TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 dicembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-12-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7523/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 16120/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
rappresentato e difeso giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gennaro Orlando in Napoli alla via Giotto n. 25 Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno di invalidità; esponeva che in sede amministrativa non aveva ottenuto esito positivo alla propria richiesta. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. Il c.t.u. nominato CP_1 concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 25-3-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento del beneficio richiesto. L' si costituiva CP_1 CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale, fissando per la discussione l'udienza del 4-12-2025; acquisita la relazione peritale, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle stesse con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16120/2024. Nel merito, il ricorso appare soltanto parzialmente meritevole di accoglimento. Ritiene, preliminarmente, il giudicante, di dover dar conto del mutamento del proprio orientamento (seguito costantemente in precedenti pronunce), nel senso di dover oggi affermare, melius re perpensa, che la decisione in sede di giudizio di opposizione ad ATP riguardi soltanto l'accertamento del requisito
1 sanitario e non investa il diritto alla prestazione con conseguente inammissibilità della domanda di condanna. Questa affermazione, in effetti, viene reiteratamente sostenuta dalla suprema Corte, a partire da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn. 6084 e 6085/2014, e, ancora, da Cass. n. 27010/18 e Cass. n. 4866/22 e, da ultimo, da Cassazione civile sez. lav., sentenza del 12/12/2025, n.32427; ritiene, dunque, il giudicante di aderire a detto orientamento, secondo cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è destinata a riguardare soltanto un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), ragion per cui quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Si ritiene, poi applicabile, nel corso del giudizio di opposizione, l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha riconosciuto che l'interessato, in considerazione del complesso patologico accertato presentava, da epoca successiva rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa del 12-1-2023 una percentuale d'invalidità sufficiente al riconoscimento dell'assegno di invalidità. Il CTU, precisamente, ha affermato che “Il punteggio di invalidità risulta 67% dal 12/01/23 al novembre 2024; mediante calcolo riduzionistico a scalare di AR per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 75% dal dicembre 2024”. Le conclusioni dell'esperto, non in contrasto con quelle del primo consulente, dr. , risultano Per_1 adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure. Risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti socio-economici, sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario idoneo ad ottenere, da parte del ricorrente, l'assegno di invalidità a partire dal 1° dicembre 2024. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, atteso lo spostamento significativo dell'epoca di decorrenza del beneficio, rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento, atteso il contenuto della dichiarazione sul reddito prodotta da parte ricorrente. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16120/2024, così decide così decide:
➢ in parziale accoglimento della domanda, accerta, in capo al ricorrente Parte_1 la sussistenza dei presupposti sanitari per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità a partire dalla data del 1° dicembre 2024;
➢ compensa per intero le pese di lite;
➢ pone a carico dell' le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto. CP_1
Napoli, 19 dicembre 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
2
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 dicembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-12-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7523/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 16120/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
rappresentato e difeso giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Orlando, Ileana Tammaro e Paola Tammaro ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gennaro Orlando in Napoli alla via Giotto n. 25 Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno di invalidità; esponeva che in sede amministrativa non aveva ottenuto esito positivo alla propria richiesta. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. Il c.t.u. nominato CP_1 concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 25-3-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento del beneficio richiesto. L' si costituiva CP_1 CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale, fissando per la discussione l'udienza del 4-12-2025; acquisita la relazione peritale, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle stesse con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16120/2024. Nel merito, il ricorso appare soltanto parzialmente meritevole di accoglimento. Ritiene, preliminarmente, il giudicante, di dover dar conto del mutamento del proprio orientamento (seguito costantemente in precedenti pronunce), nel senso di dover oggi affermare, melius re perpensa, che la decisione in sede di giudizio di opposizione ad ATP riguardi soltanto l'accertamento del requisito
1 sanitario e non investa il diritto alla prestazione con conseguente inammissibilità della domanda di condanna. Questa affermazione, in effetti, viene reiteratamente sostenuta dalla suprema Corte, a partire da Cass. sez. lav. nelle sentenze nn. 6084 e 6085/2014, e, ancora, da Cass. n. 27010/18 e Cass. n. 4866/22 e, da ultimo, da Cassazione civile sez. lav., sentenza del 12/12/2025, n.32427; ritiene, dunque, il giudicante di aderire a detto orientamento, secondo cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è destinata a riguardare soltanto un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), ragion per cui quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Si ritiene, poi applicabile, nel corso del giudizio di opposizione, l'art. 149 disp. att. c.p.c secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che si armonizza con i vincoli di sistema nascenti, da un lato, dal divieto di presentazione delle domande amministrative nel corso di un giudizio pendente (art. 56 legge n. 69 del 2009 e art.11 legge n. 222/1984) e dall'altra, della circostanza che la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa: la parte che ha un giudizio in corso e si aggrava può conseguire la prestazione senza dover ripresentare una nuova domanda amministrativa attendendo l'eventuale omologa, con possibile perdita di alcuni ratei della prestazione che decorre come si è detto dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Inoltre, tale interpretazione appare conforme a principi di economia processuale e di deflazione dei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ciò posto va rilevato che il c.t.u. nominato nel presente giudizio all'esito della consulenza espletata, ha riconosciuto che l'interessato, in considerazione del complesso patologico accertato presentava, da epoca successiva rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa del 12-1-2023 una percentuale d'invalidità sufficiente al riconoscimento dell'assegno di invalidità. Il CTU, precisamente, ha affermato che “Il punteggio di invalidità risulta 67% dal 12/01/23 al novembre 2024; mediante calcolo riduzionistico a scalare di AR per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 75% dal dicembre 2024”. Le conclusioni dell'esperto, non in contrasto con quelle del primo consulente, dr. , risultano Per_1 adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche per l'assenza di specifiche censure. Risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti socio-economici, sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario idoneo ad ottenere, da parte del ricorrente, l'assegno di invalidità a partire dal 1° dicembre 2024. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, atteso lo spostamento significativo dell'epoca di decorrenza del beneficio, rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento, atteso il contenuto della dichiarazione sul reddito prodotta da parte ricorrente. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 16120/2024, così decide così decide:
➢ in parziale accoglimento della domanda, accerta, in capo al ricorrente Parte_1 la sussistenza dei presupposti sanitari per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità a partire dalla data del 1° dicembre 2024;
➢ compensa per intero le pese di lite;
➢ pone a carico dell' le spese di CTU della doppia fase, liquidate con separato decreto. CP_1
Napoli, 19 dicembre 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
2