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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. CA SI Presidente
Dr. NZ CC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29 maggio 2023,
da
(c.f. , rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso per ingiunzione e mandato allegato alla memoria di costituzione nel procedimento di primo grado dall'Avv. Nicolò Manzini (pec:
, Email_1
appellante principale/appellato incidentale contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
p.i. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore dott. assistita e rappresentata ai fini del presente CP_2 atto, giusta delega in calce alla memoria di costituzione n appello dall'Avv. Gian
AR IC (pec: e dall'avv. Email_2
AB ET TÀ (pec: , Email_3
appellato/appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 29/2023 d.d.
27.02.2023, notificata in data 19.04.2023.-
In punto: opposizione decreto ingiuntivo;
rapporto di agenzia;
provvigioni e compensi;
risarcimento del danno.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
I. IN VIA PRINCIPALE:
In riforma della sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, ed in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Parte_1
I.
1. Rigettarsi integralmente le domande proposte da nei Controparte_3 confronti del Sig. siccome infondate in fatto ed in diritto ed in ogni Parte_1 caso non dimostrate, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata;
II.
2. Accertarsi e dichiararsi che il Sig. è creditore, nei confronti di Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di Euro 42.320,16 a titolo di Controparte_3 provvigioni maturate nell'arco di tempo dicembre 2018 – gennaio 2019 in forza del contratto di agenzia stipulato in data 1.6.2006, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge, ivi compresa la conferma del decreto ingiuntivo n. 482/2019 emesso dal Tribunale di Verona il 31.5.2019.
II. IN SUBORDINE
II.1 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere dichiarato come accertato un qualsivoglia credito di nei Parte_2 confronti di operare la compensazione con il credito di cui al Parte_1 precedente punto II.2.;
II.
2. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di integrale rigetto dei primi cinque motivi di appello, in accoglimento del sesto motivo di appello, operarsi la compensazione secondo il seguente calcolo:
€ 1.275.000,00 / 2 = € 637.500,00; € 637.500,00 – € 42.320,16 = € 595.179,84.
IN OGNI CASO
III.
1. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
2 Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
• Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 29/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nella causa R.G. n. 1425/2019 (cui era stata riunita la causa R.G. n.
1702/2019) in data 24.01.2023, pubblicata in data 15.04.2023, notificata all'appellante in data 19.04.2023, in quanto inammissibile per essere stato tardivamente depositato in data 29.05.2023, dopo decorso il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 434, comma 2, c.p.c., e dunque dopo l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, con sua definitività.
IN SUBORDINE, NEL MERITO
NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN CUI VENGA DISATTESA LA DOMANDA
SPIEGATA IN PIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE E NON VENGA DICHIARATO
INAMMISSIBILE L'APPELLO AVVERSARIO, VOGLIA CODESTA ECC.MA CORTE:
Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 29/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nella causa R.G. n. 1425/2019 (cui era stata riunita la causa R.G. n. 1702/2019) in data
24.01.2023, pubblicata in data 15.04.2023, notificata all'appellante in data
19.04.2023, e, per l'effetto, confermare le parti di sentenza impugnate da controparte e rigettare tutte le domande ivi svolte nei confronti di Parte_3 in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in
[...] diritto .
Accogliere il motivo di appello incidentale formulato da
[...]
e, per l'effetto, riformare come da domanda Parte_3 la parte appellata in via incidentale della sentenza n. 29/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro nella causa R.G. n. 1425/2019 (cui era stata riunita la causa R.G. n. 1702/2019) in data 24.01.2023, pubblicata in data 15.04.2023, notificata all'appellante in data 19.04.2023.
Per l'effetto, Voglia dunque codesta Ecc.ma Corte:
- accertato e dichiarato il ricorrere dei presupposti sia rispetto all'an sia rispetto al quantum della responsabilità risarcitoria di nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
- accertata e dichiarata la sussistenza del credito risarcitorio di Controparte_3 nei confronti di per l'importo di Euro 1.275.000
[...] Parte_1
(unmilioneduecentosettantacinquemila);
3 - accertata e dichiarata l'avvenuta compensazione (atecnica o impropria) ovvero disposta la compensazione tra il credito di nei confronti di Parte_1 [...]
di cui alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto CP_3
(Euro 42.320,16) e il maggior credito risarcitorio vantato da Controparte_3 nei confronti di consistente nella somma di Euro 1.275.00 Parte_1
(unmilioneduecentosettantacinquemila); condannare a corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_3 risarcimento del danno e in via di azione di rivalsa/regresso esercitata dalla nei CP_3 confronti dell'ex agente, la somma di Euro 1.232.679,84
(unmilioneduecentotrentaduemilaseicentosettantanove/84), ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
confermare che, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., sui sequestri eseguiti sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di autorizzazione del sequestro conservativo
Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Presidente Relatore dott. Antonio Gesumunno, n.
4334/2019 del 25.07.2019, R.G. 1123/2019 (Doc. n° 11 ricorso di primo grado),
l'effetto della sentenza di condanna esecutiva resa in favore della Banca all'esito del presente giudizio sarà la conversione degli stessi in pignoramenti;
confermare l'integrale revoca del decreto ingiuntivo n. 482/2019 del 31.05.2019, privandolo di qualsivoglia efficacia;
In ogni caso con integrale vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n. 29/2023 d.d.
15.04.2023 che ha così provveduto:
1) operata la compensazione con il maggior credito di
[...]
(già , revoca il decreto Controparte_1 Controparte_3 ingiuntivo opposto;
2) condanna a corrispondere a Parte_1 Parte_3
a titolo di risarcimento del danno e in via di regresso, la somma
[...] pari a € 616.340,00 anche agli effetti di cui all'art. 686 c.p.c. oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3) compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico di Pt_1
, liquidandola in € 23.977,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..”
[...]
4 2. Con il gravame l'appellante formula sei (6) motivi di appello ed insiste per l'accoglimento delle domande pedissequamente riportate in epigrafe
3. Si è costituita l'appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività e, in subordine, spiegando appello incidentale condizionato al rigetto dell'eccezione di inammissibilità per la condanna dell'appellante all'intera somma di € 1.232.679,84 (al netto della compensazione), oltre interessi e rivalutazione.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine dettato dagli artt. art. 325 comma1° e 434 comma 2° c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nel consegue l'assorbimento dell'appello incidentale il cui esame è stato espressamente condizionato all'eventuale reiezione dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.
6. Dagli atti risulta che la sentenza di primo grado n. 29/2023 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 15 aprile 2023, è stata notificata all'odierno appellante in data 19 aprile 2023 a mezzo PEC presso il domicilio digitale del difensore costituito.
La notifica non è andata a buon fine per “casella piena”, ricevendo il notificante la ricevuta di accettazione e l'avviso di mancata consegna.
In data 20 aprile 2023- dunque senza soluzione di continuità -
[...] ha rinnovato la notifica a mezzo Controparte_1 posta presso il domicilio fisico del difensore di controparte.
7. Tanto premesso, osserva la Corte che la questione in esame (vale a dire, se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla l. n. 5371994 possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di "casella piena”) è stata negli ultimi tempi oggetto di contrastanti
5 pronunce della Suprema Corte che hanno richiesto, per comporlo, l'intervento delle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 28452/2024 d.d. 05.11.2024 hanno affermato il seguente principio di diritto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”.
8. La Suprema Corte è giunta a tale approdo dopo aver analizzato i difformi orientamenti espressi dalle Sezioni Semplici:
a) un primo, secondo il quale la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, era da ritenersi perfezionata in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio di PEC per essere la "saturazione della capienza... un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (così Cass. n. 3164/2020,
Cass. n. 12541/2018, Cass. n. 24110/2021);
b) un secondo, che escludeva che la notificazione potesse reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine a motivo della "casella piena" e dunque per causa imputabile al destinatario, ove, anche in eventuale associazione con il domicilio digitale, "concorra una specifica elezione di domicilio fisico", per cui "il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto" (cfr. Cass.
n. 40758/2021, Cass. n. 2193/2023).
9. Nel caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite - pur trovando applicazione applicazione ratione temporis il regime antecedente alla modifica normativa di cui al D.gs 149/2022 (la cui disciplina per quanto in esame è stata sospesa fino
6 al 31.12.2024) – è stato anche così argomentato:
1) l'assetto così delineato, su cui poggia il principio di diritto enunciato in questa sede, rinviene ulteriore e significativo conforto dalla disciplina recata dalla riforma del processo civile del 2022, per quanto qui rileva con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022 medesimo, in forza della modifica recata dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2) la riforma del 2022 ha introdotto, anzitutto, l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato: così l'art.
3-ter della legge n. 53/1994, inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022 e analogamente la norma generale dell'art. 137, commi sesto e settimo, c.p.c. [novellati dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 149/2022], per cui l'avvocato provvede a termini di legge e la richiede all'ufficiale giudiziario soltanto ove non gli sia possibile la notificazione telematica;
3) il citato art.
3-ter disciplina poi gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine;
il comma 2 prevede, infatti, che: “…quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INIPEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n
82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall' articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all' articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie”;
4) il successivo comma 3 regola, poi, il caso di notificazione impossibile o con esito negativo “per causa non imputabile al destinatario”, disponendo che venga eseguita “con le modalità ordinarie”;
5) tuttavia, la normativa che ha disposto la sospensione dell'efficacia delle anzidette disposizione ha anche precisato che: “Fino a tale data, quando la
7 notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del
1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”
10. Applicando tali principi al caso di specie ove la notifica (19.04.2023) è avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 (28.02.2023), ma prima che dell'entrata a regime dell'area web riservata del portale dei servizi online della giustizia (ove il notificante può completare la procedura attraverso l'inserimento dell'atto e il destinatario potrà accedere per consultarlo), la notifica telematica effettuata da è da ritenersi perfezionata, in quanto, dopo la CP_1 notificazione a mezzo PEC della sentenza (19.04.2023) eseguita ai sensi della l. n. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore di controparte (casella piena), il notificante ha attivato tempestivamente il procedimento notificatorio nelle forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.
(20.04.2023), potendo in tal modo beneficiare del momento in cui era stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria del
19.04.2023.
11. Fino all'entrata a “pieno regime” della c.d. riforma Cartabia della disciplina delle notificazioni impossibili per fatto imputabile al destinatario id est per “casella piena” con l'attivazione dell'”area Web digitale”, non sussiste in tutti i casi decadenza per il soggetto notificante se reitera tempestivamente il procedimento notificatorio nelle forme ordinarie invece che in quelle telematiche, come è appunto accaduto nel caso in esame.
12. Pertanto, essendo stato validamente completato il procedimento notificatorio e potendosi ritenere perfezionata la notificazione telematica compiuta in data
19.04.2023 con effetto ex tunc, ne consegue l'inammissibilità del gravame depositato solo in data 29.05.2023, per violazione del termine perentorio di trenta (30) giorni di cui all'art. 325 comma 1° e 434 comma 2° c.p.c..
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei valori prossimi al minimo tabellare secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore di causa
€ 1.317.320,16) tenuto conto del carattere preliminare e processuale dell'unica
8 questione di causa risolta nonché della semplicità della soluzione adottata.
14. In ragione della declaratoria d'inammissibilità dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) dichiara l'appello principale inammissibile e, per l'effetto, quello incidentale condizionato assorbito;
2) condanna l'appellante principale a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in complessivi € 12.033,00 per compensi oltre a rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC NZ SI CA
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