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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NI ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6411/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2023 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato mediante PEC in data 16/11/2025 ed inviato il 17.11.2025 con il servizio telematico Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863, notificato a mezzo del servizio postale il 17/09/2025, relativo a tassa rifiuti TARI degli anni 2019-2020-2021-2022-2023, per un ammontare complessivo di € 8.213,00 di cui euro 3.677,96 a titolo di sanzioni ed euro 661,38 per interessi.
Premette che in data 07.10.2025 il sottoscritto difensore inviava per conto dell'odierno ricorrente una formale domanda di riesame dell'accertamento con la motivazione che il suddetto immobile sito a Catania in Via delle Finanze n. 53 era stato dichiarato inabitabile con provvedimento del sindaco n. 9 emesso in data 8 febbraio 1995. In data 9 maggio 1996, inoltre, il Comune di Catania aveva certificato altresì, l'inagibilità dello stesso immobile vietandone l'abitazione e l'utilizzo. Si richiedeva quindi di provvedere in autotutela all'annullamento dell'avviso di accertamento dovendo in difetto impugnare l'atto ricevuto via raccomandata in data 17 settembre 2025.
In data 03.11.2025 il sottoscritto difensore invitava l'amministrazione a dare riscontro alla formale domanda di riesame dell'accertamento in oggetto inviata via pec in data 07.10.2025 dovendo, in difetto, ricorrere alla competente autorità giudiziaria per l'annullamento dell'accertamento.
Sostiene la insussistenza dei presupposti della tassa per mancanza di agibilità e di abitabilità dell'immobile.
Richiama giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che nel Regolamento del Comune di Catania Capo IV che disciplina la TARI l'art.6 prevede l'esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Non sono soggetti alla
TARI i locali e le aree ove non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento impugnato, in via principale, annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863; in via subordinata, annullare sanzioni e interessi in ragione della buona fede del contribuente;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva, cap e spese come per legge.
Successivamente, con nota di deposito del 02/01/2026, parte ricorrente deposita provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato notificato successivamente alla notifica e al deposito del ricorso.
Parte ricorrente precisa che tale provvedimento rende inutile l'udienza per la sospensione dell'avviso di accertamento ed insiste tuttavia per la definizione del merito del giudizio con condanna alle spese dell'amministrazione convenuta che non ha risposto alle plurime richieste del ricorrente costringendolo ad intraprendere la via giudiziale.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Catania, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 16/11/2025, come in atti. All'udienza in camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno è presente.
Dopo l'esame degli atti del fascicolo, il Giudice monocratico accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e procede pertanto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata, ponendo la causa in decisione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, osserva che, stante l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 443863 del 03/05/2025, operato dall'Ufficio in data 26/11/2025 ed annullato a tutti gli effetti in applicazione del principio di autotutela, per la presente controversia risulta applicabile, come sopra accertato, la previsione di cui all'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, risultando rispettati i termini di legge e la completezza del contraddittorio.
Questa Corte, in composizione monocratica, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni delle parti della controversia, ritiene che, relativamente all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863 del 03/05/2025 oggetto di annullamento in autotutela, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ufficio ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese, questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta.
Osserva questo Giudice che il Comune di Catania ha bensì provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in oggetto ed alla comunicazione dell'annullamento al contribuente, ma ciò solo in data 26/11/2025, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo al contribuente, benché quest'ultimo avesse sollecitato più volte il riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela, proprio al fine di evitare la via giudiziale.
Alle svolte considerazioni consegue la condanna del Comune di Catania alle spese del giudizio in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente nella misura di € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 7 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NI ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6411/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 443863 TEFA 2023 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato mediante PEC in data 16/11/2025 ed inviato il 17.11.2025 con il servizio telematico Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863, notificato a mezzo del servizio postale il 17/09/2025, relativo a tassa rifiuti TARI degli anni 2019-2020-2021-2022-2023, per un ammontare complessivo di € 8.213,00 di cui euro 3.677,96 a titolo di sanzioni ed euro 661,38 per interessi.
Premette che in data 07.10.2025 il sottoscritto difensore inviava per conto dell'odierno ricorrente una formale domanda di riesame dell'accertamento con la motivazione che il suddetto immobile sito a Catania in Via delle Finanze n. 53 era stato dichiarato inabitabile con provvedimento del sindaco n. 9 emesso in data 8 febbraio 1995. In data 9 maggio 1996, inoltre, il Comune di Catania aveva certificato altresì, l'inagibilità dello stesso immobile vietandone l'abitazione e l'utilizzo. Si richiedeva quindi di provvedere in autotutela all'annullamento dell'avviso di accertamento dovendo in difetto impugnare l'atto ricevuto via raccomandata in data 17 settembre 2025.
In data 03.11.2025 il sottoscritto difensore invitava l'amministrazione a dare riscontro alla formale domanda di riesame dell'accertamento in oggetto inviata via pec in data 07.10.2025 dovendo, in difetto, ricorrere alla competente autorità giudiziaria per l'annullamento dell'accertamento.
Sostiene la insussistenza dei presupposti della tassa per mancanza di agibilità e di abitabilità dell'immobile.
Richiama giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che nel Regolamento del Comune di Catania Capo IV che disciplina la TARI l'art.6 prevede l'esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Non sono soggetti alla
TARI i locali e le aree ove non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento impugnato, in via principale, annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863; in via subordinata, annullare sanzioni e interessi in ragione della buona fede del contribuente;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva, cap e spese come per legge.
Successivamente, con nota di deposito del 02/01/2026, parte ricorrente deposita provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato notificato successivamente alla notifica e al deposito del ricorso.
Parte ricorrente precisa che tale provvedimento rende inutile l'udienza per la sospensione dell'avviso di accertamento ed insiste tuttavia per la definizione del merito del giudizio con condanna alle spese dell'amministrazione convenuta che non ha risposto alle plurime richieste del ricorrente costringendolo ad intraprendere la via giudiziale.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Catania, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 16/11/2025, come in atti. All'udienza in camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Nessuno è presente.
Dopo l'esame degli atti del fascicolo, il Giudice monocratico accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e procede pertanto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata, ponendo la causa in decisione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, osserva che, stante l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 443863 del 03/05/2025, operato dall'Ufficio in data 26/11/2025 ed annullato a tutti gli effetti in applicazione del principio di autotutela, per la presente controversia risulta applicabile, come sopra accertato, la previsione di cui all'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, risultando rispettati i termini di legge e la completezza del contraddittorio.
Questa Corte, in composizione monocratica, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni e delle produzioni delle parti della controversia, ritiene che, relativamente all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 443863 del 03/05/2025 oggetto di annullamento in autotutela, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere tra l'Ufficio ed il contribuente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Con riguardo alle spese, questo Giudice monocratico rileva che parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta.
Osserva questo Giudice che il Comune di Catania ha bensì provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in oggetto ed alla comunicazione dell'annullamento al contribuente, ma ciò solo in data 26/11/2025, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo al contribuente, benché quest'ultimo avesse sollecitato più volte il riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela, proprio al fine di evitare la via giudiziale.
Alle svolte considerazioni consegue la condanna del Comune di Catania alle spese del giudizio in favore del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente nella misura di € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 7 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo