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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11902/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11902/22 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. A. D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio in Bari, Via F. Turati, 4
-attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Berloco ed elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in Altamura, Via Monteverdi, 13
-convenuto –
nonché
, , e rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'avv. G. Pappalepore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Altamura, Via
Osoppo, 14
-convenuti–
Oggetto: divisione endoesecutiva
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18.9.2025
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO ha promosso espropriazione forzata immobiliare nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 pignorando l'immobile sito in Altamura, via San Donato n. 38, piano T, iscritto nel Catasto di
Altamura, foglio 158, particella 4098, sub. 1 e l'immobile sito alla via Sant'Ignazio n. 32, in
Altamura,piano S1, iscritto nel Catasto di Altamura, foglio 158, particella 4098, subalterno 5, come meglio descritti in atti, in comproprietà con i convenuti e, in particolare, con per Controparte_5 la quota di ½ del diritto di usufrutto, con , per la quota di 8/24 di nuda proprietà, con Controparte_3
per la quota di ½ del diritto di usufrutto e con per la quota di Controparte_4 Controparte_2
1/3 di nuda proprietà.
Il G.E. con ordinanza del 15.6.2022 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., instaurato dalla procedente con atto di citazione ritualmente notificato ai litisconsorti necessari.
Nel procedimento si sono costituiti il debitore esecutato e i comproprietari che non si sono opposti alla divisione e, non essendo sorte questioni in ordine al diritto a procedere alla divisione dei beni ex art. 785 c.p.c., ed essendo stata formulata istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. dai comproprietari non esecutati e , si è proceduto all'assegnazione in loro favore con Controparte_2 Controparte_3 provvedimento del 25.1.2024.
E' stato successivamente emesso decreto di trasferimento in favore degli assegnatari e sono stati liquidati i compensi spettanti al Professionista delegato e questi ha predisposto il progetto di riparto delle somme, approvato da tutte le parti e dichiarato esecutivo con ordinanza del 6.5.2025.
Emessi i mandati di pagamento, il creditore procedente ha richiesto di liquidare le spese del giudizio di divisione.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18.9.2025 senza concessione dei termini.
--------------------
Le spese necessarie per lo scioglimento della comunione ordinaria tra i condividenti debbono essere ripartite secondo i principi applicabili ai giudizi endoesecutivi.
Sul punto va richiamato il principio di diritto secondo cui “ nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. 22093/2013).
In sostanza, nella comunione ordinaria, per quote, le spese per lo scioglimento vanno poste a carico della massa, mentre quelle per il trasferimento vanno poste a carico dell'aggiudicatario. pagina 2 di 3 Le spese di difesa sostenute dal creditore procedente vanno liquidate in questa sede, al termine dell'iter divisorio e graveranno sulla quota del debitore, con attribuzione in sede esecutiva.
E' corretto sostenere che le spese del giudizio (diverse da quelle necessarie a procedere alla vendita) debbano essere poste a carico della parte soccombente, ma nell'odierno giudizio non possono essere ritenuti soccombenti i comproprietari non esecutati i quali non si sono opposti alla vendita dell'immobile. Le spese legali del presente giudizio dovranno, invece, ricadere sul debitore, che dovrà rifonderle in favore del creditore procedente, costretto a percorrere la strada del giudizio di divisione per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Pertanto il credito maturato per le spese del presente giudizio in favore del creditore procedente, non potrà gravare in alcun modo sulla quota dei comproprietari non esecutati, non soccombenti nel presente giudizio.
In conclusione, le spese legali del presente giudizio vanno essere poste a carico del debitore esecutato e in favore del solo creditore procedente il quale ha agito e posto in essere quanto necessario per ottenere la soddisfazione del proprio credito e nell'interesse della massa dei creditori intervenuti in sede esecutiva.
Pertanto, vanno liquidate le spese secondo i parametri di cui al dm 147/22, in ragione del valore di lite determinato dalla nota di iscrizione a ruolo e nel minimo, senza riconoscimento della fase di istruzione.
Spese che saranno poi soddisfatte in sede di esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, proposta da nei Parte_1 confronti di , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_5
1) dichiara estinto per liquidazione il giudizio di divisione;
2) condanna al pagamento delle spese sostenute da per il Controparte_1 Parte_1 procedimento di divisione, liquidate in € 4.397,10, di cui € 1.491,10 per spese, rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice, dichiaratosi anticipatario, poste a carico della parte debitrice nella procedura esecutiva.
Bari, 22.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11902/22 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. A. D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio in Bari, Via F. Turati, 4
-attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Berloco ed elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in Altamura, Via Monteverdi, 13
-convenuto –
nonché
, , e rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'avv. G. Pappalepore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Altamura, Via
Osoppo, 14
-convenuti–
Oggetto: divisione endoesecutiva
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18.9.2025
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO ha promosso espropriazione forzata immobiliare nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 pignorando l'immobile sito in Altamura, via San Donato n. 38, piano T, iscritto nel Catasto di
Altamura, foglio 158, particella 4098, sub. 1 e l'immobile sito alla via Sant'Ignazio n. 32, in
Altamura,piano S1, iscritto nel Catasto di Altamura, foglio 158, particella 4098, subalterno 5, come meglio descritti in atti, in comproprietà con i convenuti e, in particolare, con per Controparte_5 la quota di ½ del diritto di usufrutto, con , per la quota di 8/24 di nuda proprietà, con Controparte_3
per la quota di ½ del diritto di usufrutto e con per la quota di Controparte_4 Controparte_2
1/3 di nuda proprietà.
Il G.E. con ordinanza del 15.6.2022 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., instaurato dalla procedente con atto di citazione ritualmente notificato ai litisconsorti necessari.
Nel procedimento si sono costituiti il debitore esecutato e i comproprietari che non si sono opposti alla divisione e, non essendo sorte questioni in ordine al diritto a procedere alla divisione dei beni ex art. 785 c.p.c., ed essendo stata formulata istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. dai comproprietari non esecutati e , si è proceduto all'assegnazione in loro favore con Controparte_2 Controparte_3 provvedimento del 25.1.2024.
E' stato successivamente emesso decreto di trasferimento in favore degli assegnatari e sono stati liquidati i compensi spettanti al Professionista delegato e questi ha predisposto il progetto di riparto delle somme, approvato da tutte le parti e dichiarato esecutivo con ordinanza del 6.5.2025.
Emessi i mandati di pagamento, il creditore procedente ha richiesto di liquidare le spese del giudizio di divisione.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18.9.2025 senza concessione dei termini.
--------------------
Le spese necessarie per lo scioglimento della comunione ordinaria tra i condividenti debbono essere ripartite secondo i principi applicabili ai giudizi endoesecutivi.
Sul punto va richiamato il principio di diritto secondo cui “ nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. 22093/2013).
In sostanza, nella comunione ordinaria, per quote, le spese per lo scioglimento vanno poste a carico della massa, mentre quelle per il trasferimento vanno poste a carico dell'aggiudicatario. pagina 2 di 3 Le spese di difesa sostenute dal creditore procedente vanno liquidate in questa sede, al termine dell'iter divisorio e graveranno sulla quota del debitore, con attribuzione in sede esecutiva.
E' corretto sostenere che le spese del giudizio (diverse da quelle necessarie a procedere alla vendita) debbano essere poste a carico della parte soccombente, ma nell'odierno giudizio non possono essere ritenuti soccombenti i comproprietari non esecutati i quali non si sono opposti alla vendita dell'immobile. Le spese legali del presente giudizio dovranno, invece, ricadere sul debitore, che dovrà rifonderle in favore del creditore procedente, costretto a percorrere la strada del giudizio di divisione per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Pertanto il credito maturato per le spese del presente giudizio in favore del creditore procedente, non potrà gravare in alcun modo sulla quota dei comproprietari non esecutati, non soccombenti nel presente giudizio.
In conclusione, le spese legali del presente giudizio vanno essere poste a carico del debitore esecutato e in favore del solo creditore procedente il quale ha agito e posto in essere quanto necessario per ottenere la soddisfazione del proprio credito e nell'interesse della massa dei creditori intervenuti in sede esecutiva.
Pertanto, vanno liquidate le spese secondo i parametri di cui al dm 147/22, in ragione del valore di lite determinato dalla nota di iscrizione a ruolo e nel minimo, senza riconoscimento della fase di istruzione.
Spese che saranno poi soddisfatte in sede di esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, proposta da nei Parte_1 confronti di , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_5
1) dichiara estinto per liquidazione il giudizio di divisione;
2) condanna al pagamento delle spese sostenute da per il Controparte_1 Parte_1 procedimento di divisione, liquidate in € 4.397,10, di cui € 1.491,10 per spese, rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice, dichiaratosi anticipatario, poste a carico della parte debitrice nella procedura esecutiva.
Bari, 22.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3