Art. 23.
L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. ((4))
Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ((4))
Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potra' essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 ottobre 1966, n.932 ha disposto (con l'art. 1) che " In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente"."
L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. ((4))
Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ((4))
Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potra' essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 ottobre 1966, n.932 ha disposto (con l'art. 1) che " In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente"."