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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G.N. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 225/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michele Fina, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sala Consilina (SA) alla via Quattro Querce n. 19 (già C.da S. Maria della Misericordia,
n. 21)
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michele Fina, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sala Consilina (SA) alla via Quattro Querce n. 19 (già C.da S. Maria della
Misericordia, n. 21)
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 5
Oggetto: divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 21.7.2025, il PM in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 04.03.2025, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.04.2010 in Sala
[...]
Consilina (SA), con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, dal quale è nata la figlia,
(nata a [...] il [...]), minorenne. Persona_1
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 12.06.2018 con decreto di omologa n. 467/2018
(R.G.N. 1674/2017) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza;
2) La moglie continua a risiedere, insieme alla figlia, presso altra abitazione rispetto alla originaria casa coniugale sempre con obbligo di comunicare al sig. l'indirizzo di eventuali variazioni Controparte_1 dell'indirizzo di residenza;
3) I beni mobili presenti nella casa coniugale sono stati già divisi alla sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e, pertanto, nessuna parte può reclamare ed avanzare nessun'altra pretesa al riguardo;
4) I coniugi reciprocamente riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. I sig.ri e dichiarano, Parte_1 Controparte_1 con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare ciascuno nei confronti dell'altro alla quota di mantenimento;
5) La figlia minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori con l'impegno da Persona_1 parte di entrambi di educarla ed istruirla attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
6) La figlia continuerà a convivere stabilmente con la madre e ad abitare con la stessa nel Persona_1 luogo di nuova residenza, luogo che la sig.ra ha l'obbligo di comunicare al padre Parte_1 CP_1 così come, nel corso del tempo, ogni variazione dello stesso;
[...] 3 / 5
7) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia minore . Al padre è data Persona_1
Per_ facoltà di prendere la propria figlia, , nella nuova residenza della madre;
il padre potrà vedere la figlia Per_
il Martedì ed il Giovedì di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00; la minore starà con il padre una volta al mese ininterrottamente (ultima settimana di ogni mese) dalle ore 16:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica;
la minore starà con il padre una volta al mese ininterrottamente (la 2° settimana di ogni mese) dalle ore 16:00 del Martedì alle ore 21:00 del Giovedì; la minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per 15 giorni consecutivi all'anno da effettuarsi nella prima quindicina del mese di Agosto di ogni anno;
ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre le seguenti Festività: la Vigilia di Natale, la Vigilia di
Capodanno e Pasquetta;
la minore trascorrerà con la madre le seguenti Festività: Natale, Capodanno e
Pasqua;
8) Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé la minore;
9) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero ….) verrà presa in accordo tra i due genitori;
10) Per il mantenimento della minore, il Sig. continuerà a versare, in contanti o con Controparte_1 bonifico sul conto della madre , la somma di Euro 350,00 mensili (con aumento di tale Parte_1 somma in base agli indici ISTAT) nei primi 5 gg di ogni mese. Al compimento del 18° anno di età della minore
, la suddetta somma potrà essere versata direttamente alla figlia e fino al raggiungimento della Persona_1 sua indipendenza economica;
11) Le spese scolastiche, le spese mediche non mutuabili per la minore ed un'attività sportiva praticata dalla minore sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
12) Il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del presente atto;
13) I coniugi danno atto di aver adempiuto a tutto quanto pattuito nel Ricorso di separazione consensuale e che nulla deve essere aggiunto se non la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
14) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere oltre a quanto sopra pattuito;
15) Le spese del presente Giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale concludeva esprimendo parere favorevole, all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, il Giudice, rilevata la mancanza in atti del verbale di udienza presidenziale relativo all'omologa di separazione, rinviava all'udienza del 14.07.2025, onerando le parti di provvedere a tale deposito. 4 / 5
All'esito della predetta udienza, il Giudice, rilevato che le parti avevano provveduto al deposito richiesto in data 18.06.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 10.05.2018 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 12.06.2018 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto lo scioglimento del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Sala Consilina (SA) il 15.04.2010, alle seguenti condizioni suesposte (come da accordi contenuti nel ricorso introduttivo debitamente firmati dalle parti- all. n. 1).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Sala Consilina (SA) il 15.04.2010 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (ATTO n. 2, parte I, anno 2010 del Comune di Controparte_1
Sala Consilina);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente/Il Giudice rel./est. 5 / 5
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 225/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michele Fina, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sala Consilina (SA) alla via Quattro Querce n. 19 (già C.da S. Maria della Misericordia,
n. 21)
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Giuseppe Fina e Michele Fina, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sala Consilina (SA) alla via Quattro Querce n. 19 (già C.da S. Maria della
Misericordia, n. 21)
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege- 2 / 5
Oggetto: divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 21.7.2025, il PM in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 04.03.2025, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.04.2010 in Sala
[...]
Consilina (SA), con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, dal quale è nata la figlia,
(nata a [...] il [...]), minorenne. Persona_1
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 12.06.2018 con decreto di omologa n. 467/2018
(R.G.N. 1674/2017) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza;
2) La moglie continua a risiedere, insieme alla figlia, presso altra abitazione rispetto alla originaria casa coniugale sempre con obbligo di comunicare al sig. l'indirizzo di eventuali variazioni Controparte_1 dell'indirizzo di residenza;
3) I beni mobili presenti nella casa coniugale sono stati già divisi alla sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e, pertanto, nessuna parte può reclamare ed avanzare nessun'altra pretesa al riguardo;
4) I coniugi reciprocamente riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. I sig.ri e dichiarano, Parte_1 Controparte_1 con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare ciascuno nei confronti dell'altro alla quota di mantenimento;
5) La figlia minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori con l'impegno da Persona_1 parte di entrambi di educarla ed istruirla attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
6) La figlia continuerà a convivere stabilmente con la madre e ad abitare con la stessa nel Persona_1 luogo di nuova residenza, luogo che la sig.ra ha l'obbligo di comunicare al padre Parte_1 CP_1 così come, nel corso del tempo, ogni variazione dello stesso;
[...] 3 / 5
7) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia minore . Al padre è data Persona_1
Per_ facoltà di prendere la propria figlia, , nella nuova residenza della madre;
il padre potrà vedere la figlia Per_
il Martedì ed il Giovedì di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00; la minore starà con il padre una volta al mese ininterrottamente (ultima settimana di ogni mese) dalle ore 16:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica;
la minore starà con il padre una volta al mese ininterrottamente (la 2° settimana di ogni mese) dalle ore 16:00 del Martedì alle ore 21:00 del Giovedì; la minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per 15 giorni consecutivi all'anno da effettuarsi nella prima quindicina del mese di Agosto di ogni anno;
ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre le seguenti Festività: la Vigilia di Natale, la Vigilia di
Capodanno e Pasquetta;
la minore trascorrerà con la madre le seguenti Festività: Natale, Capodanno e
Pasqua;
8) Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé la minore;
9) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero ….) verrà presa in accordo tra i due genitori;
10) Per il mantenimento della minore, il Sig. continuerà a versare, in contanti o con Controparte_1 bonifico sul conto della madre , la somma di Euro 350,00 mensili (con aumento di tale Parte_1 somma in base agli indici ISTAT) nei primi 5 gg di ogni mese. Al compimento del 18° anno di età della minore
, la suddetta somma potrà essere versata direttamente alla figlia e fino al raggiungimento della Persona_1 sua indipendenza economica;
11) Le spese scolastiche, le spese mediche non mutuabili per la minore ed un'attività sportiva praticata dalla minore sono a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
12) Il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del presente atto;
13) I coniugi danno atto di aver adempiuto a tutto quanto pattuito nel Ricorso di separazione consensuale e che nulla deve essere aggiunto se non la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
14) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere oltre a quanto sopra pattuito;
15) Le spese del presente Giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale concludeva esprimendo parere favorevole, all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, il Giudice, rilevata la mancanza in atti del verbale di udienza presidenziale relativo all'omologa di separazione, rinviava all'udienza del 14.07.2025, onerando le parti di provvedere a tale deposito. 4 / 5
All'esito della predetta udienza, il Giudice, rilevato che le parti avevano provveduto al deposito richiesto in data 18.06.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 10.05.2018 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 12.06.2018 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto lo scioglimento del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Sala Consilina (SA) il 15.04.2010, alle seguenti condizioni suesposte (come da accordi contenuti nel ricorso introduttivo debitamente firmati dalle parti- all. n. 1).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Sala Consilina (SA) il 15.04.2010 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (ATTO n. 2, parte I, anno 2010 del Comune di Controparte_1
Sala Consilina);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente/Il Giudice rel./est. 5 / 5
Dott.ssa Antonella Tedesco