mi sono sentito preso in giro. Ho conti correnti alla
[...]
, Banco di ES e . CP_13 CP_14
Andreani: vivo a Biassono, in una casa mia al 75% e per il resto di pago un mutuo che ha una rata mensile di CP_1 euro 700; vivo sola con;
questo mese lei ha deciso di non andare più dal papà, sabato è stata con il padre, perché io _1 che lavoro in ospedale ho fatto la notte. Sono un tecnico di laboratorio biomedico, con reddito di euro 1700 mensili, oltre
13ma. l'assegno unico è di euro 118 mensili e lo sto prendendo io. Lui mi da solo 150 euro al mese e sono troppo pochi. Io vorrei 500 euro per e nulla per me, è la cifra che lui ha sempre detto che poteva versare. _1
pagina 9 di 18 Il Giudice rilevava che non risultano prodotti gli estratti di conto corrente del ricorrente, assegna a termine sino al CP_1
3.3.2025 per la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente 2022, 2023, 2024 e gennaio /febbraio 2025 presso
e rinviava al 6.3.2025. Controparte_13
Alla udienza del 6.3.2025 i difensori si riportavano alle rispettive domande.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla resistente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, la resistente allega che le ragioni della crisi coniugale sono da ricercare nella relazione extraconiugale intrapresa dal resistente con l'attuale compagna, circostanza negata dal ricorrente. pagina 10 di 18 La resistente – sulla quale gravava il relativo onere probatorio – non ha tuttavia fornito, né articolato alcuna istanza volta a provare l'assunto: le istanze istruttorie articolate in comparsa di costituzione e in memoria ex articolo 473bis.17 n. 2 c.p.c. sono invero inammissibili, in quanto l'irrituale capitolazione è contraria al disposto dell'articolo 244 c.p.c.
Peraltro, le istanze istruttorie articolate dal ricorrente sono parimenti inammissibili, in quanto articolate in modo generico (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi.
È dunque impossibile al Collegio verificare se il ricorrente abbia in effetti tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e se essi abbiano assunto rilevanza eziologica nella crisi coniugale.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito in questa sede formulata.
- viene disposto l'affido condiviso di (11.03.2011) ad entrambi i genitori. _1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010)
l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che faccia al Collegio ritenere pregiudizievole per _1
l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso.
- Il collocamento anagrafico di viene mantenuto presso la madre, in continuità alla situazione di _1 fatto creatasi dopo la separazione, e in conformità agli accordi assunti dalle parti alla udienza del 26.3.2024,
e ciò al fine di non sottoporre la minore, già provata dagli eventi separativi, ad ulteriori modifiche degli assetti di vita.
-tali accordi vengono confermati anche con riferimento a tempi e modi di permanenza della minore presso ciascun genitore, per garantire continuità alla organizzazione di vita di , e nel pieno rispetto del _1 principio della bigenitorialità e, dunque, del suo diritto ad intrattenere ampi e stabili rapporti con entrambe le parti.
Secondo quanto riferito da ed negli atti introduttivi e alla udienza del 6.3.2025, la CP_1 CP_2 ragazza – oggi preadolescente – manifesta sovente disagio, e conseguentemente afferma di voler trascorrere tempo esclusivo ora con l'uno, ora con l'altro genitore;
attualmente ella afferma di voler stare con la madre, dopo che per mesi ha prediletto la frequentazione paterna.
pagina 11 di 18 È dunque evidente, in questa situazione, che non è possibile alcuna determinazione differente dalla possibilità che la ragazza trascorra ampi tempi con ciascun genitore, e ciò per consentire agli stessi di gestire le eventuali crisi di in modo autonomo e flessibile. _1
- Ad quale genitore presso cui la figlia conserva la residenza anagrafica, viene assegnato il CP_2 domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a la conservazione dell'ambiente ove ha _1 prevalentemente vissuto in questi anni.
- Quanto agli aspetti economici, svolge l'attività di chirurgo maxillo facciale come libero CP_1 professionista presso l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, consulente presso studi odontoiatrici e
Amministratore Unico del di . Controparte_11 CP_12
Egli nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 37.520,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.663,50 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di € 31.102,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.210,83 netti mensili;
nell'anno di imposta 2019 (P.F. anno 2020) un reddito lordo annuo di € 55.763,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.315,00 netti mensili.
Nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato reddito complessivo di euro 33.819 pari – dedotti gli oneri tributari per imposta sostitutiva – ad euro 2.395 netti mensili.
Vive unitamente alla figlia minore , alla compagna (farmacista, che lavora con reddito mensile di _1 euro 1.300) ed al figlio di quest'ultima in un immobile condotto in locazione con canone mensile di €
751,00; è proprietario di immobile in Vezza D'Oglio, (gravato da mutuo sino al novembre 2024 di euro 500 mensili e quindi oggi estinto), e del 25% della casa coniugale.
Allega di avere in corso rimborso finanziamento di euro 391 (documento 40 ricorrente), di euro 307 mensili (documento 41 ricorrente), di euro 20 mensili (documento 41 ricorrente).
Del finanziamento aperto il giorno dopo l'udienza del 25.2.2025 (sic) di euro 400 mensili circa;
non si terrà conto, non avendo egli allegato l'utilità dello stesso ed apparendo la sua apertura del tutto strumentale alle determinazioni economiche che sarebbero state da lì a poco assunte.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) e la metà del canone di locazione, sul presupposto della suddivisione con la compagna, la sua disponibilità mensile residua è di euro 801 circa. pagina 12 di 18 È evidente che gli importi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di offrire in detta sede il versamento di contributo al mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie della figlia, ivi compresa la scuola privata, né di sostenere alcuna spesa voluttuaria.
Ora, sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2021 si registrano ingressi di euro 12.330 al netto dei giroconti ed assenza di prelievi di denaro contante;
sul conto corrente Banca di ES euro 68.877
(al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in Parte_1 montagna): le entrate complessive 2021 sono state 81.207, circa 50.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'imposta sostitutiva, egli ha avuto a disposizione almeno
5260 euro netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2022 si registrano ingressi di euro 49.868 al netto dei giroconti;
sul conto corrente Banca di ES euro 60.598 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna): le entrate complessive 2022 sono state Parte_1
110.466, circa 80.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2023 si registrano ingressi di euro 37.660 al netto dei giroconti;
sul conto corrente Banca di ES euro 22.646 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna) ): le entrate complessive 2023 sono state Parte_1
60.306, circa 30.000 euro in più dei ricavi dichiarati.
Dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali e l'imposta sostitutiva, egli ha avuto a disposizione almeno
4160 euro netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2024 si registrano ingressi di euro 20.233 al netto dei giroconti sul conto corrente Banca di ES euro 72.506 (al netto dei rimborsi della resistente e dei versamenti di per l'uso della casa in montagna): le entrate complessive 2024 sono state Parte_1
92.739. svolge attività di tecnico di laboratorio presso l'Ospedale Pio XI di ES, dal quale CP_2 percepisce mensilmente circa 1.600 per 13 mensilità; è socia della Erymina S.r.l. e di una società immobiliare, la Andreani Immobiliare S.a.s. di Andreani Erika, di cui è socia accomandataria.
Ella, nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 33.552,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.197,25 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di € 37.907,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa 2.366,67 netti mensili;
nell'anno di imposta 2019 (P.F. anno 2020) un reddito lordo annuo di € 28.161,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.941,67 netti mensili;
pagina 13 di 18 nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi complessivi (comprensivi di redditi sottoposti a cedolare secca) di euro 39.341 pari – dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca– ad euro 2.524 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce l'A.U. per un importo mensile di € 139,50.
Ella vive nella casa coniugale di cui è proprietaria per la quota di ¾, gravata da mutuo per un importo mensile di € 713,28.
È .proprietaria pro quota di immobili in Pian Camuno, Trinità d'Agultu e Vignola e di un altro in Trinità
d'Agultu e Vignola per il 100% e al 75% della casa coniugale.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.450.
Nel suo estratto conto 2021 BNL risultano entrate di 30.751 anche per utili di Immobiliare Andreani già al netto delle tasse (1.7.2021); sul conto Intesa San Paolo di euro 31.361; le entrate sono il doppio delle dichiarate.
Nel 2022 BNL di 26.752 euro anche per versamenti contanti, sul conto Intesa San Paolo di euro 34.122; le entrate sono il doppio delle dichiarate.
Nel 2023 BNL di 33.142 euro anche per versamenti contanti e canoni brevi locazione casa in Sardegna, sul conto Intesa San Paolo euro 24.265 solo nei primi 9 mesi (manca l'ultimo trimestre); anche in questo caso le entrate sono quasi il doppio delle dichiarate;
dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca, ha avuto a disposizione almeno 4000 euro netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nel 2024 BNL di 34.918 euro anche per versamenti contanti e canoni brevi locazione casa in Sardegna;
sul conto Intesa San Paolo euro 23.049.
Anche la resistente ha dunque entrate superiori a quelle che dichiara.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis c.c., ivi comprese le esigenze della minore ed i suoi tempi di permanenza presso i genitori (attualmente sta più tempo con la madre), _1 attesa la disponibilità manifestata dal padre alle udienze del 26.3.2024 e 25.2.2025 sull'evidente presupposto della consapevolezza di una maggior capacità reddituale, deve essere determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla resistente, come sino ad ora avvenuto.
-le ulteriori domande di pagamento degli arretrati debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione.
-avendo il ricorrente richiesto altresì la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza
-spese al definitivo. pagina 14 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8533 /2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] CP_1
(MB) il 12/07/1977 e nato a [...] il [...] , che hanno CP_2 contratto matrimonio in data 6.4.2010 a Montevecchia;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni di legge (atto n. II parte II serie
A);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
4.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
_1
5.Assegna la casa coniugale alla resistente;
6.dispone che possa vedere e tenere con sé secondo il seguente schema: - settimana 1 e 3: CP_1 _1
starà con il papà per l'intera giornata di lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera nella settimana _1 successiva al w/e trascorso insieme, quando sarà accompagnata dalla mamma, con la quale starà la sera del lunedì, il martedì (senza pernottamento), con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre con cui la minore esclusivamente pernotta;
dall'uscita di scuola del mercoledì starà con la mamma per i giorni successivi anche nel w/e (senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il lunedì mattina prendendo la minore a casa del padre.
- settimana 2 e 4: starà con il papà per l'intera giornata di lunedì (dall'uscita di scuola) fino _1 all'accompagnamento a scuola del martedì mattina;
dall'uscita di scuola del martedì starà con la mamma
(senza pernottamento) con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina prendendola a casa del padre.
Il giovedì starà con la mamma (senza pernottamento) e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì prendendo la figlia a casa del padre. Da venerdì pomeriggio all'uscita di scuola trascorrerà con il papà tutto il w/e fino al lunedì sera.
Lo schema, come illustrato in tabella, si ripeterà sempre uguale ogni mese, in modo tale che i giorni infrasettimanali trascorsi da con papà e mamma siano sempre i medesimi e i w/e siano alternati. _1
pagina 15 di 18 Tenuto conto degli impegni lavorativi ospedalieri di entrambi i genitori, tale suddivisione potrà subire modifiche, previa tempestiva comunicazione tra le parti, in caso di turnazioni differenti da quelle che, entro il giorno 15 di ogni mese, la sig.ra sarà tenuta a comunicare al sig. per il mese CP_2 CP_1 successivo.
La madre accompagnerà agli allenamenti in piscina almeno 2 volte alla settimana, anche nei _1 pomeriggi che trascorrerà con lei. Alle altre attività sportive (triathlon) sarà regolarmente _1 accompagnata dal papà nei pomeriggi di sua competenza. Nei w/e di competenza, entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare alle gare;
per quanto riguarda gli allenamenti ognuno di loro valuterà _1 in base ai propri impegni.
Durante l'estate tre settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno.
Le vacanze natalizie (15 giorni) e quelle pasquali (1 settimana), verranno suddivise equamente tra i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni professionali, cercando di rispettare il criterio dell'alternanza
(alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, e la settimana di
Pasqua ad anni alterni. Rispetto ai viaggi all'estero, entrambi si dichiarano disponibili a valutare l'opportunità di portare con sé, compatibilmente con gli impegni della figlia , e si concedono sin da _1 ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio / rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'annotazione della figlia sui rispettivi passaporti e carte di identità.
7. con decorrenza marzo 2025 Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 450,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo pagina 16 di 18 da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, ed il 50% delle spese mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande.
10.rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. pagina 17 di 18 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6.3.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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