TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
All'udienza civile del 07/10/2025 , tenutasi innanzi alla Dott.ssa Raffaella Cappiello, sono comparsi l'Avv. Sebastiano Nasto per delega dell'avv. Sicignano Giovanni il quale si riporta all'atto di appello e conclude in conformità chiedendo decidersi la controversia con accoglimento del gravame
Per parte appellata è presente il in Servizio presso il Comando CP_1 Controparte_2
Stazione Carabinieri di Boscoreale identificato con Tesserino n. rilasciato in data 5.03.2020 in Numero_1 corso di validità, per delega dell'Avvocatura di Stato il quale chiede rigettarsi l'avverso gravame in quanto inammissibile e comunque infondato con vittoria di spese. Esibisce e deposito delega da parte dell'avvocatura distrettuale dello stato Il Giudice preso atto decide la causa dando lettura in udienza della sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella
Cappiello, all'udienza del 7 ottobre 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3459 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Settetermini is. 8 , elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicignano che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
E in persona Controparte_3 del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, nei cui uffici, siti in Via Diaz n. 11 elettivamente domicilia;
CP_3 CP_3
- appellato -
Oggetto: appello a sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione avverso i verbali di Parte_1 contestazione nn. 145215031 e 145215139 redatti dai Carabinieri di Boscoreale in data 16 settembre 2022, con i quali venivano irrogate, rispettivamente, la sanzione di € 5.100,00 per violazione dell'art 116 commi 15 e 17 del codice della strada in quanto “circolava col veicolo Ford
Focus targato BJ217GB, senza essere munito della patente di guida prescritta, perché revocata con provvedimento n. 11325 del Prefetto di datato 1.06.2000 e notificato in data 17.06.2000 da CP_3 personale del comando Stazione dei Carabinieri di Boscoreale”, e la sanzione di € 866,00 per violazione dell'art 193 comma 2 perché “circolava col veicolo Ford Focus targato BJ217GB, senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, risultata scaduta il
30.10.2020”
In particolare, l'opponente chiedeva l'annullamento dei predetti verbali in quanto privi della indicazione del numero di matricola degli agenti accertatori, nonché per difetto di motivazione.
Nessuno si costituiva per parte resistente e con sentenza n. 619/24 depositata in data 5 febbraio
2024 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato in data Parte_1
24.07.2024, ritualmente notificato alla controparte, deducendo la erroneità della sentenza impugnata ed eccependo la nullità dei verbali oggetto di impugnazione perché privi della indicazione del numero di matricola degli agenti accertatori, la mancanza di motivazione, l'illegittimità e mancanza di proporzionalità della sanzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la rappresentata e difesa ex lege Controparte_4 dall'avvocatura dello Stato di con comparsa depositata in data 18.10.2024, eccependo, in CP_3 via preliminare, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. non essendo stati indicati i capi della sentenza impugnati né le specifiche ragioni poste a fondamento del gravame;
nel merito eccepiva la infondatezza degli avversi motivi di appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata. Ritualmente instaurato il contraddittorio, infruttuosamente richiesta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa, previa discussione orale delle parti, veniva decisa in udienza con lettura delle ragioni in fatto e diritto della decisione e del relativo dispositivo.
In via preliminare, occorre rilevare che la presente sentenza viene resa in mancanza del fascicolo di primo grado, non acquisito benchè ritualmente richiesto già con ordinanza del 26.11.2024. Ed invero, “la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione)” ( cfr. ez. 6 - 3, Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022) Nel caso che ne occupa, tenuto conto che le contestazioni attengono al contenuto dei verbali impugnati e che gli stessi sono allegati in atti in uno alla comparsa di costituzione della prefettura resistente, stante il carattere meramente documentale della controversia, la stessa può essere decisa anche in mancanza del fascicolo di primo grado, attesa la presenza in atti di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.
Ancora, sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività e ritualità dell'appello proposto.
Invero, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto dedotto dallo stesso appellante nell'atto introduttivo e come emerge dalla documentazione versata in atti, la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria e dunque pubblicata in data 5 febbraio 2024.
Ne consegue che nel caso di specie il termine per l'appello, veniva a scadere in data 5.09.2024 considerato il periodo di sospensione feriale dei termini.
L'atto di appello, come è dato evincere dal sistema telematico, veniva depositato in data 24.07.2024
“Il giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg. 150 del 2011 , è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza, o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data del deposito di quest'ultima (cass. SS n.- 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art 4, comma 5, del citrato d. leg. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento di rito disposto in primo grado ( Cass.
2.08.2017 n. 19298)” ( così Cass. ord.
13736/2018 del 30 maggio 2018)
Nel caso di specie, dunque, l'atto di appello è stato correttamente introdotto con ricorso, vertendosi in tema di opposizione a violazione del codice della strada, con atto ritualmente depositato nel rispetto dei termini.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342
c.p.c. In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto a contestare l'unica ratio decidendi posta a base della stessa, argomentando le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
Nel merito l'appello proposto è infondato e va rigettato in ragione delle motivazioni che seguono.
In primo luogo l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la mancata indicazione del numero di matricola degli agenti accertatori, non determinasse alcun vizio dei verbali impugnati.
La censura è priva di fondamento e va disattesa.
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare come “in tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell'infrazione è irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto l'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia redatto dall' "agente accertatore", espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, nè assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio, purchè non vi sia dubbio sulla provenienza dell'atto nè il ricorrente alleghi elementi giustificativi di tale dubbio.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 23/01/2007), ed ancora “in tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art.
3 del d.lgs. 12 febbraio 1993 n.39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell'accertatore, la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare "aliunde" la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.”(cfr
Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/01/2006) Ne consegue che, ai fini della validità dell'atto, rileva la sicura identificabilità del soggetto che ha accertato la violazione, circostanza che nel caso che ne occupa può ritersi sicuramente ricorrente, atteso che il verbale riporta chiaramente i nominativi degli agenti accertatori, appuntato scelto ed scelto , Persona_1 Per_2 Persona_3
i quali hanno sottoscritto i relativi documenti.
L'appellante poi si è doluto del vizio di motivazione degli atti impugnati, atteso che gli stessi riporterebbero esclusivamente le norme violate senza null'altro aggiungere. Invero, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non si estende al verbale di accertamento della violazione l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi prescritto dall'art.
3 della legge n. 241 del 1990. Esso, infatti, riguarda i soli atti provvedimentali, tra i quali non possono essere ricompresi quelli sopra indicati, che non sono dotati di efficacia sul piano dell'ordinamento generale, essendo destinati ad acclarare fatti che possono assumere rilievo ai fini dell'eventuale esercizio del potere sanzionatorio - in quanto idonei ad integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi - e a rendere edotti di tale possibile rilievo la persona cui la infrazione è imputabile e quella obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Il verbale di accertamento della violazione contestata non deve, pertanto, necessariamente contenere la indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della incolpazione, ma solo la sommaria esposizione del fatto (art. 385 d.P.R. n. 495 del 1992).”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24263 del 30/12/2004)
Nel caso che ne occupa, come è dato evincere dalla lettura dei verbali, è chiaramente indicata, sia pur in maniera succinta, la condotta contestata e le norme di legge violate, sì da rendere perfettamente chiara al destinatario della sanzione la contestazione operata e le ragioni della sanzione irrogata.
Da ultimo, l'appellante ha eccepito la illegittimità e mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto che l'accertamento avveniva nei pressi dell'abitazione del anche Pt_1 tale censura non è meritevole di accoglimento.
Vi è infatti da rilevare che la circostanza che il trasgressore sia stato fermato ad un chilometro dalla propria abitazione non influisce in alcun sulla gravità della violazione contestata, tenuto conto che la pericolosità insita nella condotta del trasgressore, postosi alla guida del veicolo senza patente e senza copertura assicurativa, è data dalla circostanza in sé della circolazione e non dalla distanza eventualmente coperta. Ciò non senza considerare che, per quanto concerne la violazione dell'art
193 comma 2 cds, la sanzione irrogata è stata contenuta nel minimo edittale, mentre per la violazione di cui all'art 116 comma 15 e 17 cds, la somma è stata determinata nella media fra il minimo ed il massimo edittale ( rispettivamente pari ad € 2.257,00 e 9.032,00 euro).
In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, l'appello va integralmente rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle tariffe minime dello scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra €
5.201,00 ed 26.000,00) tenuto conto della particolare semplicità delle questioni trattate e della limitata attività espletata, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
Il rigetto dell'appello, inoltre, comporta la condanna dell'appellante al versamento del doppio dell'importo del contributo unificato.
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
619/2024, resa pubblica, nell'ambito del procedimento 5837/2022 R.G., dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata e depositata in data 5.02.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna alla refusione in favore dell'appellata delle spese della presente Parte_1 fase di giudizio che liquida in complessivi € 1700,00 per compensi ( di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
3) Condanna, altresì, l'appellante incidentale al versamento del doppio dell'importo del contributo unificato.
Così deciso in Torre Annunziata all'udienza del 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett.s, 21 e 24 dlgs.7 /03/2005 n.82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M.21/02/2011 n.44 , come modificato dal D.M. 15/10/2012 n.209.